Informativa 05-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DPCM 26/04/2020: gestione rischio “COVID-19” e tutela della sicurezza dei lavoratori

In G.U. n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM del 26/04/2020 con il quale vengono fissate le regole in vista della “Fase 2” e per le riaperture delle attività imprenditoriali. Tali disposizioni si applicano a partire dal 04/05/2020. In particolare, tale Decreto contiene le misure igienico-sanitarie da attuare (Allegato 4), le misure e le condizioni per gli esercizi commerciali (Allegato 5), i “Protocolli” da seguire in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato 6), sui cantieri (Allegato 7), per i settori trasporto e logistica (Allegato 8), del trasporto pubblico (Allegato 9).
Dal 04/05/2020 le prime riaperture riguarderanno le imprese di costruzioni e le attività manifatturiere; via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all’ingrosso funzionale.
Le imprese la cui attività è consentita, sono tenute a rispettare i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza.
Si evidenzia inoltre come a livello regionale sono state adottate indicazioni di carattere operativo; in particolare si segnala in Regione Veneto la pubblicazione del “Manuale per la riapertura delle attività produttive”, aggiornato al 29.04.2020, che fornisce indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, e l’individuazione del c.d. “COVID MANAGER”.

Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità per verde pubblico e ristorazione

Sono stati pubblicati nella G.U. n. 90 del 04/04/2020, i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi alla gestione del verde pubblico e sulla ristorazione collettiva; l’applicazione dei nuovi CAM sarà obbligatoria per gli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal 02/08/2020.
Il Ministero dell’Ambiente ha revisionato i CAM per l’affidamento dei seguenti servizi e forniture:

  • progettazione di una nuova area verde o di riqualificazione di un’area già esistente;
  • gestione e manutenzione del verde pubblico;
  • fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per l’irrigazione).

Il documento aggiorna, quindi, le norme per lo sviluppo sostenibile degli appalti verdi; in particolare, ha l’obiettivo di incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei noti ed importanti benefici sulla salute umana e sull’ambiente.
La revisione dei CAM consente di affrontare la tematica della gestione del verde pubblico in un’ottica di strategia di medio-lungo periodo, attraverso nuovi strumenti; tra questi il censimento delle vegetazioni locali.  E’ stato inoltre pubblicato il decreto che revisiona i CAM per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari. Nel documento vengono fornite le definizioni in merito a:

  • servizio di ristorazione collettiva: attività che include l’acquisto di alimenti e bevande;
  • derrate alimentari: prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici.

Tra le principali novità si segnalano:

  • distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, uffici od ospedali;
  • maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di cibo;
  • sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a chilometri zero, al biologico, fino ai prodotti ittici.

“Fase 2”: circolare dal Ministero della Salute ai medici competenti

Il Ministero della Salute ha emanato la Circolare prot. n. 14915 del 29/04/2020 contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente in vista della imminente riapertura delle attività produttive sospese a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Il documento nasce sulla scorta del Protocollo in contrasto alla diffusione del COVID-19 del 14/03/2020, integrato e modificato il 24/03/2020, ed il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” della Protezione Civile del 09/04/2020.

Secondo il Ministero in questa delicata fase di riapertura delle attività lavorative più che mai si rende necessaria una particolare attenzione al duplice obiettivo di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività.
Ben si comprende quindi la delicata posizione che rivestono ancor più in questo momento i medici competenti sulla sicurezza del lavoro. In base alle trasmissioni per via telematica (art. 40, comma 1, D.lgs 81/2008) ai servizi competenti dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente al 2018, emerge che tali comunicazioni sono state effettuate da un totale di 5.259 medici competenti, circa il 70% degli iscritti nell’elenco, corrispondente ad un totale di 14.786.812 soggetti, a fronte di un totale pari a 23.215.000 occupati.

Regione Veneto: bando per finanziamenti su bonifiche ambientali

La Regione Veneto, con DGRV n. 493 e 494 del 21/04/2020, ha promosso due bandi, dedicati agli Enti locali veneti, al fine di sostenere la copertura finanziaria degli oneri per interventi su aree contaminate. Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di 3 milioni di euro a disposizione degli enti locali e che coprono fino all’80% della spesa complessivamente prevista con un tetto massimo di contributo di 600mila euro per singola progettualità. Nel secondo bando, invece è previsto il finanziamento di 1 milione di euro all’interno di un fondo di rotazione dove potranno essere concessi prestiti in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e un tetto di 200mila euro, con rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi e una durata massima di anni quindici.
Saranno ammissibili a finanziamento le spese per le opere di progettazione, caratterizzazione e indagine preliminare connesse con le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., oltre che gli eventuali complementari interventi di messa in sicurezza di emergenza che si rendessero, nelle diverse circostanze, necessari. I siti oggetto di bonifica potranno riguardare sia aree di proprietà dell’ente sia aree di altra proprietà, ove il Comune territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente.

