Informativa 05-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: attivata la fase di test per gli utenti

A partire dal 16/04/2024, è stata avviata la fase di test in ambiente “demo”, raggiungibile dal portale del RENTRI, con regole d’accesso e funzionalità analoghe a quelle del portale ufficiale.

Esso permette agli utenti di:

  • analizzare le informazioni che dovranno essere trasmesse in sede di iscrizione e simulare quella che sarà la procedura di iscrizione al RENTRI;
  • verificare le funzionalità offerte dai servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per:
  • la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale;
  • la vidimazione e l’emissione dei nuovi formulari di identificazione del rifiuto in formato cartaceo;
  • testare le regole e le procedure per l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli utenti e il RENTRI.

A partire dal 16 aprile operatori e delegati possono testare:

  • le procedure di iscrizione
  • la vidimazione e l’emissione del FIR cartaceo e la trasmissione della copia completa dello stesso
  • la stampa del format di registro cronologico di carico e scarico

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: riscritto l’art. 27 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

E’ stata pubblicata in GU la Legge 29 aprile 2024 n. 56 relativa alla conversione in legge, con modificazioni del DL 02/03/2024 n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Essa modifica e riscrive l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in vigore dal 01/10/2024).

Nello specifico tale provvedimento prevede quanto segue:

– a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

– Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

– con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

– La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

– La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

– Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

– La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: operativa la fase di accreditamento

Dal 12/02/2024 è attiva la fase di accreditamento destinato a Demolitori e Concessionari per accedere al Registro unico telematico dei veicoli fuori uso, tramite la sezione dedicata all’interno del sito: https://www.ilportaledellautomobilista.it/. L’utilizzo delle nuove procedure telematiche diventerà obbligatorio a partire dal 07/06/2024.

La gestione del Registro dei veicoli fuori uso si basa su tre sistemi:

  • Un sistema di accreditamento che consente agli utenti di registrarsi sul portale dell’automobilista al seguente link, utilizzando il proprio SPID personale
  • Un’applicazione, che consentirà dal giorno 4 marzo agli utenti del sistema, principalmente Demolitori e Concessionari auto, di accedere al Registro per gestire i veicoli da radiare (presa in carico del veicolo, rottamazione, radiazione etc.). L’applicazione sarà disponibile sul Portale del Trasporto al link
  • Una integrazione tra Demolitori e Documento Unico che consentirà la radiazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA.

Sono gli utenti titolari dell’impresa a dover richiedere l’accreditamento, dal portale dell’automobilista (nell’area riservata alla voce Accesso ai servizi>Accreditamento utente>Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso), previa autenticazione con SPID personale o CIE.

Dopo aver ricevuto le credenziali, il titolare dell’azienda potrà creare ulteriori utenti con delega a operare per proprio conto, accedendo al portale dell’automobilista con le proprie credenziali, dal menu: “Accesso ai servizi>Gestione Pin e Utenze”. Il titolare dell’impresa o la persona fisica legittimata ad agire in nome e per conto della stessa, dopo aver effettuato l’accesso al portale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), deve selezionare nel menu a sinistra la voce Accesso ai servizi> Accreditamento utente> Accreditamento al Registro Telematico dei Veicoli Fuori Uso.

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche richieste (indirizzo e-mail personale, dell’azienda e numero di telefono), l’utente deve specificare il tipo impresa. Dopo l’accettazione l’utente riceverà le credenziali di accesso all’indirizzo e-mail indicato in fase di richiesta, ed un’ulteriore e-mail da ACI con i passi propedeutici all’utilizzo del sistema.

Qualora l’utente debba accreditarsi su più sedi operative, l’utente deve ripetere la procedura per le sedi aggiuntive.

MUD 2024: scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, è fissato al 30/06/2024.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Bando ISI INAIL 2023: aperta la procedura informatica per la compilazione e invio domande

Dal 15/04/2023 e fino alle ore 18.00 del 30/05/2024 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2023.

Con tale bando sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro. Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’Allegato 1.2.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione per mancata nomina Responsabile Tecnico

Il 15/04/2024 è scaduto il termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo RT, saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione (si veda Circolare ANGA n. 1 del 15/04/2024).

Decorso tale termine, previsto dall’articolo 1, comma 1, della Deliberazione ANGA n° 5
dell’11/10/2023, le Sezioni entro la data del 30/04/2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).
Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

CONAI: adempimenti Maggio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 04-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio: scadenza al 31/05/2024

Il Ministero della Salute con Circolare prot. n. 9463 del 27/03/2024, ha prorogato al 31/05/2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell’art. 4, c. 1 del DM 9/07/2012, come modificato dal DM 6/08/2013 e dal successivo DM 12/07/2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente”, disponibile sul portale istituzionale di INAIL, da parte dei Medici competenti aziendali.

