Informativa 07-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità per gestione capsule di caffè, toner e bonifiche ambientali

L’Albo nazionale gestori ambientali, con Deliberazione n. 3 del 01/07/2026, ha aggiornato i requisiti minimi per l’iscrizione in categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani. Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026 ha chiarito invece quali sono le attività soggette all’obbligo dell’iscrizione in cat. 9 per l’effettuazione.

La modifica si collega, in particolare, all’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12/08/2026, le capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.

Proprio per effetto di questa nuova qualificazione, l’Albo ha ritenuto superato l’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14/04/2025. La nuova Deliberazione dispone quindi l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12/08/2026 e prevede la cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.

L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26/03/2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato; viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.

La Deliberazione è in vigore dal 02/07/2026, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12/08/2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.

Con la Circolare n. 4 del 02/07/2026, invece, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito quali attività richiedono l’iscrizione nella categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati, e quali, invece, ne restano escluse.

Il documento precisa che l’iscrizione è necessaria esclusivamente per le imprese che eseguono gli interventi veri e propri di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa e permanente, bonifica e ripristino ambientale, ossia le attività disciplinate dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Restano invece escluse tutte le attività preliminari o di supporto, come le indagini preliminari, la caratterizzazione, l’analisi di rischio, le misure di prevenzione e la progettazione degli interventi.

La circolare affronta anche il tema della classe di iscrizione, chiarendo che, per determinarla, occorre considerare il valore dell’intervento approvato e immediatamente eseguibile, comprensivo non solo delle opere di bonifica, ma anche dei costi accessori, quali opere provvisionali, oneri della sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni

Negli ultimi giorni diverse Regioni hanno pubblicato provvedimenti di tutela e prevenzione dal rischio “colpo di calore” per i lavoratori che operano all’aperto.

Veneto

Il presidente della Regione del Veneto, recependo le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” condivise nella seduta dell’11/06/2026 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare.

Il provvedimento, in vigore dal 17/06/2026 al 31/08/2026, dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nelle giornate e nelle aree del territorio regionale in cui il sistema di previsione del rischio elaborato dal progetto Worklimate (INAIL-CNR) segnali un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Emilia-Romagna

In data 03/06/2026 il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha firmato l’ordinanza n. 72 in cui risulta previsto il divieto, dal 03/06/2026 e fino al 15/09/2026, di lavorare, tra le ore 12:30 e le 16:00 – ove le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello di rischio “alto” – nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e nei piazzali della logistica.

Da quest’anno il divieto include anche il lavoro nelle cave e i rider, per la consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita. Ulteriore novità, l’anticipo e il posticipo di un’ora dei lavori dei cantieri edili e affini all’aperto sempre nel periodo compreso dall’ordinanza: si potranno svolgere attività rumorose temporanee in deroga ai regolamenti comunali.

Lombardia

L’ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana vieta dal 10/06/2026 al 23/09/2026, l’attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12, segnali un livello di rischio “alto”.

Restano escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, per cui è comunque vincolante l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste.

Attività nei siti Rete Natura 2000 e VINCA: chiarimenti MASE

Con risposta all’interpello presentato dalla Regione Veneto, il MASE ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sull’applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) alle attività che si svolgono nei siti della rete Natura 2000.

Il Ministero parte dal principio che la VINCA è uno strumento di tutela preventiva previsto dalla Direttiva Habitat e deve essere applicato ogni volta che un’attività, un intervento, un progetto o un piano possa determinare effetti significativi sugli habitat e sulle specie per cui un sito Natura 2000 è stato istituito. Proprio per questa ragione, non è possibile individuare criteri generali e automatici che consentano di escludere preventivamente determinate attività dalla procedura di valutazione. Ciò che conta non è infatti la qualificazione formale dell’attività, né la categoria amministrativa nella quale essa rientra, ma la sua concreta capacità di incidere sugli obiettivi di conservazione del sito interessato. Per questo motivo il Ministero evidenzia che il concetto di “attività” non trova una definizione rigida nella normativa europea e deve essere interpretato caso per caso alla luce dei principi di prevenzione e precauzione che caratterizzano il diritto ambientale europeo.

Un altro chiarimento particolarmente rilevante riguarda le attività che non sono soggette ad alcun titolo autorizzativo. Secondo il MASE, l’assenza di un procedimento amministrativo non può essere utilizzata come criterio per escludere la necessità della VINCA. Esistono infatti attività che, pur non richiedendo autorizzazioni specifiche, possono comunque provocare alterazioni degli habitat o disturbo alle specie protette. Pertanto, qualora sussista il rischio di effetti significativi sul sito Natura 2000, la verifica di incidenza può rendersi necessaria anche in assenza di un’autorizzazione da rilasciare. Una diversa interpretazione, sottolinea il Ministero, rischierebbe di compromettere l’efficacia delle tutele previste dall’articolo 6 della Direttiva Habitat.

Nel complesso, la nota ministeriale conferma un orientamento particolarmente prudenziale nell’applicazione della Valutazione di Incidenza, ribadendo che la tutela dei siti Natura 2000 richiede verifiche preventive fondate sulle caratteristiche concrete delle attività proposte e sui possibili effetti che queste possono determinare sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. Ne deriva che qualsiasi decisione sull’assoggettabilità o meno alla VINCA deve essere assunta attraverso una valutazione tecnica caso per caso, evitando esclusioni automatiche e mantenendo come riferimento prioritario gli obiettivi di conservazione dei siti e i principi di prevenzione e precauzione sanciti dal diritto europeo.

Patente a crediti nei cantieri: disponibile modulo per il recupero dei punti decurtati

A seguito della pubblicazione della nota n. 4634 del 24/06/2026, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali sul recupero dei crediti della Patente a Crediti, è stato ora pubblicato e reso scaricabile il relativo Modulo per la presentazione dell’istanza (PAC).

La pubblicazione del modello rappresenta il passaggio operativo che rende concretamente attivabile la procedura. Il Modulo istanza recupero crediti PAC, consente infatti a imprese e lavoratori autonomi di formalizzare la richiesta di reintegro dei crediti decurtati. Il documento deve essere utilizzato in coerenza con le indicazioni contenute nella nota e può essere trasmesso secondo le modalità previste all’Ufficio territoriale competente, anche tramite associazioni di rappresentanza.

La modulistica è accompagnata dalle linee guida operative che supportano la corretta compilazione dell’istanza e la predisposizione della documentazione necessaria. Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze di recupero, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.

La Commissione territoriale è composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL. Alle sedute sono inoltre invitati i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Ai fini dell’individuazione dell’ASL competente, rileva la sede legale dell’azienda; per il RLST, in attesa della banca dati INAIL prevista dall’art. 51, comma 8-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Commissione richiede il nominativo all’Organismo Paritetico indicato dall’impresa.

MUD 2026 e invio dichiarazione tardiva

Si ricorda che in data 03/07/2026 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2026 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2025.

Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €

RENTRI: scadenza invio dati al 31/07/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/07/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Giugno 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Luglio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 06-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2026: scadenza trasmissione entro il 03/07/2026

Il DPCM 30/01/2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026, contiene le istruzioni per la compilazione, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 03/07/2026.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 sono trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Nel dettaglio:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti:
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto Legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Comunicazione Imballaggi
  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Certificati medici di infortunio: le novità della Circolare INAIL n. 23/2026

A partire dal 13/05/2026 è disponibile la nuova versione del servizio per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio; con Circolare n. 23 dell’11/05/2026, INAIL ha fornito le istruzioni operative sulle semplificazioni introdotte.

Con la Circolare n. 23 dell’11/05/2026, l’INAIL ha delineato i dettagli tecnici circa la revisione del portale telematico, intervento finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti, rendendoli più rapidi ed efficienti.

In particolare, l’INAIL ha previsto:

  • Semplificazione dei campi obbligatori: la procedura è stata resa più snella rendendo facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.), nonché eliminando dalle sezioni tematiche alcuni campi relativi a dati non essenziali.
  • Contatti dell’assicurato: diventa obbligatorio inserire almeno un recapito (telefono abitazione, cellulare, e-mail o PEC) del lavoratore infortunato per agevolare l’istruttoria della pratica.
  • Certificati di riammissione in temporanea: sono state eliminate le specifiche tipologie per i certificati di riammissione in temporanea; per tali casi possono essere utilizzate le tipologie di certificato già previste per il periodo di inabilità temporanea assoluta.

La nuova versione del certificato mantiene le tre modalità di invio già consolidate, ma richiede attenzioni diverse a seconda del sistema utilizzato:

  • Servizio online (portale INAIL): per i medici e le strutture che utilizzano l’interfaccia web sul portale INAIL, l’aggiornamento sarà automatico. Per l’abilitazione e l’accesso, la Circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la precedente Circolare n. 25/2022. Non è richiesto alcun intervento tecnico da parte dell’utente. Per i dettagli sulla compilazione dei certificati medici di infortunio, la Circolare rinvia al relativo Manuale disponibile sul portale Inail.
  • Invio offline (file .xml): chi trasmette i certificati tramite file in formato .xml deve adeguare i propri sistemi software entro la data del rilascio, facendo riferimento ai manuali tecnici aggiornati disponibili nella sezione di supporto al servizio online (manuale utente, cronologia versioni, XML schema e specifiche tecniche).
  • Interoperabilità e cooperazione applicativa: anche gli utenti che operano tramite interoperabilità/cooperazione applicativa devono adeguare i propri sistemi, consultando la documentazione disponibile nel “Catalogo Servizi per l’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”.

Raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche: chiarimenti dell’ANGA con Circolare n. 3/2026

Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 3 del 21/05/2026 che fornisce chiarimenti in merito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, con particolare riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.

Tale circolare evidenzia che i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, individuati dall’art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità. Viene inoltre precisato che la normativa attribuisce ai Comuni l’obbligo e la responsabilità di provvedere alla rimozione di tali rifiuti, anche quando essi siano originariamente classificabili come rifiuti speciali.

La Circolare richiama inoltre le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con Decreto ministeriale n. 47 del 09/08/2021, le quali prevedono che, ad eccezione dei rifiuti combusti, dei rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, dei rifiuti con elementi “sospetti” o “non classificabili a vista”, sia possibile procedere alla cosiddetta “classificazione a vista” qualora i rifiuti risultino palesemente non pericolosi, comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie contemplate dal D.M. 26/03/2026.

Secondo il Comitato Nazionale, tale approccio metodologico consente di applicare la “classificazione a vista” anche ai rifiuti abbandonati che possano essere identificati come omogenei e ai quali possa essere consapevolmente attribuito uno specifico codice EER, anche quando si tratti di rifiuti pericolosi assoluti.

Viene evidenziato come i mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5 dell’ANGA, destinati al trasporto dei rifiuti speciali, garantiscono requisiti tecnici più specifici e adeguati rispetto alla natura dei rifiuti trasportati. L’attribuzione del corretto codice EER consente infatti di individuare la destinazione di recupero o smaltimento più idonea e di assicurare livelli più elevati di sicurezza ambientale.

