Informativa 07-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: aperta seconda finestra temporale di iscrizione al RENTRI per operatori con numero di addetti compreso fra 10 e 50

Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025, in base a quanto previsto dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI gli enti e le imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006, con più di 10 e fino a 50 dipendenti. Dalla data di iscrizione, tali soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI.

Si segnala inoltre come in data 04/06/2025 è stato effettuato un nuovo rilascio per la piattaforma RENTRI, con alcune novità ed aggiornamenti:

Area operatori

– Pratica di variazione per cancellazione UL: apportate modifiche per gestire correttamente la cancellazione dell’Unità Locale. A seguito di tali modifiche, l’operatore, anche dopo la cancellazione della UL, potrà:

  • consultare le registrazioni inserite tramite i servizi di supporto;
  • esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico in formato XML e PDF tramite i servizi di supporto;
  • consultare i dati dei FIR vidimati ed emessi tramite i servizi di supporto;
  • consultare i dati dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al RENTRI;
  • consultare la copia completa dei FIR.

Tuttavia, non potrà:

  • vidimare e aprire registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • effettuare registrazioni (incluse le rettifiche e gli annullamenti) nei servizi di supporto;
  • trasmettere i dati dei registri cronologici di carico e scarico (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • vidimare ed emettere FIR (né tramite interoperabilità né da area riservata);
  • restituire la copia completa del FIR cartaceo (né tramite interoperabilità né da area riservata).

Pratica di cancellazione dell’operatore e di tutte le UL iscritte: gestita con le stesse modalità sopra descritte.

FIR digitale (disponibile SOLO IN AREA DEMO): corretti alcuni bug.

Restituzione copia FIR cartaceo: migliorate le didascalie per chiarire a quali soggetti deve essere restituita la copia.

Chiusura del registro cronologico di carico e scarico: implementati controlli per impedire la chiusura di un registro gestito con i servizi di supporto se non sono stati ancora trasmessi i dati al RENTRI.

Consultazione delle registrazioni trasmesse al RENTRI: migliorata la visualizzazione per allinearla al layout dei servizi di supporto.

Servizi di supporto / Registri:

  • evidenziata l’informazione relativa alla compilazione dell’esito del conferimento;
  • arricchite le informazioni delle registrazioni contenute nel file .xls;
  • migliorata la selezione multipla delle registrazioni nel campo “Riferimento operazione” (campo 5 del modello di registro cronologico di carico e scarico);
  • aggiunto un avviso per segnalare all’utente la presenza di registrazioni ancora da trasmettere, anche se i termini risultano scaduti.

Emergenza caldo e misure di tutela dei lavoratori: ordinanze regionali e linee di indirizzo della Conferenza Unificata Stato Regioni

In data 19/06/2025 con nota prot. 25/69/CR6bis/C7 è stato approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni il documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. A seguito di tale provvedimento, diverse Regioni hanno emesso specifiche Ordinanze con misure a tutela dei lavoratori esposti al rischio da colpo di calore.

In data 02/07/2025, presso il Ministero del Lavoro è stato inoltre approvato il “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”. Il testo sarà recepito a breve con DM e sarà attuato tramite accordi territoriali sottoscritti dalle Parti sociali.

In merito ai provvedimenti delle Regioni che hanno introdotto il divieto di lavorare all’aperto nelle ore più calde e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nelle giornate più a rischio del periodo estivo 2025 (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/). In particolare, si segnala:

Emilia-Romagna

Il provvedimento della Regione Emilia Romagna di cui all’Ordinanza n. 150 del 30/06/2025 prevede il divieto di lavorare in tutto il territorio regionale, tra le ore 12:30 e le ore 16:00, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello “alto”, nel periodo compreso fra il 02/07/2025 e fino al 15/09/2025, salvo revoca anticipata.

Veneto

Il provvedimento della Regione Veneto di cui all’Ordinanza n. 34 del 01/07/2025 vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia a partire dal 03/07/2025 e fino al 31/08/2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni e alle aree in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Digestato: chiarimenti del MASE sulla gestione come sottoprodotto

Il MASE, con la risposta all’Interpello n. 121740 del 26/06/2025, ha fornito chiarimenti sull’utilizzo, per la produzione di biogas, di taluni prodotti solidi e liquidi definiti “end of waste” ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare, l’istante chiedeva “se l’impiego della biomassa solida e liquida qualificata come “end of waste” per la produzione di biogas, autorizzata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e conforme alla norma UNI 11922:2023, all’interno del biodigestore, insieme ai materiali previsti dal DM 5046/2016, possa determinare la perdita della qualifica di sottoprodotto del digestato agroindustriale, anche nel caso in cui quest’ultimo rispetti le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto“.

Nella risposta il MASE ha precisato che il DM n. 5046 del 25/02/2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.

In coerenza con l’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, il successivo articolo 24 del DM n. 5046/2016 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.

In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 504, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all’art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.

Il MASE ha dunque concluso che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del DM n. 5046 del 25/02/2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.

Patente a crediti attività  di cantiere: nuove regole di accesso ai dati e piattaforma INL attiva dal 10/07/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL – ha approvato il Decreto Direttoriale 43/2025 che disciplina l’accesso e la consultazione della “Patente a Crediti”, ovvero lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.

Tale piattaforma digitale renderà disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge e permetterà il riconoscimento dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA. Tale provvedimento stabilisce:

  • chi può accedere ai dati: titolari della patente, pubbliche amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, coordinatori per la sicurezza, committenti e responsabili dei lavori;
  • quali informazioni sono accessibili: dati anagrafici, numero e stato della patente, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni o decurtazioni di crediti;
  • come si accede: tramite SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione sicura, con autodichiarazione del ruolo per alcune categorie;
  • garanzie privacy: conformità al GDPR e tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma.

Le nuove funzionalità della piattaforma sono state illustrate dall’ITL e secondo quanto annunciato, la piattaforma dovrebbe essere operativa a partire dal prossimo 10/07/2025.

Qualità delle acque destinate al consumo umano: novità introdotte dal D.Lgs. n. 102 del 19/06/2025

Il D.Lgs. 102/2025, pubblicato in GU in data 04/07/2025 ed in vigore dal 19/07/2025, stabilisce le “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Fra le principali novità si segnala l’aggiornamento dei parametri e dei valori di riferimento per la potabilità, l’introduzione di un approccio basato sull’analisi del rischio, il miglioramento dell’accesso all’acqua potabile e la regolamentazione dei materiali a contatto con l’acqua. In dettaglio, il decreto prevede:

  • una revisione dei parametri chimici, fisici e microbiologici che definiscono la potabilità dell’acqua, introducendo nuovi elementi e modificando i limiti di concentrazione;
  • viene implementato un sistema di valutazione e gestione del rischio che considera non solo la qualità dell’acqua, ma anche l’intero ciclo, dalla fonte di approvvigionamento alla rete idrica interna agli edifici;
  • il decreto mira a garantire un accesso equo e sicuro all’acqua potabile per tutti, con particolare attenzione alla riduzione delle perdite nella rete idrica e alla promozione del consumo di acqua del rubinetto;
  • vengono definiti requisiti di igiene più stringenti per i materiali che entrano in contatto con l’acqua potabile, inclusi reagenti chimici e materiali filtranti.

Trasporto di rifiuti da eventi calamitosi: chiarimenti da ANGA sulla Legge Quadro 40/2025

Con nota del 17/06/2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha precisato che le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER 20.03.99 (rifiuti da eventi calamitosi) ai sensi della Legge 18 marzo 2025, n. 40 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

La Legge Quadro 40/2025, entrata in vigore il 02/04/2025, introduce misure strutturali per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento al trattamento dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, definendo in via preventiva le modalità di trattamento e consolidando alcune prassi già adottate in passato attraverso provvedimenti emergenziali “caso per caso”.

