Informativa 02-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

13/02/205: inizio operatività del RENTRI e obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti

A partire dal 13/02/2025, entrerà in vigore l’obbligo di adottare il nuovo modello di Registro di Carico e Scarico Rifiuti e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per le seguenti categorie di operatori:

✅Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi al RENTRI:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.
  • Imprese/enti che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero/smaltimento);
  • Imprese/enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari;
  • I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

✅ Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello di registro cartaceo per le seguenti categorie:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50.
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Gli operatori sopra elencati dovranno utilizzare il nuovo registro cartaceo di carico e scarico, disponibile per il download sul portale RENTRI e da vidimare presso la Camera di Commercio.

In alternativa, tali operatori possono scegliere di aderire volontariamente al RENTRI digitale, utilizzando il nuovo registro di carico e scarico in formato elettronico, senza necessità di vidimazione.

A partire dal 13 febbraio 2025, il nuovo modello FIR diventa obbligatorio per tutti gli operatori, inclusi coloro che non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Il nuovo FIR dovrà essere emesso tramite il portale RENTRI e vidimato digitalmente previa registrazione nella sezione riservata ai “Produttori di rifiuti non iscritti”.

Assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali: scadenza 31/03/2025

ll D.L. n. 202 del 27/12/2024 (c.d. Milleproroghe), all’art. 13 ha introdotto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali; la nuova scadenza, inizialmente fissata al 31/12/2024 dalla Legge n. 213 del 30/12/2023, è stata posticipata al 31/03/2025. L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali. Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.

CdC RAEE: nuove linee guida su iscrizione al portale e compilazione del DDT

Sul sito del Centro di Coordinamento RAEE sono state pubblicate due nuove guide per agevolare i soggetti della distribuzione e gli operatori logistici nell’iscrizione al portale del CdC RAEE. Si ricorda infatti come la legge 166/2024 ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori del commercio (punti vendita, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” di registrare i propri luoghi di deposito preliminare alla raccolta sul portale del CdC RAEE.

Con riferimento invece agli operatori logistici (trasportatori) di RAEE, la legge allo stato attuale non prevede alcun obbligo di iscrizione per questi soggetti; tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il CdC RAEE suggerisce loro di iscriversi al proprio portale.

L’art.11, comma 8, della legge 166/2024 prevede inoltre che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una nuova sezione dedicata alla compilazione del DDT e una guida esplicativa della modalità di compilazione: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/01/Creare-un-DDT.pdf

Bando ISI – INAIL 2024: al via dal 26/02/2025 domande per investimenti sulla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori

L’INAIL comunica di avere pubblicato gli Avvisi pubblici regionali/provinciali, con cui finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26/02/2025.

L’iniziativa è rivolta: alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’Allegato “ISI 2024 – risorse economiche”, parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1).

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

Sistemi di geolocalizzazione automezzi – RENTRI: obbligo installazione entro il 31/12/2025

E’ stata pubblicata in data 08/01/2025 la Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 19/12/2024, recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

Tale provvedimento fa seguito al Decreto direttoriale n. 253 del 12/12/2024 recante “Criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione”, in attuazione del regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, a mente del quale le imprese iscritte in categoria 5 hanno l’obbligo di garantire, sui mezzi di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. La presenza di tali sistemi rappresenta requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, requisito che deve essere attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato nell’allegato “A” alla presente Delibera.

L’invio della dichiarazione sostitutiva dovrà avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.

Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non provvedano entro il termine di cui sopra a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare.

Patente a crediti cantieri: l’INL aggiorna le FAQ

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le FAQ relative alla patente a crediti obbligatoria per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che tale adempimento, diventato vincolante dal 01/10/2024, prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati o decurtati.

Nella compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, l’opzione “non obbligatorio” si utilizza quando un requisito non è richiesto, come nel caso dei lavoratori autonomi esentati dall’obbligo di redigere il DVR o nominare l’RSPP. L’opzione “esenzione giustificata” va invece indicata quando il requisito sarebbe obbligatorio, ma il richiedente non lo possiede per motivi documentabili, ad esempio l’attesa del DURC a seguito di una rateazione contributiva. Inoltre, le imprese che operano come General Contractor, senza svolgere attività fisica in cantiere e limitandosi a compiti di natura intellettuale, non sono soggette all’obbligo della patente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell’ultimo aggiornamento delle FAQ, in cui ha chiarito anche che le imprese o i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, come idraulici, vetrai o fornitori di porte e finestre, sono tenuti al possesso della patente a crediti. Questo obbligo si estende a tutte le attività che comportano una presenza fisica in cantiere, indipendentemente dalla specifica mansione svolta. Al contrario, gli organismi abilitati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione, come quelle relative agli impianti di messa a terra o agli ascensori, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Inoltre, nel caso in cui un’impresa perda la certificazione SOA in classifica III o superiore, è necessario richiedere la patente a crediti per continuare a operare nei cantieri. Durante l’attesa del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, purché sia stata presentata la relativa domanda.

OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025

Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 01-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti dal 13/02/2025

Dal 15/12/2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI; si ricorda inoltre che entro il 13/02/2025 dovranno iscriversi al RENTRI, i soggetti rientranti in queste categorie: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13/02/2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Legge 203/2024: tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In G.U. è stata pubblicata la Legge “Lavoro 2024”, ovvero la Legge n. 203 del 13/12/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” in vigore dal 12/01/2025. Al suo interno troviamo diverse novità in materia di lavoro e tante previsioni in materia di sicurezza sul lavoro (art.1); in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente con modifiche al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nella legge in questione spiccano alcune novità:

  • in relazione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1) si prevede:
  • elenco dei medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: richiesto aggiornamento da parte del Ministero Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva: costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • visita preassuntiva: eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari “esigenze tecniche” e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto.
  • abrogazione di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.

RENTRI: pubblicati nuovi decreti direttoriali

In data 12/12/2024 sono stati pubblicati alcuni decreti direttoriali che definiscono e dettagliano aspetti operativi relativi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.

Nello specifico i decreti pubblicati risultano i seguenti:

  • n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
  • n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
  • n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Milleproroghe 2025: novità in materia ambientale ed edilizia

Il 28/12/2024 è entrato in vigore il DL 27/12/2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Decreto Milleproroghe). In tale provvedimento trovano differimento temporale diversi adempimenti e obblighi in materiale edilizia ed ambientale.

In materia ambientale, si segnala:

  • art. 11, intervenendo sull’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga al 31/03/2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In materia edilizia, si segnala invece:

  • art. 7 comma 2 che concede ulteriori 6 mesi (da 30 si passa a 36) per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire – e di tutti gli altri titoli abilitativi, comprese ovviamente le SCIA – rilasciatisi o formatisi fino al 31/12/2024. Viene quindi estesa da 30 mesi a 36 mesi la proroga:
    • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
    • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Autorizzazione emissioni “sostanze pericolose”: chiarimento MASE su adempimenti connessi al D.Lgs. 102/2020

Il MASE, con nota prot. n. 232480 del 17/12/2024, ha risposto all’interpello formulato da Confindustria relativamente all’adempimento previsto dal D.Lgs. 30/07/2020, n. 102, in materia di limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.

Ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 102/2020, all’art. 3, comma 3, prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall’autorità competente sulla base della relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali presentata prima del 1° gennaio 2025.

In particolare, nel riscontro il Ministero ha chiarito che “i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.

Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente “.

Patente a crediti: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su decurtazioni e sanzioni

La Nota del INL n. 9326 del 09/12/2024 arriva dopo le precisazioni arrivate con Circolare 4/2024 e si concentra sugli aspetti di controllo e verifica della patente a crediti e di natura sanzionatoria. In particolare, l’INL analizza gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornendo chiarimenti su: aziende con patente a crediti con punti decurtati e operatività nel cantiere; il calcolo dell’esatto importo sanzionatorio (pari al 10% del valore dei lavori); il provvedimento interdittivo ai lavori pubblici e l’allontanamento dal cantiere; le verifiche sul possesso della patente come disegnate dall’art.90 comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed i casi di sospensione e revoca della patente stessa.

Il primo chiarimento nella nota in oggetto riguarda il comma 10 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che pone il divieto ad imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti. Lo stesso comma 10 permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore del contratto. Spiega INL che questa ipotesi si applica nei casi in cui un soggetto che sia già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da portare il computo dei punti sotto la soglia limite dei 15. Occorre però verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 % del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare vista l’assenza del titolo abilitante.

Un ulteriore chiarimento nella nota in questione riguarda il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Esso introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

INL chiarisce che:

  • il calcolo va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. E nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
  • in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
  • in relazione alla causale di versamento degli importi sanzionatori irrogati ai trasgressori ai fini della estinzione della procedura sanzionatoria la Circolare riporta l’esatta dicitura da riportare.

Infine, nella nota l’INL analizza anche il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i che prevede l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. L’INL ricorda che l’esclusione va notificata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del provvedimento interdittivo.