Alla luce di tali considerazioni, il Comitato Nazionale ritiene che, nei casi descritti dalla circolare, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani possano procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche mediante mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’ANGS, assegnando di volta in volta il pertinente codice EER.

Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza sul lavoro 17/04/2025: cosa cambia dal 24/05/2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha riscritto le regole della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fissa al 24/05/2026, il termine del periodo transitorio entro il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi Stato-Regioni abrogati.

Dal 25/05/2026 i percorsi formativi dovranno essere organizzati secondo il nuovo Accordo. Il periodo transitorio riguarda soprattutto la possibilità di avviare corsi ancora secondo le precedenti regole. Dopo tale data, i corsi dovranno essere progettati ed erogati secondo la nuova struttura prevista dall’Accordo S.R. 17/04/2025, che introduce nuove durate, nuovi contenuti, verifiche finali obbligatorie, requisiti organizzativi più stringenti e maggiore attenzione alla tracciabilità della formazione.

Una delle verifiche più importanti riguarda i Preposti; il nuovo Accordo prevede che, se il corso di formazione o aggiornamento del preposto è stato svolto da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento debba essere completato entro dodici mesi. Considerata l’entrata in vigore collegata alla pubblicazione del 24/05/2025, la scadenza operativa da considerare è il 24/05/2026.

Particolare attenzione va posta anche alle nuove attrezzature inserite nel quadro formativo dell’Accordo 2025, come carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carriponte. Per questi percorsi il nuovo Accordo prevede che la formazione venga conclusa entro dodici mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2026, salvo il riconoscimento dei corsi già erogati se conformi ai contenuti previsti.

A differenza degli altri corsi il nuovo corso per Datore di Lavoro (16 ore) non si inserisce all’interno del periodo transitorio di dodici mesi; L’Accordo prevede infatti che i datori di lavoro completino questo percorso entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24/05/2027.

Mozziconi di prodotti da fumo: cambia il codice EER in base alla Delibera ANGA n. 2/2026

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la Deliberazione n. 2 del 20/05/2026, ha aggiornato le disposizioni relative all’iscrizione nella categoria 1 per le imprese che svolgono esclusivamente attività di raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

Tale provvedimento sostituisce la precedente Deliberazione n. 5 del 24/07/2019, adeguando la classificazione di tali rifiuti alle novità introdotte dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26/03/2026.

La principale modifica riguarda il codice EER attribuito ai mozziconi di prodotti da fumo, che passa dal precedente EER 20 03 99 al nuovo codice EER 20 01 99 “Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)”.

La deliberazione afferma inoltre che le imprese interessate devono dimostrare le dotazioni minime previste dall’allegato D, Tabella D4, della Deliberazione n. 5 del 3/11/2016 e s.m.i.

Il Comitato nazionale ricorda che l’iscrizione in categoria 1 per questa specifica attività tiene conto delle quantità annue trasportate, in considerazione delle particolari condizioni di raccolta e gestione dei mozziconi di prodotti da fumo e con l’obiettivo di favorirne il recupero e il riutilizzo.

D.G.R. Veneto 376/2026: protocollo d’intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 19/05/2026, la Regione Veneto ha approvato il “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

Il provvedimento nasce nell’ambito delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare e gestire tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli derivanti dall’esposizione alle alte temperature e alla radiazione solare. La deliberazione richiama esplicitamente le “linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19/06/2025 e recepite dal Veneto con DGR n. 739/2025.

Il rischio da calore rientra pienamente tra i rischi fisici da valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di conseguenza, i datori di lavoro devono adottare specifiche misure preventive e protettive, tra cui:

  • rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce meno calde;
  • pause aggiuntive in aree ombreggiate o climatizzate;
  • adeguata idratazione dei lavoratori;
  • fornitura di DPI e indumenti idonei;
  • informazione e formazione sui rischi da stress termico;
  • monitoraggio delle condizioni meteo-climatiche;
  • sorveglianza sanitaria per i soggetti maggiormente esposti o fragili.

Il comparto edile rientra tra i settori maggiormente esposti al rischio di stress termico e di esposizione alla radiazione solare, in considerazione della tipologia delle lavorazioni svolte frequentemente all’aperto e in condizioni climatiche particolarmente gravose. Attività come il montaggio e smontaggio dei ponteggi, la realizzazione o il rifacimento delle coperture, i lavori di lattoneria, l’installazione di impianti fotovoltaici, gli interventi di bonifica dell’amianto, i lavori stradali e le opere di ingegneria civile comportano infatti un’elevata esposizione alle alte temperature, con conseguenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Tra le principali indicazioni operative vi è l’obbligo di evitare il lavoro a torso nudo e di utilizzare indumenti leggeri, traspiranti e capaci di garantire protezione dalla radiazione UV, preferibilmente a maniche lunghe e idonei a coprire gran parte del corpo; viene inoltre raccomandato l’utilizzo di caschi o copricapi dotati di protezione per collo e orecchie, nonché di occhiali con filtri UV adeguati.

Nei cantieri temporanei e mobili il rischio da stress termico dovrà essere espressamente valutato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), nei quali dovranno essere riportati sia il processo valutativo adottato sia le specifiche misure preventive e organizzative previste per il singolo cantiere.

Tra gli strumenti indicati figura anche il portale WORKLIMATE, che consente di effettuare valutazioni previsionali del rischio da stress termico attraverso sistemi di allerta a tre giorni basati sui differenti scenari espositivi. Le imprese esecutrici saranno pertanto chiamate a integrare i propri POS alla luce delle linee di indirizzo regionali, definendo procedure operative e misure gestionali adeguate alle concrete condizioni climatiche e lavorative presenti in cantiere.

Richieste di ritiro RAEE: in vigore dal 04/06/2026 nuove disposizioni da parte del Centro Coordinamento RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE, con Comunicazione del 14/05/2026, ha reso noto che, a partire dalle ore 17:00 del 04/06/2026, il portale del Centro di Coordinamento RAEE e del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori sarà aggiornato con nuove funzionalità relative alla compilazione delle Richieste di Ritiro (RdR).

La misura è finalizzata ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa RENTRI e a consentire una corretta compilazione del formulario. In particolare, dalla data indicata, in fase di inserimento di una nuova RdR relativa a RAEE domestici, pile e accumulatori, sarà necessario indicare alcuni ulteriori dati obbligatori. Le nuove informazioni richieste riguarderanno l’eventuale applicabilità del trasporto in ADR, le classi di pericolo per il trasporto di codici EER pericolosi, autorizzazione al trasportatore per l’apertura del FIR, nonché i dati relativi all’intestatario del formulario e alla tipologia di FIR, cartaceo o digitale, nei casi in cui sia prevista una scelta. È inoltre prevista la possibilità di indicare l’eventuale intermediario, secondo quanto indicato dal sottoscrittore.

D. Lgs. 81/2026 sulla tutela penale dell’ambiente: in vigore il recepimento della Direttiva UE n. 1203/2024

E’ in vigore dal 02/06/2026, il D.Lgs 21/04/2026, n. 81, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/04/2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Pur avendo recepito solo parzialmente la Direttiva UE 2024/1203, tale decreto introduce importantissime novità nella disciplina ambientale, inserendo nuove definizioni, modificando gli “ecoreati” nel codice penale (con 2 nuovi specifici delitti ed abrogazione dell’art. 733-bis), modificando lo stesso D.Lgs. 231/2001, delineando una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali e sostituendo il comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sull’inadempimento a prescrizioni di una autorizzazione rifiuti.

Tra le differenze più evidenti tra il testo della direttiva e quello del decreto legislativo, si segnala l’assenza di una previsione espressa secondo cui le sanzioni in materia di responsabilità debbano essere proporzionate al fatturato complessivo dell’azienda.

Si sottolinea come una disposizione in tal senso era già contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 211/2025, il quale ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 10, comma 3-bis, in base al quale:

Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l’applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell’ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell’importo determinato in relazione a ciascun illecito”.

ANGA: geolocalizzazione dei veicoli iscritti in categoria 5 entro il 30/06/2026

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione n. 1 del 24/03/2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30/06/2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI 

L’ANGA ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.

Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026. I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30/06/2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

A partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, gli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24/03/2026.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/06/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 30/06/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Maggio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Giugno 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 05-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2026: pubblicato il DPCM con scadenza trasmissione entro il 03/07/2026ì

Sulla GU del 05/03/2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026. Il previgente modello unico di dichiarazione ambientale è quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il nuovo MUD, seppur pubblicato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà quindi da presentare entro il 03/07/2026.

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD ai sensi dell’articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 sono trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.

Nel dettaglio:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti:
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 69 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e del comma 6 dell’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto Legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Comunicazione Imballaggi
  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c)
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Badge di cantiere digitale: cosa cambia dal 13/05/2026

Dal 13/05/2026 il badge digitale diventa una realtà concreta nei cantieri del Centro Italia (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria); con DPCM 332/2026 arrivano regole più chiare, scadenze definite e nuovi obblighi che coinvolgono direttamente imprese e lavoratori.

Il badge di cantiere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un vero e proprio sistema di controllo degli accessi. Ogni ingresso e uscita verranno registrati digitalmente, rendendo possibile un monitoraggio in tempo reale con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero, prevenire eventuali infiltrazioni illecite e aumentare il livello di sicurezza sul lavoro.

L’introduzione non sarà immediata per tutti, ma seguirà un calendario progressivo. Si parte nel 2026 con i cantieri più grandi, sopra i 500.000 euro, per poi estendere l’obbligo negli anni successivi fino ad arrivare al 2029, quando riguarderà tutti.

Il badge dovrà essere utilizzato da chiunque acceda al cantiere: tecnici, imprese subappaltatrici, artigiani, fino ai titolari.

Il decreto introduce anche nuove responsabilità organizzative. In particolare, diventano fondamentali due figure: il referente di cantiere, che supervisiona la correttezza dei dati, e il referente delle timbrature, che gestisce operativamente il sistema. Senza queste figure, il meccanismo rischia di non funzionare in modo efficace.

Naturalmente non mancano i dubbi, soprattutto sul tema della privacy. Su questo punto il decreto è piuttosto chiaro: il badge non serve a tracciare i movimenti dei lavoratori durante la giornata. Registra solo gli accessi e le uscite, e la geolocalizzazione avviene esclusivamente al momento della timbratura. Inoltre, vengono raccolti solo i dati essenziali.

Centri di raccolta dei rifiuti urbani: in vigore il nuovo DM 26/03/2026

Dal 14/05/2026 entrerà in vigore il nuovo DM 26/03/2026 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”; esso abroga il previgente DM 08/04/2008 e il DM 13/05/2009 e introduce una disciplina aggiornata dei centri di raccolta, definendone le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

I centri di raccolta sono individuati come aree presidiate e allestite, nelle quali si svolgono le attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti sia da utenze domestiche sia da utenze non domestiche.

La realizzazione dei centri è demandata agli enti di governo d’ambito territoriale ottimale o ai comuni, che vi provvedono in coerenza con gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti. Gli stessi enti disciplinano, mediante regolamento, l’organizzazione e la gestione dei centri, individuando le tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di accesso e le regole di utilizzo da parte dell’utenza.