In particolare, la legge classifica come rifiuti urbani non pericolosi (codice EER 20.03.99) i rifiuti generati da eventi calamitosi (esclusi quelli contenenti amianto), nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, RAEE, pile e accumulatori. Tuttavia, la stessa non introduce deroghe automatiche in merito all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di tale tipologia di rifiuto, e quindi, anche in contesti emergenziali, sarà necessario ricorrere a ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..

Pertanto, al fine di anticipare i tempi di risposta operativa in situazioni emergenziali e ridurre la necessità di interventi autorizzativi straordinari, le imprese iscritte in categoria 1, qualora interessate, possono integrare nelle proprie autorizzazioni il codice EER: “20.03.99 – Rifiuto urbano derivante da eventi calamitosi (escluso quello contenente amianto), nonché quello residuato dalla selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori, di cui alla Legge Quadro n. 40/2025.”

Le imprese potranno presentare, in qualsiasi momento, l’istanza di aggiornamento tramite il portale telematico dell’ANGA, accedendo alla propria area riservata e specificando nella relazione tecnica che la richiesta risulta motivata dall’adeguamento alla citata Legge Quadro.

RENTRI e Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi iscritti in cat. 5

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’ANGA, dovranno certificare, a partire dal 01/07/2025 ed entro la scadenza del 31/12/2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il Comitato nazionale ANGA, con Circolare n. 2 del 22/05/2025, ha fornito indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, ed in particolare:

  • la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19/12/2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31/12/2025.
  • A partire dal 01/01/2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

MUD 2025 e invio dichiarazione tardiva

Si ricorda che in data 30/06/2025 è scaduto il termine per l’invio della dichiarazione annuale – MUD 2025 – relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2024.

Si ricorda che l’art. 258, comma 1, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione da 26,00 a 160,00 €
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto: sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 €

L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27/08/2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 €.

RENTRI: scadenza invio dati al 31/07/2025

Entro il 31/07/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Giugno 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Luglio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 06-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2025: scadenza presentazione 28/06/2025

Il DPCM 29/01/2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, prevede il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD relativo all’anno 2024 è fissato al 28/06/2025.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tra le novità si segnala l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI. L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

Verifiche periodiche attrezzature: attivo dal 3 giugno il nuovo applicativo per le istanze

Con la Circolare n. 11 del 23/05/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato l’introduzione di un nuovo applicativo per la gestione dell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro, come previsto dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 11 aprile 2011. A partire dal 03/06/2025, tutte le nuove istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso questa piattaforma. Il nuovo strumento, denominato “Verifiche periodiche”, è stato sviluppato per consentire alcune attività agli Enti e aziende soggette a tali adempimenti.

Nello specifico Enti e aziende potranno:

  • Presentare istanze per l’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati;
  • Richiedere modifiche alle abilitazioni già concesse;
  • Aggiornare gli organici dei verificatori;
  • Comunicare variazioni;
  • Allegare documentazione integrativa in formato digitale;
  • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite il sistema PagoPA.

A partire dal 3 giugno 2025, tutte le nuove istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso questa piattaforma. Le richieste inviate con modalità differenti non saranno più prese in considerazione.
Fino al 2 giugno 2025, restano valide le consuete modalità di trasmissione.

Per accedere all’applicativo è necessario collegarsi al portale: https://servizi.lavoro.gov.it; autenticarsi con credenziali SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica); registrare l’Azienda e associare il proprio profilo utente oppure ricevere una delega da un utente già associato all’Azienda per la quale si intende operare.

RENTRI: dal 15 giugno iscrizione al via per i produttori tra 11 e 50 dipendenti

Dal 15 giugno al 14 agosto p.v. sono tenuti a iscriversi al nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI – le imprese ed organizzazioni che producono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi con un numero di addetti compreso fra 11 e 50 unità.

Nuovo Accordo “Unico” della Conferenza Stato Regioni sulla formazione della sicurezza sul lavoro del 17/04/2025: pubblicato in GU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/05/2025 è stato pubblicato l’Accordo Unico per la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Il periodo transitorio, secondo quanto stabilito dalla Parte IV, sezione II del nuovo Accordo, è fissato ad un anno: a partire dal 24/05/2026, non sarà più quindi prevista l’effettuazione di corsi organizzati secondo le precedenti normative abrogate.

Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

  • I preposti dovranno frequentare un corso specifico della durata minima di 12 ore, successivo alla formazione generale e specifica da lavoratore. L’aggiornamento è previsto con cadenza biennale, con un corso di durata minima di 6 ore. Per i preposti che abbiano completato l’ultimo aggiornamento da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, è stabilito l’obbligo di aggiornamento entro dodici mesi.
  • il corso per dirigenti prevede ora una durata minima di 12 ore, alla quale è necessario aggiungere un modulo aggiuntivo di 6 ore nel caso in cui il dirigente operi in ambito cantieristico. Anche per i dirigenti è previsto l’aggiornamento ogni cinque anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
  • il nuovo Accordo Stato Regioni introduce l’obbligo di formazione per il Datore di Lavoro, anche nel caso in cui questo non svolga direttamente il ruolo di RSPP. In considerazione della novità normativa, I Datori di Lavoro dovranno effettuare il corso di formazione entro due anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo.
    Il corso, della durata di 16 ore (con l’aggiunta dell’eventuale modulo cantieristico di 6 ore) potrà essere svolto in presenza, in videoconferenza ed in modalità e-learning. Le disposizioni transitorie dell’Accordo prevedono che i Datori di Lavoro in attività al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovranno concludere il proprio percorso formativo entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero due anni a partire dalla data di pubblicazioni. La periodicità di aggiornamento è stata fissata a 5 anni, con un corso di durata minima di 6 ore.
  • per lavoratori, autonomi e datori di lavoro che operano in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, secondo quanto previsto dal DPR 177/2011, è previsto un corso obbligatorio di formazione ed addestramento. Il nuovo Accordo regola ora i contenuti e le modalità di effettuazione del corso: modulo giuridico – tecnico, con durata di 4 ore; parte pratica, con durata di 8 ore; l’aggiornamento prevede un corso solamente costituito dalla parte pratica, della durata di 4 ore. Per quanto riguarda gli spazi confinati, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.
  • ai corsi già previsti dal precedente Accordo, sono stati aggiunti i corsi relativi all’utilizzo del carroponte e all’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali (CMM). Per queste attrezzature, il nuovo Accordo definisce un regime transitorio di un anno, entro cui devono essere effettuati i corsi sopra descritti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: indicazioni per sistemi di geolocalizzazione RENTRI

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 2 del 22/05/2025 che fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19/12/2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto n. 59/2023.

La dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato A della suddetta Deliberazione, necessaria per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli e generata automaticamente tramite il sistema AGEST, dovrà essere inviata – anche mediante l’invio di più istanze distinte, in caso di un parco veicolare composto da più autoveicoli – a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.

A decorrere dal 01/01/2026, tale attestazione dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5, per gli autoveicoli impiegati nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Registro Nazionale dei Produttori – RENAP: istituzione e nuovi adempimenti

Dal 07/05/2025 è attivo il nuovo Registro Nazionale dei Produttori (RENAP), istituito ai sensi dell’art. 178 ter, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui sono tenuti a iscriversi i soggetti sottoposti a un regime di responsabilità estesa del produttore (EPR). Le modalità operative per l’iscrizione e la trasmissione delle informazioni al RENAP sono state definite dal D.M. n. 144 del 15/04/2024.