Gestione rifiuti e “COVID-19”: provvedimenti e indicazioni da seguire

Con Circolare prot. n. 22276 del 30/03/2020, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a fornire indicazioni utile a superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID-19. In precedenza, con nota del consiglio SNPA del 23/03/2020, veniva approvato un documento che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19, tenendo anche ovviamente conto delle linee di indirizzo fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In merito alla gestione dei rifiuti costituiti da DPI utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di ambienti diversi dalle strutture sanitarie (aziende, Enti, private abitazioni). In attesa di una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti a livello nazionale, la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15/04/2020, a chiarire che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, ecc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, ne deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti.

Impianti di climatizzazione e rischio COVID-19: indicazioni operative

Sulla questione prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 si è espresso anche l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che attraverso il rapporto ISS Covid-19 n.5/2020 ha fornito indicazioni e raccomandazioni da seguire per mantenere un buon livello di qualità dell’aria all’interno dei locali.
Si segnala inoltre come AiCARR ha fornito indicazioni su come operare sugli impianti esistenti, partendo dal principio, che la migliore azione per limitare un eventuale rischio di infezione da COVID-19 per via aerea è quello di effettuare il più possibile il ricambio aria degli ambienti interni con aria esterna. Inoltre, gli impianti di ventilazione meccanica e gli impianti climatizzazione ambientale, possono assolvere tale funzione in modo più efficace della semplice apertura delle finestre, anche perché migliorano la qualità dell’aria esterna con la filtrazione.

AiCARR afferma che gli impianti di climatizzazione possono aiutare a ridurre notevolmente i rischi da contagio se si aumenta la portata dell’aria di rinnovo. Durante la prossima estate e il prossimo inverno, quando ancora si sarà probabilmente in condizioni di transitorio, sarà inutile e dannoso spegnere qualunque tipo di impianto di climatizzazione e riscaldamento. Sono e saranno molto più importanti altre precauzioni, come le protezioni individuali, i comportamenti e l’affollamento delle persone nei locali.

Emergenza COVID-19: proroga adempimenti e scadenze varie

Per effetto della conversione in legge del D.L 18/2020, avvenuto con Legge 24/04/2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, risultano ufficialmente prorogate e/o sospese una serie di autorizzazioni e adempimenti in materia ambientale ed edilizia.

In particolare, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente;
    versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • deroga alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il deposito temporaneo di rifiuti;
  • la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Sono inoltre prorogati i termini di validità delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali fino al 15/06/2020 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020).

Informativa 04-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DL “CURA ITALIA”: proroghe comunicazioni/autorizzazioni ambientali – MUD, Albo gestori, f-gas

In G.U. del 17/03/2020, è stato pubblicato il D.L. “CURA ITALIA” n. 18 che prevede misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza COVID-19.
Fra le tante misure previste, risultano prorogate una serie di comunicazioni e adempimenti in materia ambientale.
In particolare, all’art. 113 del DL Cura Italia vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
  • trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49: si tratta dell’elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Inoltre, con Circolare del Ministero Ambiente n. 20460 del 23 marzo 2020, il Ministero conferma la proroga al 15 giugno 2020 anche per le certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra in base a quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL “CURA ITALIA”.
In particolare, ai sensi della circolare 20460/2020:

  • i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino al 15 giugno;
  • al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi;
  • Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

COVID-19: indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro

Di seguito si riportano i principali decreti e documenti di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

  • Con DPCM 22/03/2020, in parte integrato e modificato dal DM 25/03/2020, e successivamente prorogato dal DPCM 01/04/2020 venivano sospese alcune attività lavorative, in base al codice ATECO di appartenenza, con termini di sospensione fino al 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche;
  • In data 14/03/2020 veniva sottoscritto specifico “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con le misure e norme comportamentali da seguire da parte delle aziende per fronteggiare l’emergenza in atto; analogo documento veniva sottoscritto in data 19/03/2020 con regole e condizioni da seguire per le attività di cantiere;
  • La Regione Veneto con documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” (ultimo aggiornamento Ver. 09 del 26.03.2020) forniva indicazioni pratiche su alcuni adempimenti di sicurezza (p.es. scadenza formazione lavoratori, controlli e verifiche periodiche Allegato VII – D.Lgs. 81/08, prassi igieniche da seguire).