Il decreto stabilisce inoltre specifici requisiti tecnici e strutturali, prevedendo che i centri siano progettati e realizzati nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute, ambiente, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, evitando rischi per acqua, aria e suolo. Le strutture devono essere localizzate in aree idonee, preferibilmente già impermeabilizzate, e dotate di recinzione, viabilità interna, illuminazione, pavimentazione impermeabilizzata e sistemi di gestione delle acque.

All’interno dei centri devono essere previste aree distinte per il conferimento e il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, adeguatamente protette e attrezzate con contenitori idonei e misure di sicurezza. Devono inoltre essere presenti cartellonistica informativa e un piano di ripristino del sito da attuare al termine dell’attività.

Per la gestione dei centri è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato. Le operazioni devono essere svolte in condizioni di sicurezza, garantendo la separazione dei rifiuti e il mantenimento delle loro caratteristiche ai fini del recupero o smaltimento.

Il provvedimento disciplina anche le modalità di gestione di specifiche categorie di rifiuti, tra cui i rifiuti liquidi, RAEE, batterie, rifiuti sanitari e rifiuti biodegradabili, introducendo misure di sicurezza e contenimento e stabilendo limiti temporali e quantitativi di deposito. Sono inoltre previste disposizioni sulla tenuta dei registri, sulla contabilizzazione dei flussi di rifiuti e sulla possibilità di individuare spazi dedicati al riutilizzo e alla preparazione per il riutilizzo di beni usati.

I centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Nota INL n.780 del 15/04/2026: indicazioni operative sulla Legge PMI n. 34/2026

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha pubblicato la Nota n. 780 del 15/04/2026, fornendo le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11/03/2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI); tale provvedimento, in vigore dal 07/04/2026, modifica il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., introducendo nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

L’articolo 10 della Legge 34/2026 punta alla semplificazione per le piccole e medie imprese, incaricando l’INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per abbattere gli oneri burocratici delle realtà minori. Una novità di rilievo riguarda poi l’obbligatorietà della formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni (CIG), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. Il lavoratore che rifiuti di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione – incluso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro – o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo, perde il diritto al trattamento di sostegno al reddito.

Il medesimo art. 10 della norma introduce l’impiego di tecnologie all’avanguardia, come simulazioni immersive, per aumentare l’efficacia dell’addestramento.

Il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, è quindi sostituito con il seguente: “L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato”.

L’articolo 11 della legge introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, che disciplina l’attività lavorativa prestata in modalità agile, in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire l’assolvimento degli obblighi (specialmente per l’uso di videoterminali) mediante la consegna di un’informativa scritta annuale al lavoratore e al RLS, contenente i rischi generali e specifici della modalità agile.

Infine, la Legge 34/2026 – con l’art. 12 – interviene sull’elenco delle attrezzature soggette a verifiche periodiche; viene modificato l’Allegato VII del Testo Unico, inserendo l’obbligo di verifica triennale per:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili.
  • Piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

RENTRI: pubblicato l’avviso per il pagamento delle sanzioni

È stato pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI l’avviso con le modalità operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati.

Le indicazioni sono rivolte sia ai soggetti sanzionati sia agli Enti accertatori. I versamenti devono essere effettuati a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul capitolo 0/2592/40, utilizzando il seguente IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS. Nella causale va indicato:

“Sanzione per la violazione di cui all’articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152/2006, di cui al provvedimento n. ____”.

L’art. 13 del D.L. del 31 dicembre 2025, n. 200, convertito in legge n. 26 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 01 marzo 2026, dispone che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15/09/2026.

Bando ISI INAIL 2025: scadenza presentazione domande al 28/05/2026

L’INAIL ha pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2025, relativo a progetti per finanziare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13/04/2025 al 28/05/2026, esclusivamente attraverso la procedura online sul portale INAIL.

L’edizione 2025 conferma la struttura tradizionale del bando, articolata in cinque assi di finanziamento, ma introduce alcune novità in linea con le priorità europee e nazionali legate a innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste, la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo tra quelli previsti per ciascun asse.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, percentuale che può salire all’80% per specifiche tipologie di progetto, come i modelli organizzativi e le iniziative presentate da giovani agricoltori. L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è 130.000 euro, comprensivo di eventuali interventi aggiuntivi fino a 20.000 euro.

Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Per i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone è ammessa anche la partecipazione degli enti del Terzo settore. Per accedere alla fase di invio della domanda è necessario raggiungere il punteggio minimo previsto, calcolato in base ai requisiti dell’impresa, alle caratteristiche tecniche dell’intervento e all’eventuale possesso di certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza. Sono inoltre previste premialità aggiuntive a livello territoriale e per le imprese dotate di specifiche certificazioni.

Spedizioni di rifiuti: proroga DIWASS per l’Allegato VII al 31/12/2026

La Commissione europea, con riferimento all’applicazione di DIWASS (Digital Waste Shipment System) al documento di cui all’Allegato VII per le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi di informazione (art. 18 del regolamento (UE) 2024/1157) ha comunicato che, nell’attuazione del regolamento (UE) 2024/1157, dovrebbe essere seguito il seguente approccio.

  1. Nel periodo compreso tra il 21 maggio 2026 e il 31 dicembre 2026, i documenti di cui all’Allegato VII dovrebbero essere gestiti secondo le modalità attualmente in uso:
    1. nella maggior parte degli Stati membri, tali documenti continueranno a essere compilati in formato cartaceo; tali Stati membri potrebbero non richiedere agli operatori economici la presentazione dei documenti alle rispettive autorità competenti. Inoltre, non è prevista la trasmissione dei documenti cartacei dell’allegato VII a DIWASS da parte delle autorità competenti;
    2. qualora le autorità competenti utilizzino sistemi nazionali che prevedono la trasmissione elettronica dei documenti dell’Allegato VII da parte dei soggetti che organizzano le spedizioni, tali sistemi potranno continuare a essere utilizzati. Anche in questo caso, non è prevista la trasmissione dei documenti a DIWASS né da parte delle autorità competenti né degli operatori.
  2. Le spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/1157 devono essere accompagnate da un documento di cui all’Allegato VII debitamente compilato, conformemente al modello previsto dal regolamento.
  3. La mancata trasmissione dei documenti di cui all’allegato VII a DIWASS entro il 31 dicembre 2026 non dovrebbe comportare l’applicazione di sanzioni nei confronti della persona che organizza la spedizione nel periodo sopra indicato.
  4. L’Interfaccia Grafica Utente (GUI) di DIWASS può essere utilizzata, su base volontaria, per generare e compilare i documenti di cui all’allegato VII nel periodo sopra indicato. L’interfaccia consente di scaricare il documento in formato PDF. In tali casi, gli altri operatori coinvolti nelle spedizioni potranno scegliere come compilare le relative sezioni del documento dell’Allegato VII, sia tramite la GUI di DIWASS sia nella copia cartacea del documento.

Microplastiche e adempimenti ECHA: prima scadenza 31/05/2026

Dal 17/10/2023 è in vigore il Regolamento (UE) 2023/2055, che introduce restrizioni sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente, con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale e i rischi per la salute. Entro il 31/05/2026 i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali dovranno trasmettere all’ECHA la prima comunicazione annuale relativa alle emissioni stimate di microplastiche.

Per affrontare correttamente questo primo adempimento, è fondamentale innanzitutto verificare l’applicabilità della normativa, ovvero:

  • Stabilire se un prodotto (sostanza, miscela o combinazione di queste con un articolo) immesso sul mercato contiene microparticelle polimeriche sintetiche (SPM) ed è soggetto alle restrizioni previste dalla voce 78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH.
  • Identificare il ruolo nella catena di approvvigionamento e individuare il ruolo assunto dall’azienda — fabbricante, importatore o utilizzatore a valle — per comprendere gli obblighi specifici applicabili.
  • Predisporre e trasmettere la comunicazione ECHA

La trasmissione avviene in formato IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) tramite il portale ECHA.

Decreto-Legge 19/2026: nuove disposizioni in materia di bonifiche e industrie insalubri

Il DL 19/02/2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione“, interviene sulla disciplina di cui all’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 (in materia di interventi ammessi nei siti sottoposti a procedimento di bonifica), nonché quelle in materia di industria insalubre.

Il D.Lgs. 152/06 prevede una serie di vincoli e procedure finalizzate alla gestione dei siti sottoposti a procedimento di bonifica, con il duplice obiettivo di proteggere la salute pubblica e l’ambiente, nonché di garantire che eventuali interventi esterni non compromettano l’esecuzione degli interventi di bonifica. Tali vincoli rendono necessario, per chiunque intenda eseguire lavori o opere in siti interessati da procedimenti di bonifica, l’applicazione di specifici iter (tra cui, in particolare, la procedura disciplinata dall’art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006) al fine di scongiurare interventi suscettibili di aggravare il quadro ambientale o di interferire con le attività di bonifica.

L’art. 14, comma 1 del D.L. 19/2026 modifica così l’art. 242-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevedendo in particolare che, nelle more dell’adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Come noto, talune attività industriali sono qualificate come “industrie insalubri” ai sensi dell’art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di seguito “TULS”) e del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (di seguito “DM 1994”).

Tali attività sono classificate dall’art. 216 TULS in due distinte categorie:

(i) la “Prima Classe”, che comprende le attività il cui rilevante potenziale inquinante impone il loro obbligatorio insediamento al di fuori dei centri abitati (tra cui, a titolo esemplificativo, impianti chimici);

(ii) la “Seconda Classe”, che raggruppa le attività che, pur potendo in linea di principio essere collocate in prossimità di aree abitate, richiedono comunque l’adozione di specifiche misure precauzionali volte a ridurne l’impatto sanitario. 

La normativa sancisce il divieto di insediamento delle attività di Prima Classe all’interno dei centri abitati; tuttavia, il comma 5 dell’art. 216 TULS prevede espressamente la possibilità di deroga a tale divieto, subordinatamente alla dimostrazione, da parte del gestore dell’impianto, dell’adozione di nuove metodologie produttive ovvero di specifiche cautele idonee a eliminare i rischi sanitari derivanti dall’esercizio dell’attività.