Il RENAP è strutturato in singoli registri, ciascuno dedicato alle diverse filiere soggette alla responsabilità estesa del produttore e consentirà la digitalizzazione dei processi di trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti dalla normativa, l’interconnessione con altre banche dati istituzionali e il supporto alle attività di vigilanza e controllo esercitate dal MASE. Il portale RENAP integra i registri già esistenti, come il “Registro A.E.E.” e il Registro Pile e Accumulatori. A questi si aggiunge, il “Registro Pneumatici”, per il quale l’avvio delle iscrizioni è previsto per il 14/05/2025, tramite un’apposita comunicazione effettuata sul portale dello stesso registro e sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/06/2025

Entro il 30/06/2025 dovranno essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Maggio 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Giugno 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 05-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo Accordo “Unico” della Conferenza Stato Regioni sulla formazione della sicurezza sul lavoro del 17/04/2025: principali novità e prossimi adempimenti

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Accordo Unico per la formazione in sicurezza sul lavoro, la Conferenza Stato-Regioni convocata in seduta ordinaria il 17/04/2025 ha sancito l’Accordo per la formazione ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

L’Accordo in questione, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha lo scopo di aggiornare l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 per tutti i soggetti della sicurezza sul lavoro, sostituendo gli Accordi della Conferenza Stato Regioni per la formazione del 21/12/2011 (lavoratore, dirigente, preposto / RSPP – Datore di lavoro), del 22/02/2012 (attrezzature di lavoro) e del 07/07/2016 (RSPP).

Qualità dell’aria negli ambienti interni: pubblicata la norma UNI 11976:2025

E’ stata pubblicata la norma UNI 11976:2025 “Ergonomia dell’ambiente fisico – Strumenti per la valutazione della qualità dell’aria interna”, in vigore dal 10/04/2025, che specifica le modalità per rendere ripetibile e riproducibile il processo di registrazione delle informazioni che portano a tale valutazione.

La norma, che nasce dal riconoscimento del legame tra qualità dell’aria, salute delle persone ed efficienza energetica degli edifici, prende in considerazione tre categorie di inquinanti:

– chimici (p.es. composti organici volatili e polveri sottili),

– fisici (p.es. radon)

– biologici (p.es. virus, microrganismi e allergeni).

Per valutare la qualità dell’aria, la norma suggerisce monitoraggi della durata di almeno 5 giorni, da effettuare sia nella stagione calda che in quella fredda. Negli ambienti residenziali, negli uffici e nelle scuole si utilizza generalmente l’anidride carbonica come indicatore dell’efficacia dei ricambi d’aria.

MUD 2025: scadenza presentazione 28/06/2025

Il DPCM 29/01/2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, prevede il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica. In base all’articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, il termine per la presentazione del MUD relativo all’anno 2024 è fissato al 28/06/2025.

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:

  • Comunicazione Rifiuti;
  • Comunicazione Veicoli fuori uso;
  • Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tra le novità si segnala l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI. L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

Dichiarazione PRTR 2025: novità e nuove procedure

Per gli stabilimenti soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011, si ricorda che la comunicazione dei dati 2024 deve avvenire mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo ed anche attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online ISPRA.

Il nuovo applicativo sarà rilasciato, secondo le seguenti tempistiche:

  • Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
  • Fase 2: Entro il 15 maggio 2025 registrazione come utenti dell’applicativo
  • Fase 3: Entro il 30 giugno 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo

Restano invariati rispetto agli anni passati il resto dei contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR (valori soglia invariati).

Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA): novità per i rifiuti costituiti da capsule di caffè

Con la Deliberazione n. 3 del 14/04/2025 il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha introdotto la possibilità di iscrizione nella categoria 1 per le imprese che intendono svolgere l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti.

Attraverso la delibera in questione, la Tabella D2 di cui all’Allegato D della Deliberazione ANGA n. 5 del 03/11/2016, che regolamenta le dotazioni minime di veicoli e personale per l’iscrizione in categoria 1, viene integrata con l’indicazione dei rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti identificati dal codice EER 20 01 99.

INAIL: aggiornamento applicativo per comunicazione e denuncia di infortunio

A partire dal 16/05/2025, INAIL rilascerà una versione aggiornata degli applicativi Comunicazione di infortunio e Denuncia/Comunicazione di infortunio. La principale novità è l’introduzione di un nuovo campo obbligatorio che richiede di specificare se l’evento lesivo è avvenuto in cantiere.

L’inserimento di questa nuova informazione è particolarmente utile per l’aspetto relativo alla gestione della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. L’INAIL ricorda che per cantiere si intende qualunque luogo in cui si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si ricorda che la “Comunicazione di infortunio” deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

La “Denuncia/comunicazione di infortunio” deve essere invece inoltrata dal datore di lavoro all’NAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità per servizi ristoro – distribuzione acqua e gestione rifiuti urbani

E’ stato pubblicato il D.M. MASE 7/04/2025 che ha adottato i criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre, con D.M. MASE 9/04/2025 sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, di cui al DM 06/11/2023.

Il Ministero ha quindi adottato i criteri ambientali minimi per l’affidamento: del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana; fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani; fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale. Risulta parte integrante del DM l’Allegato 1 recante il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero il Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP).
Il DM entra in vigore il 18/06/2025, abrogando il precedente DM 23/06/2022.

Per quanto riguarda invece i servizi ristoro – distribuzione acqua, il provvedimento in questione, che entra in vigore il 26/05/2025, aggiorna i criteri ambientali minimi per:

  • l’affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta;
  • gestione punti di ristoro (servizio bar);
  • servizio di preparazione e somministrazione di panini;
  • fornitura, installazione e la gestione di «case dell’acqua» e di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

Reti di sicurezza contro la caduta di oggetti: in vigore la nuova norma UNI 11808-3 e UNI 11808-4

Dal 17/04/2025 è entrata in vigore la norma UNI 11808-4:2025 “Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza” congiuntamente alla norma UNI 11808-3:2025 che indica i requisiti delle “Reti contro la caduta di piccoli oggetti”.

La norma si applica alle reti di sicurezza, e ai loro accessori, destinati a raccogliere e contenere oggetti che possono cadere dall’alto, per fornire protezione a lavoratori e persone che sostano e/o transitano sotto una zona pericolosa. La norma specifica un sistema di rete (O2) costituito, nella parte inferiore, da una rete conforme alla UNI EN 1263-1:2015 (sistema S) o alla UNI 11808-1:2021 o alla UNI 11808-2:2021 e, nella parte superiore, da una rete conforme alla UNI 11808-3:2024, accoppiate solidalmente tra loro. La norma non si applica alle reti di sicurezza trattate dalla UNI EN 1263-1:2015, dalla UNI 11808-1:2021 e dalla UNI 11808-2:2021.

La serie di norme UNI 11808 Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza di piccole dimensioni con fune sul bordo è attualmente composta dalla

  • UNI 11808-1:2021 – Parte 1: Reti con lato corto da 3 m a 5 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo
  • UNI 11808-2:2021– Parte 2: Reti rettangolari con lato corto da 2 m a 3 m – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo.
  • UNI 11808-3:2025 – Attrezzature provvisionali – Reti di sicurezza – Parte 3: Reti contro la caduta di piccoli oggetti – Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo

Le due norme si applicano alle reti di sicurezza di piccole dimensioni escluse dal campo di applicazione della UNI EN 1263-1:2015. E non si applicano alle reti di sicurezza trattate dalla UNI EN 1263-1.

Bando ISI INAIL 2024: domanda per finanziamenti per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro entro il 30/05/2025

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dell’articolo 1, commi 862 -864 della Legge 28/12/2015, n.208 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’INAIL finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o  quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

La procedura di domanda per il corrente anno si aprirà a partire dal 14/04/2025 con temine ultimo entro le ore 18:00 del 30/05/2025.