“End Of Waste” carta e cartone e disciplina del recupero: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. venivano richiesti al MASE alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina sul recupero dei rifiuti di carta e cartone.

Nello specifico veniva richiesto di chiarire se… “a seguito della richiesta di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/06 inoltrata da un gestore di impianto di recupero di rifiuti di carta e cartone, attualmente autorizzato all’attività di messa in riserva R13 per una potenzialità pari a 15.000 t/a ed alla attività di riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi R3, sia possibile poter rilasciare al medesimo soggetto richiedente un’autorizzazione all’esercizio di una doppia linea di recupero dei rifiuti di carta e cartone, di cui una da adibire a recupero R12 secondo i criteri specifici dell’end of waste disciplinati dal DM 188/2020 e l’altra a recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998”.

Il Ministero sul punto ha precisato che con riguardo alla possibilità di rilasciare al soggetto richiedente un’autorizzazione al recupero R3 di Materia Prima Seconda di carta e cartone secondo il DM 05/02/1998, ha richiamato quanto indicato dall’articolo 184-ter, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e ai regolamenti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269”. Nel caso sottoposto al MASE, dunque, l’entrata in vigore del DM 188/2020 farebbe decadere tale possibilità.

Patente a crediti per le imprese in attività di cantiere: in vigore dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.L. n. 19 del 02/03/2024 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che aggiorna il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. Patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili, in vigore dal 01/10/2024.
Il Decreto PNRR 2024 all’art. 29 modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definendo il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o “Patente a crediti”, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili a partire dal 01/10/2024. La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. I criteri per il rilascio della Patente sono elencati nel comma 1 del nuovo art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il comma 11 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023.

Piombo e diisocianati: pubblicata nuova Direttiva UE

Entra in vigore l’08/04/2024 la Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

Il provvedimento interviene con modifiche sulla direttiva 2004/37/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione durante il lavoro ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione e con modifiche anche sulla direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fissando per la prima volta un limite complessivo di esposizione professionale ai diisocianati e un limite di esposizione di breve durata.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 09/04/2026 e informarne immediatamente la Commissione.

Operazione di recupero R12 e condizioni da rispettare: risposta ad interpello MASE

Con istanza di interpello veniva richiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12.

Nello specifico veniva richiesto se è possibile rilasciare un’autorizzazione che consenta un seguente ciclo di lavorazione:
– presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;

– invio del rifiuto a trattamento R12;

– da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto con codice EER della tipologia 19.XX.XX;

– ripresa in carico del rifiuto in R13;

– successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell’ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre Materia Prima Seconda.

Il Ministero sul punto precisa che, con riferimento all’operazione di recupero R12, di cui all’allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è opportuno segnalare la presenza di una nota, associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11.”

Pertanto, fermo restando che l’elenco delle operazioni riconducibili alle “operazioni preliminari precedenti al recupero”, di cui alla citata nota alla operazione R12 dell’allegato C, non è tassativo, la possibilità di attribuire il codice R12 ad
una operazione di recupero è preliminarmente subordinata alla “mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso un codice residuale e dipende inoltre dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.

Le Autorità competenti, precisa il MASE, sono tenute a valutare il rispetto delle condizioni sopra richiamate al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare a seconda delle condizioni specifiche dell’impianto, ponendo altresì attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell’attività di recupero, dei relativi codici EER e l’attività effettivamente svolta sui rifiuti stessi.

Registro pile ed accumulatori: obblighi e adempimenti

L’art. 14 del D.Lgs. 20/11/2008, n. 188 prevede l’istituzione del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori; all’interno di tale registro e’ prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.

Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali e requisiti R.T: scadenza periodo transitorio al 15/04/2024

In relazione agli obblighi stabiliti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla qualifica del Responsabile Tecnico, si evidenzia come la Delibera n. 5 dell’11/10/2023 stabilisce come, in caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (ovvero fino al 15/04/2024).

In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa. Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio. Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della Deliberazione n. 1 del 30/01/2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla Delibera n. 6 del 30/05/2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2024

Il 30/04/2024 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.

Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.

CONAI: adempimenti Aprile 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 03-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2024: pubblicato il DPCM 26/01/2024 – scadenza 30/06/2024

Con DPCM 26/01/2024, pubblicato in GU del 02/03/2024, relativo all’Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2024”, è stato approvato il nuovo modello di MUD da presentare alle CCIAA competenti.

Gli allegati al provvedimento saranno resi disponibili e consultabili sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Si ricorda che il termine per la presentazione dei dati richiesti in tale modello, in base a quanto previsto nell’art. 6 comma 2bis – Legge 70/94, è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ovvero entro il 30/06/2024.