Emergenza COVID-19 e gestione rifiuti: condizioni e regole da seguire

Il Ministero dell’ambiente con Circolare n.22276 del 30/03/2020 chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti alla luce dell’emergenza COVID-19, individuando misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. La circolare contiene indicazioni alle regioni e province autonome che potranno scegliere lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

La Circolare chiarisce che, ove le competenti autorità decidano di adottare ordinanze (ai sensi dell’art. 191, del Testo unico ambientale D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) in materia di gestione dei rifiuti, si individuano specifici regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza e che riguardano:

  • Capacità di stoccaggio impianti: le ordinanze da emanarsi possono modificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II, con riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di SCIA e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza per aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.
  • Deposito temporaneo dei rifiuti: le ordinanze potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi
  • Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali: le ordinanze potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.

Inoltre, si sottolinea come il Consiglio SNPA, ha approvato un documento di indirizzo che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Tale documento tiene conto delle linee di indirizzo in materia fornite dall’ISS con nota Prot n. 8293 del 12 marzo 2020 e si concentra in particolare raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 che vanno garantite, in quanto servizi pubblici essenziali.

INAIL: DURC, dati aggregati sorveglianza sanitaria, bandi ISI – proroghe e slittamento causa emergenza COVID-19

Con varie circolari, INAIL ha provveduto ad adottare specifici provvedimenti di sospensione e/o slittamento di alcuni adempimenti di competenza dell’Istituto, a seguito dell’emergenza COVID-19.

In particolare. si segnala:
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI
Sono stati sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi eventualmente in scadenza, delle rate mensili di versamento, per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione 2019/2020 e per l’invio della documentazione probante, nonché per l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019.
Per i comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e per i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale prosegue la sospensione dei termini per i versamenti, in scadenza nel periodo 21/02/2020 – 30/042020.
COMPETENZA STRAORDINARIA INAIL: VALIDAZIONE DEI DPI
È possibile validare dispositivi di protezione individuale, straordinariamente e per la durata dell’emergenza, in deroga alla procedura ordinaria e alla relativa tempistica. I dispositivi devono continuare a garantire gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.
AVVISO PUBBLICO ISI: SOSPENSIONE DEI TERMINI
I termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI sono sospesi dal 23/02/2020 al 15/04/2020 sia per le fasi di verifica amministrativa e tecnica sia per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi.
DURC ON LINE: VALIDITA’ FINO AL 15 GIUGNO 2020
I documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE: PROROGA TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B
L’invio dell’allegato 3B da parte del medico competente relativo ai dati aggregati 2019 è prorogato dal 31 marzo al 31 luglio 2020.

“Ecobonus” e “bonus casa”: online i siti ENEA per le detrazioni fiscali

È operativa sul sito dedicato dell’ENEA la sezione dedicata all’inserimento dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus casa” con fine lavori nel 2020. Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Informativa 03-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

End of Waste: pubblicate le Linee Guida SNPA

ll Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il documento ha lo scopo di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale e per favorire un approccio condiviso ed omogeneo fra le Agenzie in merito alle diverse competenze sul complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto.
Il comma 3 ter dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate “caso per caso” adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente.
In particolare, viene stabilito che “l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione”.

Interpello n.2/2020: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – e permessi

Con Interpello n. 2/2020 vengono forniti chiarimenti dalla Commissione Interpelli sul Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e sul suo diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo; a presentare il quesito l’Unione sindacale di base Pubblico impiego. La Commissione, che richiama l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e richiama per l’esercizio delle funzioni la contrattazione collettiva nazionale.
Nello specifico il quesito si fonda sulla richiesta se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di RLS, vanno considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo?
La Commissione passando in rassegna l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il quale prevede che “Il RLS per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Pertanto, secondo la Commissione, il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico; per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere però stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia essa pubblica che privata.

