Informativa 07-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo nazionale gestori ambientali: nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione

Con Delibera n. 1 del 13/02/2023 dell’ANGA è stata introdotta una nuova modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo, in alternativa all’esibizione dei provvedimenti inerenti all’iscrizione. Dal 15/06/2023, l’attestato – QR code, che identifica il soggetto iscritto, può essere generato e scaricato dall’area riservata dell’impresa all’interno del sito dell’Albo.

L’attestato – QR code resta disponibile nell’area riservata fintanto che il soggetto resta iscritto all’Albo e non variano il numero dell’iscrizione, la sezione di riferimento e il codice fiscale. Esso contiene una stringa crittografata con gli estremi identificativi del soggetto iscritto che, letto tramite l’apposita APP, consente la visualizzazione in tempo reale della situazione autorizzativa aggiornata.

Interpello n. 4/2023 sicurezza sul lavoro: obbligo nella nomina del RLS

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 22/06/2023, ha fornito parere specifico in merito all’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sull’obbligo dell’elezione o la designazione del RLS.

La Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati

Rifiuti da costruzione e demolizione: definito il campo applicativo del nuovo D.M. 152/2022

Con l’istanza di interpello è stato chiesto di conoscere la corretta applicazione del nuovo D.M. 27/09/2022, n. 152, con cui è stato emanato il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

In particolare, i quesiti oggetto di chiarimento risultano i seguenti:

1) Campo applicativo del nuovo D.M. 27 settembre 2022, n. 152;

2) Modalità di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti;

3) Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;

4) Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.

RENTRI – nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti: in vigore dal 15/06/2023

In vigore dal 15/06/2023 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI, introdotto con D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Negli allegati I e II del decreto sono riportati i nuovi modelli -rispettivamente- del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5). Per quanto riguarda il formulario si segnalano altresì gli artt. 6 e 7 (relativi ai formulari cartacei e digitali). I nuovi modelli di Registri e formulari saranno applicabili, ai sensi dell’art. 9, alla luce delle scadenze descritte nell’art. 13.

Il regolamento entrerà in vigore:

per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti

-per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali; 

-enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.

a decorrere dal diciottesimo mese – ed entro i sessanta giorni successivi- dal 15/06/2023

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati;

a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi dal 15/06/2023

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il sistema sanzionatorio risulta diversificato a seconda delle condizioni di riferimento.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza (ovvero entro il 06/09/2023).

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

CONAI: adempimenti Luglio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/07/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;

A partire dal 01/07/2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni.

Informativa 06-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Censimento amianto: pubblicata la norma UNI 11903: 2023 sui requisiti degli addetti 

La norma UNI 11903:2023, in vigore dal 21/04/2023, definisce le caratteristiche e la qualifica dei soggetti che si occupano del censimento dell’amianto negli edifici, nelle macchine e negli impianti.

La norma UNI 11903:2023 definisce nel dettaglio i compiti a cui sono chiamati i soggetti che provvedono al censimento, le attività coinvolte e le conoscenze e le abilità che devono essere possedute per poter eseguire correttamente la procedura di censimento ai sensi della norma UNI 11870:2022, nella quale sono state fissate le condizioni e modalità per l’attuazione in sicurezza delle attività di monitoraggio e verifica dell’amianto.

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI: pubblicato il DM n.59/2023

Entra in vigore il 15/06/2023 il “decreto RENTRI”, ovvero il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Nell’art.1 si identifica l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità, definendo modelli, modalità di iscrizione e funzionamento del sistema; vengono definiti i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.

I nuovi modelli di registri e FIR saranno applicabili, alla luce delle scadenze previste, ovvero:

– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.

Registro carico-scarico rifiuti: chiarimenti su dove conservarlo

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il MASE ha risposto ad un recente interpello sulla possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti. L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone infatti l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa. Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto. La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

CONAI: adempimenti Giugno 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/06/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 05-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Formazione addetti all’uso di prodotti con diisocianati: obblighi dal 24/08/2023

Con Regolamento 2020/1149 del 03/08/2020 la Commissione Europea ha modificato l’allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (c.d. Regolamento REACH), prevedendo restrizioni sull’uso e l’immissione sul mercato di diisocianati sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele. In particolare, dal 24/08/2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che la concentrazione di diisocianati sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti, e prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale.