Interpello 01/2024: visita medica a seguito di assenza per malattia

Con Interpello n. 01/2024 è stato richiesto al Ministero competente di chiarire alcune incertezze emerse sul piano applicativo e di “fornire uninterpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

La Commissione richiama lo stesso art. 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il quale prevede che la sorveglianza sanitaria venga effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché in quelli risultanti sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6, o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi, nonché la previsione, oggetto del quesito, di cui al citato comma 2, lett. e-ter, secondo cui la sorveglianza sanitaria comprende “una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”.

Alla luce delle richiamate norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed anche in considerazione della ratio sottesa alla disposizione oggetto di interpello, la Commissione ritiene che “solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione”.

Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024

Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.

L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Regole antincendio per spettacoli dal vivo: proroga al 31/12/2024

In base al “Decreto Milleproroghe 2024” (D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) viene prorogato fino al 31/12/2024 l’obbligo della SCIA antincendio per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori. Il “Decreto Semplificazioni” prevedeva infatti la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale per attività culturali di teatro, musica, danza e musical, le proiezioni cinematografiche che si svolgono tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, e destinate a un massimo di 2.000 spettatori.

La presentazione della SCIA va presentata dall’interessato al SUAP competente, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo; fino al 31/12/2024, nella SCIA occorre riportare:

  • il numero massimo di spettatori;
  • il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
  • orario della manifestazione.

Occorre presentare anche una relazione di un professionista tecnico attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi.

Allegato 3B – medici competenti aziendali: obbligo di trasmissione dati all’INAIL entro il 31/03/2024

I medici competenti aziendali hanno l’obbligo di trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nel corso del 2023, secondo le modalità e contenuti di cui all’allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all’INAIL, esclusivamente per via telematica. La scadenza per l’invio di tali dati è fissata al 31/03/2024.

Attestazione di rinnovo periodico antincendio e validità: chiarimenti con Circolare VVFF

Con Circolare D.C.PREV. prot. n. 1640 del 01/02/2024 sono stati forniti chiarimenti relativamente all’Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Al riguardo, si evidenzia che alcune Procure della Repubblica sostengono la tesi, già emersa prima della modifica dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 139/2006 ad opera del D.Lgs. n. 97/2017, secondo cui la fattispecie penalmente rilevante debba considerarsi solo quella relativa all’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, previo accertamento di polizia giudiziaria; secondo tale orientamento, quindi, non sembra presentare profili di rilevanza penale la presentazione tardiva della predetta attestazione.

Si ritiene comunque opportuno rammentare come l’azione di polizia giudiziaria debba avvenire secondo le direttive ed il coordinamento delle predette Procure, alle quali pertanto codesti Comandi vorranno riferirsi, ove necessario.

Posto quanto sopra, si ritiene infine di poter confermare le indicazioni generali in materia fornite con la circolare D.C.PREV. prot. n. 5555 del 18/04/2012, restando ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», con particolare riferimento al capo II, «Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro», in caso di accertato esercizio dell’attività in carenza dell’attestazione di rinnovo periodico, per le attività ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Relativamente alla presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico, si rammenta, come già indicato nella succitata circolare prot. n. 5555 del 18 aprile 2012, che, sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Deposito temporaneo di sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico: chiarimento del MASE

Il MASE ha pubblicato un interpello ambientale in tema di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e deposito temporaneo.

Il Ministero, con riguardo al quesito sottoposto, ha precisato che il luogo di produzione dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde non sembra coincidere, come prospettato dall’Ente locale richiedetne, con tutto il territorio comunale, inteso quale l’intero spazio delimitato dai confini dell’ente locale, ma deve, piuttosto, essere individuato nella singola area (es. via, parco giochi), in cui i rifiuti vegetali sono prodotti ovvero in un’area a quest’ultima funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza. Risulta quindi nella possibilità dell’Ente locale l’identificazione di un’area nella quale depositare lo scarto prodotto dalla manutenzione del verde pubblico, purché tale area risponda ai requisiti sopra descritti, ed in particolare, che la stessa sia nella sua disponibilità, che sia funzionalmente collegata al sito di produzione e che tale deposito avvenga, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, in uno spazio dotato dei necessari presidi di sicurezza e in ossequio alle condizioni e ai limiti (anche temporali) prescritti dal citato articolo 185 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

F-GAS: abrogato il precedente Reg. UE n. 517/2014 e pubblicato nuovo Regolamento UE

Entrerà in vigore l’11/03/2024 il nuovo Regolamento F-GAS che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga il precedente regolamento (UE) n. 517/2014.

