13/02/205: inizio operatività del RENTRI e obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti
A partire dal 13/02/2025, entrerà in vigore l’obbligo di adottare il nuovo modello di Registro di Carico e Scarico Rifiuti e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per le seguenti categorie di operatori:
✅Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi al RENTRI:
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.
- Imprese/enti che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero/smaltimento);
- Imprese/enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari;
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
✅ Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello di registro cartaceo per le seguenti categorie:
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50.
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.
Gli operatori sopra elencati dovranno utilizzare il nuovo registro cartaceo di carico e scarico, disponibile per il download sul portale RENTRI e da vidimare presso la Camera di Commercio.
In alternativa, tali operatori possono scegliere di aderire volontariamente al RENTRI digitale, utilizzando il nuovo registro di carico e scarico in formato elettronico, senza necessità di vidimazione.
A partire dal 13 febbraio 2025, il nuovo modello FIR diventa obbligatorio per tutti gli operatori, inclusi coloro che non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Il nuovo FIR dovrà essere emesso tramite il portale RENTRI e vidimato digitalmente previa registrazione nella sezione riservata ai “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali: scadenza 31/03/2025
ll D.L. n. 202 del 27/12/2024 (c.d. Milleproroghe), all’art. 13 ha introdotto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali; la nuova scadenza, inizialmente fissata al 31/12/2024 dalla Legge n. 213 del 30/12/2023, è stata posticipata al 31/03/2025. L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.
Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali. Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.
CdC RAEE: nuove linee guida su iscrizione al portale e compilazione del DDT
Sul sito del Centro di Coordinamento RAEE sono state pubblicate due nuove guide per agevolare i soggetti della distribuzione e gli operatori logistici nell’iscrizione al portale del CdC RAEE. Si ricorda infatti come la legge 166/2024 ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori del commercio (punti vendita, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” di registrare i propri luoghi di deposito preliminare alla raccolta sul portale del CdC RAEE.
Con riferimento invece agli operatori logistici (trasportatori) di RAEE, la legge allo stato attuale non prevede alcun obbligo di iscrizione per questi soggetti; tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il CdC RAEE suggerisce loro di iscriversi al proprio portale.
L’art.11, comma 8, della legge 166/2024 prevede inoltre che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.
Il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una nuova sezione dedicata alla compilazione del DDT e una guida esplicativa della modalità di compilazione: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/01/Creare-un-DDT.pdf
Bando ISI – INAIL 2024: al via dal 26/02/2025 domande per investimenti sulla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori
L’INAIL comunica di avere pubblicato gli Avvisi pubblici regionali/provinciali, con cui finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26/02/2025.
L’iniziativa è rivolta: alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:
- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Di tale ripartizione è data evidenza nell’Allegato “ISI 2024 – risorse economiche”, parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:
- per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
- per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
- fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1).
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.
Sistemi di geolocalizzazione automezzi – RENTRI: obbligo installazione entro il 31/12/2025
E’ stata pubblicata in data 08/01/2025 la Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 19/12/2024, recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.
Tale provvedimento fa seguito al Decreto direttoriale n. 253 del 12/12/2024 recante “Criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione”, in attuazione del regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, a mente del quale le imprese iscritte in categoria 5 hanno l’obbligo di garantire, sui mezzi di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. La presenza di tali sistemi rappresenta requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, requisito che deve essere attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato nell’allegato “A” alla presente Delibera.
L’invio della dichiarazione sostitutiva dovrà avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non provvedano entro il termine di cui sopra a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare.
Patente a crediti cantieri: l’INL aggiorna le FAQ
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le FAQ relative alla patente a crediti obbligatoria per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che tale adempimento, diventato vincolante dal 01/10/2024, prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati o decurtati.
Nella compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, l’opzione “non obbligatorio” si utilizza quando un requisito non è richiesto, come nel caso dei lavoratori autonomi esentati dall’obbligo di redigere il DVR o nominare l’RSPP. L’opzione “esenzione giustificata” va invece indicata quando il requisito sarebbe obbligatorio, ma il richiedente non lo possiede per motivi documentabili, ad esempio l’attesa del DURC a seguito di una rateazione contributiva. Inoltre, le imprese che operano come General Contractor, senza svolgere attività fisica in cantiere e limitandosi a compiti di natura intellettuale, non sono soggette all’obbligo della patente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell’ultimo aggiornamento delle FAQ, in cui ha chiarito anche che le imprese o i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, come idraulici, vetrai o fornitori di porte e finestre, sono tenuti al possesso della patente a crediti. Questo obbligo si estende a tutte le attività che comportano una presenza fisica in cantiere, indipendentemente dalla specifica mansione svolta. Al contrario, gli organismi abilitati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione, come quelle relative agli impianti di messa a terra o agli ascensori, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Inoltre, nel caso in cui un’impresa perda la certificazione SOA in classifica III o superiore, è necessario richiedere la patente a crediti per continuare a operare nei cantieri. Durante l’attesa del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, purché sia stata presentata la relativa domanda.
OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025
INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.
Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025
Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:
- Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
- Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.
CONAI: adempimenti Febbraio 2025
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:
- mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
- mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.