Informativa 11-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Lavoro sportivo: pubblicata Circolare INL n. 2/2023 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Circolare n. 2 del 25/10/2023 ha fornito alcuni chiarimenti ispettivi sulla riforma del lavoro sportivo disposta dal D.Lgs. n. 36/2021 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023. Tali disposizioni risultano in vigore dal 01/07/2023.

I principali chiarimenti riguardano:

  • tipologie di lavoro sportivo, definito “rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative”;
  • differenze tra settore professionistico e dilettanti;
  • sicurezza lavoro (“ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte”);
  • lavoro minori: riferimento legge 977/1967 e previsto un apposito decreto con ulteriori disposizioni a “tutela della salute e della sicurezza dei minori”.

Amianto: Consiglio UE vota riduzione dei limiti di esposizione

Il 23/10/2023 il Consiglio Europeo ha adottato formalmente nuove norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica.

E’ previsto inoltre di ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà dieci volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

CEN recepisce lo standard ISO 45001: dal 10/10/2023 in vigore la UNI EN ISO 45001

Il Comitato Europeo di Normazione (CEN) il 10/10/2023 ha recepito la norma ISO 45001 sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. La ripubblicazione italiana della UNI EN ISO 45001 ha ora una specifica appendice nazionale che aiuta a fornire una corretta relazione con il quadro legislativo nazionale.

L’adozione europea dello standard ISO 45011 da parte del CEN comporta che tutti gli enti di normazione europei hanno l’obbligo di recepirla e renderla disponibile nei loro cataloghi entro la fine di febbraio 2024.

Principio DNSH: la Commissione UE definisce gli orientamenti tecnici con la Comunicazione C/2023/111

L’11/10/2023 è stata pubblicata la Comunicazione C/2023/111 della Commissione UE recante gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questi orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce infatti che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 2020/852.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: decadenza RT e nuove regole

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Delibera n. 5 del 11/10/2023 recante “Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico del 16 ottobre 2023″.

All’interno della delibera in questione, all’art. 1 viene stabilito che:

“1. Nei casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, di cui all’articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione 2. 

  1. Rimangono invariati tutti gli adempimenti previsti nella deliberazione del Comitato Nazionale n. 1 del 30 gennaio 2020 fermo restando che sono riferiti, nel caso previsto dal comma 1, al temine temporale di 180 giorni consecutivi, nonché quanto previsto dalla circolare n. 3 del 10 ottobre 2023″.

CONAI: adempimenti Novembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/11/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo ha modificato la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

RENTRI: pubblicato il primo decreto direttoriale con scadenze

È stato pubblicato il primo Decreto Direttoriale MASE n. 97 del 22/09/2023 con il quale è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale (RENTRI), all’entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR, alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Le prime iscrizioni dovranno essere effettuate a decorrere dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 e riguarderanno Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti. Per questi soggetti la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13/02/2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al RENTRI.

Si evidenzia come ad oggi, non sono ancora note le modalità di compilazione dei nuovi formulari e registri, dato che le istruzioni di compilazione, saranno fornite in fase successiva mediante altri decreti direttoriali ancora in corso di elaborazione.

Bando ISI INAIL 2022: aggiornate le regole tecniche per l’invio delle domande

In data 29/09/2023 è stato pubblicato da INAIL l’aggiornamento delle “Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico”. A partire dal 09/10/2023 saranno disponibili gli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore, propedeutico all’invio della domanda, previsto a partire dalle ore 11:00 del 26/10/2023.

Interpello Ministero Lavoro 1/2023: diritti sindacali e applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice

In data 15/09/2023 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro l’Interpello, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai diritti sindacali e all’applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice.

In relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, veniva richiesto al Ministero competente se trova applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore. Il Ministero indica come “in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore”.

ADR e trasporto/spedizioni di merci pericolose: pubblicato il D.M. 07/08/2023

Sulla G.U. del 20/09/2023 è stato pubblicato il D.M. 07/08/2023 recante la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.

Esso individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle attività connesse di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

L’art. 3 del DM sopracitato, stabilisce che sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

  1. a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
  3. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  4. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

III. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

L’impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

CONAI: adempimenti Ottobre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/10/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 09-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Preparazione per il riutilizzo: pubblicato il DM n. 119/2023

In data 01/09/2023 è stato pubblicato D.M. 10 luglio 2023 n. 119 del MASE relativo al “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“; esso entrerà in vigore dal 16/09/2023.

