Informativa 12-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 15/12/2024 necessaria l’iscrizione per i primi soggetti obbligati

A partire dal 15/12/2024 sarà possibile l’iscrizione al RENTRI per le aziende e gli enti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati, e non oltre il 13/02/2025.

Si ricorda che i soggetti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI entro e non oltre il 13/02/2024 risultano i seguenti:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

Tali soggetti, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a partire dal 13/02/2025 a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti direttamente in formato digitale. Tali soggetti, quindi, non saranno quindi soggetti all’uso, per un periodo transitorio, del nuovo format cartaceo di registro carico/scarico rifiuti; tale adempimento, infatti risulterà obbligatorio solo i soggetti obbligati ad iscriversi dopo il 13/02/2025.

RENTRI: dal 04/11/2024 è possibile vidimare il nuovo modello di registro

Dal 04/11/2024, è possibile stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format di registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, come previsto dall’art. 4 del DM 4 aprile 2023, n. 59, per i soggetti obbligati a iscriversi a RENTRI dopo il 13/02/2025.

Tale funzione interessa gli operatori che, dal 13/02/2025 e sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non sono invece interessati gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13/02/2025, che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Si ricorda, infine che, i nuovi modelli potranno essere utilizzati solo a partire dal 13/02/2025.

Ambienti confinati e valutazione del rischio: in vigore la nuova norma UNI 11958:2024

La nuova norma tecnica UNI 11958:2024, in vigore dal 14/11/2024, definisce i “Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento”.

La UNI 11958:2024 specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento i criteri per:

  • la loro classificazione;
  • l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
  • l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
  • la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione.

La norma tecnica definisce inoltre i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale da impiegare ed i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.
Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: abolita la categoria 3-bis

In data 14/11/2024, a seguito della pubblicazione sulla G.U. la Legge 14 novembre 2024, n. 166 la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature …”, deve ritenersi abrogata.

La Legge n. 166 del 14/11/2024 ha convertito in legge con modifiche il D.M. 16 settembre 2024 n. 131 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Per quanto di competenza, si riporta quanto previsto dall’art. 14 bis comma 7 del suddetto decreto (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097): “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Altresì, al successivo comma 10 è espressamente previsto che “10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati“;

AI sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

I distributori, gli installatori, i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono ora obbligati ad iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE. L’iscrizione è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0”.

Il CdC RAEE mette a disposizione dei soggetti interessati una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale. Tale iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso la registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/), tramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.

OT23: aggiornamento del modello INAIL per l’anno 2025

Il 14/11/2024 INAIL ha pubblicato un aggiornamento del modello OT23 per la domanda di riduzione del premio INAIL relativo all’anno 2025. Unitamente al nuovo modello, INAIL ha reso disponibile un compendio che spiega le modifiche apportate ai punti del modello.

I principali cambiamenti riguardano la correzione di refusi e la revisione di testi per maggiore precisione in seguito a segnalazioni ricevute.

CONAI: adempimenti Dicembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.