RENTRI: scadenza invio dati al 30/05/2025

Entro il 30/05/2025 dovranno inoltre essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Aprile 2025), per i soggetti iscritti che operano su RENTRI.

CONAI: adempimenti Maggio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 04-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

Polizze catastrofali: prorogato l’obbligo per le PMI

È entrato in vigore il 31/03/2025, il D.L. 31 marzo 2025, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”, che differisce l’obbligo, previsto dall’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare, gli obblighi vengono prorogati come segue:
-al 1/10/2025 per le imprese di medie dimensioni;
-al 31/12/2025 per le piccole e microimprese.

Per tali imprese, il decreto precisa che l’art. 1, comma 102, della Legge 213/2023 (per cui “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”), si applica con decorrenza dalla stessa data in cui sorge l’obbligo assicurativo.

Rimane invece fermo al 31/03/2025 il termine per le grandi imprese, per le quali la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applicherà decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.

F-GAS: novità sulla certificazione degli operatori

Sulla G.U. Europea del 31/03/2025, sono stati pubblicati tre nuovi regolamenti di esecuzione relativi alla certificazione delle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di determinate attività riguardanti i gas fluorurati a effetto serra.

Nello specifico i regolamenti in questione risultano i seguenti:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione;

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28/03/2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione.

Tali regolamenti entreranno in vigore il 20/04/2025.

Regione Veneto: novità per “sottoprodotti” legati alla filiera di lavorazione delle pelli e della pietra

La Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 38 del 25/03/2025 due decreti che riconoscono e definiscono i criteri per il riconoscimento di “sottoprodotti”, ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di scarti e residui di produzione derivanti dalla filiera di lavorazione delle pelli e della pietra.Si tratta del Decreto n. 78 del 07/03/2025, che riconosce il sottoprodotto denominato “Rifili, pezzami, ritagli di pelle finita” derivante dalla lavorazione conciaria. Il sottoprodotto di pelle, che risponde ai requisiti dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06, può essere destinato alla produzione di calzature, di pelletteria, di guanti, di oggetti di arredo in pelle, di abbigliamento in pelle o alla riparazione di prodotti in pelle. Il documento individua i trattamenti cui può essere sottoposto il residuo, i requisiti tecnici e ambientali, gli aspetti gestionali nonché la tracciabilità del sottoprodotto.
Per quanto riguarda invece il Decreto n. 79 del 10/03/2025, esso riconosce quali sottoprodotti gli sfridi e i fanghi di segagione derivanti dalla trasformazione del calcare lastrolare denominato “Pietra della Lessinia – Pietra di Prun (Rosa, Bianca)”. I fanghi si differenziano dagli sfridi esclusivamente per granulometria e contenuto d’acqua. Il calcare subisce lavorazioni esclusivamente meccaniche (taglio, spessoramento, levigatura, ecc …) e i limi di segagione una filtropressatura. I sottoprodotti possono essere impiegati in progetti di ricomposizione ambientale delle cave, riqualificazione ambientale per il recupero di aree degradate, rimodellamenti morfologici funzionali alla realizzazione di infrastrutture. Tale decreto precisa, inoltre come eventuali trattamenti (come la riduzione volumetrica degli sfridi o l’unione di fanghi e sfridi) possono essere effettuati sia dal produttore che dall’utilizzatore del sottoprodotto. Il tempo di deposito non può superare i 36 mesi, pena la gestione quale rifiuto.

ADR: nuove indicazioni introdotte con la pubblicazione del DM 13/02/2025

Sulla G.U. del 19/03/2025 è pubblicato il Decreto Ministeriale 13/02/2025, recante il recepimento della Direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con tale DM è stata recepita la Direttiva Delegata (UE) 2025/149 della Commissione, adottata il 15/11/2024, che modifica gli allegati della Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose. Il provvedimento modifica l’allegato I, capo I.1, l’allegato II, capo II.1, e l’allegato III, capo III.1 della direttiva, con lo scopo di allineare la normativa europea agli aggiornamenti degli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR), ferrovia (RID) e vie navigabili interne (ADN), applicabili dal 01/01/2025, con un periodo transitorio di 6 mesi.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire queste disposizioni entro il 30/06/2025.

Gestione rifiuti costituiti da sfalci e potature: nuove istruzioni operative da MASE

Il MASE con Circolare prot. n. 39940 del 03/03/2025, ha fornito alcune istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, a seguito delle modifiche normative introdotte con la conversione del Decreto-legge n. 153 del 17/10/2024 (c.d. “DL Ambiente”), avvenuto con Legge n. 191 del 13/12/2024.

Le suddette modifiche ripristinano in parte la situazione preesistente al D.Lgs. n. 116/2020. Prima delle modifiche introdotte con tale D.lgs., infatti, la normativa nazionale non faceva distinzione tra i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato. In precedenza, infatti, a stabilire se tali rifiuti fossero urbani o speciali erano solo i criteri quantitativi di assimilazione definiti a livello locale dai singoli Comuni. L’unica novità introdotta dal D.lgs. 116/2020 e dalla Legge n. 191/2024, riguarda proprio la perdita di tale potere discrezionale locale; resta comunque in capo al produttore, diverso dall’utenza domestica, la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto.

Per quanto riguarda la gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di Raccolta, il MASE precisa che il fatto che la qualificazione dei rifiuti da manutenzione del verde privato derivanti da attività professionali come urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione. La norma stabilisce che, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 198 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.mi., i Comuni regolamentano l’organizzazione e la gestione dei CdR, comprese le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso per le utenze. Pertanto, i Comuni, tramite appositi regolamenti possono disciplinare la raccolta di questi flussi e prevedere limitazioni di accesso ai CdR da parte delle utenze non domestiche.

Bando ISI INAIL 2024: finanziamenti per investimenti in salute e sicurezza sul lavoro al via dal 14/04/2025

In attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e dell’articolo 1, commi 862 -864 della Legge 28/12/2015, n.208 e s.m.i., attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, l’INAIL finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il presente Avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o  quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

La procedura di domanda per il corrente anno si aprirà a partire dal 14/04/2025 con temine ultimo entro le ore 18:00 del 30/05/2025.

Gestione dei moduli fotovoltaici a fine vita: novità introdotte dal MASE

Il MASE ha pubblicato sul proprio portale la nuova versione delle Istruzioni operative per la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati “. Il nuovo documento, approvato con D.D. n. 45 del 12/03/2025, recepisce le novità introdotte dal “Decreto Energia” n. 181/2023 e dal provvedimento sulle Materie Prime Critiche (DL 84/2024).

Le principali novità introdotte riguardano:

– le modalità di calcolo per il raddoppio della quota trattenuta dal GSE (20 €/modulo) rispetto al valore della garanzia da versare al sistema collettivo (10 €/modulo);

– la presentazione delle istanze di adesione ai sistemi collettivi all’interno di due finestre temporali annuali;

– una maggiore razionalizzazione delle casistiche di revamping totale e rilevante dei pannelli.

Per l’anno in corso, la prima finestra temporale nell’ambito della quale comunicare l’avvenuta adesione ai sistemi collettivi sarà operativa a partire dal 01/04/2025 fino al 31/05/2025, mentre la seconda finestra decorrerà dal 01/07/2025 al 30/09/2025.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: novità per Responsabile tecnico e controlli documentali

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere con novità per il ruolo di Responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante e sui controlli relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese all’ANGA.

Nello specifico si tratta di:

  • Deliberazione n. 1 del 06/03/2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.