Nel dettaglio tale documento definisce:

  1. le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  2. le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto precedente;
  3. le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  4. le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni sopraindicate dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Materiali da riporto: pubblicate Linee guida SNPA e l’Analisi del Rischio

Il Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale (SNPA) ha pubblicato le Linee guida per la gestione dei materiali di riporto” e un documento sulle Indicazioni per la l’applicazione dell’analisi del rischio alle matrici materiali di riporto.

Tali Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica; la procedura di valutazione della matrice di riporto, costituita da una commistione tra terreno e materiale antropico prevede: l’identificazione della matrice; il campionamento e la caratterizzazione; una fase valutativa dei risultati.

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo modifica la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

Emissioni odorigene: pubblicate le linee guida del MASE

E’ stato pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le “Linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Tale documento “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa. Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA, ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad AIA.

Autorizzazioni alle emissioni e sostanze pericolose: novità in vigore dal 28/08/2023

Il D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102, entrato in vigore il 28/08/2020, ha apportato alcune modifiche inerenti i provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA, per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. In particolare, l’art. 3, comma 2, ha previsto che: “Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”.

Le aziende quindi che al 28/08/2020 utilizzavano sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo come previsto dall’art. 272, comma 2, da cui originano emissioni in atmosfera, devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso siano infatti utilizzate sostanze nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, miscele o prodotti con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente, non è più possibile aderire alle autorizzazioni a carattere generale di cui all’art. 272, comma 2.

CONAI: adempimenti Settembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/09/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 08-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo modifica la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

INAIL – OT23: pubblicato nuovo modello per il 2024

In data 20/07/2023 è stato pubblicato il nuovo modello OT23 utilizzato per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli elementi di maggiore novità si segnala:

  • riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.
  • per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione;
  • è stato eliminato l’intervento C-2.1 controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”
  • tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata.

Formazione in videoconferenza: pubblicata la UNI/PdR 149:2023

È stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona“.

La prassi, nata da una proposta INAIL approvata dal Consiglio direttivo dell’UNI, si configura come una guida metodologica, operativa e gestionale, a carattere volontario. Viene offerta a tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente a erogare formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza sincrona (Vcs), una modalità che si era imposta per necessità nel periodo di emergenza sanitaria ed equiparata alla formazione in presenza dalla legge n. 52 del 19/05/2022.

MUD 2023: sanzioni in caso di invio tardivo

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il sistema sanzionatorio risulta diversificato a seconda delle condizioni di riferimento.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 06/09/2023).

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

CONAI: adempimenti Agosto 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/08/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 07-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo nazionale gestori ambientali: nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione

Con Delibera n. 1 del 13/02/2023 dell’ANGA è stata introdotta una nuova modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo, in alternativa all’esibizione dei provvedimenti inerenti all’iscrizione. Dal 15/06/2023, l’attestato – QR code, che identifica il soggetto iscritto, può essere generato e scaricato dall’area riservata dell’impresa all’interno del sito dell’Albo.

L’attestato – QR code resta disponibile nell’area riservata fintanto che il soggetto resta iscritto all’Albo e non variano il numero dell’iscrizione, la sezione di riferimento e il codice fiscale. Esso contiene una stringa crittografata con gli estremi identificativi del soggetto iscritto che, letto tramite l’apposita APP, consente la visualizzazione in tempo reale della situazione autorizzativa aggiornata.

Interpello n. 4/2023 sicurezza sul lavoro: obbligo nella nomina del RLS

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 22/06/2023, ha fornito parere specifico in merito all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sull’obbligo dell’elezione o la designazione del RLS.

La Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati

Rifiuti da costruzione e demolizione: definito il campo applicativo del nuovo D.M. 152/2022

Con l’istanza di interpello è stato chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo D.M. 27/09/2022, n. 152, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

In particolare, i quesiti oggetto di chiarimento risultano i seguenti:

1) Campo applicativo del nuovo D.M. 27 settembre 2022, n. 152;

2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;

3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;

4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.

RENTRI – nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: in vigore dal 15/06/2023

In vigore dal 15/06/2023 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI, introdotto con D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Negli allegati I e II del decreto sono riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5). Per quanto riguarda il formulario si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali). I nuovi modelli di Registri e formulari saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13.

Il regolamento entrerà in vigore:

per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti

-per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali; 

-enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dal 15/06/2023

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati;

a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il sistema sanzionatorio risulta diversificato a seconda delle condizioni di riferimento.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 06/09/2023).