Raggruppamenti RAEE: nuove regole in vigore

Il 21/04/2023 è stato pubblicato il Decreto 20 febbraio 2023, n.40 del MASE concernente il “Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185“; esso entra in vigore il 05/05/2023.

In particolare, tale decreto prevede la sostituzione dell’Allegato 1 al Decreto n. 185 del 25 settembre 2007; i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati, indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sospensione attività imprenditoriale: chiarimenti da I.N.L.

Con nota dell’I.N.L. n. 642 del 06/04/2023, l’Ispettorato nazionale del Lavoro risponde ad alcuni interrogativi sulla decadenza del provvedimento di sospensione a seguito del decreto di archiviazione del giudice penale, ai sensi del comma 16 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L’I.N.L. chiarisce che se il provvedimento di sospensione viene adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale; pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l’attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell’art. 14 in questione.

Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute  e sicurezza, laddove non pervenga istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro – il quale ad  esempio decida di non proseguire l’attività lavorativa nel luogo o nell’unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) – l’emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la  decadenza del provvedimento sospensivo e non vi saranno adempimenti da porre in essere da parte del personale dell’I.N.L.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

MUD 2023: scadenza fissata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CONAI: adempimenti Maggio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/05/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 04-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2023: scadenza prorogata al 08/07/2023

Con DPCM 03/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 59 del 10/03/2023, è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD 2023), fissando il termine di presentazione al 08/07/2023.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Lavori usuranti e benefici previdenziali: richiesta a partire dal 01/05/2023

L’INPS, con nota n. 1100 del 21/03/2023, ha fornite le istruzioni per la presentazione, entro il 01/05/2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nell’anno 2024.

I “lavori usuranti” che hanno diritto ai benefici previdenziali risultano le attività rientranti nelle seguenti categorie:

  • Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • Lavoratori notturni a turni;
  • Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La domanda di accesso al beneficio, deve essere presentata entro il 01/05/2023 per coloro che perfezionano i requisiti dal 01/01/2024 al 31/12/2024. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Prodotti tessili, parchi giochi e arredo urbano: aggiornati i Criteri ambientali minimi (CAM)

Con DM 07/02/2023 sono stati fissati i nuovi “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili”; esso sostituisce il previgente DM 30/06/2021.

Inoltre sono stati fissati i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni “.

Il DM considera nei “prodotti tessili”:

  • l’abbigliamento e accessori composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili;
  • prodotti tessili per uso in ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili;
  • stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni.

Acque per consumo umano: nuove condizioni previste dal D.Lgs. 18/2023

Il D.Lgs. 23/02/2023 n. 18, di attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; esso abroga il previgente D.Lgs. 02/02/2001 n. 31.

Tale decreto rivede e introduce norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Esso definisce i requisiti dei controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, tramite attività effettuate regolarmente e in conformità alle indicazioni del decreto (controlli interni ed esterni) e all’allegato II, al fine di garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali previsti nel decreto medesimo.

“Whistleblowing”: pubblicato il D.Lgs. 24/2023

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 10/03/2023 n. 24 relativo al “Whistleblowing” di attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto e delle disposizioni normative nazionali.

Esso risulta applicabile, con decorrenza dal 15/07/2023, regolando la figura del segnalatore, prevedendo come destinatario delle segnalazioni il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale norma prevede inoltre l’istituzione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati e la presenza di uno o più sistemi di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti e sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Nuove linee guida piani monitoraggio della qualità suolo: pubblicazione ISPRA

Sulla G.U. del 16/03/2023, è stata pubblicata la nota del MASE recante “Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo“.

Lo scopo di tale documento è quello di fornire agli operatori economici uno strumento fruibile per il monitoraggio della qualità e del contenuto del carbonio organico dei suoli interessati dalle asportazioni, al fine di stimare le variazioni in seguito alle attività di utilizzo di residui colturali per la produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, garantendone la sostenibilità ambientale.

Adempimenti e pagamenti diritti Albo gestori ambientali e attività di recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2023

Il 30/04/2023 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento;
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

    • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
    • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
    • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
    • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

CONAI: adempimenti Aprile 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/04/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per le aziende che rientrano nella definizione di esportatrici nette ed intendano avvalersi dell’agevolazione prevista dalla Circolare CONAI del 25/07/2013, il 30/04/2023 è il termine ultimo per la presentazione del mod. 6.22.

