Informativa 12-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 15/12/2025 apertura iscrizioni per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi

A partire dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026, saranno obbligate all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico fino a 10 addetti.

In tale finestra temporale è previsto infatti l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione, ovvero imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso e identificazione tramite SPID, CIE o CNS e pagamento dei diritti di segreteria e di iscrizione.

UNI 11719:2025: nuove indicazioni sull’uso degli APVR

UNI ha pubblicato la nuova edizione della norma UNI 11719, che aggiorna quella precedente (2018) e fornisce linee guida pratiche per la scelta, l’uso e la manutenzione degli Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR).

Tale norma aggiorna e fornisce indicazioni dettagliate per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR; in particolare formalizza la necessità di definire ruoli specifici per garantirne l’efficacia:

  • Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie (RPPR): è la figura incaricata dal datore di lavoro di definire, implementare, coordinare e revisionare il PPVR aziendale.
  • Addestratore (o Istruttore): è la figura richiesta per assicurare che i lavoratori ricevano una formazione pratica adeguata (inclusi i test di adattabilità o Fit Test), essenziale per l’uso efficace e sicuro degli APVR.
  • Personale Qualificato per la Manutenzione: la norma sottolinea che le attività di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da personale specificamente qualificato, in conformità con le istruzioni del fabbricante.

Formulario rifiuti digitale dal 13/02/2026: pubblicate nuove schede informative

Dal 13/02/2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR in formato digitale; sul portale RENTRI, nella sezione Supporto, sono state pubblicate nuove e specifiche schede informative a tale riguardo.

Il materiale fornisce indicazioni su:

  • soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale;
  • caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità;
  • obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto;
  • servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.

In data 20/11/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO dell’APP RENTRI FIR Digitale disponibile per entrambe le piattaforme (IOS e Android).

RENTRI: definite le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi

Con Decreto Direttoriale 30/10/2025 n. 319, il MASE ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, al fine di garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.

L’Allegato 1 al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria. L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’ANGA.

Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.

L’Allegato 2 al Decreto, invece, disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI. In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.

Aggiornamento Norma CEI 11-27: novità per lavori elettrici

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha rilasciato la nuova edizione della norma CEI 11-27 per la sicurezza nelle attività elettriche.

La nuova versione, che sostituisce quella precedente (2021), si applica a tutte le operazioni su impianti elettrici – fissi, mobili, permanenti o provvisori – destinati alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, e fornisce prescrizioni e procedure di sicurezza sia per lavori elettrici, sia per lavori non elettrici svolti in prossimità di impianti o linee elettriche. La norma si applica infatti a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui:

  • adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024;
  • aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro;
  • introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza.

UNI 11996:2025: pubblicata nuova norma sui requisiti dei parapetti anticaduta permanenti

E’ stata pubblicata la nuova norma UNI 11996:2025 relativa ai requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo dei parapetti anticaduta permanenti. La norma si applica ai parapetti anticaduta permanenti utilizzati quale dispositivo di protezione collettiva in edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto; essa specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo.

Le indicazioni della norma non si riferiscono invece ai requisiti dei parapetti anticaduta permanenti destinati alla: protezione contro gli urti di veicoli o di altre attrezzature mobili; protezione contro lo scivolamento di materiali sfusi (per esempio inerti), neve, ecc.

La norma è suddivisa in n. 11 punti, tra i quali troviamo la classificazione dei parapetti anticaduta permanenti, e n. 2 classi: classe A: nella quale il parapetto anticaduta permanente resiste solo ai carichi statici; classe B: nella quale il parapetto anticaduta permanente resiste ai carichi statici e ad azioni dinamiche moderate.

La valutazione di conformità può essere effettuata dal fabbricante o fornitore (prima parte), l’utilizzatore o acquirente (seconda parte), un organismo indipendente (terza parte).

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore entro il 31/12/2025 per le piccole e micro imprese

La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.

Di seguito si ricordano le scadenze previste:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/12/2025

Entro il 31/12/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Novembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Dicembre 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.