Albo gestori ambientali: nuove disposizioni su rifiuti da spazzamento e cessione incarico RT

L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ha disciplinato con Deliberazione n. 1 del 30/01/2020 le procedure da attivarsi nel caso di cessazione dell’incarico del Responsabile Tecnico per le imprese iscritte nelle proprie categorie, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il mancato aggiornamento dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 13 c. 1 del decreto n. 120 del 03/06/2014.
La Deliberazione prevede che l’avvenuta cessazione dell’incarico sia comunicata all’ANGA tramite il portale AGEST, da parte dell’impresa iscritta, entro i 30 giorni successivi, mentre il Responsabile Tecnico, oltre che all’impresa, deve dare comunicazione della cessazione dell’incarico tramite pec all’Albo.
Inoltre, con Circolare n. 2 del 13/02/2020, il Comitato ANGA fornisce alcuni chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e sul successivo trasporto del rifiuto derivante. Il primo quesito posto dalle sezioni regionali riguarda l’esistenza o meno di un obbligo di iscrizione all’Albo per l’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e il secondo verte su quale categoria sia di riferimento per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l’attività.
Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private; riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in esame si specifica che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2-bis.
Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20.03.03.

Medico competente aziendale: comunicazioni dati allegato 3B entro 31/03/2020

Il medico competente aziendale ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il 31/03/2020 per i dati riferiti al 2019.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il D.I. 09/07/2012; l’INAIL ha predisposto un applicativo web, strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato 3B del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

CONAI: scadenza adempimenti e comunicazioni Marzo 2020

Il 20/03/2020 risulta in scadenza la Dichiarazione mensile CONAI (relativa a febbraio 2020) con trasmissione dei moduli 6.1; 6.2; 6.10; si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
Il 31/03/2020 risultano invece in scadenza i seguenti adempimenti:

  • forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
  • forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
  • dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2020

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020

Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 02-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Utilizzo attrezzature di lavoro: mancata formazione e sanzioni per il datore di lavoro?

La Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla Commissione Interpelli il seguente quesito: “l’art. 71 comma 7 del TUS impone una adeguata formazione per gli incaricati “operatori” all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: allora, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature va considerato operatore; in quanto tale deve quindi egli stesso essere formato e abilitato al loro utilizzo?”.
La Commissione afferma come all’interno della definizione di “operatore” viene ricompreso anche il datore di lavoro, ma, il legislatore non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Secondo la Commissione si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. E’ vietato quindi l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, la Commissione restringe l’ambito di operatività della sanzione alle sole fattispecie in esso previste: pertanto le sanzioni dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro

Regione Emilia-Romagna: aggiornato l’elenco dei sottoprodotti

La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha recentemente aggiornato l’elenco regionale dei sottoprodotti a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.
Nello specifico:

  • con la determinazione n. 23509 del 19 dicembre 2019, la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “deiezioni avicole” – Processo produttivo n. 7 – in cui sono riportate le caratteristiche dei residui e del processo produttivo delle deiezioni avicole;
  • con la determinazione n. 23512 del 19 dicembre 2019 la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del processo di produzione dei residui e degli sfridi di materie plastiche.

INAIL: pubblicate le date per il Bando ISI INAIL 2019

Il Bando ISI INAIL 2019, atto ad incentivare le imprese al realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Dal 16 aprile 2020 è possibile presentare la domanda telematica per partecipare al Bando di finanziamento, con una finestra che si chiuderà il 29 maggio 2020.
A partire, poi, dal 5 giugno 2020 sarà possibile effettuare il download del codice identificativo della propria richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l’inoltro della domanda.

Classificazione rifiuti: pubblicate le Linee guida SNPA

In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata dal Servizio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) la Delibera n. 61 “Approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”.
La Linea Guida ha come principale obiettivo quello di produrre indicazioni per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

Tale manuale individua un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità; fornisce una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riporta esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individua i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.
Tale documento non costituiscono una fonte normativa, nel senso che ad esso non è attribuito alcun valore cogente, avendo esclusivamente natura tecnica ed interpretativa.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020

Il 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012

A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
    semoventi telescopici rotativi);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020

Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD i trasportatori, gli intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, i Comuni. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 01-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2020, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

Bando ISI 2019: incentivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro

E’ stato presentato il Bando ISI INAIL 2019 con il quale vengono messi a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Previsti n. 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

  • Asse 1 (Isi Generalista): 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
• Asse 3 (Isi Amianto): 60 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della fabbricazione mobili e della pesca;
  • Asse 5 (Isi Agricoltura): 40 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 33 milioni per la generalità delle imprese agricole e 7 milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il contributo erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso fino a un massimo di 130 mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.
La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’INAIL dedicata al bando ISI entro il 31 gennaio.

