Informativa 11-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Interpello Ministero del Lavoro n. 6/2024 su periodicità formazione preposto: biennale o quinquennale?

In relazione all’interpello di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – la Commissione di riferimento in data 24/10/2024 risulta avere dato riscontro a tale richiesta.

ll Ministero del Lavoro ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento per i preposti è quinquennale, in base all’attuale contesto normativo di riferimento. Si evidenzia come in data 07/11/2024 si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il nuovo Accordo S.R. sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Rifiuti da attività artigianali e deposito temporaneo: chiarimenti dal MASE

Il MASE, con risposta all’interpello n. 192206 del 22/10/2024, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività artigianali, eseguite su impianti tecnologici ed edifici.

Nello specifico, la Provincia di Cuneo chiedeva al MASE:

  • se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possono considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  • se sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Il MASE ha precisato quanto segue: “mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani”.

Bando ISI INAIL 2023: pubblicati elenchi cronologici definitivi

Il 29/10/2024 sono stati pubblicati da INAIL gli elenchi cronologici definitivi delle domande ammesse a finanziamento. INAIL ricorda che le aziende subentrate (S-AMS) devono completare la propria domanda entro le ore 18:00 del 04/12/2024.

RENTRI: termini per stampa del nuovo format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13/02/2025. 

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23/01/2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13/02/2025.

Si evidenzia inoltre come sia stata aggiornata la scheda informativa che fornisce indicazioni sulla modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico in quanto documento informatico. 

La scheda è stata integrata recependo la risposta della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai quesiti formulati da un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi di aziende che realizzano software applicativo-gestionale.

In particolare, vengono forniti alcuni esempi di soluzioni gestionali valide per garantire l’immodificabilità del registro in quanto documento informatico e vengono fornite indicazioni circa le modalità per firmare il file xml del registro digitale.

Acquisto di prodotti e imballaggi ecosostenibili: domande per contributi e credito di imposta per le aziende

Dalle ore 12:00 del 21/10/2024 e fino alle ore 12:00 del 20/12/2024 risulta possibile presentare le istanze per ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero; tali istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023.

Sarà possibile fare richiesta tramite la procedura informatica accessibile al seguente indirizzo: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
I criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, sono stati definiti con il DM 02/04/2024.
In particolare, il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36 % delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 € per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5.000.000 € per ciascuna annualità.

“Patente a crediti”: cosa cambia dal 01/11/2024 per imprese e lavoratori autonomi in cantiere

Il 31/10/2024 è scaduto il periodo di validità dell’autocertificazione che ha permesso di accedere ai cantieri, in attesa di ottenere la nuova “patente a crediti”. A partire dal 01/11/2024, l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta della patente a crediti tramite il portale dedicato dell’INL: https://servizi.ispettorato.gov.it/

La domanda può essere inviata anche successivamente a tale data, ma, come evidenziato dall’INL, gli interessati devono essere in possesso della patente prima di iniziare i lavori. Si ricorda che la patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili; sono esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi o imprese che effettuano unicamente attività di mera fornitura o prestazioni intellettuali, oppure per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

CONAI: adempimenti Novembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

“Patente a crediti” per attività di cantiere: operativo il portale INL dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.M. 18/09/2024, n. 132 che finisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; con Circolare INL n. 04/2024 del 23/09/2024 sono stati inoltre forniti utili riferimenti ed indicazioni sulle modalità operative per conseguire tale qualificazione.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da trasmettere via pec a INL e valida fino al 31/10/2024.

Dal 01/10/2024 risulta attivo il portale dell’INL che permette il caricamento della documentazione richiesta ai fini del rilascio della patente; sono infatti richiesti i seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

RENTRI: rilasciate nuove funzionalità della piattaforma per i “Produttori di rifiuti non iscritti”

Si segnala come sulla piattaforma RENTRI sono state attivate alcune nuove funzionalità, in particolare, nell’area “servizi per l’interoperabilità”.

In particolare:

  • sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, particolarmente importante, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “ e “Soggetti Delegati”.
  • è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
  • nuovo endpoint di validazione già citato;
  • nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
  • aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
  • aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
  • pubblicazione della guida per il “registro in formato digitale”.