La novità introdotta dall’art. 14, comma 3 del D.L. 19/2026 è che non sono più classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’art. 216 TULS, e sono quindi escluse dalla relativa disciplina, le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), di Autorizzazione Unica Ambientale (“AUA”) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

Sottoprodotti: la Regione Veneto individua caratteristiche e requisiti per specifiche categorie

La Regione Veneto ha riconosciuto tre diversi sottoprodotti di filiera denominati “Scarti ceramici sanitari” (Decreto n. 97 del 20/03/2026), “Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell’industria del packaging” (Decreto n. 98 del 20/03/2026) e “Residuo di produzione mangimifici” (Decreto n. 99 del 20/03/2026).
Con riferimento ai sottoprodotti di filiera denominati “Scarti ceramici sanitari”, essi sono costituiti da scarti ceramici (cocci) derivanti dalla produzione di manufatti sanitari in Porcellana Sanitaria (VC – Vitreous China) e Gres Porcellanato (FFC – Fine Fire Clay). Si tratta di pezzi che, a seguito della cottura, presentano difettosità gravi (crepe, rotture, anomalie cromatiche o deformazioni) che li rendono non idonei alla commercializzazione. Tali materiali presentano caratteristiche qualitative e compositive analoghe alle materie prime vergini, consentendo il loro reimpiego dopo opportuno trattamento.
Con riferimento invece ai sottoprodotti “Residui di materiale plastico e materiale biodegradabile compostabile dell’industria del packaging”, essi sono generati durante i processi di produzione di sacchetti come ad esempio: shoppers e sacchi waste. Si tratta di residui collegati all’avvio-fermo impianto di produzione, errori di taglio, film e fogli non conformi. Tali materiali presentano caratteristiche qualitative e compositive analoghe ai prodotti finali, consentendo il loro reimpiego direttamente o previo trattamento riconducibile alla normale pratica industriale.
Infine, il sottoprodotto “Residuo di produzione mangimifici” è originato dalla produzione dei mangimi a base cerealicola per animali da allevamento nel campo della zootecnia e agroalimentare e possono essere utilizzati negli impianti per la produzione di biogas.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/05/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/05/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Aprile 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Maggio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 04-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 14/04/2026 termine delle modalità di sicurezza

Il 31/03/2026 è stato pubblicato un avviso che comunica la cessazione delle modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR digitale a partire dalle ore 00:00 del 14/04/2026.

Alla luce di quanto previsto dalla legge n. 26 del 27/02/2026 che stabilisce che, dal 01/03/2026 al 15/09/2026, il FIR può essere emesso, a scelta del produttore/detentore, in formato digitale o cartaceo, nel periodo compreso tra il 14/04/2026 e il 15/09/2026 gli iscritti al RENTRI potranno quindi adottare le seguenti modalità:

Formato digitale: il FIR resta digitale fino alla fase di accettazione; trasportatore e destinatario lo gestiscono esclusivamente in modalità digitale; l’eventuale stampa non sostituisce il documento digitale. Per i rifiuti pericolosi è obbligatoria la trasmissione dei dati al RENTRI.

Formato cartaceo: il FIR è gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti. La scelta spetta al produttore/detentore e deve essere adottata in modo uniforme da tutta la filiera.

A partire dal 16/09/2026, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al RENTRI.

ADR 2026: nuova procedura per segnalazioni d’irregolarità per il trasporto stradale di merci pericolose

Con Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 7988 del 19/03/2026 viene definito una nuova procedura operativa per la gestione di irregolarità sulle liste di controllo ADR nel trasporto di merci pericolose che prevede l’utilizzo di modulistica informatizzata.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, con la circolare prot. nr. 300/STRAD/1/0000007988.U/2026 del 19/03/2026, ha delineato infatti una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di irregolarità relative alle liste di controllo ADR per il trasporto di merci pericolose.
La circolare fornisce indicazioni per l’applicazione delle nuove disposizioni mediante l’uso di modulistica informatizzata.

La nuova procedura, in attuazione alla Direttiva UE 2022/1999, definisce un nuovo modello organizzativo e uniforma la modalità di trasmissione gestione e archiviazione degli esiti dei controlli su strada effettuati dagli organi di controllo.
In particolare è stata creata una nuova lista di controllo che dovrà essere compilata e gestita in modo digitale al fine di documentare l’attività di controllo di polizia stradale effettuata sui veicoli che trasportano merci pericolose.
Le schede dovranno essere trasmesse mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove indicazioni su geolocalizzazione RENTRI e chiarimenti su veicoli M1

L’ANGA ha pubblicato la Delibera n. 1 del 24/03/2026 recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59“.

La delibera in oggetto prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI garantiscano la presenza sui propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

In particolare, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120 per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 e deve essere attestata da parte del legale rappresentante mediante sottoscrizione dell’istanza telematica.

L’invio dell’istanza deve avvenire entro il termine ultimo del 30/06/2026; a partire dal 01/07/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare. Con la successiva Circolare applicativa n. 2 del 27/03/2026, il Comitato nazionale dell’ANGA ha chiarito che i soggetti aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione anche attraverso l’invio di più istanze distinte e che gli autoveicoli cancellati perché non dotati del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti con apposita istanza telematica, fermo restando l’obbligo di attestazione entro e non oltre il 30/06/2026.

È inoltre stabilito che, a partire dal 01/07/2026, le Sezioni regionali e provinciali provvedono alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni, con possibile avvio del procedimento disciplinare qualora venga meno il requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.

Inoltre, con Circolare n. 1 del 26/03/2026, ha fornito aggiornamenti operativi in merito all’iscrizione all’Albo di autoveicoli classificati nella categoria internazionale M1.

Alla luce del parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 22054 del 15/10/2025, “l’autovettura classificata nella categoria internazionale M1 è definita come un autoveicolo “adibito al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli” e, qualora dotata di carrozzeria di tipologia codice “AF”, può essere impiegata anche per trasporto occasionale di merci. Ne consegue che i proprietari di autovetture con carrozzeria “AF” sono legittimati a trasportare, in via occasionale, merci proprie (di propria pertinenza), fermo restando che la verifica del corretto impiego è demandata agli Organi di Polizia Stradale”.

Il Comitato nazionale dell’ANGA ha stabilito quindi che, a decorrere dal 26/03/2026, non è più consentita l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali delle autovetture appartenenti alla categoria internazionale M1.

Conseguentemente, le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 04/01/2027, dovranno provvedere alla cancellazione d’ufficio delle autovetture riconducibili a tale categoria, con provvedimenti deliberati e notificati entro il 29/01/2027.

Si precisa infine che, qualora la cancellazione determini la carenza dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) e art. 15, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, necessari per il mantenimento dell’iscrizione, la Sezione regionale o provinciale provvederà all’avvio del procedimento disciplinare di cui all’art. 21 del medesimo decreto.

Patente a Crediti: pubblicato da INL il Decreto Direttoriale n. 24 del 06/03/2026 per il recupero dei crediti

Con Decreto Dirigenziale n. 24 del 06/03/2026 del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 settembre 2024, n. 132 (c.d. “Decreto attuativo della patente a crediti”) per il recupero dei crediti della patente a crediti.

All’articolo 1 il decreto riporta la composizione della Commissione. Sono invitati a partecipare senza diritto di voto, un rappresentante dall’ASL esperto in materia di salute e sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLST). Spetta all’organismo paritetico comunicare il nominativo del RLST da invitare

 L’articolo 2 disciplina l’ambito di competenza, individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

L’articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione dei crediti. Risulta di competenza dell’impresa e del lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti, la trasmissione per via telematica alla segreteria della Commissione l’istanza motivata di recupero. Alla documentazione utile allegata, l’azienda interessata può allegare una proposta di piano di recupero dei crediti, nonché di essere auditi

L’articolo 4 disciplina lo svolgimento delle riunioni.

L’articolo 5 disciplina le modalità di recupero dei crediti. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare (15 crediti). La Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle emanate Linee guida. Le predette linee guida, che verranno emanate da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL, individueranno modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni. Forniranno altresì indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale. Gli adempimenti da attuare da parte delle imprese e lavoratori autonomi devono essere proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare, affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

L’articolo 6 prevede infine un monitoraggio annuale da parte dell’INL sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’INL può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al provvedimento e la revisione delle Linee guida che verranno emanate da INL ed Inail.

Qualificazione di rifiuti urbani derivanti da utenze non domestiche: nota di chiarimento del MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 59566 del 18/03/2026, ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

In particolare, nella richiesta relativa all’interpello in oggetto veniva richiesto se:

1) i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 del d.lgs. 152/2006, cosiddetti rifiuti simili, conservano la loro qualificazione di rifiuto “urbano” anche qualora il produttore degli stessi decida di conferirli al servizio pubblico di raccolta e pertanto possono essere computati ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata così come definito dal D.M. 26/05/2016;

2) nel caso di gestione di rifiuti simili la classificazione dei formulari di identificazione rifiuto (FIR), nel campo 6, caratteristiche del rifiuto, per provenienza sia da indicare “urbano”.

Il MASER, richiamato il quadro normativo europeo e nazionale, ha evidenziato, con riferimento al primo quesito, che i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta.

I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessiva dei rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere opportunamente contabilizzati su scala comunale, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26/05/2016.

In merito al secondo quesito, il Ministero ha confermato che i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici provenienti da altre fonti sono definiti dalla norma rifiuti urbani anche ai fini del sistema di tracciabilità.

Bando ISI INAIL 2025: presentazione domande dal 13/04/2026

L’INAIL ha pubblicato il calendario delle scadenze del Bando ISI 2025, relativo a progetti per finanziare interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande potranno essere presentate dal 13/04/2025 al 28/05/2026, esclusivamente attraverso la procedura online sul portale INAIL.

L’edizione 2025 conferma la struttura tradizionale del bando, articolata in cinque assi di finanziamento, ma introduce alcune novità in linea con le priorità europee e nazionali legate a innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici. Tra queste, la possibilità di affiancare al progetto principale un intervento aggiuntivo tra quelli previsti per ciascun asse.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, percentuale che può salire all’80% per specifiche tipologie di progetto, come i modelli organizzativi e le iniziative presentate da giovani agricoltori. L’importo massimo finanziabile per ogni progetto è 130.000 euro, comprensivo di eventuali interventi aggiuntivi fino a 20.000 euro.

Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Per i progetti relativi alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone è ammessa anche la partecipazione degli enti del Terzo settore. Per accedere alla fase di invio della domanda è necessario raggiungere il punteggio minimo previsto, calcolato in base ai requisiti dell’impresa, alle caratteristiche tecniche dell’intervento e all’eventuale possesso di certificazioni di qualità, ambiente e sicurezza. Sono inoltre previste premialità aggiuntive a livello territoriale e per le imprese dotate di specifiche certificazioni.

MUD 2026: pubblicato il DPCM con scadenza entro il 03/07/2026

Sulla GU del 05/03/2026, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD – per l’anno 2026. Il previgente modello unico di dichiarazione ambientale è quindi integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

L’art. 6, comma 2 bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

Il nuovo MUD, seppur pubblicato in ritardo rispetto al termine sopra indicato, sarà quindi da presentare entro il 03/07/2026.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è presente sul sito web del MASE, con le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Nuove indicazioni sulla gestione delle batterie: pubblicato il D.Lgs. 29/2026

E’ in vigore dal 07/03/2026 il D.Lgs. 10/02/2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”, pubblicato sulla GU del 06/03/2026.

Il provvedimento si applica alle batterie che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2023/1542 e definisce le autorità competenti, gli obblighi degli operatori economici, la gestione dei rifiuti di batterie e il sistema sanzionatorio.

In particolare, secondo quanto previsto dal decreto, le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio solo se conformi al regolamento.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, se non possibile, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Gli operatori economici devono adottare strategie di dovere di diligenza per individuare, prevenire e mitigare i rischi connessi all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie.

I produttori oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, devono conseguire i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

– 63% entro il 31 dicembre 2027;

– 73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie dei mezzi di trasporto leggeri gli obiettivi sono:

– 51% entro il 31 dicembre 2028;

– 61% entro il 31 dicembre 2031.