In particolare, il provvedimento, che si applica ai gas fluorurati a effetto serra (elencati negli allegati I, II e III del Regolamento) e ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas:

  1. a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  2. b) impone condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  3. c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  4. d) stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  5. e) stabilisce norme in materia di comunicazione.

Con riguardo alla sua applicazione, si precisa che le disposizioni in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e di assegnazione delle quote (art. 17) si applicheranno a decorrere da 01/01/2025; mentre, l’articolo 20 e l’articolo 23 (inerenti all’interconnessione del portale F-Gas con l’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane), si applicano a decorrere dal 03/03/2025 per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del Regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.

CONAI: adempimenti Marzo 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Informativa 02-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Comunicazione annuale pile e accumulatori: scadenza invio entro il 31/03/2024

Dal 01/02/2024 è attivo il portale per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immesse sul mercato nel corso del 2023 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal Decreto Legislativo 188/2008, è fissata al 31/03/2024.

La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori.

L’accesso deve essere effettuato mediante CNS o SPID intestati al legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2023. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria. La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Malattie professionali tabellate – D.P.R. 1124/1965: aggiornamento DM 15/11/23

Le malattie tabellate sono inserite in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965 s.m.i., il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. L’ultimo aggiornamento di tale elenco è quello contenuto nel D.M. 15/11/2023 “Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali”.

Fra i precedenti aggiornamenti si ricordano i seguenti:

  • D.M. 10 ottobre 2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, in vigore dal 19 novembre 2023.
  • D.M. 10 giugno 2014 “Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni” in vigore dal 27 settembre 2014.

RAEE: pubblicate le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE 

Il 10/01/2024 il Centro di Coordinamento RAEE ha pubblicato il documento con le nuove condizioni di ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta al momento dell’istallazione di un nuovo prodotto.

Pertanto, le imprese la cui attività è solo l’installazione delle nuove apparecchiature, ma non la vendita, possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di installatori e ricevere:

  • il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;
  • gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Per poter usufruire del servizio di ritiro dei RAEE è necessario:

  • iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la “Convenzione operativa”;
  • garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
  • garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023;
  • essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).

Le nuove condizioni non valgono per gli installatori di pannelli fotovoltaici per i quali saranno definite regole specifiche.

I.N.L.: nota e chiarimenti su lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e certificazione dei contratti

Con nota del 24 gennaio 2024 n. 694 l’I.N.L. ha ricordato, in linea con quanto già sostenuto dal Ministero del Lavoro nella nota 27 giugno 2013, n. 11649, che la misura del 30% della forza lavoro, nel caso di attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dalla forza lavoro complessiva, risultante dal Libro Unico dell’azienda.

La disposizione sopra riportata impone, quindi, alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi (ossia l’esperienza almeno triennale) e la tipologia contrattuale, che deve essere prioritariamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’INL ha altresì precisato che, qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali, ossia con ricorso a forme diverse dal tempo indeterminato, essa dovrà procedere alla certificazione del relativo contratto ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.lgs. n. 276/2003.

La nota ha, però, poi, aggiunto l’indicazione secondo cui “… nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto”.

OT23 – 2024: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 29/02/2024

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2024 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 29/02/2024, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2023.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 29/02/2024

Il 29/02/2024 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.

Si ricorda inoltre che il 29/02/2024 scade il termine per le richieste di esenzione ex ante e rimborso ex post sulle esportazioni di imballaggi. Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

Informativa 01-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: pubblicate nuove istruzioni su modalità di compilazione di formulario e registro cronologico

E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023 che definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

  • Allegato 1: Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
  • Allegato 2: Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

I nuovi modelli di registro cronologico e di formulario, di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 59/2023, saranno applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a decorrere dal 13/02/2025.

Bando ISI INAIL 2023: novità e opportunità per incentivi sulla sicurezza sul lavoro

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 296 del 20/12/2023 l’avviso pubblico per il bando ISI INAIL 2023, rivolto a imprese e agli enti del terzo settore, per finanziare progetti e interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto:

  • per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • 80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000,00 euro.

“Decreto Milleproroghe 2024”: novità in ambito ambientale

Il D.L. 30/12/2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, all’art. 12 indica una serie di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Si segnalano le seguenti principali indicazioni:

  • proroga al 1° gennaio 2025 del termine per l’adozione dei decreti ministeriali volti a effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di SIN ai fini della bonifica e la proroga al 30 giugno 2024 del termine entro il quale le Regioni e le province autonome territorialmente competenti devono autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione, al fine di affrontare la crisi idrica.
  • nuova proroga concernente l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento “end of waste” sui rifiuti da costruzione e demolizione, i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni ai contenuti del D.M. 152/2022 sono prorogati di altri 6 mesi (quindi fino al 04/11/2024).