F-gas: approvato il decreto sanzioni

Nella G.U. del 02/01/2020 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 163 del 05/12/2019 che disciplina le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 517/2014 sui gas florurati. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 17/01/2020.

Di seguito si riporta tabella di riepilogo delle principali sanzioni previste dal Decreto in questione.

Fonte: certifico.com

Detrazioni fiscali per lavori edilizi – anno 2020: conferme e nuovo “bonus facciate”

Nella manovra finanziaria 2019 vengono prorogate a tutto il 2020 le detrazioni fiscali in campo edilizio: ecobonus – riqualificazione energetica; bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili.
Per il 2020 è stato confermato il nuovo “Bonus Facciate” introdotto nella Legge di Bilancio al fine di promuovere gli interventi di restauro e recupero delle facciate di palazzi e condomini.

Il “Bonus Facciate” consistente in una detrazione fiscale pari al 90% sulle spese sostenute per il restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici, però, devono essere ubicati nelle zone “A” o “B” del piano urbanistico comunale vigente, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020

l 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.


Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012

A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
    semoventi telescopici rotativi);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Interpello di chiarimento sugli obblighi del Medico Competente: trasmissione dati aggregati – Allegato 3B

Con l’Interpello n. 8/2019, l’Associazione sindacale CIMO ha formulato due quesiti alla Commissione Interpelli in merito a quanto previsto dall’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Nel primo quesito veniva richiesto “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”. Il secondo riguarda l’obbligo di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

La Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’Art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B). L’INAIL, in un’ottica operativa, ha fornito indicazioni in merito, precisando che “l’obbligo, di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Relativamente al secondo quesito, la Commissione Interpelli ritiene che, in base ad un’interpretazione letterale dell’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’obbligo di comunicazione dei dati sanitari e di rischio “permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento”, tenuto conto che il modello dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

CONAI: dal 2020 una nuova procedura semplificata possibile per gli importatori di merci imballate

La circolare CONAI del 02/12/2019 ha introdotto un’ulteriore novità per gli importatori di merci imballate in procedura semplificata, ovvero per coloro che inviano periodicamente al CONAI il mod. 6.2. Fino al 2019, i soggetti rientranti nella categoria degli “importatori di merce imballate” avevano la possibilità di effettuare le dichiarazioni secondo procedura ordinaria (mod. 6.1), ovvero dettagliando la composizione dell’imballaggio materiale per materiale, oppure di seguire la procedura semplificata di dichiarazione (mod. 6.2) che propone la quantificazione del contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di calcoli “a forfait”.

Nello specifico il mod. 6.2 proponeva due possibilità alternative per il calcolo del contributo ambientale CONAI: sulla base del valore di acquisto dall’estero dei prodotti imballati (modalità 1) oppure sulla base del peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione di materiale (modalità 2). Dal 2020 viene inserita una terza possibilità per le dichiarazioni degli importatori di merci imballate con procedura semplificata, riservata alle sole aziende con fatturato inferiore ai 2.000.000 €; per determinare il contributo da riconoscere al CONAI si può fare riferimento al fatturato complessivo dell’anno precedente all’anno di dichiarazione ed è determinato secondo i valori alla tabella seguente:

Cambiano anche le tempistiche di dichiarazione; è prevista una sola comunicazione all’anno per tutte le fasce di fatturato, nel mese di settembre (dal 1 al 30 settembre 2020).

Informativa 12-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Lavori in quota e priorità delle misure di protezione anticaduta: nuovo interpello ministeriale

Pubblicato un nuovo quesito dalla Commissione Interpelli Ministeriali relativo all’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva o individuale (obbligo di cui all’art. 148 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) nei lavori in quota per i quali (art. 111 del del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) questo obbligo non sembra sussistere.

Nello specifico il quesito posto risulta il seguente: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare? Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

La Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; l’art. 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma è dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che disciplina i lavori in quota, e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

End of waste: nuova disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto

Con Legge n. 128/2019 – di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d.  decreto “Crisi Aziendali”) – entrata in vigore il 03/11/2019 è stata introdotta una nuova disciplina sul regime del c.d. “End of Waste”, ovvero sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto oggetto di trattamento dagli impianti autorizzati a tali operazioni.

L’art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., viene quindi riformulato introducendo una nuova disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto”, con nuove procedure di controllo, nonché l’istituzione di un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.