È inoltre istituito il Registro dei produttori di batterie, al quale sono tenuti a iscriversi produttori che mettono a disposizione per la prima volta batterie sul mercato nazionale.

Il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori è ridenominato Centro di coordinamento batterie e ha il compito, tra gli altri di ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale, monitorare i flussi di rifiuti di batterie, raccogliere e trasmettere i dati sulla raccolta e sul trattamento, promuovere campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore per le batterie immesse sul mercato nazionale. Gli obblighi possono essere adempiuti tramite sistemi di gestione individuali oppure sistemi di gestione costituiti in forma consortile. I produttori devono finanziare i costi della raccolta differenziata, del trasporto, del trattamento, dell’informazione ai consumatori e della raccolta dei dati relativi alle batterie.

Sono infine previste sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle disposizioni del decreto, tra cui: immissione sul mercato di batterie non conformi, mancata iscrizione al Registro dei produttori, mancata organizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di batterie.

Dichiarazione PRTR 2026 relativa ai dati 2025: scadenza 30/04/2026

Si ricorda ai gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 e s.m.i., che la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2025, dovrà avvenire entro il 30/04/2026 mediante il nuovo applicativo PRTR online raggiungibile al seguente link: https://www.dichiarazioneprtr.isprambiente.it 

La “trasmissione” della dichiarazione PRTR tramite l’applicativo PRTR rende disponibile la stessa dichiarazione PRTR all’ISPRA e ai referenti presso le Autorità competenti per la valutazione della dichiarazione, accreditati sull’applicativo PRTR. Si richiama l’attenzione sulla compilazione della scheda relativa alle attività PRTR: in continuità con il passato esercizio della dichiarazione, i volumi di produzione dovranno essere riportati secondo le metriche e le unità di misura disponibili per la selezione e dettagliate nel manuale dell’utente, che si raccomanda di consultare a tale fine (anche per individuare i valori dei fattori di conversione per esprimere, ove necessario, in TEP il contenuto energetico dei prodotti energetici e per la conversione in UBA dei capi allevati). Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

RENTRI: scadenza invio dati al 30/04/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 30/04/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti – qualora effettuate – inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Marzo 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Aprile 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 03-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

FIR digitale prorogato al 15/09/2026: pubblicato Decreto “Milleproroghe”

Dal 01/03/2026 è entrata in vigore la Legge 27/02/2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), che proroga al 15/09/2026 il termine entro il quale i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il FIR in formato cartaceo, in alternativa alla modalità digitale.

Si evidenzia inoltre come tale decreto interviene anche sull’art. 258 del D.Lgs 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il comma 10-bis che dispone il differimento al 15/09/2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi.

In tale periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, gli operatori potranno scegliere se adottare sin da subito il FIR digitale oppure continuare a utilizzare il formato cartaceo, in un’ottica di maggiore gradualità nell’attuazione del sistema.

Viene inoltre differito al 30/06/2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA, a cui è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi.

Circolare INL 1/2026: guida operativa al decreto sicurezza sul lavoro D.L. 159/2025

L’INL ha pubblicato la Circolare n. 1 del 23/02/2026, fornendo istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza 2025); tale documento, redatto previo parere del Ministero del Lavoro, definisce la linea interpretativa ufficiale che orienterà l’attività di vigilanza sul campo.

Sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025 (convertito in Legge n. 198/2025), l’INL:

  • orienterà in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • le imprese che operano nei cantieri edili (in appalto o subappalto), pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale.

La piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale (ex art. 3, comma 3, D.L. n. 159/2025) che definirà “le modalità di attuazione di quanto disposto … le misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate”. Una volta adottato il decreto e – fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso – il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.
Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti (art. 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

In linea con la nota prot. n. 609/2026, a cui si rinvia per ogni dettaglio, emerge che:

  • per le violazioni di cui all’allegato I-bis, numeri 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.
  • le violazioni di cui ai punti da 21 a 23 (Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008) sono state accorpate in un’unica previsione, che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore “in nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
  • le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 01/01/2026.

Pile e accumulatori: comunicazione dei dati 2025 dei produttori entro 31/03/2026

Dal 22/01/2026 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2025 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. 188/2008, è il 31/03/2026.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è “Comunicazione Pile”.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non abbia immesso alcuna quantità sul mercato.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Salute e Sicurezza sul lavoro: dal 24/05/2026 in vigore il Nuovo Accordo Stato–Regioni

Il nuovo Accordo Stato–Regioni del 17/04/2025, che entrerà pienamente in vigore il 24/05/2026 al termine del periodo transitorio, rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accorpando e semplificando le normative precedenti in un unico testo organico.

Fra le principali novità si segnala:

  • Formazione obbligatoria del Datore di Lavoro (anche se non ricopre il ruolo di RSPP): viene introdotto l’obbligo formativo di 16 ore per tutti i Datori di Lavoro, da completare entro il 24/05/2027.
  • Formazione del Datore di Lavoro che svolge i compiti di RSPP: i percorsi vengono unificati:
  • Modulo base di 16 ore (obbligatorio per tutti);
  • Modulo specialistico RSPP di 8 ore, comune a tutte le attività, superando la precedente distinzione per codici ATECO. Sono inoltre previsti moduli specialistici aggiuntivi per settori ad alto rischio, tra cui:
  • imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili;
  • Edilizia;
  • Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia e Pesca;
  • industria chimica e petrolifera.
  • Formazione Dirigenti: la durata del corso base viene ridotta da 16 a 12 ore.
  • Formazione Preposti: la formazione viene potenziata: durata aumentata da 8 a 12 ore; aggiornamento biennale (non più quinquennale); erogazione consentita esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona.
  • Abilitazioni per attrezzature e ambienti confinati: viene definita in modo puntuale la formazione obbligatoria per:
  • utilizzo di attrezzature specifiche (es. carriponte, macchine raccogli-frutta);
  • attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • Tempistiche di formazione: viene ribadito l’obbligo di formare i lavoratori:
  • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro (o all’inizio della somministrazione);
  • in concomitanza con la visita medica di idoneità, ove prevista;
  • tassativamente prima dell’assegnazione alla mansione.

Ritiro RAEE domestici: chiarimenti per i distributori del CdC RAEE sulla documentazione di trasporto

Il Centro di Coordinamento RAEE ha recentemente fornito indicazioni in merito alla documentazione da utilizzare nel caso di ritiro “1 contro 1”, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 116/2025 sul D.Lgs. n. 49/2014.

La nuova disciplina prevede che, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata presso il domicilio dell’acquirente, i distributori possano ritirare ulteriori RAEE provenienti dai nuclei domestici, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti. Tuttavia, il testo normativo non specifica quale documentazione debba essere utilizzata per il trasporto di tali ulteriori RAEE.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte del legislatore, il CdC RAEE evidenzia che la modifica fa specifico riferimento a un ritiro “1 contro 1”, per il quale è previsto l’utilizzo del Documento di Trasporto (DDT), e suggerisce pertanto di integrare nel medesimo DDT le informazioni relative agli ulteriori RAEE trasportati.

Dichiarazione sull’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

Il D.Lgs. 27/03/2006, n. 161 prevede che i soggetti che immettono sul mercato pitture e vernici e prodotti per carrozzeria trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, al MASE, entro il 1 marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti dall’apposito modello.

La finalità del decreto è prevenire o limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti dei Composti organici volatili (COV).

La comunicazione relativa all’immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. 161/2006, dovrà essere compilata utilizzando il modello specifico. I soggetti che versano i contributi di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 29/10/1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito https://extranet.innovhub-ssi.it/covlogin.asp.

Si ricorda che per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/03/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/03/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Febbraio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Marzo 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 02-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo FIR digitale: obbligatorio dal 13/02/2026

L’articolo 7 comma 8 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dal 13/02/2026.

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha messo a disposizione dal 22/01/2026 in ambiente di produzione RENTRI, le seguenti funzionalità:

  • gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto, presenti in Area Operatori, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • API, disponibili nell’area Servizi per l’interoperabilità, per la creazione e compilazione dei FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali. La possibilità di firmare digitalmente i FIR sarà disponibile unicamente a partire dal 13/02/2026.

L’attivazione completa in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12/02/2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13/02/2026.

Amianto e tutela dei lavoratori: novità in vigore dal 24/01/2026

Dal 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 31 dicembre2025, n. 213 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Tale provvedimento introduce una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riferimento al capo III del Titolo IX.

La nuova disciplina rafforza il livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ampliando il campo di applicazione delle norme a tutte le attività lavorative che comportano un rischio di esposizione all’amianto, compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Sono inoltre resi più stringenti gli obblighi in capo ai datori di lavoro nella fase preliminare ai lavori, con particolare riferimento all’individuazione della presenza di materiali contenenti amianto e alla valutazione del rischio.

Il decreto introduce misure più incisive in materia di prevenzione e protezione, rafforzando l’uso dei dispositivi di protezione individuale, le procedure di decontaminazione e le modalità di gestione dei rifiuti, secondo il principio della riduzione dell’esposizione al più basso valore tecnicamente possibile. Sono inoltre aggiornate le regole sul monitoraggio dell’esposizione e sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con l’adeguamento delle tecniche di misurazione delle fibre di amianto e una maggiore attenzione alla tracciabilità delle esposizioni nel tempo.

Completano il quadro l’aggiornamento della formazione obbligatoria per i lavoratori esposti, l’introduzione di un nuovo elenco delle patologie professionali correlate all’amianto e l’adeguamento del sistema sanzionatorio.

Obbligo iscrizione al RENTRI: scadenza 13/02/2026

Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.

Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 

  1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità ((che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189)): 
  2. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; 
  3. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

D.Lgs. n. 2 del 07/01/2026: aggiornate le norme sui RAEE in vigore dal 24/01/2026

Il 24/01/2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 07/01/2026, n. 2 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche –RAEE“.

Il provvedimento reca una serie di modifiche al D.Lgs. 49/2014; nello specifico, l’art. 1 riscrive la definizione di RAEE storici, contenuta nella lettera o) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 49/2014. In base alla nuova formulazione, sono considerati storici:

1) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici immesse sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data;

2) i RAEE derivanti da AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018 e non rientranti tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), conformemente alle disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore.

L’art. 2 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. In particolare, viene precisato l’ambito di applicazione della disciplina di finanziamento dei RAEE domestici non storici, in conformità alla direttiva (UE) 2024/884 e alla nuova definizione introdotta dal decreto.

La disciplina del finanziamento si applica quindi ai RAEE domestici derivanti:

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13/08/2005;

– dalle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 3 introduce disposizioni speculari a quelle dell’articolo precedente con riferimento alle modalità di finanziamento delle operazioni di gestione dei RAEE professionali, apportando all’art. 24 modifiche analoghe a quelle operate all’art. 23.

L’art. 4, relativo alla disciplina della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, precisa che il finanziamento è a carico dei produttori per le AEE di fotovoltaico immesse sul mercato a partire dal 13/08/2012, indipendentemente dall’origine domestica o professionale.

L’art. 5 interviene sull’art. 28, chiarendo che l’obbligo di marchiatura si applica:
– ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13/08/2012;

– alle AEE di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), solo se immesse sul mercato a partire dal 15/08/2018.