Inoltre, sempre in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

Aggiornamento “Direttiva Cancerogeni”: pubblicato il D.Lgs. 135/2024

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 04/09/2024, n. 135 di recepimento della Direttiva UE 2022/431 che revisiona e aggiorna la Direttiva Cancerogeni (Direttiva UE 2004/37/CE); esso entra in vigore dall’11/10/2024.

Con tale provvedimento viene coordinata la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro e aggiornato l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva UE 2022/431.

Negli allegati al decreto si segnala l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:

  • ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
  • ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

Decreto “End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”: pubblicato il DM n. 127 del 28/06/2024

Pubblicato sulla G.U. il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale.

Tale provvedimento, in vigore dal 26/09/2024, è composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, che sostituisce il precedente DM 152/2022; il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati – codice EER 20.03.01; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si segnala, infine, che, come stabilito all’art. 8 del decreto in questione, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25/03/2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per la modifica del provvedimento autorizzativo in essere (ai sensi dell’art. 208 o art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

UNI 9994-1:2024: circolare di chiarimenti sulla manutenzione antincendio

Con Circolare n. 14537 del 16/09/2024 il Ministero fornisce alcune indicazioni operative sulla norma UNI 9994-1: 2024 per il tecnico manutentore degli estintori di incendio ai fini del mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dal fabbricante.

In particolare, si evidenzia come tale norma:

  • aggiorna i criteri per la manutenzione degli estintori d’incendio portatili e carrellati, e riclassifica le tipologie di estintori a base d’acqua;
  • modifica alcune terminologie e ridefinisce la fase di “Sorveglianza”, allunga i tempi di periodicità massima della fase di “Revisione programmata” e modifica la fase di “Collaudo”
  • identifica le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

Comunicazioni Fgas: nuovo regolamento UE in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/2195 della Commissione del 04/09/2024 che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento UE 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 1191/2014.

L’allegato del regolamento stabilisce il formato delle comunicazioni che i produttori, importatori, esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573. Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti dell’allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate. Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle varie sezioni dell’allegato.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 25/09/2024.

RENTRI: termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

CONAI: adempimenti Ottobre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 09-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

C.A.M: novità per servizi energetici, isolanti termici e acustici e progettazione e realizzazione strade

Sulla G.U. del 29/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 12/08/2024 con cui sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Sulla G.U. del 23/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 05/08/2024 con cui sono adottati, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

In pari data è stato inoltre pubblicato il decreto che modifica il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

L’allegato I al D.M. 12/08/2024 è articolato in due sezioni:

a) servizio elettrico (SE) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio elettrico;
  • criteri premianti per il servizio elettrico;
  • clausole contrattuali per il servizio elettrico;

b) servizio termico (ST) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio termico;
  • criteri premianti per il servizio termico;
  • clausole contrattuali per il servizio termico.

Il decreto entrerà in vigore il 27/12/2024, abrogando il previgente D.M. 07/03/2012.

L’allegato I al D.M. 05/08/2024, definisce:

a) i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
  • le specifiche tecniche relative al cantiere;
  • i criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione;

b) i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per le gare di lavori;
  • i criteri premianti per l’affidamento dei lavori.

Il decreto entrerà in vigore il 21/12/2024.

La modifica del Decreto n. 256 del 23/06/2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», riguarda gli isolanti termici ed acustici di cui al paragrafo 2.5.7 dell’allegato 1 al D.M. n. 256/2022: in particolare, con riferimento al materiale “vetro cellulare”, è previsto che il contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti sia di almeno il 50% (in luogo dell’originario 60%), inteso come somma delle tre frazioni.

RENTRI: tempistiche e prime iscrizioni dal 15/12/2024

Il RENTRI – Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, si appresta a diventare lo strumento unico per la tracciabilità dei rifiuti; dal 15/12/2024 partiranno infatti le prime iscrizioni al nuovo sistema, le cui regole sono contenute nel D.M. n. 59 del 04/04/2023. L’avvio è previsto in più step.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Decreto “End of Waste” rifiuti inerti: adeguamento entro il 04/11/2024 in attesa del nuovo decreto

Alla data odierna risulta fissata la scadenza del 04/11/2024 del termine per adeguare le autorizzazioni “End of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, in base alle previsioni del D.M. 152/2022.

Nel frattempo, il nuovo decreto di revisione della disciplina “end of waste” sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stato approvato e risulta in fase di pubblicazione.