Inoltre, tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Bando Regione Veneto: incentivi per sostituzione impianti termici per PMI

La Regione Veneto con D.G.R. n. 1406 del 28/11/2024 ha approvato un bando per incentivare le PMI aventi sede legale ed operativa in Veneto, alla sostituzione degli impianti termici inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide o pompe di calore. Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica RE-STRAT dalle ore 10:00 del 21/01/2025 alle ore 12:00 del 20/03/2025.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in co-finanziamento con l’incentivo conseguito con il Conto Termico per lo stesso intervento, in relazione a richieste al GSE presentate in data successiva alla pubblicazione del presente bando. Per l’attuazione dell’iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00

Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese. Gli impianti oggetto di contributo devono essere installati presso edifici situati in Veneto e ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per la sostituzione di 5 impianti termici civili, a fronte dello stesso numero di impianti rottamati appartenenti alla medesima impresa, in sedi operative attive in Veneto. Dovrà essere presentata una distinta domanda per ciascun singolo intervento di rottamazione e sostituzione. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della sostituzione del medesimo impianto.

Scarichi idrici industriali in pubblica fognatura: scadenza comunicazione 31/01/2025

I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente, entro il temine previsto del 31/01/2025, secondo le modalità e condizioni previste dall’Ente gestore di competenza.

OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025

Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Gennaio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
  • mod. 6.20 imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili)

Informativa 12-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 15/12/2024 necessaria l’iscrizione per i primi soggetti obbligati

A partire dal 15/12/2024 sarà possibile l’iscrizione al RENTRI per le aziende e gli enti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati, e non oltre il 13/02/2025.

Si ricorda che i soggetti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI entro e non oltre il 13/02/2024 risultano i seguenti:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

Tali soggetti, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a partire dal 13/02/2025 a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti direttamente in formato digitale. Tali soggetti, quindi, non saranno quindi soggetti all’uso, per un periodo transitorio, del nuovo format cartaceo di registro carico/scarico rifiuti; tale adempimento, infatti risulterà obbligatorio solo i soggetti obbligati ad iscriversi dopo il 13/02/2025.

RENTRI: dal 04/11/2024 è possibile vidimare il nuovo modello di registro

Dal 04/11/2024, è possibile stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format di registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, come previsto dall’art. 4 del DM 4 aprile 2023, n. 59, per i soggetti obbligati a iscriversi a RENTRI dopo il 13/02/2025.

Tale funzione interessa gli operatori che, dal 13/02/2025 e sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non sono invece interessati gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13/02/2025, che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Si ricorda, infine che, i nuovi modelli potranno essere utilizzati solo a partire dal 13/02/2025.

Ambienti confinati e valutazione del rischio: in vigore la nuova norma UNI 11958:2024

La nuova norma tecnica UNI 11958:2024, in vigore dal 14/11/2024, definisce i “Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento”.

La UNI 11958:2024 specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento i criteri per:

  • la loro classificazione;
  • l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
  • l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
  • la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione.

La norma tecnica definisce inoltre i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale da impiegare ed i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.
Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: abolita la categoria 3-bis

In data 14/11/2024, a seguito della pubblicazione sulla G.U. la Legge 14 novembre 2024, n. 166 la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature …”, deve ritenersi abrogata.

La Legge n. 166 del 14/11/2024 ha convertito in legge con modifiche il D.M. 16 settembre 2024 n. 131 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Per quanto di competenza, si riporta quanto previsto dall’art. 14 bis comma 7 del suddetto decreto (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097): “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Altresì, al successivo comma 10 è espressamente previsto che “10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati“;

AI sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

I distributori, gli installatori, i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono ora obbligati ad iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE. L’iscrizione è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0”.

Il CdC RAEE mette a disposizione dei soggetti interessati una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale. Tale iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso la registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/), tramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.

OT23: aggiornamento del modello INAIL per l’anno 2025

Il 14/11/2024 INAIL ha pubblicato un aggiornamento del modello OT23 per la domanda di riduzione del premio INAIL relativo all’anno 2025. Unitamente al nuovo modello, INAIL ha reso disponibile un compendio che spiega le modifiche apportate ai punti del modello.

I principali cambiamenti riguardano la correzione di refusi e la revisione di testi per maggiore precisione in seguito a segnalazioni ricevute.

CONAI: adempimenti Dicembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Interpello Ministero del Lavoro n. 6/2024 su periodicità formazione preposto: biennale o quinquennale?