Informativa 03-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2023: scadenza presentazione entro il 30/04/2023

La dichiarazione MUD 2023, relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2022, dovrà essere presentata entro il 30/04/2023 dai soggetti interessati.

Il modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Decreto milleproroghe 2023: novità su adempimenti connessi alla gestione rifiuti

Nel Decreto Milleproroghe 2023, in vigore dal 28/02/2023, l‘articolo 11 disciplina alcune proroghe temporali che riguardano adempimenti dei soggetti responsabili di specifici rifiuti; in particolare: RAEE fotovoltaici, rifiuti da cementifici e rifiuti inerti.

L’articolo 11, comma 8-quater fissa al 30/06/2023 il termine entro il quali i responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 possono comunicare a GSE S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi rifiuti.

Viene inoltre prorogato di sei mesi il termine previsto all’articolo 7, comma 1 del D.M. n. 152/2022 per la cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero.

Trasporto rifiuti da manutenzione del verde pubblico: iscrizione cat. 2-bis ANGA

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Circolare n. 1 del 14/02/2023, chiarisce gli adempimenti connessi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, chiarendo a quale categoria dell’Albo debbano iscriversi le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico.

A tale riguardo il Comitato nazionale ha chiarito che, qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2–bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Bando ISI INAIL 2022: apertura procedura dal 02/05/2023

Dal 02/05/2023 al 16/06/2023 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando ISI INAIL 2022. 

L’avviso ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in n. 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultime novità su dimostrazione iscrizione e attestazione idoneità veicoli

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblico le seguenti delibere:

  • Delibera n. 1 del 13/02/2023 che introduce nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
  • Delibera n. 2 del 13/02/2023 che introduce il modello di attestazione precompilata per Responsabili Tecnici di imprese extra UE.

In base a tale provvedimento le imprese e gli enti iscritti all’ANGA potranno dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code.

Pile ed accumulatori: obbligo comunicazione produttori entro il 31/03/2023

Dal 12/01/2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2023.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

CONAI: adempimenti Marzo 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/03/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;

Informativa 02-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo CCNL edilizia: novità in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro

Il CCNL edilizia in vigore, sottoscritto il 03/03/2022, introduce alcune novità per i lavoratori anche per quanto riguarda la formazione alla sicurezza sul lavoro.

Nel nuovo CCNL edilizia, infatti, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. E’ previsto inoltre l’aggiornamento della formazione dei lavoratori (della durata di 6 ore), con periodicità triennale.
Come specificato nel CCNL, infatti, la periodicità triennale “si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente e per il preposto”.

Registro imprese del legno: iscrizioni 2023

Il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Operatori EUTR), è stato istituito secondo le modalità stabilite dal Decreto 09/02/2021, ai sensi dell’European Timber Regulation (c.d. “Regolamento Legno”), ai fini del contrasto al commercio illegale di questo materiale.

Sono tenuti ad iscriversi al registro gli Operatori che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ha validità dal momento dell’iscrizione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di cui al comma 2.
In data 31/12/2022 sono scaduti i termini d’iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l’annualità 2022. L’iscrizione per l’annualità 2023 va rinnovata dal 16/01/2023 in poi.

Circolare INL n. 162 del 24/01/2023: adozione provvedimento di sospensione per le microimprese

Con Circolare n. 162 del 24/01/2023 l’INL, in riscontro al quesito relativo alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP, ha chiarito quanto segue.

Sebbene a riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fosse già espresso con nota prot. n. 509 del 20/01/2023, ha precisato che nel caso di lavoro irregolare, non trova applicazione la sospensione dell’attività qualora il lavoratore risultasse l’unico occupato dell’impresa.  Tale principio risiede nella volontà del legislatore di escludere le microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione. Tale esclusione non può applicarsi qualora fossero contestualmente evidenziate gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento sospensivo.

OT23 – 2023: riduzione tasso INAIL per prevenzione – scadenza 28/02/2023

INAIL ha pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23 per l’anno 2023 in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.