Una volta pubblicato ed in vigore, il nuovo decreto sostituirà e abrogherà il D.M. 152/2022, stabilendo i parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di recupero, le componenti inerti dei rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere considerate “end of waste”, ovvero un prodotto a tutti gli effetti, pronto a essere reimmesso sul mercato per sostituire inerti naturali.

Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024

Dal 01/10/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una “patente di qualificazione a crediti”, a eccezione delle aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici o per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L’onere del possesso della patente ricadrà non solo su tutte le imprese edili anche artigiane che operano all’interno dei cantieri, ma anche su quelle che, in determinate fasi lavorative, operano all’interno di tali unità produttive.

La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono espressamente indicati dalla norma e riguardano:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

CONAI: adempimenti Settembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per gli importatori di merci imballate che hanno scelto di stimare il contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di procedura semplificata con calcolo forfetario sulla base del fatturato dell’anno precedente, è necessario inviare la specifica modulistica di dichiarazione del contributo entro il 30/09/2024.

Per gli auto produttori che hanno scelto di richiedere il rimborso ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/2021 inerente gli sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al CONAI derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione di imballaggi, è necessario inviare a CONAI la stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo tramite specifica modulistica.

informativa 08-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità su veicoli noleggiati per il trasporto

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 2 del 09/07/2024, ha fornito aggiornamenti normativi in merito alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

A seguito della modifica dell’art. 84 del Codice della Strada intervenuta ad opera dell’articolo 24 del DL 13 giugno 2023, n. 69, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, ha ritenuto necessario precisare quanto segue:

  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
  • è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
  • è vietata la sub-locazione;
  • per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
  • i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).

Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024

È prossimo alla pubblicazione, il Decreto attuativo della “Patente a crediti” per le imprese impegnate in attività di cantiere, introdotta con Decreto “PNRR” (D.L. 19/24), che entrerà in vigore dal 01/10/2024.

Tale Decreto definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Inoltre, avvia le lavorazioni per la realizzazione del Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la gestione della patente a crediti. Il Decreto “Patente a crediti” dettaglia quindi:

  • le informazioni che saranno contenute nel Portale dell’Ispettorato;
  • i Crediti ottenibili dall’azienda (massimo 100 in 40 anni)
  • le ipotesi di sospensione (massimo 12 mesi)
  • la procedura di recupero dei crediti (fino a 15 attraverso corsi di formazione).

Si ricorda che la “Patente a crediti” è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è ora obbligatoria per le imprese edili.

I contenuti della Patente sono stati infatti introdotti da Decreto direttamente con modifica dell’art.27 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Esso riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con sede in UE o extra UE (escluse le mere forniture e le prestazioni intellettuali).

RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema

Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  • la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
  • la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.

Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
  • Restituire la copia del FIR digitale
  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

Rischio stress termico da calore: prescrizioni da Regione Emilia Romagna per attività lavorative all’aperto

Con Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26/07/2024 è previsto, su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì 29/07/2024 e fino al 31/08/2024, il divieto di lavorare all’aperto in attività agricole e di costruzione, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.

La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche letali. E il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura. L’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.

La Regione Emilia Romagna ha ritenuto di disporre fino al 31/08/2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo in questi settori su tutto il territorio emiliano romagnolo, tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio “ALTO”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.

MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024

La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito

www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONAI: adempimenti Luglio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 07-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Veicoli fuori uso (VFU): dal 07/06/2024 obbligatorio l’utilizzo del registro telematico (RVFU)

Con Circolare n. 15356 del 29/05/2024, il Ministero delle Infrastrutture ha ricordato che a decorrere dal 07/06/2024 è obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. 209/2003. La disciplina di dettaglio del nuovo Registro dei VFU è contenuta nel DPR 23 settembre 2022, n. 177.

La Circolare sopra citata fornisce importati indicazioni circa le modalità di tenuta del RVFU e ricorda che sono obbligati all’utilizzo del RVFU i seguenti operatori:

  •  i Centri di raccolta, intendendosi per tali le imprese che, a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
  • i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità: Operatori commerciali).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all’Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.

Pertanto, l’obbligo di tenuta del RVFU è riferito:

  • indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
  • solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato”.

Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2024: indicazioni su realtà virtuale ed impiego come metodo di apprendimento nei corsi sulla sicurezza sul lavoro

Con Interpello n. 3 del 23/05/2024 la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro risponde con un parere relativo all’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Commissione Interpelli richiama, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo per la Formazione, il punto 3 dell’Allegato A dell’Accordo per la Formazione dei lavoratori del 21/12/2011, attualmente in vigore, che non cita espressamente tale possibilità. Secondo la Commissione Interpelli, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo per la Formazione, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell’ambito degli Accordi attualmente in vigore, in particolare l’Accordo del 21/12/2011 che all’Allegato A, punto 3 regola la “Metodologia di insegnamento/apprendimento”.

Classificazione e gestione dei rifiuti vegetali galleggianti in acque lacustri: chiarimenti dal MASE

ll MASE con riscontro all’Interpello n. 110134 del 14/06/2024, è intervenuto per fornire chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 e relativa gestione.

In particolare, il MASE ha chiarito che se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi vengono raccolti con altri rifiuti di origine antropica, presenti in percentuale rilevante, per poi essere destinati ad operazioni di cernita o altre operazioni di gestione dei rifiuti presso specifici impianti o centri, si configura la fattispecie introdotta con la legge 17 maggio 2022 n. 60, all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6-bis, secondo cui i rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, gli stessi assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti ai sensi di legge.

Circa la competenza gestionale e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, della legge n. 60 del 2022, i Comuni territorialmente competenti, nelle modalità previste dall’art. 198 del D.lgs n. 152 del 2006, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale, sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati ovvero di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di detti rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.

Il MASE ha infine precisato che le Province e le Autorità di bacino non rientrano tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia; tuttavia, è auspicabile che le stesse collaborino con tutti gli enti preposti ai fini della corretta gestione delle aree demaniali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: modifica durata di accettazione atto notorio per variazione della dotazione di veicoli

Con Deliberazione n. 2 del 28/06/2024, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto sulla “Modifica termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli

Nello specifico l’ANGA con tale provvedimento indica che: “per tutte le istanze di variazione per incremento della dotazione dei veicoli trasmesse dal 27 marzo 2024 e per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo, la durata della validità dell’accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014, è estesa, in via eccezionale e temporanea, ad un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione stessa.”

RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema

Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  • la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
  • la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.

Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
  • Restituire la copia del FIR digitale
  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024

La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito

www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONAI: adempimenti Luglio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 06-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Principio “DNSH”: aggiornata la Guida operativa con Circolare n. 22 del 14/05/2024

La Circolare n. 22 del 14/05/2024 ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Tale guida aggiorna e integra le precedenti versioni di cui alle Circolari n. 32 del 30/12/2021 e Circolare n. 33 del 13/10/2022.

Tra le principali novità della Guida operativa aggiornata si segnala:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
  • un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486,  che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  • il chiarimento circa l’interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e amministrazioni centrali;
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione per specifiche attività dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

Gestione residui della manutenzione del verde come sottoprodotti: chiarimenti della Commissione Europea

Con Nota del 26/04/2024, la Commissione Europea ha risposto al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del M.A.S.E. che chiedeva se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC – art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.

La Commissione, dopo aver riportato la normativa citata, ha concluso che “i servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzionein quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che “i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva” (siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas)”.

Esenzione consulente ADR: nuovi chiarimenti Ministeriali

Il 14/05/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso la Circolare prot. 13921 recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, con lo scopo di chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare chiarisce l’ambito di applicazione del DM 07/08/2023, che si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR).

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Infine, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

RENTRI: iniziata la fase di formazione per gli operatori 

Il progetto formativo finalizzato ad informare gli operatori sulle modalità di impiego e utilizzo del RENTRI, ha preso avvio dallo scorso 16/04/2024. Si evidenzia infatti come il MASE ha organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione sul suo funzionamento a regime.

L’attività di formazione sarà articolata in due Moduli:

Modulo I:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
  • illustrazione dell’ambiente dimostrativo

Modulo II:

  • Illustrazione delle applicazioni RENTRI
  • Modalità di gestione dei FIR cartacei
  • Illustrazione dei servizi di supporto

OT23 2024: modello e istruzioni INAIL valide per la richiesta di sgravio

INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024. Il modello è stato corretto e sono disponibili i modelli e la guida aggiornati al 19/09/2023.

Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.  Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.