In relazione all’interpello di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – la Commissione di riferimento in data 24/10/2024 risulta avere dato riscontro a tale richiesta.

ll Ministero del Lavoro ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento per i preposti è quinquennale, in base all’attuale contesto normativo di riferimento. Si evidenzia come in data 07/11/2024 si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il nuovo Accordo S.R. sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Rifiuti da attività artigianali e deposito temporaneo: chiarimenti dal MASE

Il MASE, con risposta all’interpello n. 192206 del 22/10/2024, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività artigianali, eseguite su impianti tecnologici ed edifici.

Nello specifico, la Provincia di Cuneo chiedeva al MASE:

  • se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possono considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  • se sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Il MASE ha precisato quanto segue: “mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani”.

Bando ISI INAIL 2023: pubblicati elenchi cronologici definitivi

Il 29/10/2024 sono stati pubblicati da INAIL gli elenchi cronologici definitivi delle domande ammesse a finanziamento. INAIL ricorda che le aziende subentrate (S-AMS) devono completare la propria domanda entro le ore 18:00 del 04/12/2024.

RENTRI: termini per stampa del nuovo format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13/02/2025. 

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23/01/2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13/02/2025.

Si evidenzia inoltre come sia stata aggiornata la scheda informativa che fornisce indicazioni sulla modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico in quanto documento informatico. 

La scheda è stata integrata recependo la risposta della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai quesiti formulati da un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi di aziende che realizzano software applicativo-gestionale.

In particolare, vengono forniti alcuni esempi di soluzioni gestionali valide per garantire l’immodificabilità del registro in quanto documento informatico e vengono fornite indicazioni circa le modalità per firmare il file xml del registro digitale.

Acquisto di prodotti e imballaggi ecosostenibili: domande per contributi e credito di imposta per le aziende

Dalle ore 12:00 del 21/10/2024 e fino alle ore 12:00 del 20/12/2024 risulta possibile presentare le istanze per ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero; tali istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023.

Sarà possibile fare richiesta tramite la procedura informatica accessibile al seguente indirizzo: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
I criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, sono stati definiti con il DM 02/04/2024.
In particolare, il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36 % delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 € per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5.000.000 € per ciascuna annualità.

“Patente a crediti”: cosa cambia dal 01/11/2024 per imprese e lavoratori autonomi in cantiere

Il 31/10/2024 è scaduto il periodo di validità dell’autocertificazione che ha permesso di accedere ai cantieri, in attesa di ottenere la nuova “patente a crediti”. A partire dal 01/11/2024, l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta della patente a crediti tramite il portale dedicato dell’INL: https://servizi.ispettorato.gov.it/

La domanda può essere inviata anche successivamente a tale data, ma, come evidenziato dall’INL, gli interessati devono essere in possesso della patente prima di iniziare i lavori. Si ricorda che la patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili; sono esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi o imprese che effettuano unicamente attività di mera fornitura o prestazioni intellettuali, oppure per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

CONAI: adempimenti Novembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

“Patente a crediti” per attività di cantiere: operativo il portale INL dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.M. 18/09/2024, n. 132 che finisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; con Circolare INL n. 04/2024 del 23/09/2024 sono stati inoltre forniti utili riferimenti ed indicazioni sulle modalità operative per conseguire tale qualificazione.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da trasmettere via pec a INL e valida fino al 31/10/2024.

Dal 01/10/2024 risulta attivo il portale dell’INL che permette il caricamento della documentazione richiesta ai fini del rilascio della patente; sono infatti richiesti i seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

RENTRI: rilasciate nuove funzionalità della piattaforma per i “Produttori di rifiuti non iscritti”

Si segnala come sulla piattaforma RENTRI sono state attivate alcune nuove funzionalità, in particolare, nell’area “servizi per l’interoperabilità”.

In particolare:

  • sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, particolarmente importante, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “ e “Soggetti Delegati”.
  • è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
  • nuovo endpoint di validazione già citato;
  • nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
  • aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
  • aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
  • pubblicazione della guida per il “registro in formato digitale”.

Inoltre, sempre in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

Aggiornamento “Direttiva Cancerogeni”: pubblicato il D.Lgs. 135/2024

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 04/09/2024, n. 135 di recepimento della Direttiva UE 2022/431 che revisiona e aggiorna la Direttiva Cancerogeni (Direttiva UE 2004/37/CE); esso entra in vigore dall’11/10/2024.

Con tale provvedimento viene coordinata la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro e aggiornato l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva UE 2022/431.

Negli allegati al decreto si segnala l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:

  • ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
  • ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

Decreto “End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”: pubblicato il DM n. 127 del 28/06/2024

Pubblicato sulla G.U. il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale.