La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del c.d. “D.L. Ambiente” ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

  • Deliberazione n. 2 del 06/03/2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

RENTRI: scadenza pagamento diritti di iscrizione e invio dati al 30/04/2025

Entro il 30/04/2025 dovrà essere versato il contributo di iscrizione annuale da parte dei soggetti che hanno provveduto all’iscrizione nel 2024. Si ricorda che entro il 30/04/2025 dovranno inoltre essere trasmessi i dati relativi alle movimentazioni dei rifiuti registrati nel registro cronologico di carico e scarico telematico, nel corso del mese precedente (Marzo 2025).

MUD rifiuti 2025: scadenza presentazione entro il 30/06/2025

Con provvedimento DPCM 29/01/2025 è stato pubblicato il decreto di “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD”, pubblicato in GU in data 28/02/2025.

In base all’art. 6 della Legge 25/01/1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione e pertanto entro il 30/06/2025.

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2025

Il 30/04/2025 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

CONAI: adempimenti Aprile 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 03-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: novità sulla tracciabilità dei rifiuti in vigore dal 13/02/2025

Dal 13/02/2025 è divenuto obbligatorio l’utilizzo dei nuovi modelli di formulario identificativo dei rifiuti (FIR) e di registro cronologico di carico e scarico, di cui al D.M. n. 59/2023. Da tale data inoltre risultano obbligati ad iscriversi i primi soggetti obbligati, ovvero impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti e associazioni imprenditoriali.

Si ricorda che il secondo gruppo di soggetti obbligati all’iscrizione comprende enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti che dovranno iscriversi a decorrere dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025, salvo adesione volontaria anticipata.

Infine, il terzo gruppo comprende tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi per i quali l’iscrizione è prevista dal 15/12/2025 al 13/02/2026, salvo adesione volontaria anticipata.

Il secondo e terzo gruppo, se non decidono di iscriversi in modo volontario, possono usare il nuovo modello di registro dal 13/02/2025, in modalità cartacea e vidimata fisicamente presso le Camere di Commercio. La tenuta dello stesso diventerà digitale solo dal momento in cui si iscriveranno al RENTRI.

Il formulario, sia per i soggetti obbligati che per i non obbligati all’iscrizione al RENTRI, dal 13/02/2025 sarà cartaceo ma vidimato digitalmente dal portale RENTRI. Solo per i soggetti iscritti diventerà totalmente digitale solo dal 13/02/2026.

Lavori su alberi con funi: nuova Circolare Ministeriale con istruzioni per l’esecuzione in sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le istruzioni in materia di sicurezza per i lavori su alberi con funi con Circolare n. 2 del 13/02/2025; tale documento sostituisce e amplia le indicazioni già fornite con la Circolare n. 23 del 22/07/2016, introducendo modifiche significative sulle procedure di accesso e posizionamento tramite funi.

La revisione delle linee guida mira a rafforzare la sicurezza degli operatori e a garantire la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle Costruzioni e nei Lavori in quota). A norma dell’art. 111, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i lavori su alberi con funi possono essere eseguiti solo se le caratteristiche del sito e la struttura della pianta sono tali da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e se, nel seguente ordine di priorità, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • impossibilità di accesso e/o posizionamento con altre attrezzature di lavoro (esempio piattaforme di lavoro elevabili);
  • impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
  • necessità di modifiche sostanziali del sito ove è posto il luogo di lavoro che si rilevano non accettabili dal punto di vista ambientale;
  • durata limitata nel tempo dell’intervento.

MUD rifiuti 2025: scadenza presentazione entro il 30/06/2025

Con provvedimento DPCM 29/01/2025 è stato pubblicato il decreto di “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD”, pubblicato in GU in data 28/02/2025.

In base all’art. 6 della Legge 25/01/1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni dalla data di pubblicazione e pertanto entro il 30/06/2025.

Decreto FER X transitorio: in vigore dal 28/02/2025

E’ entrato in vigore il 28/02/2025 il D.M. 30/12/2024, n. 457 (c.d. Decreto FER X transitorio), che sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Tale provvedimento che si applica al fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e i gas residuati dai processi di produzione, avrà validità fino al 31/12/2025. Il decreto prevede due modalità di accesso agli incentivi:

– un accesso diretto per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW che hanno avviato i lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

– la partecipazione a procedure competitive, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Gestione veicoli fuori uso: nuove istruzioni sul registro unico telematico (RVFU)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto Dirigenziale n. 15 del 17/02/2025, ha approvato le “Istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all’articolo 5, comma 10, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119, e del Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177”.

Le istruzioni forniscono indicazioni operative a tutti gli operatori professionali (centri di raccolta, concessionari, gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli) con riguardo alle modalità di tenuta del RVFU ed alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dal Pubblico registro automobilistico (PRA).

Vengono inoltre fornite informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

Comunicazione annuale registro pile e accumulatori: scadenza 31/03/2025

Dal 01/02/2025 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2024 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2025.

Si evidenzia come il produttore che, entro il 31/03/2025, non comunica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000.

Assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali: scadenza 31/03/2025

ll D.L. n. 202 del 27/12/2024 (c.d. Milleproroghe), all’art. 13 ha introdotto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali; la nuova scadenza, inizialmente fissata al 31/12/2024 dalla Legge n. 213 del 30/12/2023, è stata posticipata al 31/03/2025. L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali. Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.

CONAI: adempimenti Marzo 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 02-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

13/02/205: inizio operatività del RENTRI e obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti

A partire dal 13/02/2025, entrerà in vigore l’obbligo di adottare il nuovo modello di Registro di Carico e Scarico Rifiuti e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è obbligatoria per le seguenti categorie di operatori:

✅Entro il 13 febbraio 2025 devono iscriversi al RENTRI:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.
  • Imprese/enti che effettuano il trattamento dei rifiuti (recupero/smaltimento);
  • Imprese/enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari;
  • I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

✅ Dal 13 febbraio 2025 entra in vigore il nuovo modello di registro cartaceo per le seguenti categorie:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50.
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Gli operatori sopra elencati dovranno utilizzare il nuovo registro cartaceo di carico e scarico, disponibile per il download sul portale RENTRI e da vidimare presso la Camera di Commercio.

In alternativa, tali operatori possono scegliere di aderire volontariamente al RENTRI digitale, utilizzando il nuovo registro di carico e scarico in formato elettronico, senza necessità di vidimazione.

A partire dal 13 febbraio 2025, il nuovo modello FIR diventa obbligatorio per tutti gli operatori, inclusi coloro che non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Il nuovo FIR dovrà essere emesso tramite il portale RENTRI e vidimato digitalmente previa registrazione nella sezione riservata ai “Produttori di rifiuti non iscritti”.

Assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali: scadenza 31/03/2025

ll D.L. n. 202 del 27/12/2024 (c.d. Milleproroghe), all’art. 13 ha introdotto una proroga per le imprese italiane in materia di obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali; la nuova scadenza, inizialmente fissata al 31/12/2024 dalla Legge n. 213 del 30/12/2023, è stata posticipata al 31/03/2025. L’obbligo, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese.

Tali realtà dovranno sottoscrivere una polizza per proteggere i propri beni aziendali contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Nello specifico, la copertura assicurativa deve includere terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali. Sono esentati dall’obbligo gli imprenditori agricoli.

CdC RAEE: nuove linee guida su iscrizione al portale e compilazione del DDT

Sul sito del Centro di Coordinamento RAEE sono state pubblicate due nuove guide per agevolare i soggetti della distribuzione e gli operatori logistici nell’iscrizione al portale del CdC RAEE. Si ricorda infatti come la legge 166/2024 ha introdotto l’obbligo per tutti gli operatori del commercio (punti vendita, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica) di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” di registrare i propri luoghi di deposito preliminare alla raccolta sul portale del CdC RAEE.

Con riferimento invece agli operatori logistici (trasportatori) di RAEE, la legge allo stato attuale non prevede alcun obbligo di iscrizione per questi soggetti; tuttavia, per garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti e in continuità rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, il CdC RAEE suggerisce loro di iscriversi al proprio portale.