Le modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti riguardano:

  • l’intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori” mentre ora l’intervento è così definito: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura“.
  • correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

CONAI: adempimenti Giugno 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 05-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: attivata la fase di test per gli utenti

A partire dal 16/04/2024, è stata avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del RENTRI, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

Esso permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione e simulare quella che sarà la procedura di iscrizione al RENTRI;
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
  • la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
  • la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
  • testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

A partire dal 16 aprile operatori e delegati possono testare:

  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: riscritto l’art. 27 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

E’ stata pubblicata in GU la Legge 29 aprile 2024 n. 56 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del DL 02/03/2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Essa modifica e riscrive l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in vigore dal 01/10/2024).

Nello specifico tale provvedimento prevede quanto segue:

– a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

– Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

– con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

– La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

– La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

– Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

– La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Bando ISI INAIL 2023: aperta la procedura informatica per la compilazione e invio domande

Dal 15/04/2023 e fino alle ore 18.00 del 30/05/2024 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2023.

Con tale bando sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione per mancata nomina Responsabile Tecnico

Il 15/04/2024 è scaduto il termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo RT, saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione (si veda Circolare ANGA n. 1 del 15/04/2024).

Decorso tale termine, previsto dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione ANGA n° 5
dell’11/10/2023, le Sezioni entro la data del 30/04/2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

CONAI: adempimenti Maggio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 04-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

“End Of Waste” carta e cartone e disciplina del recupero: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. venivano richiesti al MASE alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone.

Nello specifico veniva richiesto di chiarire se… “a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal DM 188/2020 e l’altra a recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998”.

Il Ministero sul punto ha precisato che con riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998, ha richiamato quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269”. Nel caso sottoposto al MASE, dunque, l’entrata in vigore del DM 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: in vigore dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.L. n. 19 del 02/03/2024 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che aggiorna il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. Patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, in vigore dal 01/10/2024.
Il Decreto PNRR 2024 all’art. 29 modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definendo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o “Patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 01/10/2024. La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. I criteri per il rilascio della Patente sono elencati nel comma 1 del nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 11 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023.

Piombo e diisocianati: pubblicata nuova Direttiva UE

Entra in vigore l’08/04/2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Il provvedimento interviene con modifiche sulla direttiva 2004/37/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione e con modifiche anche sulla direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fissando per la prima volta un limite complessivo di esposizione professionale ai diisocianati e un limite di esposizione di breve durata.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 09/04/2026 e informarne immediatamente la Commissione.

Operazione di recupero R12 e condizioni da rispettare: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello veniva richiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12.

Nello specifico veniva richiesto se è possibile rilasciare un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:
– presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;

– invio del rifiuto a trattamento R12;

– da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto con codice EER della tipologia 19.XX.XX;

– ripresa in carico del rifiuto in R13;

– successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia Prima Seconda.

Il Ministero sul punto precisa che, con riferimento all’operazione di recupero R12, di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota, associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”

Pertanto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad
una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Le Autorità competenti, precisa il MASE, sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

Registro pile ed accumulatori: obblighi e adempimenti

L’art. 14 del D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 prevede l’istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; all’interno di tale registro e’ prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali e requisiti R.T: scadenza periodo transitorio al 15/04/2024

In relazione agli obblighi stabiliti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla qualifica del Responsabile Tecnico, si evidenzia come la Delibera n. 5 dell’11/10/2023 stabilisce come, in caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (ovvero fino al 15/04/2024).

In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio. Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della Deliberazione n. 1 del 30/01/2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla Delibera n. 6 del 30/05/2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2024

Il 30/04/2024 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.

Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.

CONAI: adempimenti Aprile 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 03-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.

Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.

Interpello 01/2024: visita medica a seguito di assenza per malattia

Con Interpello n. 01/2024 è stato richiesto al Ministero competente di chiarire alcune incertezze emerse sul piano applicativo e di “fornire uninterpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

La Commissione richiama lo stesso art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il quale prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché in quelli risultanti sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, nonché la previsione, oggetto del quesito, di cui al citato comma 2, lett. e-ter, secondo cui la sorveglianza sanitaria comprende “una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Alla luce delle richiamate norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed anche in considerazione della ratio sottesa alla disposizione oggetto di interpello, la Commissione ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024

Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.