Tale provvedimento, in vigore dal 26/09/2024, è composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, che sostituisce il precedente DM 152/2022; il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati – codice EER 20.03.01; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si segnala, infine, che, come stabilito all’art. 8 del decreto in questione, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25/03/2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per la modifica del provvedimento autorizzativo in essere (ai sensi dell’art. 208 o art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

UNI 9994-1:2024: circolare di chiarimenti sulla manutenzione antincendio

Con Circolare n. 14537 del 16/09/2024 il Ministero fornisce alcune indicazioni operative sulla norma UNI 9994-1: 2024 per il tecnico manutentore degli estintori di incendio ai fini del mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dal fabbricante.

In particolare, si evidenzia come tale norma:

  • aggiorna i criteri per la manutenzione degli estintori d’incendio portatili e carrellati, e riclassifica le tipologie di estintori a base d’acqua;
  • modifica alcune terminologie e ridefinisce la fase di “Sorveglianza”, allunga i tempi di periodicità massima della fase di “Revisione programmata” e modifica la fase di “Collaudo”
  • identifica le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

Comunicazioni Fgas: nuovo regolamento UE in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/2195 della Commissione del 04/09/2024 che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento UE 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 1191/2014.

L’allegato del regolamento stabilisce il formato delle comunicazioni che i produttori, importatori, esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573. Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti dell’allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate. Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle varie sezioni dell’allegato.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 25/09/2024.

RENTRI: termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

CONAI: adempimenti Ottobre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 09-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

C.A.M: novità per servizi energetici, isolanti termici e acustici e progettazione e realizzazione strade

Sulla G.U. del 29/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 12/08/2024 con cui sono adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Sulla G.U. del 23/08/2024 è stato pubblicato il D.M. 05/08/2024 con cui sono adottati, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade).

In pari data è stato inoltre pubblicato il decreto che modifica il Decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

L’allegato I al D.M. 12/08/2024 è articolato in due sezioni:

a) servizio elettrico (SE) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio elettrico;
  • criteri premianti per il servizio elettrico;
  • clausole contrattuali per il servizio elettrico;

b) servizio termico (ST) in cui sono riportati:

  • oggetto e durata dell’appalto o concessione;
  • specifiche tecniche per il servizio termico;
  • criteri premianti per il servizio termico;
  • clausole contrattuali per il servizio termico.

Il decreto entrerà in vigore il 27/12/2024, abrogando il previgente D.M. 07/03/2012.

L’allegato I al D.M. 05/08/2024, definisce:

a) i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per l’affidamento del servizio di progettazione;
  • le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;
  • le specifiche tecniche relative al cantiere;
  • i criteri premianti per l’affidamento del servizio di progettazione;

b) i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di infrastrutture stradali riportando:

  • le clausole contrattuali per le gare di lavori;
  • i criteri premianti per l’affidamento dei lavori.

Il decreto entrerà in vigore il 21/12/2024.

La modifica del Decreto n. 256 del 23/06/2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», riguarda gli isolanti termici ed acustici di cui al paragrafo 2.5.7 dell’allegato 1 al D.M. n. 256/2022: in particolare, con riferimento al materiale “vetro cellulare”, è previsto che il contenuto di materiale recuperato, riciclato o di sottoprodotti sia di almeno il 50% (in luogo dell’originario 60%), inteso come somma delle tre frazioni.

RENTRI: tempistiche e prime iscrizioni dal 15/12/2024

Il RENTRI – Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, si appresta a diventare lo strumento unico per la tracciabilità dei rifiuti; dal 15/12/2024 partiranno infatti le prime iscrizioni al nuovo sistema, le cui regole sono contenute nel D.M. n. 59 del 04/04/2023. L’avvio è previsto in più step.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.

Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Decreto “End of Waste” rifiuti inerti: adeguamento entro il 04/11/2024 in attesa del nuovo decreto

Alla data odierna risulta fissata la scadenza del 04/11/2024 del termine per adeguare le autorizzazioni “End of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, in base alle previsioni del D.M. 152/2022.

Nel frattempo, il nuovo decreto di revisione della disciplina “end of waste” sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione è stato approvato e risulta in fase di pubblicazione.

Una volta pubblicato ed in vigore, il nuovo decreto sostituirà e abrogherà il D.M. 152/2022, stabilendo i parametri in base ai quali, a seguito di un adeguato processo di recupero, le componenti inerti dei rifiuti da costruzione e demolizione potranno essere considerate “end of waste”, ovvero un prodotto a tutti gli effetti, pronto a essere reimmesso sul mercato per sostituire inerti naturali.

Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024

Dal 01/10/2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano all’interno dei cantieri mobili e/o temporanei dovranno possedere una “patente di qualificazione a crediti”, a eccezione delle aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici o per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

L’onere del possesso della patente ricadrà non solo su tutte le imprese edili anche artigiane che operano all’interno dei cantieri, ma anche su quelle che, in determinate fasi lavorative, operano all’interno di tali unità produttive.

La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, previa verifica di alcuni requisiti posseduti dal legale responsabile dell’impresa o dal lavoratore autonomo richiedenti. Tali requisiti sono espressamente indicati dalla norma e riguardano:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

CONAI: adempimenti Settembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per gli importatori di merci imballate che hanno scelto di stimare il contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di procedura semplificata con calcolo forfetario sulla base del fatturato dell’anno precedente, è necessario inviare la specifica modulistica di dichiarazione del contributo entro il 30/09/2024.

Per gli auto produttori che hanno scelto di richiedere il rimborso ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/2021 inerente gli sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al CONAI derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione di imballaggi, è necessario inviare a CONAI la stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo tramite specifica modulistica.

informativa 08-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità su veicoli noleggiati per il trasporto

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 2 del 09/07/2024, ha fornito aggiornamenti normativi in merito alla disponibilità dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro UE ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

A seguito della modifica dell’art. 84 del Codice della Strada intervenuta ad opera dell’articolo 24 del DL 13 giugno 2023, n. 69, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2022/738 relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, ha ritenuto necessario precisare quanto segue:

  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
  • i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
  • è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
  • è vietata la sub-locazione;
  • per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
  • i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate (art. 84, comma 4 e 4-bis).

Decreto “Patente a Crediti”: le novità per le imprese impegnate in attività di cantiere dal 01/10/2024

È prossimo alla pubblicazione, il Decreto attuativo della “Patente a crediti” per le imprese impegnate in attività di cantiere, introdotta con Decreto “PNRR” (D.L. 19/24), che entrerà in vigore dal 01/10/2024.

Tale Decreto definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. Inoltre, avvia le lavorazioni per la realizzazione del Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per la gestione della patente a crediti. Il Decreto “Patente a crediti” dettaglia quindi:

  • le informazioni che saranno contenute nel Portale dell’Ispettorato;
  • i Crediti ottenibili dall’azienda (massimo 100 in 40 anni)
  • le ipotesi di sospensione (massimo 12 mesi)
  • la procedura di recupero dei crediti (fino a 15 attraverso corsi di formazione).

Si ricorda che la “Patente a crediti” è uno strumento di qualificazione delle imprese per la salute e la sicurezza sul lavoro ed è ora obbligatoria per le imprese edili.

I contenuti della Patente sono stati infatti introdotti da Decreto direttamente con modifica dell’art.27 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Esso riguarda imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con sede in UE o extra UE (escluse le mere forniture e le prestazioni intellettuali).

RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema

Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  • la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
  • la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.

Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
  • Restituire la copia del FIR digitale
  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

Rischio stress termico da calore: prescrizioni da Regione Emilia Romagna per attività lavorative all’aperto

Con Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26/07/2024 è previsto, su tutto il territorio regionale, a partire da lunedì 29/07/2024 e fino al 31/08/2024, il divieto di lavorare all’aperto in attività agricole e di costruzione, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.

La prolungata esposizione al sole rappresenta un pericolo per la salute dei lavoratori, perché può causare stress termico e colpi di calore, con esiti talvolta anche letali. E il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini, è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura. L’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (INAIL-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.

La Regione Emilia Romagna ha ritenuto di disporre fino al 31/08/2024, salvo successivi provvedimenti, il divieto lavorativo in questi settori su tutto il territorio emiliano romagnolo, tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ indica un livello di rischio “ALTO”. È fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.), se il fatto non costituisce più grave reato.

MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024

La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito

www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONAI: adempimenti Luglio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 07-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Veicoli fuori uso (VFU): dal 07/06/2024 obbligatorio l’utilizzo del registro telematico (RVFU)

Con Circolare n. 15356 del 29/05/2024, il Ministero delle Infrastrutture ha ricordato che a decorrere dal 07/06/2024 è obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs. 209/2003. La disciplina di dettaglio del nuovo Registro dei VFU è contenuta nel DPR 23 settembre 2022, n. 177.

La Circolare sopra citata fornisce importati indicazioni circa le modalità di tenuta del RVFU e ricorda che sono obbligati all’utilizzo del RVFU i seguenti operatori:

  •  i Centri di raccolta, intendendosi per tali le imprese che, a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
  • i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità: Operatori commerciali).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all’Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.

Pertanto, l’obbligo di tenuta del RVFU è riferito:

  • indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
  • solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato”.