L’art.11, comma 8, della legge 166/2024 prevede inoltre che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sia accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione del rifiuto, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Il CdC RAEE ha predisposto sul proprio portale una nuova sezione dedicata alla compilazione del DDT e una guida esplicativa della modalità di compilazione: https://www.cdcraee.it/wp-content/uploads/2025/01/Creare-un-DDT.pdf

Bando ISI – INAIL 2024: al via dal 26/02/2025 domande per investimenti sulla tutela di salute e sicurezza dei lavoratori

L’INAIL comunica di avere pubblicato gli Avvisi pubblici regionali/provinciali, con cui finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’INAIL, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26/02/2025.

L’iniziativa è rivolta: alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, suddivise in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
  • Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell’Allegato “ISI 2024 – risorse economiche”, parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.

Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
    • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
    • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1).

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

Sistemi di geolocalizzazione automezzi – RENTRI: obbligo installazione entro il 31/12/2025

E’ stata pubblicata in data 08/01/2025 la Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 19/12/2024, recante “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”.

Tale provvedimento fa seguito al Decreto direttoriale n. 253 del 12/12/2024 recante “Criteri tecnici funzionali per l’individuazione dei sistemi di geolocalizzazione”, in attuazione del regolamento del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, a mente del quale le imprese iscritte in categoria 5 hanno l’obbligo di garantire, sui mezzi di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. La presenza di tali sistemi rappresenta requisito di idoneità tecnica per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, requisito che deve essere attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato nell’allegato “A” alla presente Delibera.

L’invio della dichiarazione sostitutiva dovrà avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 01/07/2025 ed entro il termine ultimo del 31/12/2025.

Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione non provvedano entro il termine di cui sopra a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare.

Patente a crediti cantieri: l’INL aggiorna le FAQ

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato le FAQ relative alla patente a crediti obbligatoria per chi opera nei cantieri temporanei o mobili. Si ricorda che tale adempimento, diventato vincolante dal 01/10/2024, prevede un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati o decurtati.

Nella compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, l’opzione “non obbligatorio” si utilizza quando un requisito non è richiesto, come nel caso dei lavoratori autonomi esentati dall’obbligo di redigere il DVR o nominare l’RSPP. L’opzione “esenzione giustificata” va invece indicata quando il requisito sarebbe obbligatorio, ma il richiedente non lo possiede per motivi documentabili, ad esempio l’attesa del DURC a seguito di una rateazione contributiva. Inoltre, le imprese che operano come General Contractor, senza svolgere attività fisica in cantiere e limitandosi a compiti di natura intellettuale, non sono soggette all’obbligo della patente. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nell’ultimo aggiornamento delle FAQ, in cui ha chiarito anche che le imprese o i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, come idraulici, vetrai o fornitori di porte e finestre, sono tenuti al possesso della patente a crediti. Questo obbligo si estende a tutte le attività che comportano una presenza fisica in cantiere, indipendentemente dalla specifica mansione svolta. Al contrario, gli organismi abilitati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione, come quelle relative agli impianti di messa a terra o agli ascensori, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Inoltre, nel caso in cui un’impresa perda la certificazione SOA in classifica III o superiore, è necessario richiedere la patente a crediti per continuare a operare nei cantieri. Durante l’attesa del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, purché sia stata presentata la relativa domanda.

OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024. Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025

Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Febbraio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 01-2025: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di FIR e registro di carico-scarico rifiuti dal 13/02/2025

Dal 15/12/2024 sono attivi i servizi per l’iscrizione al RENTRI; si ricorda inoltre che entro il 13/02/2025 dovranno iscriversi al RENTRI, i soggetti rientranti in queste categorie: impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Dal 13/02/2025 questi soggetti dovranno tenere i registri di carico e scarico, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Dalla stessa data tutti gli operatori, anche i non iscritti, dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a diposizione dal RENTRI.

Legge 203/2024: tutte le modifiche al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In G.U. è stata pubblicata la Legge “Lavoro 2024”, ovvero la Legge n. 203 del 13/12/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” in vigore dal 12/01/2025. Al suo interno troviamo diverse novità in materia di lavoro e tante previsioni in materia di sicurezza sul lavoro (art.1); in particolare in tema di sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente con modifiche al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nella legge in questione spiccano alcune novità:

  • in relazione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1) si prevede:
  • elenco dei medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: richiesto aggiornamento da parte del Ministero Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva: costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • visita preassuntiva: eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • modifica delle condizioni alle quali è subordinato lo svolgimento di lavori in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, sopprimendo la condizione della sussistenza di particolari “esigenze tecniche” e definendo una procedura amministrativa unica per la possibilità delle lavorazioni nei locali in oggetto.
  • abrogazione di alcune norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che tale disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.

RENTRI: pubblicati nuovi decreti direttoriali

In data 12/12/2024 sono stati pubblicati alcuni decreti direttoriali che definiscono e dettagliano aspetti operativi relativi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.

Nello specifico i decreti pubblicati risultano i seguenti:

  • n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
  • n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
  • n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

Milleproroghe 2025: novità in materia ambientale ed edilizia

Il 28/12/2024 è entrato in vigore il DL 27/12/2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Decreto Milleproroghe). In tale provvedimento trovano differimento temporale diversi adempimenti e obblighi in materiale edilizia ed ambientale.

In materia ambientale, si segnala:

  • art. 11, intervenendo sull’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, elimina il termine ordinatorio previsto per l’adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica escludendo le aree che non soddisfano più i requisiti di cui all’art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  • l’art. 13 (“Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy”) che, modificando l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, proroga al 31/03/2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

In materia edilizia, si segnala invece:

  • art. 7 comma 2 che concede ulteriori 6 mesi (da 30 si passa a 36) per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire – e di tutti gli altri titoli abilitativi, comprese ovviamente le SCIA – rilasciatisi o formatisi fino al 31/12/2024. Viene quindi estesa da 30 mesi a 36 mesi la proroga:
    • dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’art. 15 del dpr 380/2001, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 42/2004;
    • del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 30 giugno 2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Autorizzazione emissioni “sostanze pericolose”: chiarimento MASE su adempimenti connessi al D.Lgs. 102/2020

Il MASE, con nota prot. n. 232480 del 17/12/2024, ha risposto all’interpello formulato da Confindustria relativamente all’adempimento previsto dal D.Lgs. 30/07/2020, n. 102, in materia di limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti.

Ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni dell’articolo 271, comma 7bis, del d.lgs. 152/2006, il d.lgs. 102/2020, all’art. 3, comma 3, prevede che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio al 28 agosto 2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, debbano presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o in data antecedente, se richiesto dall’autorità competente sulla base della relazione inviata oppure se è intervenuta una domanda di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relativa a modifiche sostanziali presentata prima del 1° gennaio 2025.

In particolare, nel riscontro il Ministero ha chiarito che “i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del Dlgs 102/2020, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “classificate”, sono tenuti a produrre la domanda di autorizzazione in esame nel caso in cui l’autorità competente lo abbia specificamente richiesto alla luce di una valutazione della relazione ricevuta.

Resta fermo che, ove richieda la presentazione della domanda di autorizzazione, l’autorità non può indicare una data successiva al 1° gennaio 2025, essendo esclusivamente legittimata a confermare tale termine o indicarne uno precedente “.