Il legislatore ha inoltre, fatto salve le autorizzazioni preesistenti per il recupero a fini di cessazione della qualifica di rifiuto rilasciate in precedenza “ad personam” dagli enti competenti.

Impianti gas: aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi

Con Decreto del Ministero dell’Interno 08/11/2019, pubblicato in GU n. 273 del 21/11/2019, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel DM 12/04/1996.

Il decreto si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:

• impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa.

• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;

• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.

Trasporto merci e rifiuti pericolosi via mare: anticipata l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 IMDG code

Con la pubblicazione della circolare, Sicurezza della navigazione – Serie Merci Pericolose n. 35/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 del codice IMDG al 01/09/2019 anziché al 01/01/2020, come sarebbe previsto dalla risoluzione MSC 442.

Prevenzione incendi VVFF: modifica al codice e novità per le porte esterne tagliafuoco

Il DM 18/10/2019, in vigore dal 01/11/2019 apporta modifiche al Codice prevenzione incendi, tale provvedimento revisiona gran parte del Codice prevenzione incendi (di cui al DM 03/08/2015). Si ricorda che dal 20/10/2019, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) è diventato cogente, ossia un riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.

Le attività non normate sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica che fino ad ora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di prevenzione incendi; dal 20/10/2019 con l’eliminazione del doppio binario, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

Dai VVFF inoltre è stata emanata una circolare esplicativa n. 16746 del 6 novembre 2019 sul regime di marcatura CE e omologazione di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco; dal 02/11/2019 infatti devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE i seguenti manufatti tagliafuoco, ossia aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi: finestre e porte esterne pedonali; porte e cancelli industriali, commerciali e da garage.

È infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.

Nuovi CAM per fornitura di stampanti e cartucce toner e a getto di inchiostro

Il 07/11/2019 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 261 con DM 17/10/2019 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro, oltre al noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione.

I nuovi CAM nell’ambito della strategia nazionale sul GPP entreranno in vigore a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’Allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente del territorio e del mare del 13/02/2014, che stabiliva i precedenti criteri, risulta quindi abrogato.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/12/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/12/2019.

Informativa 11-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Esposti a fibre ceramiche refrattarie e amianto: indicazioni e benefici previdenziali INPS

Con nota del 15/11/2018 n. 4253, INPS indicava i benefici previdenziali previsti per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata; tali benefici per esposizione ad amianto vengono confermati anche nel 2019-2020.

Sono state pubblicate inoltre da INPS, con Circolare n. 119 del 19/08/2019 indicazioni per i benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. La circolare riporta indicazioni derivanti dal provvedimento introdotto dalla Legge finanziaria 2018 (articolo 1, comma 247), che ha esteso il beneficio destinato ai lavoratori esposti all’amianto anche alle categorie lavorative sopra citate. “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall’anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie”.

Polizia, Ministero Interno e Corpo VV.FF.: decreto sulla sicurezza dei lavoratori

Il 14/11/2019 entrerà in vigore il Decreto interministeriale n. 127 del 21/08/2019 (G.U. n.255 del 30/10/2019) che regola l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno.

Il Decreto abrogato il precedente D.I. 14/06/1999, n. 450, che regolava la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Legge delegazione europea: novità per ambiente, sicurezza ed energia

Con la Legge di delegazione europea 2018 n. 117 del 4/10/2019 (G.U. n. 245 del 18/10/2019) sono riportate le disposizioni di delega riguardanti il recepimento di alcune direttive europee inserite nell’Allegato A della stessa, nonché l’adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei.

In Allegato A alla legge in oggetto, figurano le seguenti direttive in materia di:

SICUREZZA

• Direttiva 2013/59/Euratom norme di sicurezza sulla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

• Direttiva (UE) 2017/2102 restrizione uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2108 sicurezza delle navi da passeggeri; (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2109 registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2110 ispezioni sulla sicurezza di navi e di unità veloci da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2397 qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

• Direttiva (UE) 2017/2398 prevenzione nella esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/645 conducenti veicoli trasporto (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/957 distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

AMBIENTE

• Direttiva (UE) 2018/410 riduzione emissioni carbonio (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

• Direttiva (UE) 2018/850 discariche dei rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/851 rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/852 imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/849 veicoli fuori uso, pile e accumulatori, RAEE (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

EDILIZIA-ENERGIA

• Direttiva (UE) 2018/844 prestazione energetica nell’edilizia (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

• Direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica (termini per il recepimento tra il 25 giugno e il 25 ottobre 2020);

Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: aggiornamento tabelle INAIL

Il 04/11/2019 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

Tale modifica segue le variazioni comunicate, nel corso dell’anno 2018/2019, da Istat, Poste italiane, Regioni per le Asl e Inail.