Interpello Ministero del Lavoro n. 3/2024: indicazioni su realtà virtuale ed impiego come metodo di apprendimento nei corsi sulla sicurezza sul lavoro

Con Interpello n. 3 del 23/05/2024 la Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro risponde con un parere relativo all’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori di cui all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La Commissione Interpelli richiama, in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo per la Formazione, il punto 3 dell’Allegato A dell’Accordo per la Formazione dei lavoratori del 21/12/2011, attualmente in vigore, che non cita espressamente tale possibilità. Secondo la Commissione Interpelli, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo per la Formazione, le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento devono essere ricondotte nell’ambito degli Accordi attualmente in vigore, in particolare l’Accordo del 21/12/2011 che all’Allegato A, punto 3 regola la “Metodologia di insegnamento/apprendimento”.

Classificazione e gestione dei rifiuti vegetali galleggianti in acque lacustri: chiarimenti dal MASE

ll MASE con riscontro all’Interpello n. 110134 del 14/06/2024, è intervenuto per fornire chiarimenti sull’applicazione della disciplina relativa alla classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.lgs. n. 152 del 2006 e relativa gestione.

In particolare, il MASE ha chiarito che se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi vengono raccolti con altri rifiuti di origine antropica, presenti in percentuale rilevante, per poi essere destinati ad operazioni di cernita o altre operazioni di gestione dei rifiuti presso specifici impianti o centri, si configura la fattispecie introdotta con la legge 17 maggio 2022 n. 60, all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, punto 6-bis, secondo cui i rifiuti volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, sono classificati come rifiuti urbani e, pertanto, in assenza di metodologie e attrezzature che permettono la selezione a monte dei materiali di origine vegetale rispetto ai rifiuti di origine antropica, gli stessi assumono la qualifica di rifiuto e come tali dovranno essere gestiti ai sensi di legge.

Circa la competenza gestionale e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 2, terzo comma, e 3, quarto comma, della legge n. 60 del 2022, i Comuni territorialmente competenti, nelle modalità previste dall’art. 198 del D.lgs n. 152 del 2006, nel caso di ormeggio di un’imbarcazione in aree non comprese nella competenza territoriale di un’Autorità di sistema portuale, sono tenuti a disporre il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati ovvero di quelli volontariamente raccolti in acqua in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi, sostenendo i costi di gestione di detti rifiuti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti o alla tariffa istituita in luogo di essa.

Il MASE ha infine precisato che le Province e le Autorità di bacino non rientrano tra i soggetti promotori delle campagne di pulizia; tuttavia, è auspicabile che le stesse collaborino con tutti gli enti preposti ai fini della corretta gestione delle aree demaniali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: modifica durata di accettazione atto notorio per variazione della dotazione di veicoli

Con Deliberazione n. 2 del 28/06/2024, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali è intervenuto sulla “Modifica termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli

Nello specifico l’ANGA con tale provvedimento indica che: “per tutte le istanze di variazione per incremento della dotazione dei veicoli trasmesse dal 27 marzo 2024 e per le quali non sia stato ancora emesso il provvedimento definitivo, la durata della validità dell’accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato “A” alla deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014, è estesa, in via eccezionale e temporanea, ad un periodo massimo di 180 giorni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione stessa.”

RENTRI: prosegue la fase di avvicinamento all’entrata in vigore del nuovo sistema

Prosegue l’attività di formazione sul RENTRI, che dal 12/06/2024 ha previsto nuove sessioni formative relative al secondo modulo per le aziende; è disponibile, inoltre, il manuale con le istruzioni che gli operatori devono seguire, in ambiente DEMO, per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, vengono illustrate le procedure per:

  • la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico tenuto dall’operatore in locale;
  • la compilazione e gestione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
  • la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro.

Dal 19/06/2024 è stata inoltre avviata la fase di test in ambiente DEMO per la gestione del FIR digitale. Gli utenti possono utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:

  • Emettere, gestire e sottoscrivere digitalmente il FIR digitale
  • Restituire la copia del FIR digitale
  • Trasmettere al RENTRI i dati del formulario in caso di rifiuti pericolosi

MUD 2024: trasmissione tardiva e sanzioni entro il 30/08/2024

La trasmissione tardiva della comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD doveva avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito

www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONAI: adempimenti Luglio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 06-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30/08/2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Principio “DNSH”: aggiornata la Guida operativa con Circolare n. 22 del 14/05/2024

La Circolare n. 22 del 14/05/2024 ha aggiornato la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH). Tale guida aggiorna e integra le precedenti versioni di cui alle Circolari n. 32 del 30/12/2021 e Circolare n. 33 del 13/10/2022.