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

CONAI: adempimenti Luglio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/07/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;

A partire dal 01/07/2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni.

Informativa 06-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Censimento amianto: pubblicata la norma UNI 11903: 2023 sui requisiti degli addetti 

La norma UNI 11903:2023, in vigore dal 21/04/2023, definisce le caratteristiche e la qualifica dei soggetti che si occupano del censimento dell’amianto negli edifici, nelle macchine e negli impianti.

La norma UNI 11903:2023 definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire correttamente la procedura di censimento ai sensi della norma UNI 11870:2022, nella quale sono state fissate le condizioni e modalità per l’attuazione in sicurezza delle attività di monitoraggio e verifica dell’amianto.

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI: pubblicato il DM n.59/2023

Entra in vigore il 15/06/2023 il “decreto RENTRI”, ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Nell’art.1 si identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione e funzionamento del sistema; vengono definiti i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.

I nuovi modelli di registri e FIR saranno applicabili, alla luce delle scadenze previste, ovvero:

– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.

Registro carico-scarico rifiuti: chiarimenti su dove conservarlo

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il MASE ha risposto ad un recente interpello sulla possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti. L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone infatti l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

CONAI: adempimenti Giugno 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/06/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 05-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Raggruppamenti RAEE: nuove regole in vigore

Il 21/04/2023 è stato pubblicato il Decreto 20 febbraio 2023, n.40 del MASE concernente il “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185“; esso entra in vigore il 05/05/2023.

In particolare, tale decreto prevede la sostituzione dell’Allegato 1 al Decreto n. 185 del 25 settembre 2007; i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sospensione attività imprenditoriale: chiarimenti da I.N.L.

Con nota dell’I.N.L. n. 642 del 06/04/2023, l’Ispettorato nazionale del Lavoro risponde ad alcuni interrogativi sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’I.N.L. chiarisce che se il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale; pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14 in questione.

Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute  e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad  esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la  decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’I.N.L.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CONAI: adempimenti Maggio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/05/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 04-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2023: scadenza prorogata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Lavori usuranti e benefici previdenziali: richiesta a partire dal 01/05/2023

L’INPS, con nota n. 1100 del 21/03/2023, ha fornite le istruzioni per la presentazione, entro il 01/05/2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nell’anno 2024.

I “lavori usuranti” che hanno diritto ai benefici previdenziali risultano le attività rientranti nelle seguenti categorie:

  • Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • Lavoratori notturni a turni;
  • Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La domanda di accesso al beneficio, deve essere presentata entro il 01/05/2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 01/01/2024 al 31/12/2024. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Prodotti tessili, parchi giochi e arredo urbano: aggiornati i Criteri ambientali minimi (CAM)

Con DM 07/02/2023 sono stati fissati i nuovi “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”; esso sostituisce il previgente DM 30/06/2021.

Inoltre sono stati fissati i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni “.

Il DM considera nei “prodotti tessili”:

  • l’abbigliamento e accessori composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili;
  • prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili;
  • stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni.

Acque per consumo umano: nuove condizioni previste dal D.Lgs. 18/2023

Il D.Lgs. 23/02/2023 n. 18, di attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; esso abroga il previgente D.Lgs. 02/02/2001 n. 31.

Tale decreto rivede e introduce norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Esso definisce i requisiti dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, tramite attività effettuate regolarmente e in conformità alle indicazioni del decreto (controlli interni ed esterni) e all’allegato II, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali previsti nel decreto medesimo.

“Whistleblowing”: pubblicato il D.Lgs. 24/2023

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 10/03/2023 n. 24 relativo al “Whistleblowing” di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto e delle disposizioni normative nazionali.

Esso risulta applicabile, con decorrenza dal 15/07/2023, regolando la figura del segnalatore, prevedendo come destinatario delle segnalazioni il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale norma prevede inoltre l’istituzione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati e la presenza di uno o più sistemi di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nuove linee guida piani monitoraggio della qualità suolo: pubblicazione ISPRA

Sulla G.U. del 16/03/2023, è stata pubblicata la nota del MASE recante “Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo“.

Lo scopo di tale documento è quello di fornire agli operatori economici uno strumento fruibile per il monitoraggio della qualità e del contenuto del carbonio organico dei suoli interessati dalle asportazioni, al fine di stimare le variazioni in seguito alle attività di utilizzo di residui colturali per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, garantendone la sostenibilità ambientale.