Si ricorda che la domanda per la riduzione del tasso INAIL, va inoltrata telematicamente entro il 28/02/2023, con riferimento agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda nel corso del 2022 fino alla data del 31/12/2022.

Relazione annuale amianto e relazione trasporto merci pericolose ADR: scadenza 28/02/2023

Il 28/02/2023 risultano in scadenza i seguenti adempimenti:

  • Relazione annuale amianto: le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle Regioni e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta, come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • Relazione trasporto merci pericolose ADR: i consulenti per il trasporto di merci pericolose ADR devono redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa.

Pile ed accumulatori: obbligo comunicazione produttori entro il 31/03/2023

Dal 12/01/2023 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2022 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31/03/2023.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

MUD 2023: scadenza presentazione entro il 30/04/2023

La dichiarazione MUD 2023, relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2022, dovrà essere presentata, salvo modifiche e/o proroghe, entro il 30/04/2023.

Il Modello rimane articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CONAI: adempimenti e novità 2023

CONAI ha pubblicato la nuova linea guida con regole e adempimenti previsti per il 2023; in particolare dal 01/01/2023 sono entrati in vigore i nuovi valori dei contributi ambientali, con ulteriori riduzioni per diverse frazioni merceologiche.
Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/02/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.  

Informativa 01-2023: aggiornamento normativo e scadenziario

Nomina consulente ADR per “speditori merci pericolose”: nota MIT di chiarimento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con nota esplicativa n. 40141 del 21/12/2022 “chiarisce” che sul territorio nazionale, le esenzioni disciplinate dal D.M. 04/07/2000 applicabili per i “caricatori” e “trasportatori”, si applicano anche agli “speditori” che si trovano nelle medesime condizioni operative.

In base a quanto riportato nella nota, per gli speditori non sussiste quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR se si verificano le seguenti condizioni:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6 e al punto 1.7.1.4 come pure i capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, rimane comunque l’obbligo per gli speditori di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR. A titolo esemplificativo:

  • Rispetto dei limiti dei quantitativi massimi indicati nelle esenzioni
  • Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi spediti
  • Corretta compilazione del formulario di trasporto rifiuti
  • Corretto imballaggio ed etichettatura dei colli e in generale le modalità di trasporto dei rifiuti
  • Obbligo di formazione del personale

Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): chiarimenti dal Ministero del lavoro

Con Interpello n. 3/2022 la Commissione del Ministero del lavoro ha chiarito le condizioni relative alla nomina del RSPP aziendale.

La Commissione ha chiarito che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un RSPP e il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali ASPP. Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: tempistiche in caso di rinnovo

E’ stata pubblicata la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 10 del 21/12/2022 in merito alle tempistiche di conclusione del procedimento in caso di rinnovo dell’iscrizione all’Albo.

Il Comitato nazionale ha chiarito che il dimezzamento dei tempi, previsto all’art. 22, comma 2, del D.M. 120/2014 si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione la garanzia finanziaria, qualora prevista. L’interessato è sempre tenuto, quindi, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo, a presentare alla Sezione competente la garanzia finanziaria entro il termine di decadenza di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione stessa.

Etichettatura ambientale imballaggi: novità DM n. 360 del 28/09/2022 in vigore dal 01/01/2023

ll MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28/09/2022, che adotta ufficialmente le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″. Esso contiene le linee guida ufficiali per assolvere agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo decorre a partire dal 01/01/2023.

Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio. Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero. Si ricorda che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data dell’01/01/2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Eventi e manifestazioni: nuovi CAM pubblicati dal MiTE

Il 17/12/2022 è entrato in vigore il D.M. 19/10/2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”. Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), tale Piano definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli eventi, affrontando aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

L’attuazione di tali CAM mira a ridurre quindi gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto delle condizioni di lavoro dignitose nonché della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, favorendo, nella Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della cultura alla sostenibilità.

Dall’analisi delle pressioni ambientali e sociali generate durante il processo di implementazione di un evento (organizzazione, realizzazione e post-evento) si sono definiti i requisiti di sostenibilità da applicare a tutte le fasi che interessano le manifestazioni nelle diverse modalità di svolgimento (indoor/outdoor, fisse/itineranti, spot/continuative).