“Decreto Milleproroghe 2024”: novità in ambito sicurezza ed edilizio

Il D.L. 30/12/2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, prevede una serie di proroghe di termini in ambito edilizio e sulla sicurezza sul lavoro.

In particolare, è previsto:

  • proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025 il termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019;
  • proroga al 31 dicembre 2024 l’applicabilità del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, prevedendo che tale regime si applichi a spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste dalla legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

Scarichi idrici industriali in pubblica fognatura: scadenza comunicazione 31/01/2024

I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente, entro il temine previsto del 31/01/2024, secondo le modalità e condizioni previste dall’Ente gestore di competenza.

OT23 – 2024: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 29/02/2024

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2024 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 29/02/2024, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2023.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 29/02/2024

Il 29/02/2024 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Gennaio 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
  • mod. 6.20 per gli imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli
    imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati)

Informativa 12-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: pubblicato nuovo decreto su istruzioni e modalità di accesso ed iscrizione

E’ stato pubblicato il Decreto Direttoriali del MASE n. 143 del 6/11/2023, in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del D.M. n. 59 del 2023, che definisce le modalità operative inerenti a:

  • trasmissione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);
  • accesso e iscrizione da parte degli operatori al nuovo sistema,
  • requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori;
  • modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
  • Le Modalità operative contenute in questo documento sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario:
  • Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori (modalità 1-3)
  • Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo (modalità 4-7)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali (modalità 8-10)
  • Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità (modalità 11-12)
  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto (modalità 13-15)
  • Requisiti e specifiche tecniche (modalità 16-18)

Dall’8/11/2023 è stato reso attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it).

Amianto: pubblicata la “Direttiva Amianto” Dir. UE 2023/2668 e le prassi UNI/PdR 152/2023 

La Direttiva UE 2023/2668, rivede il valore limite e la metodologia di misurazione per le fibre di amianto al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per proteggere meglio i lavoratori dalle malattie professionali legate all’amianto per garantire che nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre di amianto per cm³.  E’ stata inoltre pubblicata da UNI, con l’ausilio di Sportello Amianto Nazionale, la prassi UNI/PdR 152 di riferimento sulle modalità di “Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia” e sui “Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”.

Nella Direttiva UE 2023/2668 è previsto l’impiego di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto, ovvero la microscopia elettronica (EM).

La prassi UNI/PdR 152 si compone di due parti:

  • UNI/PdR 152.1 “Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”: il documento sarà in grado di definire il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto (C/A) o la loro attitudine al rilascio di fibre, necessari per effettuare la valutazione dello stato di conservazione relativamente alle coperture e ai tamponamenti afferenti al patrimonio immobiliare da effettuarsi a cura del soggetto titolato per l’immobile in esame, per la definizione delle azioni da intraprendere (monitoraggio e/o bonifica);
  • UNI/PdR 152.2 “Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto” si concentra invece sulla figura professionale dedita al rischio amianto, delineando competenze, compiti e abilità, tenendo conto del Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ).

Malattie professionali – D.P.R. 1124/1965: aggiornamento DM 10/10/2023

Le malattie professionali sono definite “tabellate” se sono presenti nelle tabelle indicate dalla normativa di riferimento (DPR n. 1124/1965 e s.m.i.); in tal caso, al lavoratore non compete l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. L’ultimo aggiornamento dell’elenco relativo alle malattie professionali è quello contenuto nel Decreto 10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura”, in vigore dal 19/11/2023.

Le malattie tabellate sono inserite in un elenco allegato al DPR n. 1124/1965 s.m.i., il cosiddetto “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Modalità di campionamento dei rifiuti: aggiornata la norma UNI 10802

È stata pubblicata il 05/10/2023 la nuova edizione della norma UNI 10802 “Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”. Essa contiene i principi e le procedure per garantire l’affidabilità e la qualità del prelievo di un campione di rifiuti e la sua preparazione per le analisi degli eluati; essa deve essere implementata entro il 05/01/2024.

La norma, richiamate le indicazioni per la definizione di un piano di campionamento di rifiuti, descrive:

  • modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico;
  • procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;
  • procedure per l’imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;
  • documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento.

La norma in questione si applica ai rifiuti che si trovano allo stato liquido, liquefattibile per riscaldamento, pastoso, solido (polverulento, granulare, grossolano e monolitico) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste.

Prima di dare avvio alle operazioni di campionamento, deve essere redatto un piano di campionamento i cui elementi minimi sono individuati al punto 4. In sostanza il documento deve contenere gli obiettivi tecnici e le istruzioni operative che portino il campionatore a svolgere la propria attività in modo certo e definito.