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2023

Il 30/04/2023 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

    • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

CONAI: adempimenti Aprile 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/04/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per le aziende che rientrano nella definizione di esportatrici nette ed intendano avvalersi dell’agevolazione prevista dalla Circolare CONAI del 25/07/2013, il 30/04/2023 è il termine ultimo per la presentazione del mod. 6.22.

Informativa 03-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2023: scadenza presentazione entro il 30/04/2023

La dichiarazione MUD 2023, relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2022, dovrà essere presentata entro il 30/04/2023 dai soggetti interessati.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Decreto milleproroghe 2023: novità su adempimenti connessi alla gestione rifiuti

Nel Decreto Milleproroghe 2023, in vigore dal 28/02/2023, l‘articolo 11 disciplina alcune proroghe temporali che riguardano adempimenti dei soggetti responsabili di specifici rifiuti; in particolare: RAEE fotovoltaici, rifiuti da cementifici e rifiuti inerti.

L’articolo 11, comma 8-quater fissa al 30/06/2023 il termine entro il quali i responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 possono comunicare a GSE S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi rifiuti.

Viene inoltre prorogato di sei mesi il termine previsto all’articolo 7, comma 1 del D.M. n. 152/2022 per la cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero.

Trasporto rifiuti da manutenzione del verde pubblico: iscrizione cat. 2-bis ANGA

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Circolare n. 1 del 14/02/2023, chiarisce gli adempimenti connessi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, chiarendo a quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico.

A tale riguardo il Comitato nazionale ha chiarito che, qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2–bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultime novità su dimostrazione iscrizione e attestazione idoneità veicoli

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblico le seguenti delibere:

  • Delibera n. 1 del 13/02/2023 che introduce nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
  • Delibera n. 2 del 13/02/2023 che introduce il modello di attestazione precompilata per Responsabili Tecnici di imprese extra UE.

In base a tale provvedimento le imprese e gli enti iscritti all’ANGA potranno dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code.

Pile ed accumulatori: obbligo comunicazione produttori entro il 31/03/2023

Dal 12/01/2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2023.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

CONAI: adempimenti Marzo 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/03/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;

Informativa 02-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo CCNL edilizia: novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il CCNL edilizia in vigore, sottoscritto il 03/03/2022, introduce alcune novità per i lavoratori anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Nel nuovo CCNL edilizia, infatti, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. E’ previsto inoltre l’aggiornamento della formazione dei lavoratori (della durata di 6 ore), con periodicità triennale.
Come specificato nel CCNL, infatti, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto”.

Registro imprese del legno: iscrizioni 2023

Il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Operatori EUTR), è stato istituito secondo le modalità stabilite dal Decreto 09/02/2021, ai sensi dell’European Timber Regulation (c.d. “Regolamento Legno”), ai fini del contrasto al commercio illegale di questo materiale.

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli Operatori che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.
In data 31/12/2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16/01/2023 in poi.

Circolare INL n. 162 del 24/01/2023: adozione provvedimento di sospensione per le microimprese

Con Circolare n. 162 del 24/01/2023 l’INL, in riscontro al quesito relativo alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP, ha chiarito quanto segue.

Sebbene a riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fosse già espresso con nota prot. n. 509 del 20/01/2023, ha precisato che nel caso di lavoro irregolare, non trova applicazione la sospensione dell’attività qualora il lavoratore risultasse l’unico occupato dell’impresa.  Tale principio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione. Tale esclusione non può applicarsi qualora fossero contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento sospensivo.

OT23 – 2023: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2023

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2023 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2023, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2022 fino alla data del 31/12/2022.

Relazione annuale amianto e relazione trasporto merci pericolose ADR: scadenza 28/02/2023

Il 28/02/2023 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione trasporto merci pericolose ADR: i consulenti per il trasporto di merci pericolose ADR devono redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa.

Pile ed accumulatori: obbligo comunicazione produttori entro il 31/03/2023

Dal 12/01/2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2023.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

MUD 2023: scadenza presentazione entro il 30/04/2023

La dichiarazione MUD 2023, relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2022, dovrà essere presentata, salvo modifiche e/o proroghe, entro il 30/04/2023.

Il Modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CONAI: adempimenti e novità 2023

CONAI ha pubblicato la nuova linea guida con regole e adempimenti previsti per il 2023; in particolare dal 01/01/2023 sono entrati in vigore i nuovi valori dei contributi ambientali, con ulteriori riduzioni per diverse frazioni merceologiche.
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/02/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.