Installazione impianti: modifiche al D.M. 37/2008

È stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 13/12/2022, il D.M. 29/09/2022 che apporta alcune modifiche al testo del D.M. 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il D.M. 29/09/2022 introduce alcune modifiche al D.M. 37/2008 in relazione alla progettazione e costruzione di nuovi edifici con particolare riferimento a: gli impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica

le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti. Tali modifiche risultano in vigore a partire dal 28/12/2022.

Attestazione SOA: nuovi obblighi in vigore dal 01/01/2023

Con la pubblicazione in G.U. n. 117 del 20/05/2022) della Legge n. 51/2022, l’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali) diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 € che accedono agli incentivi fiscali.

La Legge n. 51/2022 prevede infatti che per beneficiare degli incentivi fiscali, le imprese che eseguono i lavori con un importo superiore ai 516.000 € devono essere in possesso della certificazione SOA. L’obbligo scatterà dal 01/07/2023 ma, a decorrere dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023, occorrerà dimostrare di aver almeno sottoscritto un contratto con uno degli enti certificatori che rilasciano l’attestazione.

Interpello MASE: chiarimenti su gestione rifiuti di esumazione ed estumulazione

Il MASE con Interpello del 2/12/2022 n. 151820 ha fornito indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti di esumazione ed estumulazione, ed in particolare in relazione al trasporto di tali rifiuti dal gestore dei servizi cimiteriali ed alla conferibilità degli stessi al centro comunale di raccolta.

Il Ministero chiarisce quanto segue:

  • in merito al trasporto di tali rifiuti, trattandosi di rifiuti urbani, può essere effettuato solo dal gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, iscritti all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 1, sottocategoria D4 e senza che lo stesso venga accompagnato dal FIR, ai sensi dell’articolo 193, comma 7, del D. lgs. 152/06 e s.m.i..
  • con riferimento, invece, alla possibilità di conferire i rifiuti da esumazione ed estumulazione contrassegnati con codice EER 20.01.40 e EER 20.03.99 presso i centri comunali di raccolta realizzati in conformità al DM 08/04/2008 e s.m.i., si rileva che nell’elenco riportato al punto 4.2, punto 31, dell’allegato 1, in corrispondenza dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.99 e 20.01.40 non sono annoverati rifiuti da esumazione ed estumulazione ma soltanto rispettivamente ‘cartucce toner esaurite’ e “rifiuti metallici”, ed è pertanto esclusa la possibilità di conferire tale specifica tipologia di rifiuti.

CONAI: adempimenti in scadenza a Gennaio 2023

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/01/2023 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio; 
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.  
  • mod. 6.20 per gli imballaggi riutilizzabili  

Informativa 12-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

Etichettatura ambientale imballaggi: novità DM n. 360 del 28/09/2022 in vigore dal 01/01/2023

ll MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha pubblicato il Decreto n. 360 del 28/09/2022, che adotta ufficialmente le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152″. Esso contiene le linee guida ufficiali per assolvere agli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi, il cui obbligo decorre a partire dal 01/01/2023.

Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio. Le nuove norme si applicheranno a tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici, come esplicitato nell’atto di interpello ambientale rilasciato dal Ministero. Si ricorda che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data dell’01/01/2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Obbligo nomina consulente ADR per “speditori merci pericolose”: scadenza 31/12/2022

In base a quanto prescritto dalla revisione 2019 dell’Accordo ADR relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, dal 01/01/2023 entrerà in vigore l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR per qualsiasi quantità spedita o frequenza di spedizione.

Potranno, invece, usufruire delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR, le aziende che effettuano solo le operazioni di carico e/o trasporto di merci pericolose o di rifiuti pericolosi in conformità con le casistiche previste dalla vigente disciplina:

  • esenzione per imballaggio in quantità limitate – cap. 3.4
  • esenzione parziale – sezione 1.1.3.6
  • esenzione del numero limitato di operazioni: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno (D.M. 04/07/2000).

Si precisa che secondo l’ADR lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; essa risulta quindi associata alla figura indicata come mittente nel documento di trasporto o come produttore/detentore nel formulario di trasporto rifiuti.

Bandi PNRR e DNSH: pubblicata edizione aggiornata della guida operativa

E’ stato pubblicato un aggiornamento relativo alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH)”, nell’ambito delle procedure e bandi relativi al PNRR.