La norma UNI 10802 individua le modalità di campionamento dei rifiuti liquidi (punto 5) e dei rifiuti solidi e pastosi (punto 6) nonché le indicazioni per l’esecuzione della riduzione dimensionale dei campioni e le modalità di sotto-campionamento dei rifiuti liquidi, pastosi e solidi (punto 7). I principali documenti che consentono di tenere sotto controllo le fasi di campionamento, dimostrare la trasparenza delle operazioni svolte e assicurare la completa tracciabilità, sono:

  • verbale di campionamento
  • etichetta per l’identificazione del campione
  • catena di custodia

Interpello sicurezza sul lavoro n. 5/ 2023: chiarimenti su nomina e figura del preposto

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per alcuni quesiti relativi all’obbligo della nomina e peculiarità della figura del preposto in azienda.

I quesiti richiesti alla Commissione risultano i seguenti:

  • Si chiede se l’obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all’individuazione;
  • Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori.

Al riguardo, la Commissione chiarisce che dovrebbe ritenersi che, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

EoW da rifiuti inerti: interpello su nuova decorrenza dei termini di adeguamento al DM 152/2022 

Con istanza di interpello è stata richiesta un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale su alcuni aspetti relativi ai termini di adeguamento alle specifiche di cui al DM 152/2022 da parte dei soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di gestione e trattamento di rifiuti inerti.

Nello specifico i quesiti posti risultano i seguenti:

a) quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, che si ritiene essere il 3 maggio 2024.;

b) se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.

Come noto, il DM n. 152/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 04/11/2022. Il MASE inoltre ricorda che sta lavorando alla predisposizione di un nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2022 in vigore. Sulla base di ciò, si evidenzia che sarà proprio la prossima entrata in vigore del regolamento a dettare le nuove tempistiche ai fini dell’adeguamento delle autorizzazioni da parte dei produttori.
Si evidenzia, inoltre, che nel testo sottoposto a consultazione pubblica, il MASE ha previsto specifiche modifiche nei termini fissati dagli articoli 7 e 8, rispetto al decreto in vigore. In particolare, all’articolo 7 “Monitoraggio” è stato considerato un termine di 24 mesi, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto, per valutare l’opportunità di una ulteriore revisione da parte del Ministero; in riferimento, invece, all’articolo 8, è stato considerato l’obbligo da parte dei produttori, di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro 6 mesi a partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Whistleblowing: obblighi per le aziende in vigore dal 17/12/2023

l D.Lgs. n. 24 del 10/03/2023 ha aggiornato la normativa italiana in materia di whistleblowing recependo la direttiva (UE) 2019/1937; alla luce di tale decreto, dal 17/12/2023 le organizzazioni e aziende private con numero di addetti da 50 a 249 devono dotarsi di strumenti e procedure per le segnalazioni di illeciti aziendali con particolare attenzione alla protezione dei dati personali del segnalante.

I soggetti destinatari degli obblighi in materia di whistleblowing sono individuati agli art. 2 e 3 del D.Lgs. 24/2023: i soggetti del settore pubblico sono le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate.

I soggetti del settore privato sono quelli che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Per proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo ed incentivare le segnalazioni, è necessario che le imprese individuate dal D.Lgs. 24/2023 mettano in atto apposite procedure di segnalazione, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

Dal 17/12/2023 le aziende private con una media da 50 a 249 lavoratori subordinati o dotate di un modello organizzativo 231 hanno l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna efficace che consenta la gestione tempestiva ed efficiente delle segnalazioni garantendo la necessaria protezione della riservatezza del segnalante.

Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL): scadenze al 31/12/2023

L’art. 229 comma 4 del Decreto-legge n. 34 del 19/05/2020 ove risulta previsto l’obbligo della nomina del “Mobility Manager, che entro il 31/12 di ogni anno adottino un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale.

Le aziende su cui incombono tali obblighi sono imprese e pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il Mobility Manager ha funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile per l’azienda. Promuove inoltre la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

Il PSCL è uno “strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa” e ha, tra gli altri, l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare privato, a favore di forme di mobilità sostenibili, alternative all’uso individuale del mezzo privato a motore. Per la redazione del Piano il Mobility Manager deve far riferimento alle “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro” dei lavoratori.

Il PSCL del personale dipendente va redatto entro il 31/12 di ogni anno e, una volta adottato, va trasmesso in copia al Comune competente per territorio entro i successivi quindici giorni successivi alla data di adozione e, comunque, non oltre il 15/01 dell’anno successivo se elaborato entro il 31/12 dell’anno precedente.

Regione Veneto: adottata autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gruppi elettrogeni di emergenza

La Regione Veneto con Decreto Direttoriale n. 154/2023, con efficacia dal 20/11/2023, ha adottato l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza con limitato periodo di funzionamento.

Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adotta l’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, inseriti in cicli produttivi e aventi funzionamento annuale inferiore a 200 ore, alimentati da benzina, gasolio, metano, GPL. A tal riguardo, la Regione Veneto ha ritenuto che, stante il carattere di emergenza ed il limitato periodo di funzionamento, l’autorizzazione generale possa applicarsi anche ai gruppi elettrogeni di emergenza installati all’interno di stabilimenti dotati di una autorizzazione in regime ordinario prevista ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

CONAI: adempimenti Dicembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/12/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Lavoro sportivo: pubblicata Circolare INL n. 2/2023 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la Circolare n. 2 del 25/10/2023 ha fornito alcuni chiarimenti ispettivi sulla riforma del lavoro sportivo disposta dal D.Lgs. n. 36/2021 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 120/2023. Tali disposizioni risultano in vigore dal 01/07/2023.

I principali chiarimenti riguardano:

  • tipologie di lavoro sportivo, definito “rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative”;
  • differenze tra settore professionistico e dilettanti;
  • sicurezza lavoro (“ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai 5.000 euro si applicano le disposizioni dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte”);
  • lavoro minori: riferimento legge 977/1967 e previsto un apposito decreto con ulteriori disposizioni a “tutela della salute e della sicurezza dei minori”.

Amianto: Consiglio UE vota riduzione dei limiti di esposizione

Il 23/10/2023 il Consiglio Europeo ha adottato formalmente nuove norme sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica.

E’ previsto inoltre di ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà dieci volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

CEN recepisce lo standard ISO 45001: dal 10/10/2023 in vigore la UNI EN ISO 45001

Il Comitato Europeo di Normazione (CEN) il 10/10/2023 ha recepito la norma ISO 45001 sui Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro. La ripubblicazione italiana della UNI EN ISO 45001 ha ora una specifica appendice nazionale che aiuta a fornire una corretta relazione con il quadro legislativo nazionale.

L’adozione europea dello standard ISO 45011 da parte del CEN comporta che tutti gli enti di normazione europei hanno l’obbligo di recepirla e renderla disponibile nei loro cataloghi entro la fine di febbraio 2024.

Principio DNSH: la Commissione UE definisce gli orientamenti tecnici con la Comunicazione C/2023/111

L’11/10/2023 è stata pubblicata la Comunicazione C/2023/111 della Commissione UE recante gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questi orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce infatti che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento 2020/852.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: decadenza RT e nuove regole

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Delibera n. 5 del 11/10/2023 recante “Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico del 16 ottobre 2023″.

All’interno della delibera in questione, all’art. 1 viene stabilito che:

“1. Nei casi di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, di cui all’articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell’impresa, salvo diversa indicazione 2. 

  1. Rimangono invariati tutti gli adempimenti previsti nella deliberazione del Comitato Nazionale n. 1 del 30 gennaio 2020 fermo restando che sono riferiti, nel caso previsto dal comma 1, al temine temporale di 180 giorni consecutivi, nonché quanto previsto dalla circolare n. 3 del 10 ottobre 2023″.

CONAI: adempimenti Novembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/11/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo ha modificato la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

RENTRI: pubblicato il primo decreto direttoriale con scadenze

È stato pubblicato il primo Decreto Direttoriale MASE n. 97 del 22/09/2023 con il quale è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale (RENTRI), all’entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR, alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

Le prime iscrizioni dovranno essere effettuate a decorrere dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 e riguarderanno Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non con più di 50 dipendenti. Per questi soggetti la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico scatterà a decorrere dal 13/02/2025, mentre per gli altri dovrà coincidere con la data di iscrizione al RENTRI.

Si evidenzia come ad oggi, non sono ancora note le modalità di compilazione dei nuovi formulari e registri, dato che le istruzioni di compilazione, saranno fornite in fase successiva mediante altri decreti direttoriali ancora in corso di elaborazione.

Bando ISI INAIL 2022: aggiornate le regole tecniche per l’invio delle domande

In data 29/09/2023 è stato pubblicato da INAIL l’aggiornamento delle “Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico”. A partire dal 09/10/2023 saranno disponibili gli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore, propedeutico all’invio della domanda, previsto a partire dalle ore 11:00 del 26/10/2023.

Interpello Ministero Lavoro 1/2023: diritti sindacali e applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice

In data 15/09/2023 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro l’Interpello, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004, relativo ai diritti sindacali e all’applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice.

In relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, veniva richiesto al Ministero competente se trova applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione o quello dell’utilizzatore. Il Ministero indica come “in linea generale, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello applicato dall’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore”.