Patente a crediti: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro su decurtazioni e sanzioni

La Nota del INL n. 9326 del 09/12/2024 arriva dopo le precisazioni arrivate con Circolare 4/2024 e si concentra sugli aspetti di controllo e verifica della patente a crediti e di natura sanzionatoria. In particolare, l’INL analizza gli articoli 27 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornendo chiarimenti su: aziende con patente a crediti con punti decurtati e operatività nel cantiere; il calcolo dell’esatto importo sanzionatorio (pari al 10% del valore dei lavori); il provvedimento interdittivo ai lavori pubblici e l’allontanamento dal cantiere; le verifiche sul possesso della patente come disegnate dall’art.90 comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. ed i casi di sospensione e revoca della patente stessa.

Il primo chiarimento nella nota in oggetto riguarda il comma 10 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che pone il divieto ad imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti. Lo stesso comma 10 permette il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 % del valore del contratto. Spiega INL che questa ipotesi si applica nei casi in cui un soggetto che sia già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l’esecuzione di attività già avviate, così da portare il computo dei punti sotto la soglia limite dei 15. Occorre però verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 % del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare vista l’assenza del titolo abilitante.

Un ulteriore chiarimento nella nota in questione riguarda il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Esso introduce uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.

Il legislatore ha, infatti, previsto una sanzione amministrativa pari al 10 % del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

INL chiarisce che:

  • il calcolo va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. Potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente. E nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 628/1961, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
  • in assenza di esplicita previsione normativa, sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
  • in relazione alla causale di versamento degli importi sanzionatori irrogati ai trasgressori ai fini della estinzione della procedura sanzionatoria la Circolare riporta l’esatta dicitura da riportare.

Infine, nella nota l’INL analizza anche il comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i che prevede l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. L’INL ricorda che l’esclusione va notificata all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del provvedimento interdittivo.

Inoltre, tanto nell’ipotesi prevista dal comma 10, quanto in quella di cui al comma 11, il personale ispettivo dovrà provvedere, ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), in assenza di patente o di documento equivalente ovvero con una patente con punteggio inferiore ai 15 crediti.

Bando Regione Veneto: incentivi per sostituzione impianti termici per PMI

La Regione Veneto con D.G.R. n. 1406 del 28/11/2024 ha approvato un bando per incentivare le PMI aventi sede legale ed operativa in Veneto, alla sostituzione degli impianti termici inquinanti con nuovi impianti certificati ed innovativi alimentati a biomasse combustibili solide o pompe di calore. Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite la piattaforma informatica RE-STRAT dalle ore 10:00 del 21/01/2025 alle ore 12:00 del 20/03/2025.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in co-finanziamento con l’incentivo conseguito con il Conto Termico per lo stesso intervento, in relazione a richieste al GSE presentate in data successiva alla pubblicazione del presente bando. Per l’attuazione dell’iniziativa sono destinate risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00

Il contributo viene concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (G.U. Unione Europea serie L del 15 dicembre 2023) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” alle imprese. Gli impianti oggetto di contributo devono essere installati presso edifici situati in Veneto e ciascuna impresa può presentare domanda di contributo per la sostituzione di 5 impianti termici civili, a fronte dello stesso numero di impianti rottamati appartenenti alla medesima impresa, in sedi operative attive in Veneto. Dovrà essere presentata una distinta domanda per ciascun singolo intervento di rottamazione e sostituzione. Non è ammissibile la concessione di più di un contributo a fronte della sostituzione del medesimo impianto.

Scarichi idrici industriali in pubblica fognatura: scadenza comunicazione 31/01/2025

I titolari di scarichi industriali in fognatura devono presentare la denuncia relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente, entro il temine previsto del 31/01/2025, secondo le modalità e condizioni previste dall’Ente gestore di competenza.

OT23 – 2025: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2025

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2025 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2024.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2025, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2024.

Relazione annuale amianto e relazione annuale consulente ADR: scadenza 28/02/2025

Il 28/02/2025 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione annuale consulente ADR: i consulenti ADR devono redigere e trasmettere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa, in base alla Circolare Ministeriale Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011.

CONAI: adempimenti Gennaio 2025

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2025 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
  • mod. 6.20 imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili)

Informativa 12-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

RENTRI: dal 15/12/2024 necessaria l’iscrizione per i primi soggetti obbligati

A partire dal 15/12/2024 sarà possibile l’iscrizione al RENTRI per le aziende e gli enti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati, e non oltre il 13/02/2025.

Si ricorda che i soggetti appartenenti al primo “blocco” di soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI entro e non oltre il 13/02/2024 risultano i seguenti:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

Tali soggetti, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a partire dal 13/02/2025 a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti direttamente in formato digitale. Tali soggetti, quindi, non saranno quindi soggetti all’uso, per un periodo transitorio, del nuovo format cartaceo di registro carico/scarico rifiuti; tale adempimento, infatti risulterà obbligatorio solo i soggetti obbligati ad iscriversi dopo il 13/02/2025.

RENTRI: dal 04/11/2024 è possibile vidimare il nuovo modello di registro

Dal 04/11/2024, è possibile stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI, il format di registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione, come previsto dall’art. 4 del DM 4 aprile 2023, n. 59, per i soggetti obbligati a iscriversi a RENTRI dopo il 13/02/2025.

Tale funzione interessa gli operatori che, dal 13/02/2025 e sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Non sono invece interessati gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13/02/2025, che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio che può essere precompilato attraverso il servizio messo a disposizione dal RENTRI. Gli operatori possono stampare e portare a vidimare anche solo pagine bianche, senza filigrana del modello.

Si ricorda, infine che, i nuovi modelli potranno essere utilizzati solo a partire dal 13/02/2025.

Ambienti confinati e valutazione del rischio: in vigore la nuova norma UNI 11958:2024

La nuova norma tecnica UNI 11958:2024, in vigore dal 14/11/2024, definisce i “Criteri per l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento”.

La UNI 11958:2024 specifica, per le diverse tipologie di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento i criteri per:

  • la loro classificazione;
  • l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
  • l’elaborazione delle procedure operative e di emergenza per le attività in tali ambienti;
  • la scelta delle attrezzature di lavoro e della strumentazione.

La norma tecnica definisce inoltre i requisiti sui dispositivi di protezione collettiva e individuale da impiegare ed i compiti e i ruoli dei lavoratori impegnati nelle attività.
Inoltre, in Appendice A, fornisce un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: abolita la categoria 3-bis

In data 14/11/2024, a seguito della pubblicazione sulla G.U. la Legge 14 novembre 2024, n. 166 la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature …”, deve ritenersi abrogata.

La Legge n. 166 del 14/11/2024 ha convertito in legge con modifiche il D.M. 16 settembre 2024 n. 131 rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Per quanto di competenza, si riporta quanto previsto dall’art. 14 bis comma 7 del suddetto decreto (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097): “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Altresì, al successivo comma 10 è espressamente previsto che “10. I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, sono abrogati“;

AI sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni, pertanto, la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

I distributori, gli installatori, i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono ora obbligati ad iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE. L’iscrizione è necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0”.

Il CdC RAEE mette a disposizione dei soggetti interessati una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale. Tale iscrizione è gratuita e deve essere effettuata attraverso la registrazione all’area riservata del portale del CdC RAEE (https://www.cdcraee.it/), tramite l’apposita funzione “Accedi all’Area Riservata”.

OT23: aggiornamento del modello INAIL per l’anno 2025

Il 14/11/2024 INAIL ha pubblicato un aggiornamento del modello OT23 per la domanda di riduzione del premio INAIL relativo all’anno 2025. Unitamente al nuovo modello, INAIL ha reso disponibile un compendio che spiega le modifiche apportate ai punti del modello.

I principali cambiamenti riguardano la correzione di refusi e la revisione di testi per maggiore precisione in seguito a segnalazioni ricevute.

CONAI: adempimenti Dicembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

Interpello Ministero del Lavoro n. 6/2024 su periodicità formazione preposto: biennale o quinquennale?