Nello specifico gli aggiornamenti riguardano:

  • revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in ragione alle attività che verranno attuate per la realizzazione degli interventi;
  • recepimento di integrazioni e modifiche specifiche volte a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;
  • inserimento di nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;
  • introduzione di “Requisiti trasversali” volti a semplificare l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali in oggetto.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove condizioni per garantire la capacità finanziaria

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 6 del 19/10/2022, ha ridefinito gli importi aggiornati relativi alla capacità finanziaria per l’iscrizione alle categorie di trasporto dei rifiuti dalla 1 alla 5. Si precisa che resta valida la regola che la dimostrazione della capacità finanziaria già prodotta all’Albo Autotrasportatori (iscrizione al REN) vale anche per l’Albo Gestori Ambientali.

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.”

“Mobility manager”: scadenza 31/12/2022 presentazione piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)

È stato pubblicato il D.I. 16/09/2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del “mobility manager”. Si ricorda infatti come, in base all’art. 3 del DM 12//2021, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager.

I Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.
Il D.I. 16/09/2022 specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, invece, la normativa aggiornata specifica che i Comuni possono individuare i Mobility manager di area non solo rivolgendosi al loro personale di ruolo ma anche a quello di una società partecipata o dell’agenzia della mobilità.

EoW rifiuti inerti: interpello con chiarimenti da parte del MASE

Con istanza di interpello del 14/11/2022 sono stati richiesti al MASE alcuni chiarimenti in relazione all’interpretazione sul Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’art. 184 – ter, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

In particolare, è stato richiesto di confermare se il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
Il MASE ha chiarito che il D.M. n. 152/2022 individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati. I rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.

Veicoli Fuori Uso: pubblicato DPR 177/2022 sul nuovo registro unico telematico

E’ stato pubblicato il DPR n. 177 del 23/09/2022, che disciplina il registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 06/12/2022, attraverso le procedure telematiche di gestione del registro unico, consente al centro di raccolta di gestire, mediante apposito applicativo, gli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso iscritti al PRA, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.Lgs 209/2003 e dall’art. 231, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il CED, sarà composto da due sezioni: la sezione veicoli iscritti al PRA e la sezione veicoli non iscritti al PRA. Si rimane, in attesa dei decreti attuativi. Il registro unico, come stabilito dall’art. 5 del provvedimento, sarà avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b), e quindi presumibilmente dal 07/06/2024.

CONAI: adempimenti in scadenza a Dicembre 2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/12/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

Obbligo nomina consulente ADR per speditori merci pericolose: scadenza deroga al 31/12/2022

La normativa ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente ADR ad ogni impresa le cui attività comprendono anche la spedizione di merci pericolose su strada. Il primo soggetto è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore viene considerato come speditore.

Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori, e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31/12/2018, in deroga alle disposizioni del punto 1.8.3.1 della normativa ADR, dovranno designare un consulente per la sicurezza ADR entro il 31/12/2022.

Imprese energivore: apertura portale dal 14/10/2022 per dichiarazioni 2023

Dal 14/10/2022 è disponibile sul sito CSEA il Portale Energivori 2023, per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023 per le imprese energivore. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha pubblicato la Circolare n. 41/2022/ELT che prevede l’apertura del portale, per l’inserimento delle dichiarazioni per la definizione delle imprese energivore relative all’annualità 2023, con decorrenza 14/10/2022.

Le imprese “non neo costituite”, potranno accedere nel sistema telematico dal 14/10/2022 e fino alle ore 23.59 del 28/11/2022.  Le imprese “neo costituite”, invece, potranno entrare nel portale sempre dal 14/10/2022 ma fino alle 23.59 del 02/01/2023.

Applicativo ASA on line per soggetti abilitati alle verifiche periodiche attrezzature/impianti

Con Circolare del 18/10/2022, l’INAIL ha comunicato che a decorrere dal 21/10/2022 è operativo l’applicativo del portale Albo Soggetti Abilitati (ASA), istituito ai sensi dell’art. 3 comma 1 DM 11/04/2011.