ADR e trasporto/spedizioni di merci pericolose: pubblicato il D.M. 07/08/2023

Sulla G.U. del 20/09/2023 è stato pubblicato il D.M. 07/08/2023 recante la “Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.

Esso individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle attività connesse di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

L’art. 3 del DM sopracitato, stabilisce che sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

  1. a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. b) rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
  3. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  4. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

III. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

L’impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

CONAI: adempimenti Ottobre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/10/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 09-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Preparazione per il riutilizzo: pubblicato il DM n. 119/2023

In data 01/09/2023 è stato pubblicato D.M. 10 luglio 2023 n. 119 del MASE relativo al “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“; esso entrerà in vigore dal 16/09/2023.

Nel dettaglio tale documento definisce:

  1. le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  2. le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto precedente;
  3. le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  4. le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Il prodotto ottenuto dalle operazioni sopraindicate dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Materiali da riporto: pubblicate Linee guida SNPA e l’Analisi del Rischio

Il Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale (SNPA) ha pubblicato le Linee guida per la gestione dei materiali di riporto” e un documento sulle Indicazioni per la l’applicazione dell’analisi del rischio alle matrici materiali di riporto.

Tali Linee Guida propongono un percorso metodologico per l’identificazione e la gestione dei materiali di riporto nell’ambito dei procedimenti di bonifica; la procedura di valutazione della matrice di riporto, costituita da una commistione tra terreno e materiale antropico prevede: l’identificazione della matrice; il campionamento e la caratterizzazione; una fase valutativa dei risultati.

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo modifica la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

Emissioni odorigene: pubblicate le linee guida del MASE

E’ stato pubblicato il decreto direttoriale con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) adotta le “Linee di indirizzo per la gestione delle emissioni odorigene da impianti ed attività industriali”. Tale documento “mira ad offrire strumenti condivisi di valutazione delle emissioni, così superando l’attuale contesto caratterizzato da iniziative a livello territoriale spesso non omogenee”.

Gli indirizzi forniscono, infatti, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali e per il futuro sviluppo della normativa. Gli “indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad AUA, ad autorizzazione alle emissioni o a regimi autorizzativi in deroga ed in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad AIA.

Autorizzazioni alle emissioni e sostanze pericolose: novità in vigore dal 28/08/2023

Il D.Lgs. 30 luglio 2020 n. 102, entrato in vigore il 28/08/2020, ha apportato alcune modifiche inerenti i provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA o AIA, per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. In particolare, l’art. 3, comma 2, ha previsto che: “Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione”.

Le aziende quindi che al 28/08/2020 utilizzavano sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo come previsto dall’art. 272, comma 2, da cui originano emissioni in atmosfera, devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Nel caso siano infatti utilizzate sostanze nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, miscele o prodotti con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente, non è più possibile aderire alle autorizzazioni a carattere generale di cui all’art. 272, comma 2.

CONAI: adempimenti Settembre 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/09/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 08-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Responsabili Tecnici A.N.G.A.: novità e scadenza regime transitorio al 16/10/2023 

Con Deliberazione n. 3 del 26/07/2023, l’Albo ha fornito precisazioni circa la possibilità di indire delle sessioni straordinarie per le verifiche dei responsabili tecnici; inoltre, con Deliberazione n. 4 del 26/07/2023, l’Albo modifica la Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 in ordine alla dispensa dalle verifiche di idoneità dei RT legali rappresentanti delle ditte iscritte. Si ricorda infine che il 16/10/2023 scadrà il requisito di idoneità dei Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio.

La Deliberazione n. 4 del 26/07/2023 stabilisce che il comma 5 dell’art. 2 della Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 risulta così sostituito:

“E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentate dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonchè abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

INAIL – OT23: pubblicato nuovo modello per il 2024

In data 20/07/2023 è stato pubblicato il nuovo modello OT23 utilizzato per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fra gli elementi di maggiore novità si segnala:

  • riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.
  • per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione;
  • è stato eliminato l’intervento C-2.1 controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”
  • tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata.

Formazione in videoconferenza: pubblicata la UNI/PdR 149:2023

È stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 149:2023Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona“.

La prassi, nata da una proposta INAIL approvata dal Consiglio direttivo dell’UNI, si configura come una guida metodologica, operativa e gestionale, a carattere volontario. Viene offerta a tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente a erogare formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in videoconferenza sincrona (Vcs), una modalità che si era imposta per necessità nel periodo di emergenza sanitaria ed equiparata alla formazione in presenza dalla legge n. 52 del 19/05/2022.

MUD 2023: sanzioni in caso di invio tardivo

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il sistema sanzionatorio risulta diversificato a seconda delle condizioni di riferimento.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 06/09/2023).

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

CONAI: adempimenti Agosto 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/08/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.