Informativa 12-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

Etichettatura ambientale imballaggi: novità DM n. 360 del 28/09/2022 in vigore dal 01/01/2023

ll MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28/09/2022, che adotta ufficialmente le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″. Esso contiene le linee guida ufficiali per assolvere agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo decorre a partire dal 01/01/2023.

Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio. Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero. Si ricorda che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data dell’01/01/2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Obbligo nomina consulente ADR per “speditori merci pericolose”: scadenza 31/12/2022

In base a quanto prescritto dalla revisione 2019 dell’Accordo ADR relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, dal 01/01/2023 entrerà in vigore l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR per qualsiasi quantità spedita o frequenza di spedizione.

Potranno, invece, usufruire delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR, le aziende che effettuano solo le operazioni di carico e/o trasporto di merci pericolose o di rifiuti pericolosi in conformità con le casistiche previste dalla vigente disciplina:

  • esenzione per imballaggio in quantità limitate – cap. 3.4
  • esenzione parziale – sezione 1.1.3.6
  • esenzione del numero limitato di operazioni: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno (D.M. 04/07/2000).

Si precisa che secondo l’ADR lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; essa risulta quindi associata alla figura indicata come mittente nel documento di trasporto o come produttore/detentore nel formulario di trasporto rifiuti.

Bandi PNRR e DNSH: pubblicata edizione aggiornata della guida operativa

E’ stato pubblicato un aggiornamento relativo alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”, nell’ambito delle procedure e bandi relativi al PNRR.

Nello specifico gli aggiornamenti riguardano:

  • revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in ragione alle attività che verranno attuate per la realizzazione degli interventi;
  • recepimento di integrazioni e modifiche specifiche volte a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
  • inserimento di nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
  • introduzione di “Requisiti trasversali” volti a semplificare l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali in oggetto.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove condizioni per garantire la capacità finanziaria

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 6 del 19/10/2022, ha ridefinito gli importi aggiornati relativi alla capacità finanziaria per l’iscrizione alle categorie di trasporto dei rifiuti dalla 1 alla 5. Si precisa che resta valida la regola che la dimostrazione della capacità finanziaria già prodotta all’Albo Autotrasportatori (iscrizione al REN) vale anche per l’Albo Gestori Ambientali.

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.”

“Mobility manager”: scadenza 31/12/2022 presentazione piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)

È stato pubblicato il D.I. 16/09/2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del “mobility manager”. Si ricorda infatti come, in base all’art. 3 del DM 12//2021, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager.

I Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.
Il D.I. 16/09/2022 specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, invece, la normativa aggiornata specifica che i Comuni possono individuare i Mobility manager di area non solo rivolgendosi al loro personale di ruolo ma anche a quello di una società partecipata o dell’agenzia della mobilità.

EoW rifiuti inerti: interpello con chiarimenti da parte del MASE

Con istanza di interpello del 14/11/2022 sono stati richiesti al MASE alcuni chiarimenti in relazione all’interpretazione sul Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’art. 184 – ter, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

In particolare, è stato richiesto di confermare se il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Il MASE ha chiarito che il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati. I rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.

Veicoli Fuori Uso: pubblicato DPR 177/2022 sul nuovo registro unico telematico

E’ stato pubblicato il DPR n. 177 del 23/09/2022, che disciplina il registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 06/12/2022, attraverso le procedure telematiche di gestione del registro unico, consente al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.Lgs 209/2003 e dall’art. 231, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, sarà composto da due sezioni: la sezione veicoli iscritti al PRA e la sezione veicoli non iscritti al PRA. Si rimane, in attesa dei decreti attuativi. Il registro unico, come stabilito dall’art. 5 del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), e quindi presumibilmente dal 07/06/2024.

CONAI: adempimenti in scadenza a Dicembre 2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/12/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.