L’art. 6, infine, elimina la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici domestici e professionali non incentivati, immessi sul mercato prima del 12/04/2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014.

Prevenzione incendi e attività di bar e ristoranti: chiarimenti dei VVF con Circolare n. 674/2026

Il 15/01/2026 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha pubblicato la Circolare n. 674/2026 con indirizzi operativi per l’applicazione delle misure di prevenzione incendi nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme e coerente sul territorio nazionale delle norme di prevenzione incendi, aiutando aziende e professionisti a inquadrare correttamente le attività ai fini della sicurezza antincendio.

La nuova circolare fornisce individuazioni operative per i Comandi dei Vigili del Fuoco su come inquadrare e distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo come discoteche o sale da ballo. Questo è importante perché non sempre tutte le attività che ospitano pubblico in presenza di spettacolo o intrattenimento rientrano automaticamente nella stessa categoria normativa, ma la loro classificazione ha conseguenze diverse sugli obblighi di sicurezza antincendio.

Secondo gli indirizzi della Circolare Ministeriale n. 674/2026, bar e ristoranti in senso stretto non sono soggetti agli adempimenti antincendio del D.P.R. 151/2011, poiché non compresi nell’Allegato I del decreto. Tuttavia, se questi locali:

  • si trovano all’interno di una struttura già soggetta alle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi (es. centro commerciale o locale polifunzionale),
  • sono dotati di impianti di produzione di calore con potenza termica utile superiore a 116 kW,

si applicano gli adempimenti antincendio, indipendentemente dalla natura di bar/ristorante.

La circolare richiama l’importanza della valutazione del rischio incendio anche in relazione alla capienza massima interna di persone (clienti e lavoratori). Quando l’affollamento contemporaneo supera le 50 persone, scatta l’obbligo di considerare il Piano di Emergenza e di Evacuazione, secondo i criteri del D.M. 2 settembre 2021 e la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, D. Lgs. 81/2008 (obbligo che ricorre anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011).

La circolare chiarisce che musica dal vivo e karaoke non cambiano, di per sé, la natura del pubblico esercizio: quando restano attività accessorie e non prevalenti rispetto alla somministrazione, il locale continua a essere inquadrabile come bar o ristorante. Questo vale anche perché la regola tecnica dei locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996) esclude dal proprio campo alcuni pubblici esercizi con strumenti musicali (in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo) e quelli con apparecchio karaoke, purché non in sale appositamente allestite e con capienza non superiore a 100 persone.

La circolare sottolinea che la valutazione del rischio incendio deve guardare anche a scenari reali di esercizio, considerando:

  • disposizione e caratteristiche degli arredi;
  • presenza e uso di impianti audio/video;
  • vie di esodo e segnaletica in relazione alla planimetria del locale;
  • presenza di materiali combustibili e gestione degli spazi.

Questi criteri operativi si innestano sulla valutazione prevista dal D.M. 03/09/2021 e dal D.lgs. 81/2008, ponendo un forte accento sulla adeguatezza delle misure di prevenzione e emergenza in funzione dei rischi specifici del locale. Questi chiarimenti arrivano in un contesto in cui i criteri per la sicurezza antincendio devono essere applicati in modo uniforme e coerente su scala nazionale, prevenendo interpretazioni difformi nei vari Comandi dei Vigili del Fuoco e garantendo maggior sicurezza per lavoratori e pubblico.

RENTRI: scadenza invio dati al 28/02/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 28/02/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Gennaio 2026), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il processo può essere così sintetizzato:

  1.         L’operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest’ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.
  2.       Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.
  3.     In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento
  4.     Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.
  5.     Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.
  6.     Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.

Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:

Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza), 

Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) 

Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).

A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.

Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.

OT23 – 2026: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 02/03/2026

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2026 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2025. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 02/03/2026, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2025.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2026

Il 28/02/2026 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 01-2026: aggiornamento normativo e scadenziario

Iscrizioni a RENTRI: obbligo iscrizione per i “piccoli produttori” entro il 13/02/2026 e deroghe previste dalla Legge bilancio 2026

Entro il 13/02/2026 dovranno iscriversi a RENTRI le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa. La recente Legge 199/2025 (Legge bilancio 2026) ha previsto specifiche deroghe ed esenzioni.

Si ricorda che tali soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri di carico e scarico rifiuti digitali ed emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione, con periodicità mensile, dei dati a RENTRI. L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso tramite SPID, CIE o CNS.

Si segna inoltre quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) che ha sostituito l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., individuando i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI. Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

– viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

– viene introdotto un secondo periodo che esclude dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  1. a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
  2. b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.

“5. Sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. 

  1. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità ((che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all’articolo 189)): 
  2. a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193; 
  3. b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.”

Legge di bilancio 2026: novità in campo ambientale

Dal 01/01/2026 è in vigore la Legge 30/12/2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che ha previsto alcune novità in materia ambientale.

  • E’ differita dal 01/07/2026 al 01/01/2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax.
  • Viene posticipata l’applicazione del valore di parametro relativo alla “somma di PFAS” previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nelle more della decorrenza dei termini, le sole molecole ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADVN5, ADV-M3, ADV-M4, di cui all’Allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo, non concorrono al rispetto del valore di parametro della “somma di PFAS”.
  • E’ prorogato al 31/07/2026 il termine (fissato al 30 aprile 2026 dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito dalla L.15/2022) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  • Viene introdotto un incentivo economico, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti che utilizzano rottame o materiali di riciclo in misura pari al 90% (o almeno al 70% per specifiche tipologie di acciai speciali), rientrano in determinate famiglie di acciai inossidabili e dimostrano consumi energetici inferiori a soglie di riferimento progressivamente più stringenti. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione. Con Decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, saranno stabiliti i criteri per la determinazione e l’erogazione del contributo.
  • Viene esteso l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

Legge di bilancio 2026: novità in ambito edilizio

Dal 01/01/2026 è in vigore la Legge 30/12/2025, n. 199 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” che ha previsto alcune novità in ambito edilizio.

Fra le principali novità si segnala quanto segue:

  • proroga al 2026 dei bonus edilizi al 36% con la maggiorazione al 50% solo sull’abitazione principale;
  • premialità sulle volumetrie per gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003;
  • proroga del Bonus mobili;
  • rifinanziamento dei fondi per il caro-materiali, con nuovo meccanismo di revisione prezzi e prezzario nazionale delle opere pubbliche;
  • cedolare secca al 26% dalla seconda casa locata per gli affitti brevi;
  • stanziamenti aggiuntivi per il Piano Casa (200 milioni di euro in più: 100 nel 2026 e 100 nel 2027);
  • rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare: richiesta la conformità edilizia;
  • tassazione degli impianti fotovoltaici a terra: limitate le restrizioni del D.L. Agricoltura 2024.

Prestazioni energetiche edifici: aggiornati i requisiti minimi con D.M. 28/10/2025

E’ stato pubblicato il Decreto 28/10/2025 del MASE che aggiorna il Decreto 26/12/2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Tale decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.

Il nuovo decreto, oltre a varie modifiche al testo del D.M. 26/12/2015, sostituisce integralmente:

– l’Allegato 1 recante “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici”;

– l’Allegato 2 recante “Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici”.

Le nuove regole entreranno in vigore dal 03/06/2026.

Bando ISI INAIL: pubblicato il bando 2025

L’INAIL mette a disposizione 600 milioni € in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative.

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento e gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Il Bando ISI 2025, confermando gli aspetti innovativi consolidati tramite le precedenti edizioni, presenta diverse novità, tra le quali, quella di maggior interesse è relativa alla possibilità per le imprese che partecipano agli Assi di finanziamento 1.1, 2, 3 e 4 di realizzare un intervento aggiuntivo, in affiancamento a quello principale, selezionato tra quelli previsti e consultabili nella sezione “Interventi aggiuntivi” dei rispettivi Allegati tecnici. Tali interventi potranno essere finanziati fino all’80% del loro valore, entro un limite massimo pari alla minore cifra tra l’importo massimo erogabile di 20.000,00 euro e l’importo corrispondente al residuo del massimale finanziabile calcolato sottraendo da 130.000,00 euro l’importo richiesto per il progetto principale.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L’ammontare complessivo del finanziamento, indipendentemente dalla presenza o meno dell’eventuale intervento aggiuntivo, dovrà essere comunque compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo finanziabile di 130.000,00 euro.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail, attraverso il costante aggiornamento del calendario dedicato all’Avviso pubblico ISI 2025, a partire dal 27/02/2026.

Conversione in legge “Decreto Salute e sicurezza sul lavoro” – Legge 29/12/2025 n. 198: principali misure

E’ stata pubblicata la Legge 29/12/2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“. …

Tra le previsioni di maggior rilievo si sottolineano le seguenti:

  • Premialità alle imprese virtuose: autorizza INAIL, a decorrere dal 01/01/2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonus legata all’andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. Esclude dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto: previsto che, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato cui può conseguire l’iscrizione alla Lista di Conformità INL, l’Ispettorato disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
  • Istituzione del badge di cantiere: obbliga le imprese operanti in specifici settori a fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento (già prevista da alcune norme vigenti), dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, viene resa disponibile gratuitamente al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.
  • Rafforzate le sanzioni della patente a crediti in caso di lavoro irregolare, con la previsione che INL possa utilizzare anche le informazioni contenute nel portale nazionale del sommerso.
  • Tracciamento dei mancati infortuni: previsto che il ministero adotti, entro 6 mesi dalla data di entrata della legge, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti. Le linee guida saranno adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate da INAIL, anche in collaborazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici.
  • Sorveglianza sanitaria e promozione della salute: apportate diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, con previsione della possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

Formulario rifiuti digitale dal 13/02/2026: obbligatorio per tutti i soggetti tenuti all’iscrizione a RENTRI

Dal 13/02/2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR in formato digitale; sul portale RENTRI, nella sezione Supporto, sono state pubblicate nuove e specifiche schede informative a tale riguardo.

Il materiale fornisce indicazioni su:

  • soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale;
  • caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità;
  • obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto;
  • servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.

In data 20/11/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO dell’APP RENTRI FIR Digitale disponibile per entrambe le piattaforme (IOS e Android).

RENTRI: scadenza invio dati al 31/01/2026 e obbligo conservazione annuale dei dati RENTRI

Entro il 31/01/2026 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Dicembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

La conservazione digitale a norma consiste nell’insieme di processi e attività progettati per conservare nel tempo i documenti e garantisce accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità (ovvero leggibilità e intelligibilità), integrità e autenticità (oltre a identificabilità univoca) e reperibilità.

I formulari di identificazione del rifiuto e i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale vanno avviati a conservazione a norma a cura dell’operatore al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.

Il documento elettronico del registro di carico e scarico deve essere trasferito al sistema di conservazione almeno una volta all’anno; resta ferma la facoltà per ogni operatore di procedere con maggiore frequenza al predetto trasferimento.

