Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: pubblicato il Bando ISI INAIL 2020
E’ stato pubblicato nella G.U. del 30/11/2020 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando ISI INAIL 2020; L’INAIL mette a disposizione € 211.226.450 in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI INAIL 2020, entro il 26/02/2021.
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L’importo massimo erogabile è di 130.000 € per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 € per i progetti appartenenti all’asse 4. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del terzo settore.
Bonifica amianto: incentivi per edifici pubblici
Con D.M. n. 486/2019 del 13/12/2019 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).
A tale riguardo il Comunicato del Ministero Ambiente, pubblicato nella G.U. n.288 del 19/11/2020, ricorda che i destinatari sono le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento.
Inoltre, la Regione Veneto con bando approvato con D.G.R. n. 1472 del 03/11/2020, ha messo a disposizione le risorse assegnate nell’ambito del Piano di Bonifica Amianto – FSC 2014-2020 per sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, i progetti di rimozione e smaltimento amianto dagli edifici scolastici, ospedalieri e, in subordine, dagli altri edifici di proprietà pubblica. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 10.157.796,45 e il contributo massimo è del 100% del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo.
Trasporto rifiuti pericolosi: nuovo accordo multilaterale M329
Si ricorda come il trasporto di alcuni rifiuti pericolosi può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, in forza all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 del 3/11/2020; esso rimarrà in vigore fino al 21/09/2025.
Le semplificazioni previste riguardano in particolare:
- gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;
- per alcuni tipi di rifiuto si possono usare: imballi omologati scaduti, imballaggi non omologati, contenitori mobili per rifiuti solidi conformi alle norme da EN 840-1;
- di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso;
- di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli.
Decreto “Ristori-bis” DL 149/2020: nuove disposizioni in materia di tutela della salute sul lavoro
Il c.d. Decreto “Ristori-bis” ha apportato alcune modifiche agli allegati relativi al rischio da agenti biologici, intervenendo sul D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale intervento si è reso necessario dopo che la direttiva UE 2020/739, ha determinato la classificazione del COVID-19 come rischio biologico di tipo 3.
La classe di rischio biologico di tipo 3 comprende microrganismi patogeni che possono causare malattie nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità ma, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nello specifico l’articolo 17 del decreto “Ristori-bis” (che modifica gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) rivede le misure di contenimento del rischio biologico e i livelli di contenimento (livelli 2, 3, 4). L’ambito applicativo riguarda essenzialmente le strutture sanitarie e veterinarie (persone/animali potrebbero essere contaminati da agenti biologici di tipo 2, 3), laboratori, processi industriali comportanti l’utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Cisterne di gasolio: rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio
E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia”, rinvia al 1° gennaio 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.
ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Tale modifica interessa:
- I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
- I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.
Albo Nazionale Gestori Ambientali: rinnovo iscrizioni categoria 2-bis in scadenza al 25/12/2020
La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle ditte iscritte il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti; l’iscrizione delle imprese in categoria 2-bis, ha una durata decennale. Il 25/12/2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).
E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute.
CONAI: adempimenti in scadenza a Dicembre 2020
Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.