Nella sua prima versione il portale consentirà:

  • l’iscrizione agli Albi regionali gestiti da INAIL in modalità telematica;
  • la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche di impianti e attrezzature ex art. 71 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze
  • l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle ASL / ARPA territorialmente competenti
  • la consultazione delle verifiche, con monitoraggio e il controllo da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ASL e ARPA, delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Modalità di classificazione dei rifiuti: chiarimenti applicativi dal MITE

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) con la Circolare del 17/10/2022, ha fornito chiarimenti applicativi sulle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA). Tale documento ha lo scopo di fornire chiarimenti sulle regole fissate dal SNPA ed approvate del MiTE Con Decreto Direttoriale del 09/08/2021.

Fra gli aspetti oggetto di chiarimento si segnalano i seguenti:

  • Gerarchia delle fonti: il documento chiarisce il rapporto gerarchico delle linee guida adottate il 09/08/2021 con le altre disposizioni in vigore.
  • Documentazione tecnica di classificazione e forma: nelle linee guida vengono considerate di primaria importanza per garantire la tracciabilità sia la relazione tecnica che il giudizio di classificazione. Mentre è solo sufficiente che vengano riportate nelle documentazioni le procedure utilizzare per individuare il codice EER attribuito al rifiuto.
  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche: si applica un approccio affine a quello utilizzato per i veicoli fuori uso. La classificazione dipende dalla presenza o assenza di componenti pericolosi che devono essere evidenziati opportunamente dai produttori dell’apparecchiatura in questione.
  • Definizione “Professionista Abilitato”: nel documento si chiarisce il termine “professionista abilitato alla redazione di giudizio di classificazione”, riferendosi a : “un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti”.
  • Parametri analitici: in risposta ai quesiti arrivati al MiTE, viene evidenziato che è possibile avere una pluralità di soggetti che partecipano al processo di classificazione, purchè questo venga evidenziato nella documentazione.

Decreto deroghe valori limite di esposizione campi elettromagnetici

l Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute hanno stabilito criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe dei valori limiti di esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici (CEM) attraverso il nuovo Decreto del 30/09/2022. Tale Decreto indica l’iter per l’ottenimento di tali deroghe e sugli obblighi da attuare da parte del datore di lavoro.

Si ricorda che il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali congiunto al Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del Datore di lavoro, e in presenza di specifiche circostanze documentate, specifiche deroghe al rispetto dei VLE dei CEM. Il Decreto 30/09/2022 definisce i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei VLE relativi alle attività comportanti le esposizioni ai campi elettromagnetici.

Etichettatura ambientale: novità in vigore dal 01/01/2023

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entrerà in vigore il 01/01/2023 e si applicherà a tutti gli imballaggi immessi sul territorio italiano.

La sanzione per etichetta ambientale assente o non conforme è prevista dall’art. 261 c.3 del D.Lgs. 152/06, è di tipo amministrativo pecuniario e va da 5.200 a 40.000 €. Si applica a “chiunque immetta sul mercato italiano imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell’imballaggio. In capo al produttore dell’imballaggio ricade l’onere di veicolare all’interno della filiera l’informazione relativa all’identificazione dei materiali di imballaggio.
Il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, redatto dal MITE – Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in data 15/03/2022, costituisce il riferimento ufficiale in cui sono indicate le modalità per l’etichettatura.

CONAI: adempimenti in scadenza a Novembre 2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/11/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2022: aggiornamento normativo e scadenziario

DM 02/09/2021 “Decreto GSA”: novità in vigore dal 04/10/2022

Il DM 02/09/2021 (c.d. “Decreto GSA), in vigore dal 04/10/2022, riporta i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del dlgs 81/2008“.

Esso abroga alcuni articoli del DM 10/03/1998, in quale sarà definitivamente abrogato, con l’entrata in vigore del DM 03/09/2021. Tra le novità introdotte e che entrano in vigore dal 04/10/2022, la frequenza dei corsi di aggiornamento ha ora cadenza almeno quinquennale. Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, all’entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione / aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso da concludersi entro il 04/10/2023. Risulta inoltre variata la classificazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro, adottando un approccio a 3 livelli di prestazione in funzione dell’obiettivo da garantire.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: definite le conseguenze per mancato adeguamento carrozze mobili

La Circolare n. 8 del 19/09/2022 definisce le modalità da adottare in caso di “Mancato adeguamento carrozze mobili”. A tale riguardo il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza ed evitare difformità nei dati riportati sui provvedimenti, oggetto di controllo da parte degli operatori delle forze dell’ordine, ha ritenuto necessario definire la corretta procedura che le Sezioni debbano attivare per le imprese che non risulteranno adeguate alle disposizioni previste dalla deliberazione n. 3 del 24/06/2020.