Gli aggiornamenti riguardano:

  • per “ISTAT-ASL”: le variazioni territoriali pubblicate da ISTAT dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare, sono stati istituiti nuovi codici Istat per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59.
  • per “ISTAT-ASL”: le regioni per le Asl che hanno determinato alcune variazioni;
  • per “Sedi INAIL-CAP”: le variazioni pubblicate da Poste italiane riguardano in totale 48 comuni, relativamente ai quali 7 variazioni sono già presenti nelle tabelle Inail, 17 devono essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019 ed il nuovo azzonamento di sedi Inail.

FGas: dal 25/09/2019 operativa la nuova Banca dati

Dal 25/09/2019 è operativa la Banca dati telematica dei gas a effetto serra “F-gas” e delle apparecchiature che ne contengono, istituita dal DPR 146/2018. A partire da tale data, le informazioni relative a controllo perdite, installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento dovranno essere comunicate alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, a cura dell’impresa / persona fisica certificata che ha effettuato l’intervento.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/11/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/11/2019.

Informativa 10-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Banca dati Fgas: dal 25 settembre in vigore obbligo comunicazione dei controlli periodici

Dal 25/09 l’impresa o la persona certificata Fgas dovrà comunicare per via telematica i dati sugli interventi svolti su apparecchiature/impianti contenenti Fgas, in base a quanto stabilito dal DPR n. 146/2018.

Si ricorda che il DPR n. 146/2018 ha abrogato l’art. 16 comma 1 del DPR n. 43/2012, che prescriveva, per gli operatori (utilizzatori) di apparecchiature contenenti Fgas, la comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Il DPR 146/2018 prevede infatti che, a decorrere dal 25/09, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti Fgas.

Apparecchi di sollevamento e carrelli industriali ed elevatori: aggiornamenti delle norme UNI di riferimento

Sono entrate in vigore recentemente alcuni aggiornamenti di norme UNI relative ad Apparecchi di sollevamento e Trasporti interni.

Nello specifico le norme di riferimento oggetto di aggiornamento risultano:

  • UNI EN 13001-3-4:2019: Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-4: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Ralle
  • UNI EN 14492-2:2019: Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
  • UNI EN 1459-2:2019: Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
  • UNI EN 16842-6:2019: Carrelli industriali semoventi – Visibilità – Metodi di prova e verifica
    – Parte 6: Carrello contrappesato con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità maggiore di 10 000 kg
  • UNI EN 16796-4:2019: Carrelli industriali – Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova – Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico
  • UNI EN ISO 24134:2019: Sicurezza dei carrelli industriali – Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli

Riduzione rifiuti alimentari: nuovi metodi di misurazione dall’UE

Dal 17/10/2019 entra in vigore la Decisione UE 2019/1597 della Commissione UE del 03/05/2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

La Direttiva 2008/98/CE ha infatti imposto agli Stati membri di “includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l’attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune”.

La Commissione ha pertanto stabilito una metodologia comune, stabilendo che gli Stati membri misurino le quantità di rifiuti alimentari separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare: a) produzione primaria; b) trasformazione e fabbricazione; c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti; d) ristoranti e servizi di ristorazione; e) famiglie.

Risulta pertanto chiaro che “la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l’intera filiera alimentare” poiché, precisa la Commissione, “i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare”, imponendo così una necessaria misurazione “fase per fase”.

Attestazione rinnovo periodico prevenzione incendi: scadenza decennale al 07/10/2019

Si ricorda che le attività soggette a rinnovo periodico ai fini della prevenzione incendi, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del DPR 151/2011, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, se in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 e il 31/12/1999, entro 10 anni dall’entrata in vigore del sopracitato DPR, ovvero entro il 07/10/2019. Si tratta delle attività di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011.

CONAI: aumento contributo ambientale per carta, legno e plastica

Il CONAI ha deliberato, con effetto dal 01/01/2020, l’aumento del contributo ambientale per i seguenti materiali:

  • carta – aumento del 75% (sale da 20 a 35 €/t),
  • legno – aumento del 29% (sale da 7 a 9 €/t),
  • plastica fascia B2 – aumento del 66% (sale da 263 a 436 €/t)
  • plastica fascia C – aumento del 48% (sale da 369 a 546 €/t).