Il processo può essere così sintetizzato:

  1.         L’operatore, che utilizza per la tenuta digitale del registro di carico e scarico il proprio sistema gestionale, produce attraverso quest’ultimo il documento elettronico in formato .XML (c.d. Pacchetto di Versamento) che deve rispettare lo schema di validazione (XSD) del registro elettronico vidimato digitalmente attraverso RENTRI, pubblicato nella sezione APIDocs.
  2.       Per gli utilizzatori del servizio di supporto fornito da RENTRI per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico, il file .XML da porre in conservazione viene prodotto dal servizio stesso.
  3.     In entrambi i casi gli operatori trasmettono, con le modalità previste da ciascun servizio di conservazione, il file XML che costituisce il Pacchetto di Versamento
  4.     Il servizio di conservazione produce un rapporto di versamento (RdV) in formato file XML che viene generato automaticamente una volta completata la fase di controllo del pacchetto di versamento. I controlli effettuati in questa fase sono volti ad evidenziare informazioni errate, mancanti o, comunque, non conformi agli standard ammessi dal servizio di conservazione. Il rapporto di versamento attesta l’avvenuta presa in carico da parte del servizio di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal Produttore.
  5.     Nella fase finale del processo di conservazione viene generato il Pacchetto di Archiviazione (PdA) che rappresenta il contenitore di uno o più Pacchetti di Versamento (PdV) nonché di tutti gli elementi necessari per una conservazione a norma. Il PdA è inoltre corredato da un indice xml che viene firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio di conservazione che vi appone la marca temporale. Da questo momento il pacchetto di versamento non potrà più essere modificato.
  6.     Il servizio di conservazione deve consentire inoltre all’operatore di ricercare i documenti versati, e assicurare in questo modo l’esibizione, quando richiesta, dei documenti conservati agli Organismi competenti e di controllo.

In merito alle tempistiche per rendere immodificabile il registro si precisa che è l’impresa stessa a decidere di “produrre” il registro digitale, nel formato xml, con la frequenza che riterrà idonea in base alla propria organizzazione, ed in funzione della migliore diligenza che riterrà di adottare.

Di seguito alcune ipotesi gestionali che vanno considerate valide:

Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza), 

Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel Decreto 4 Aprile 2023 n. 59) 

Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).

A prescindere dalle tempistiche che l’organizzazione intenderà seguire, in caso di ispezione da parte degli enti di controllo, l’organizzazione dovrà produrre, attraverso il sistema gestionale o attraverso i servizi di supporto, il registro da esibire.

Il versamento definitivo del registro al sistema per la conservazione a norma, di cui l’operatore ha scelto di avvalersi, eseguito con la frequenza scelta dall’impresa, e comunque almeno una volta all’anno richiederà, ai fini dell’opponibilità a terzi, la sottoscrizione digitale da parte del responsabile alla conservazione (nelle varie accezioni consentite dalla norma e secondo quanto previsto dal manuale di conservazione dell’operatore) e l’apposizione della marca temporale.

CONAI: adempimenti Gennaio 2026

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2026 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export

Informativa 12-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 15/12/2025 apertura iscrizioni per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi

A partire dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026, saranno obbligate all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con un organico fino a 10 addetti.

In tale finestra temporale è previsto infatti l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione, ovvero imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI, previo accesso e identificazione tramite SPID, CIE o CNS e pagamento dei diritti di segreteria e di iscrizione.

UNI 11719:2025: nuove indicazioni sull’uso degli APVR

UNI ha pubblicato la nuova edizione della norma UNI 11719, che aggiorna quella precedente (2018) e fornisce linee guida pratiche per la scelta, l’uso e la manutenzione degli Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR).

Tale norma aggiorna e fornisce indicazioni dettagliate per la scelta, l’uso e la manutenzione degli APVR; in particolare formalizza la necessità di definire ruoli specifici per garantirne l’efficacia:

  • Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie (RPPR): è la figura incaricata dal datore di lavoro di definire, implementare, coordinare e revisionare il PPVR aziendale.
  • Addestratore (o Istruttore): è la figura richiesta per assicurare che i lavoratori ricevano una formazione pratica adeguata (inclusi i test di adattabilità o Fit Test), essenziale per l’uso efficace e sicuro degli APVR.
  • Personale Qualificato per la Manutenzione: la norma sottolinea che le attività di manutenzione, pulizia e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da personale specificamente qualificato, in conformità con le istruzioni del fabbricante.

Formulario rifiuti digitale dal 13/02/2026: pubblicate nuove schede informative

Dal 13/02/2026 tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il FIR in formato digitale; sul portale RENTRI, nella sezione Supporto, sono state pubblicate nuove e specifiche schede informative a tale riguardo.

Il materiale fornisce indicazioni su:

  • soggetti tenuti all’utilizzo del FIR digitale;
  • caratteristiche del file xFIR e sua funzione nel processo di tracciabilità;
  • obblighi e operatività di produttori, trasportatori e destinatari nelle diverse fasi del trasporto;
  • servizi messi a disposizione dal RENTRI per la gestione e la firma del FIR digitale.

In data 20/11/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO dell’APP RENTRI FIR Digitale disponibile per entrambe le piattaforme (IOS e Android).

RENTRI: definite le modalità operative da adottare in caso di indisponibilità dei servizi

Con Decreto Direttoriale 30/10/2025 n. 319, il MASE ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, al fine di garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.

L’Allegato 1 al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria. L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’ANGA.

Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.

L’Allegato 2 al Decreto, invece, disciplina gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI. In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.

Aggiornamento Norma CEI 11-27: novità per lavori elettrici

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha rilasciato la nuova edizione della norma CEI 11-27 per la sicurezza nelle attività elettriche.

La nuova versione, che sostituisce quella precedente (2021), si applica a tutte le operazioni su impianti elettrici – fissi, mobili, permanenti o provvisori – destinati alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, e fornisce prescrizioni e procedure di sicurezza sia per lavori elettrici, sia per lavori non elettrici svolti in prossimità di impianti o linee elettriche. La norma si applica infatti a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

Le modifiche apportate dalla nuova edizione della CEI 11-27 mirano ad aggiornare e perfezionare le procedure di sicurezza e gestione dei lavori in ambito elettrico, tra cui:

  • adeguamento generale alla Norma CEI EN 50110-1:2024;
  • aggiornamento di acronimi e definizioni delle figure professionali coinvolte (PES, PAV, PEC, PL);
  • nuove definizioni di attività lavorativa, lavoro e supervisione;
  • revisione e aggiornamento delle distanze di lavoro;
  • introduzione di nuovi allegati informativi dedicati ai pericoli degli archi elettrici (Arc Flash) e alle Disposizioni per l’emergenza.

UNI 11996:2025: pubblicata nuova norma sui requisiti dei parapetti anticaduta permanenti

E’ stata pubblicata la nuova norma UNI 11996:2025 relativa ai requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo dei parapetti anticaduta permanenti. La norma si applica ai parapetti anticaduta permanenti utilizzati quale dispositivo di protezione collettiva in edifici, infrastrutture, opere, manufatti ed impianti in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto; essa specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo.

Le indicazioni della norma non si riferiscono invece ai requisiti dei parapetti anticaduta permanenti destinati alla: protezione contro gli urti di veicoli o di altre attrezzature mobili; protezione contro lo scivolamento di materiali sfusi (per esempio inerti), neve, ecc.

La norma è suddivisa in n. 11 punti, tra i quali troviamo la classificazione dei parapetti anticaduta permanenti, e n. 2 classi: classe A: nella quale il parapetto anticaduta permanente resiste solo ai carichi statici; classe B: nella quale il parapetto anticaduta permanente resiste ai carichi statici e ad azioni dinamiche moderate.

La valutazione di conformità può essere effettuata dal fabbricante o fornitore (prima parte), l’utilizzatore o acquirente (seconda parte), un organismo indipendente (terza parte).

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore entro il 31/12/2025 per le piccole e micro imprese

La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.

Di seguito si ricordano le scadenze previste:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/12/2025

Entro il 31/12/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Novembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Dicembre 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: nuove istruzioni in caso di indisponibilità dei servizi ed indicazioni in attesa del FIR digitale

Il MASE ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 319 del 30/10/2025, con il quale vengono approvate le modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI.

Tale provvedimento si caratterizza per i seguenti allegati:

Allegato 1 – Modalità operative di sicurezza da adottare nel caso si verifichi la mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;

Allegato 2 – Manutenzione dei servizi.

La possibilità di utilizzare le modalità di cui all’Allegato 1 decorre dall’apertura di un evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicata mediante avviso pubblico pubblicato dalla Direzione generale ECB nell’apposita sezione “Avvisi” del portale del RENTRI o sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’utilizzo delle modalità operative di sicurezza di cui all’Allegato 1 è consentito sino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione generale ECB comunica la chiusura dell’evento relativo alla mancanza di disponibilità dei servizi sul portale del RENTRI e su quello dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Si ricorda inoltre che in data 13 ottobre 2025 è stato effettuato un nuovo rilascio in ambiente DEMO relativo al FIR digitale. Le principali novità riguardano le seguenti aree:

  • Area servizi per l’interoperabilità-FIR digitale
  • Area riservata Operatori-FIR digitale
  • APP RENTRI – FIR Digitale

Misure urgenti sicurezza sul lavoro: pubblicato il DL n. 159 del 31/10/2025

Il Decreto – legge 31 ottobre 2025 n. 159Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, approva una serie di misure e aggiornamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, si segnala quanto segue:

  • revisione aliquote oscillazione e contributi Inail per l’agricoltura ed esclusione dal 2026 delle aziende con sentenze di condanna per violazioni gravi in materia di negli ultimi due anni;
  • risorse INAIL destinate dal 2026 alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
  • vigilanza da parte dell’INL in cantiere su imprese in appalto e subappalto, tessera di riconoscimento per i lavoratori con codice univoco anche in digitale tramite strumenti interoperabili SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa), generato automaticamente per i lavoratori assunti su piattaforma SIISL;
  • modifiche all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con nuove sanzioni e decurtazioni punti per la patente a crediti;
  • nuove risorse INAIL al Fondo sociale per occupazione e formazione, interventi di formazione in materia prevenzionale, sostegno alle micro e Pmi, campagne informative;
  • modifiche all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “1) al comma 11,: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta;
  • modifiche all’articolo 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al comma 4-bis aggiunta le previsioni di un Accordo Stato Regioni entro il 31 dicembre 2026 per accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza e decreto attuativo del Ministro della salute;
  • modifiche all’articolo 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., obblighi datore di lavoro su DPI efficienza, manutenzione, riparazione da fabbricante;
  • tutela INAIL per gli studenti anche per infortuni nel tragitto casa -sede dei percorsi di formazione scuola-lavoro, divieto di occupare gli studenti in lavorazioni ad elevato rischio;
  • “dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la
    disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)”;
  • entro sei mesi definite linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti e sistema di raccolta dati;
  • sorveglianza sanitaria: controlli sanitari, ore “che devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase pre assuntiva”; 

Esposizione lavorativa a fibre di amianto: aggiornata direttiva UE 2023/2668

Sulla GU dell’Unione Europea del 03/11/2025 è stata pubblicata una rettifica della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22/11/2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

La direttiva (UE) 2023/2668 ha ridotto il valore limite di esposizione all’amianto da parte dei lavoratori da 0,1 fibre per cm3 a 0,01 fibre per cm3, imponendo agli Stati membri di recepire le nuove disposizioni entro il 21/12/2025.