L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Regole antincendio per spettacoli dal vivo: proroga al 31/12/2024

In base al “Decreto Milleproroghe 2024” (D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) viene prorogato fino al 31/12/2024 l’obbligo della SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori. Il “Decreto Semplificazioni” prevedeva infatti la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori.

La presentazione della SCIA va presentata dall’interessato al SUAP competente, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; fino al 31/12/2024, nella SCIA occorre riportare:

  • il numero massimo di spettatori;
  • il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
  • orario della manifestazione.

Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Allegato 3B – medici competenti aziendali: obbligo di trasmissione dati all’INAIL entro il 31/03/2024

I medici competenti aziendali hanno l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso del 2023, secondo le modalità e contenuti di cui all’allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’INAIL, esclusivamente per via telematica. La scadenza per l’invio di tali dati è fissata al 31/03/2024.

Attestazione di rinnovo periodico antincendio e validità: chiarimenti con Circolare VVFF

Con Circolare D.C.PREV. prot. n. 1640 del 01/02/2024 sono stati forniti chiarimenti relativamente all’Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.

Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.

Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18/04/2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Deposito temporaneo di sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico: chiarimento del MASE

Il MASE ha pubblicato un interpello ambientale in tema di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo.

Il Ministero, con riguardo al quesito sottoposto, ha precisato che il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale richiedetne, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza. Risulta quindi nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

F-GAS: abrogato il precedente Reg. UE n. 517/2014 e pubblicato nuovo Regolamento UE

Entrerà in vigore l’11/03/2024 il nuovo Regolamento F-GAS che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il precedente regolamento (UE) n. 517/2014.

In particolare, il provvedimento, che si applica ai gas fluorurati a effetto serra (elencati negli allegati I, II e III del Regolamento) e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas:

  1. a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  2. b) impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  3. c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  4. d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  5. e) stabilisce norme in materia di comunicazione.

Con riguardo alla sua applicazione, si precisa che le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17) si applicheranno a decorrere da 01/01/2025; mentre, l’articolo 20 e l’articolo 23 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 03/03/2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del Regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

CONAI: adempimenti Marzo 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 02-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024

Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.

L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Malattie professionali tabellate – D.P.R. 1124/1965: aggiornamento DM 15/11/23

Le malattie tabellate sono inserite in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965 s.m.i., il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. L’ultimo aggiornamento di tale elenco è quello contenuto nel D.M. 15/11/2023 “Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali”.

Fra i precedenti aggiornamenti si ricordano i seguenti:

  • D.M. 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, in vigore dal 19 novembre 2023.
  • D.M. 10 giugno 2014 “Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” in vigore dal 27 settembre 2014.

RAEE: pubblicate le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE 

Il 10/01/2024 il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato il documento con le nuove condizioni di ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta al momento dell’istallazione di un nuovo prodotto.

Pertanto, le imprese la cui attività è solo l’installazione delle nuove apparecchiature, ma non la vendita, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere:

  • il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;
  • gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE è necessario:

  • iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la “Convenzione operativa”;
  • garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
  • garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023;
  • essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).

Le nuove condizioni non valgono per gli installatori di pannelli fotovoltaici per i quali saranno definite regole specifiche.

I.N.L.: nota e chiarimenti su lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e certificazione dei contratti

Con nota del 24 gennaio 2024 n. 694 l’I.N.L. ha ricordato, in linea con quanto già sostenuto dal Ministero del Lavoro nella nota 27 giugno 2013, n. 11649, che la misura del 30% della forza lavoro, nel caso di attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dalla forza lavoro complessiva, risultante dal Libro Unico dell’azienda.

La disposizione sopra riportata impone, quindi, alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi (ossia l’esperienza almeno triennale) e la tipologia contrattuale, che deve essere prioritariamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’INL ha altresì precisato che, qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, ossia con ricorso a forme diverse dal tempo indeterminato, essa dovrà procedere alla certificazione del relativo contratto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003.

La nota ha, però, poi, aggiunto l’indicazione secondo cui “… nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.

OT23 – 2024: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 29/02/2024

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2024 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 29/02/2024, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2023.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 29/02/2024

Il 29/02/2024 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Si ricorda inoltre che il 29/02/2024 scade il termine per le richieste di esenzione ex ante e rimborso ex post sulle esportazioni di imballaggi. Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.