Si ricorda come, la Deliberazione n.1 del 31/01/2022 aveva disposto che i provvedimenti d’iscrizione all’Albo in corso di validità alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 3 del 24/06/2020 fossero aggiornati alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 3 del 24/06/2020, entro il 29/06/2022. Il Comitato nazionale ha pertanto stabilito che le Sezioni regionali e provinciali a partire dal 15/10/2022 provvedano alla cancellazione d’ufficio:
a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24/06/2020;
b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.

DM 15/09/2022: proroga entrata in vigore “Decreto controlli antincendio” al 25/09/2023

Nella GU n. 224 del 24/09/2022 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 15/09/2022 con cui vengono apportate modifiche al DM 01/09/2021 (“Decreto controlli antincendio”). Il nuovo Decreto dispone in particolare la proroga dell’entrata in vigore del “Decreto controlli antincendio” per quanto concerne i criteri di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio al 25/09/2023.

Sono inoltre apportate modifiche minori ad alcuni prospetti contenuti nell’allegato A che definiscono i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico/pratica per tecnici manutentori di taluni presidi antincendio.

Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici: novità a seguito del DM 04/08/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato un comunicato recante le “Modalità di funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici”. Il Decreto MITE 4/08/2022, n. 304 individua infatti le modalità per il funzionamento del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Sul portale ogni cittadino può trovare tutte le informazioni (dati ed elaborazioni personalizzate), utili per orientarsi sulle opportunità di investimento per il proprio immobile; le informazioni sono utili anche per finalità statistiche e di studio.
Si ricorda come in caso di omessa dichiarazione o mancanza dell’APE nei contratti di compravendita immobiliare, l’articolo 6 del D.lgs. n. 192/2005 prevede il pagamento della sanzione amministrativa che, comunque, non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.

Consulente ADR: novità sull’obbligo di nomina per le aziende

In base a quanto prescritto dalla revisione 2019 dell’Accordo ADR e RID, si evidenzia come a partire dal 01/01/2023 entrerà in vigore l’obbligo di nominare il consulente ADR/RID per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose o rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR per qualsiasi quantità spedita o frequenza di spedizione.

Potranno, invece, usufruire delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR/RID le aziende che effettuano solo le operazioni di carico e/o trasporto di merci pericolose o di rifiuti pericolosi in conformità con le casistiche previste dalla vigente disciplina, ovvero:

  • esenzione per imballaggio in quantità limitate (p.to 3.4)
  • esenzione parziale (p.to 1.1.3.6)
  • esenzione del numero limitato di operazioni: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno (D.M. 4 luglio 2000)

Si evidenzia come, in base alla definizione dell’Accordo ADR/RID lo speditore è l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi; quindi, è l’azienda che figura come mittente nel documento di trasporto o come produttore/detentore nel formulario di trasporto rifiuti.

Etichettatura ambientale: novità in vigore dal 01/01/2023

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entrerà in vigore il 01/01/2023 e si applicherà a tutti gli imballaggi immessi sul territorio italiano.

La sanzione per etichetta ambientale assente o non conforme è prevista dall’art. 261 c.3 del D.Lgs. 152/06, è di tipo amministrativo pecuniario e va da 5.200 a 40.000 €. Si applica a “chiunque immetta sul mercato italiano imballaggi privi dei requisiti di etichettatura”, in una logica di responsabilità condivisa fra utilizzatore e produttore dell’imballaggio. In capo al produttore dell’imballaggio ricade l’onere di veicolare all’interno della filiera l’informazione relativa all’identificazione dei materiali di imballaggio.
Il documento “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”, redatto dal MITE – Ministero della Transizione Ecologica e pubblicato in data 15/03/2022, costituisce il riferimento ufficiale in cui sono indicate le modalità per l’etichettatura.

CONAI: adempimenti in scadenza a Ottobre 2022

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI la dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile entro il 20/10/2022 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.