Pertanto, a partire dal 21/12/2029, i datori di lavoro dovranno provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

  1. a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, considerando anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri; o
  2. b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

UNI 10401:2025: aggiornata la norma tecnica su scale portatili a sfilo 

In data 30/10/2025 è stata pubblicata la nuova norma UNI 10401 relativa a “Scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili per uso specifico – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo”.

La norma si applica alle scale di appoggio portatili, a sfilo ed innestabili, per uso specifico, di lunghezza totale minore o uguale a 12 m, utilizzabili in situazioni in cui ci sia il pericolo di caduta dall’alto. La norma specifica i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo. La revisione della norma è dovuta all’aumento del livello di sicurezza di questa tipologia di scale in rapporto all’evoluzione normativa del settore (per esempio UNI EN 131-1:2019, UNI EN 131-2:2017, UNI EN 131-3:2018) e al miglioramento delle caratteristiche del prodotto. Nelle stesse attività deve essere comunque valutato l’utilizzo di altre attrezzature considerate più sicure come, per esempio, i trabattelli di cui alle UNI EN 1004-1 e UNI EN 1004-2 ed i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764, le scale di appoggio portatili a sfilo ed innestabili dotate di dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile di cui alla UNI EN 353-2 ancorate ad un gancio di sicurezza di cui alla UNI EN 17235, o le scale verticali a tronchi innestabili dotate di dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida di cui alla UNI EN 353-1.

PNRR e DNSH: nuovi chiarimenti e FAQ ministeriali

Il MASE in data 22/10/2025 ha pubblicato sul proprio sito le nuove FAQ in materia di applicazione e rispetto del principio del DNSH per gli investimenti PNRR.

Sul sito istituzionale, nella pagina “PNRR – Il principio DNSH” sono disponibili le nuove FAQ dedicate al principio “Do No Significant Harm” (DNSH). Il documento offre chiarimenti e indicazioni operative per supportare i Soggetti attuatori nell’applicazione del principio agli interventi di competenza del MASE finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le FAQ rispondono ai quesiti più ricorrenti riguardanti:

  1. la definizione e le finalità del principio DNSH;
  2. i principali contenuti della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22/2024);
  3. le modalità di compilazione delle check-list DNSH e gli errori da evitare;
  4. gli adempimenti DNSH in fase di rendicontazione;
  5. l’analisi dell’adattabilità ai rischi climatici;
  6. i canali di contatto e gli altri strumenti di supporto a disposizione dei beneficiari.

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore entro il 31/12/2025 per le piccole e micro imprese

La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.

Di seguito si ricordano le scadenze previste:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/11/2025

Entro il 30/11/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Ottobre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Novembre 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

F-gas: scadenza versamento diritti annuali 30/11/2025

Entro il 30/11/2025, le imprese certificate e le persone fisiche abilitate agli adempimenti connessi ai gas fluorurati dovranno effettuare il versamento del diritto di segreteria per la gestione della Banca dati F-Gas, come previsto dall’articolo 16 del DPR 146/2018.

Informativa 10-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuove funzionalità RENTRI: aggiornata la gestione di FIR digitale e registro di carico/scarico

Dal 18/09/2025 sono operative nuove funzionalità sulla piattaforma RENTRI e sull’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente demo).

Le principali novità introdotte riguardano:

  • FIR digitale (demo): possibilità di inserire annotazioni in caso di rifiuto respinto o accettato parzialmente, funzione di rollback dell’ultima firma, semplificazione nella gestione degli allegati e nuove opzioni di stampa.
  • Registro di carico/scarico digitale: aggiornamenti tecnici per produrre file XML più compatti e validazioni migliorate dei registri.
  • Area riservata ENTI: due nuove statistiche per monitorare la produzione e movimentazione dei rifiuti sul territorio e ottimizzazioni delle consultazioni su tracciabilità e anagrafiche.
  • Area riservata Operatori: controlli più rigorosi sui FIR cartacei annullati, compilazione più flessibile del registro e miglioramenti generali alla messaggistica.
  • App RENTRI FIR Digitale (demo): protezione della sessione con PIN, avvisi informativi in caso di incongruenze, possibilità di rollback firma e inserimento annotazioni, oltre a bugfix e miglioramenti nell’abbinamento dei dispositivi.
  • Portale pubblico: risolti alcuni problemi di impaginazione.

Interpello 18 settembre 2025: chiarimenti su formazione in sicurezza per docenti di scuole e università

Con l’Interpello n. 1/2025 del 18/09/2025, la Commissione per gli interpelli ha fornito chiarimenti sull’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente di scuole e università, in merito alla possibilità di partecipare a corsi per il rischio basso, sulla base della valutazione dei rischi aziendali.

Tale interpello era finalizzato a chiarire il dubbio riguardante la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.

Nella risposta, la Commissione Interpelli ha fornito puntuali richiami alla normativa di riferimento, fra i quali:

  • l’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza per ogni lavoratore in relazione ai rischi specifici;
  • l’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17/04/2025; in particolare la Parte II di tale Accordo al Punto 2.1 “Corso per lavoratori” che prevede: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
  • la classificazione ATECO 2007, che colloca il settore Istruzione (codice 85) tra le attività a rischio medio, con obbligo di formazione specifica pari almeno a 8 ore;
  • le “condizioni particolari” dell’Accordo sopracitato, che permettono ai lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di poter frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione;
  • l’Interpello n. 11/2013, che già aveva sottolineato come la durata della formazione dovesse dipendere dalle mansioni effettivamente svolte e non solo dal codice ATECO di appartenenza.

Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che:

  • il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto – neppure saltuariamente – a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
  • resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.

Sottoprodotti e ceneri volanti: nuove regole in Regione Veneto

Con il Decreto n. 286 del 22/08/2025 la Regione Veneto ha approvato il documento di Riconoscimento del Sottoprodotto per Filiera denominato “Ceneri volanti”, ovvero esclusivamente i residui polverizzati ottenuti dal processo di combustione del carbone per produrre energia e calore nelle centrali termoelettriche e raccolti attraverso precipitazione elettrostatica dei fumi di combustione e/o dai filtri a maniche.

I sottoprodotti “Ceneri Volanti” possono essere utilizzati nelle filiere produttive dei cementifici e della produzione di conglomerati cementizi (calcestruzzo). L’impiego delle ceneri volanti (UNI EN 450-1) per la realizzazione di cemento è regolato dalla norma UNI EN 197-1; mentre il loro impiego per la realizzazione di conglomerati cementizi (calcestruzzo) è regolato dalla norma UNI EN 206-1.

Il documento precisa che sono possibili i trattamenti esclusivamente correlati agli utilizzi sopraccitati e per normale pratica industriale si intende: deposito; controllo visivo finalizzato all’allontanamento di eventuali frazioni estranee, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di vagliatura meccanica (non è ammessa la vagliatura finalizzata alla selezione dimensionale del sottoprodotto) e analisi/verifica documentale.

Il sottoprodotto “Ceneri volanti” dovrà essere sempre accompagnato da una scheda descrittiva attestante il possesso delle caratteristiche delle ceneri prodotte, la descrizione degli eventuali trattamenti, ancorché minimi, effettuati sulle ceneri da parte del produttore e il periodo di produzione delle stesse, redatta dallo stesso produttore delle ceneri, accompagnata dalle analisi prestazionali, ambientali e radioattive.

Le ceneri volanti dovranno essere stoccate in silos, trasportate mediante silos, attuando modalità di trasporto, trasferimento e movimentazione atte a non provocare la dispersione delle stesse.

Inoltre, nei luoghi di deposito dovranno essere debitamente etichettati con la dicitura “sottoprodotto-ceneri volanti”.

Assicurazione obbligatoria rischi catastrofali: obbligo in vigore dal 1° ottobre per le medie imprese

La Legge 27/05/2025, n. 78, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali ha previsto un ingresso graduale dell’obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi catastrofali, differenziando la platea dei destinatari tra: grandi, medie, piccole e microimprese.

Di seguito si ricordano le scadenze previste:

  • Grandi imprese: obbligo entro il 31 marzo 2025, con un periodo transitorio di 90 giorni per consentire di adeguarsi all’obbligo (le sanzioni decorrono a partire dal 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo entro il 1° ottobre 2025.
  • Piccole e microimprese: obbligo entro il 31 dicembre 2025.

Tali scadenze riguardano i termini entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Conto Termico 3.0: pubblicato il DM 07/08/2025 – nuovi incentivi per efficienza energetica

E’ stato pubblicato il DM 7 agosto 2025 recante Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (c.d. Conto Termico 3.0); tale decreto entrerà in vigore il 25/12/2025, aggiornando la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Tale decreto prevede un limite di spesa annua pari a 900 milioni di euro, di cui 400 destinati alle pubbliche amministrazioni e 500 per i soggetti privati.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il MASE, su proposta del GSE, dovrà approvare le regole applicative per l’accesso alle misure d’incentivazione. Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico 2.0).

Bando ISI INAIL 2024: chiusa la procedura di upload della documentazione – entro il 14 novembre elenchi definitivi

Il 30/09/2025 si è concluso il termine per il caricamento della documentazione richiesta da INAIL nell’ambito del bando ISI INAIL 2024; la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) avverrà entro il 14/11/2025. Le imprese titolari delle domande subentrate riceveranno una comunicazione tramite pec con l’indicazione del periodo utile per il perfezionamento delle stesse.

CAM “strade”: modificato con il DM 11/09/2025

Dal 24/09/2025 è in vigore il DM 11 settembre 2025 che apporta modifiche all’Allegato 1 del DM 5 agosto 2024, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali – CAM Strade”.

Le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore; esse sono derogabili:

  1. in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del DM 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all’applicazione del DM 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Smaltimento trasformatori ed apparecchiature contenenti PCB: scadenza 31/12/2025

Il MASE, con risposta all’interpello n. 153255 del 12/08/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regolamento UE 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra 50 e 500 mg/kg.

Nello specifico il parere richiesto mirava a chiarire se i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31/12/2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209/1999.

Come precisato dal MASE, il D.Lgs. n. 209/1999 prevede che i trasformatori contenti PCB in concentrazione compresa tra 0,005% e 0,05% in peso possono essere utilizzati fino “al termine della loro esistenza operativa” nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. Tale disciplina, funzionale alla predisposizione di un sistema graduale di eliminazione di PCB e di gestione razionale di smaltimento dei rifiuti connessi, deve essere vista alla luce delle successive prescrizioni del Regolamento che, pur non intervenendo in termini abrogativi rispetto alla direttiva previgente, delinea l’evoluzione del quadro normativo europeo in materia, sancendo obblighi più stringenti di eliminazione progressiva degli articoli contenenti PCB, da completare entro e non oltre il termine ultimo del 31/12/2025.

Il Ministero ha dunque concluso che l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31/12/2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.

Pertanto, entro il 31/12/2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/10/2025

Entro il 31/10/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti inserite nel registro cronologico di carico e scarico telematico nel corso del mese precedente (Settembre 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Ottobre 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.