In relazione all’interpello di cui all’articolo 12 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro – aggiornamento biennale o quinquennale – la Commissione di riferimento in data 24/10/2024 risulta avere dato riscontro a tale richiesta.

ll Ministero del Lavoro ha chiarito che la periodicità dell’aggiornamento per i preposti è quinquennale, in base all’attuale contesto normativo di riferimento. Si evidenzia come in data 07/11/2024 si riunirà la Conferenza Stato-Regioni per approvare il nuovo Accordo S.R. sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Rifiuti da attività artigianali e deposito temporaneo: chiarimenti dal MASE

Il MASE, con risposta all’interpello n. 192206 del 22/10/2024, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività artigianali, eseguite su impianti tecnologici ed edifici.

Nello specifico, la Provincia di Cuneo chiedeva al MASE:

  • se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possono considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  • se sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Il MASE ha precisato quanto segue: “mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani”.

Bando ISI INAIL 2023: pubblicati elenchi cronologici definitivi

Il 29/10/2024 sono stati pubblicati da INAIL gli elenchi cronologici definitivi delle domande ammesse a finanziamento. INAIL ricorda che le aziende subentrate (S-AMS) devono completare la propria domanda entro le ore 18:00 del 04/12/2024.

RENTRI: termini per stampa del nuovo format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il MASE, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13/02/2025. 

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23/01/2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13/02/2025.

Si evidenzia inoltre come sia stata aggiornata la scheda informativa che fornisce indicazioni sulla modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico in quanto documento informatico. 

La scheda è stata integrata recependo la risposta della Direzione Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai quesiti formulati da un’associazione nazionale che rappresenta gli interessi di aziende che realizzano software applicativo-gestionale.

In particolare, vengono forniti alcuni esempi di soluzioni gestionali valide per garantire l’immodificabilità del registro in quanto documento informatico e vengono fornite indicazioni circa le modalità per firmare il file xml del registro digitale.

Acquisto di prodotti e imballaggi ecosostenibili: domande per contributi e credito di imposta per le aziende

Dalle ore 12:00 del 21/10/2024 e fino alle ore 12:00 del 20/12/2024 risulta possibile presentare le istanze per ottenere il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero; tali istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023.

Sarà possibile fare richiesta tramite la procedura informatica accessibile al seguente indirizzo: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
I criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, sono stati definiti con il DM 02/04/2024.
In particolare, il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36 % delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 € per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5.000.000 € per ciascuna annualità.

“Patente a crediti”: cosa cambia dal 01/11/2024 per imprese e lavoratori autonomi in cantiere

Il 31/10/2024 è scaduto il periodo di validità dell’autocertificazione che ha permesso di accedere ai cantieri, in attesa di ottenere la nuova “patente a crediti”. A partire dal 01/11/2024, l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta della patente a crediti tramite il portale dedicato dell’INL: https://servizi.ispettorato.gov.it/

La domanda può essere inviata anche successivamente a tale data, ma, come evidenziato dall’INL, gli interessati devono essere in possesso della patente prima di iniziare i lavori. Si ricorda che la patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili; sono esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi o imprese che effettuano unicamente attività di mera fornitura o prestazioni intellettuali, oppure per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

CONAI: adempimenti Novembre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2024: aggiornamento normativo e scadenziario

“Patente a crediti” per attività di cantiere: operativo il portale INL dal 01/10/2024

E’ stato pubblicato il D.M. 18/09/2024, n. 132 che finisce le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; con Circolare INL n. 04/2024 del 23/09/2024 sono stati inoltre forniti utili riferimenti ed indicazioni sulle modalità operative per conseguire tale qualificazione.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, da trasmettere via pec a INL e valida fino al 31/10/2024.

Dal 01/10/2024 risulta attivo il portale dell’INL che permette il caricamento della documentazione richiesta ai fini del rilascio della patente; sono infatti richiesti i seguenti requisiti:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; 
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; 
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

RENTRI: rilasciate nuove funzionalità della piattaforma per i “Produttori di rifiuti non iscritti”

Si segnala come sulla piattaforma RENTRI sono state attivate alcune nuove funzionalità, in particolare, nell’area “servizi per l’interoperabilità”.

In particolare:

  • sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, particolarmente importante, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “ e “Soggetti Delegati”.
  • è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
  • nuovo endpoint di validazione già citato;
  • nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
  • aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
  • aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
  • pubblicazione della guida per il “registro in formato digitale”.

Inoltre, sempre in ambiente DEMO, è stata rilasciata l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” che consente ai Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

Aggiornamento “Direttiva Cancerogeni”: pubblicato il D.Lgs. 135/2024

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 04/09/2024, n. 135 di recepimento della Direttiva UE 2022/431 che revisiona e aggiorna la Direttiva Cancerogeni (Direttiva UE 2004/37/CE); esso entra in vigore dall’11/10/2024.

Con tale provvedimento viene coordinata la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro e aggiornato l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva UE 2022/431.

Negli allegati al decreto si segnala l’inserimento di un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici, e le sostituzioni complete di:

  • ALLEGATO XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
  • ALLEGATO XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.

Decreto “End of waste rifiuti da costruzione e demolizione”: pubblicato il DM n. 127 del 28/06/2024

Pubblicato sulla G.U. il Decreto MASE 28 giugno 2024, n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” che definisce le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale.

Tale provvedimento, in vigore dal 26/09/2024, è composto da 9 articoli e 3 allegati tecnici, che sostituisce il precedente DM 152/2022; il nuovo regolamento ha:

  • ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati – codice EER 20.03.01; si veda Allegato 1: Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato);
  • previsto nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
  • introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Si segnala, infine, che, come stabilito all’art. 8 del decreto in questione, ai fini dell’adeguamenti ai nuovi criteri e alle nuove disposizioni, i produttori di aggregato recuperato avranno tempo fino al 25/03/2025 (180 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento) per la modifica del provvedimento autorizzativo in essere (ai sensi dell’art. 208 o art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

UNI 9994-1:2024: circolare di chiarimenti sulla manutenzione antincendio

Con Circolare n. 14537 del 16/09/2024 il Ministero fornisce alcune indicazioni operative sulla norma UNI 9994-1: 2024 per il tecnico manutentore degli estintori di incendio ai fini del mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dal fabbricante.

In particolare, si evidenzia come tale norma:

  • aggiorna i criteri per la manutenzione degli estintori d’incendio portatili e carrellati, e riclassifica le tipologie di estintori a base d’acqua;
  • modifica alcune terminologie e ridefinisce la fase di “Sorveglianza”, allunga i tempi di periodicità massima della fase di “Revisione programmata” e modifica la fase di “Collaudo”
  • identifica le modalità di determinazione delle decorrenze iniziali degli interventi manutentivi e si ribadisce la conformità al prototipo certificato anche nelle sostituzioni dei componenti.

Comunicazioni Fgas: nuovo regolamento UE in vigore

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il Regolamento UE 2024/2195 della Commissione del 04/09/2024 che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del Regolamento UE 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 1191/2014.

L’allegato del regolamento stabilisce il formato delle comunicazioni che i produttori, importatori, esportatori e taluni utilizzatori di gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573. Salvo diversa indicazione nelle sezioni pertinenti dell’allegato, i dati comunicati riguardano le attività dell’impresa durante l’anno civile oggetto della comunicazione.

In ogni sezione sono indicati separatamente le unità di misura, i gas interessati, il livello di dettaglio e l’anno nel quale le attività devono essere comunicate. Il formato generale dello strumento di comunicazione è stabilito nelle varie sezioni dell’allegato.

Il regolamento, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, è entrato in vigore il 25/09/2024.

RENTRI: termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 04/11/2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

CONAI: adempimenti Ottobre 2024

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2024 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate.
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.