Tra le principali novità della Guida operativa aggiornata si segnala:

  • l’inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell’inserimento di nuove misure nell’ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell’evoluzione della normativa ambientale;
  • un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento (UE) 2021/241 sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486,  che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’area, dell’acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
  • il chiarimento circa l’interpretazione di alcune indicazioni, anche sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni di applicazione da parte di soggetti attuatori e amministrazioni centrali;
  • la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell’attuazione;
  • l’individuazione per specifiche attività dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

Gestione residui della manutenzione del verde come sottoprodotti: chiarimenti della Commissione Europea

Con Nota del 26/04/2024, la Commissione Europea ha risposto al Dipartimento Sviluppo Sostenibile del M.A.S.E. che chiedeva se, in base alla disciplina europea i residui derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato possono essere qualificati come sottoprodotto, qualora ricadano nelle condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/EC – art. 5, considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione.

La Commissione, dopo aver riportato la normativa citata, ha concluso che “i servizi della Commissione ritengono che l’attività di manutenzione del verde non possa essere considerata un “processo di produzionein quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Di conseguenza, i servizi della Commissione considerano che “i residui prodotti dalla manutenzione del verde non possono essere considerati “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva” (siano essi destinati o meno alla produzione di compost o biogas)”.

Esenzione consulente ADR: nuovi chiarimenti Ministeriali

Il 14/05/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso la Circolare prot. 13921 recante “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, con lo scopo di chiarire dubbi interpretativi relativamente all’applicazione di quanto indicato nel DM 7 agosto 2023 in merito alle condizioni di esenzione di nomina del consulente ADR.

La Circolare chiarisce l’ambito di applicazione del DM 07/08/2023, che si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Sono esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR).

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Infine, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

RENTRI: iniziata la fase di formazione per gli operatori 

Il progetto formativo finalizzato ad informare gli operatori sulle modalità di impiego e utilizzo del RENTRI, ha preso avvio dallo scorso 16/04/2024. Si evidenzia infatti come il MASE ha organizzato una serie di webinar dedicati alle imprese, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati dall’entrata in vigore del RENTRI una adeguata formazione sul suo funzionamento a regime.

L’attività di formazione sarà articolata in due Moduli:

Modulo I:

  • soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
  • modalità e tempistiche per l’iscrizione
  • le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
  • le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
  • illustrazione dell’ambiente dimostrativo

Modulo II:

  • Illustrazione delle applicazioni RENTRI
  • Modalità di gestione dei FIR cartacei
  • Illustrazione dei servizi di supporto

OT23 2024: modello e istruzioni INAIL valide per la richiesta di sgravio

INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta, da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024. Il modello è stato corretto e sono disponibili i modelli e la guida aggiornati al 19/09/2023.

Si ricorda che l’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27/02/2019, prevede la riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.  Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, allegando la documentazione richiesta.

Le modifiche apportate rispetto alle versioni precedenti riguardano:

  • l’intervento B1, in cui si parlava di erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura a tutti i lavoratori” mentre ora l’intervento è così definito: “L’azienda ha erogato ai lavoratori che durante l’attività lavorativa fanno uso di veicoli a motore personalmente condotti, uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura“.
  • correzione dei refusi relativi alla numerazione dei punti elenchi presenti negli interventi A-3.2, C-2.1, C6, E4.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

CONAI: adempimenti Giugno 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 05-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: attivata la fase di test per gli utenti

A partire dal 16/04/2024, è stata avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del RENTRI, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

Esso permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione e simulare quella che sarà la procedura di iscrizione al RENTRI;
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
  • la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
  • la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
  • testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

A partire dal 16 aprile operatori e delegati possono testare:

  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: riscritto l’art. 27 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

E’ stata pubblicata in GU la Legge 29 aprile 2024 n. 56 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del DL 02/03/2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Essa modifica e riscrive l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in vigore dal 01/10/2024).

Nello specifico tale provvedimento prevede quanto segue:

– a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

– Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

– con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

– La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

– La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

– Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

– La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Bando ISI INAIL 2023: aperta la procedura informatica per la compilazione e invio domande

Dal 15/04/2023 e fino alle ore 18.00 del 30/05/2024 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2023.

Con tale bando sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione per mancata nomina Responsabile Tecnico

Il 15/04/2024 è scaduto il termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo RT, saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione (si veda Circolare ANGA n. 1 del 15/04/2024).

Decorso tale termine, previsto dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione ANGA n° 5
dell’11/10/2023, le Sezioni entro la data del 30/04/2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

CONAI: adempimenti Maggio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.