Informativa 12/18: aggiornamento normativo e scadenziario

SISTRI: prevista abolizione Ia partire dal 01/01/2019

 

ll Consiglio dei Ministri dovrebbe confermare la soppressione del SISTRI dal 01/01/2019, in base a quanto previsto dall’articolo 23 della bozza del Decreto-Legge “Semplificazioni”, in fase di pubblicazione; tale provvedimento abolisce inoltre anche i contributi da versare per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti tramite il pagamento di un contributo annuale.

Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, previsto ed in fase di pianificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, dovrà essere garantita attraverso il tradizionale sistema “cartaceo”, ovvero attraverso i formulari di identificazione rifiuti, i registri di carico e scarico rifiuti ed il MUD.

Inoltre, nella bozza di tale decreto “Semplificazioni”, verrà trattata anche la questione degli “end of waste”; l’art. 21 reintrodurrebbe infatti la possibilità per gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni di stabilire “caso per caso” i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.

 

Impianti di stoccaggio rifiuti: novità dal DL “Sicurezza”

 

Il 27/11/2018 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, di conversione del DL n. 113 del 04/10/2018, c.d. DL “Sicurezza”; fra le novità introdotte per i gestori di rifiuti l’articolo 26-bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Tale adempimento è richiesto allo scopo di:

“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante”.

 

Tale piano deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a 3 anni. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza è predisposto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (si rimane in attesa della pubblicazione). E’, inoltre, previsto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore.

 

DPI: approvato in esame preliminare il decreto di attuazione Regolamento UE 2016/425

 

Il Consiglio dei Ministri del 20/11/2018 ha approvato in esame preliminare il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 09/03/2016 che abroga la direttiva 89/686/CEE. Il Regolamento UE 2016/425 stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Nuova Delibera dell’Albo Gestori ambientali: novità per i centri di raccolta rifiuti

 

Con Delibera n. 7 del 21/11/2018 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali è intervenuto sulla precedente propria Delibera n. 2/2009, sostituendo all’art. 1 (requisiti per l’iscrizione) il riferimento alla precedente Delibera n. 3 del 16 luglio 1999 per quanto riguarda i requisiti del Responsabile Tecnico, per cui oggi tra i requisiti per l’iscrizione in Cat. 1 figura quello di “nominare almeno un Responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017“.

 

E’ stato quindi modificato l’Allegato 2 alla Delibera n. 2/2009, che relativamente alla formazione dispone che siano tenuti, a carico del soggetto richiedente l’iscrizione, corsi di formazione degli addetti; nello specifico, per effetto della nuova Delibera “i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso di laurea che abbiano maturato esperienza almeno quinquennale nella disciplina e/o attività di settore oggetto dell’insegnamento, ovvero in alternativa, da docenti muniti di diploma di scuola secondaria di secondo grado che abbiano maturato almeno otto anni di esperienza nella disciplina e/o nell’attività di settore oggetto dell’insegnamento“.

 

Trasporto di merci pericolose: novità in vista per i regolamenti ADR, RID e ADN

 

Con la Direttiva UE 2018/1846 del 23/11/2018 è stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 26/11/2018, in vigore dal 27/11/2018, la Commissione UE è intervenuta sulla direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Nello specifico si ricorda che la direttiva 2008/68 si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

 

La modifica introdotta dalla direttiva sopra citata riguarda gli allegati. L’allegato I, sezione I.1, l’allegato II, sezione II.1, e l’allegato III, sezione III.1, fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali (ADR, RID, ADN) che vengono aggiornate ogni due anni; le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano, quindi, a decorrere dal 01/01/2019, con un periodo transitorio fino al 30/06/2019. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro tale termine temporale.

 

 

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati sensibili (DPIA GDPR): novità e adempimenti

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 269 del 19/11/2018 e sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali, l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, di cui all’art. 35 del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR).

La valutazione d’impatto definita anche Data Protection Impact Assessment (abbreviata in DPIA) è uno dei nuovi adempimenti previsti dal GDPR che prevede l’applicazione da parte del Titolare quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche allorché preveda, in particolare, l’uso di nuove tecnologie.

 

Dall’elenco pubblicato emerge che tutti coloro che nell’ambito del rapporto di lavoro trattano dati personali mediante sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione (dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti) dovranno attivarsi per eseguire una DPIA.

 

Per chi non avesse capito esattamente di cosa si tratta e chi ne è soggetto, forse risulterà più chiaro leggere direttamente l’elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d’impatto, di cui si riporta un estratto:

  • trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”.
  • trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
  • trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
  • trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

 

 

CONAI: scadenza dichiarazione mensile al 20/12/2018

 

Si ricorda che il 20/12/2018 scade il termine per l’invio della Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1 – 6.2 – 6.10), relativa al mese di Novembre 2018, da effettuare mediante la procedura online da parte dei soggetti obbligati.

Si evidenzia infine come dal 01/01/2019 entrano in vigore le nuove condizioni e modalità stabilite dal CONAI per il nuovo anno.