Regione Veneto e Regione Lombardia: indirizzi e linee guida sul biogas

La Giunta Regionale Veneta con D.G.R. n. 1233 del 20/08/2019 ha definito le “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti”.

Nello specifico la Regione Veneto prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti

La Regione Lombardia in precedenza, con Decreto Dirigenziale n. 6785 del 15/05/2019, dettava le “Disposizioni finalizzate a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle provincie ed alle città metropolitane ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti”. Nello specifico, con riferimento al requisito di cui all’art. 184-ter lett. c) del D.Lgs n. 152/06, che ai fini della cessazione della sua qualifica di rifiuto prescrive che la sostanza o l’oggetto “soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, il nuovo decreto della Lombardia dispone che “i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa”.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/10/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/10/2019.

Informativa 09-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

INAIL: nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione

INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 per la presentazione dell’istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione e la Guida alla compilazione delle domande che verranno inoltrate entro il 29/02/2020, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di settore, adottati dalle aziende nel 2019.

A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/02/2019, sono stati ricondotte ad un unico articolo (art. 23) le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall’art. 20 (Modello OT20) e dopo il primo biennio di attività dall’art. 24 (Modello OT24).

 Il nuovo Modello OT 23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del “vecchio” Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche.

Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo Modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle previste dal Modello OT24 dell’anno scorso, pertanto la compilazione e la trasmissione è da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

ll D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

A partire da tale data, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento UE 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competente il diritto di segreteria annuale pari a 21,00 €.

Intermediari esteri di rifiuti: chiarimenti sull’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Con Circolare n. 9/2019 il Comitato Gestori ambientali fornisce brevi chiarimenti sull’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a seguito del quesito posto da diverse imprese relativo alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/ 2006, del Parlamento e del Consiglio, sulle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.

Secondo il Comitato nazionale:

  • nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/ notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006.
  • nel caso di intermediario avente sede all’estero, che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Quindi, secondo il Comitato deve risultare iscritto all’Albo nella pertinente categoria:

  • l’intermediario estero, in quanto notificatore;
  • l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1013/2006.

Invece, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

Decreto FER1: arrivano gli incentivi ministeriali alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2019 è stato pubblicato il Decreto 4 luglio 2019 (c.d. Decreto FER1) che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti (indicati nell’Allegato 1 a tale Decreto) al fine del raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

ll nuovo Decreto prevede l’accesso agli incentivi, previe procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti:

  • Gruppo A: impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.
  • Gruppo B: impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
  • Gruppo C: rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/09/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/09/2019.

 

Informativa 08-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo Regolamento UE 1021/2019: novità su POP e caratterizzazione rifiuti

Sulla GUUE del 25/06/2019 è stato pubblicato il Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli “inquinanti organici persistenti” (POP), entrato in vigore il 15/07/2019, abrogando e superando il previgente Regolamento UE 2004/850.
Per quanto riguarda la caratterizzazione analitica dei rifiuti, il nuovo Regolamento modifica alcune soglie limite ed alcuni parametri da determinare per la definizione della condizione di pericolosità dei rifiuti.

Tale Regolamento introduce l’obbligo di ricercare un nuovo paramento, ovvero il Decabromodifeniletere per gli scopi del provvedimento normativo in questione; infatti nel testo del Regolamento si legge che “nel caso degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) elencati nel presente regolamento, inclusi i deca-BDE, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti è fissato a 1 000 mg/kg. Stante la rapidità del progresso scientifico e tecnologico, è opportuno che la Commissione riveda tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg”.

Il presente Regolamento risulta incidere quindi:

  • nella Decisione n. 955 del 18/12/2014 che tratta della classificazione dei rifiuti come pericolosi: “Classificazione di un rifiuto come pericoloso: …  I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.”
  • nel D.M. 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. “Art. 6-Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi… Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:  ..  c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV del medesimo regolamento”

Segnaletica stradale di cantiere: interpello e chiarimenti su formazione addetti

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha posto alla commissione interpelli specifico quesito sulla periodicità della “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore in data 15 marzo 2019 del D.I. 22 gennaio 2019”.

Nello specifico, la richiesta dell’ANCE interroga la Commissione Interpelli sulla necessità di un adeguamento della formazione per i corsi per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, in quanto l’entrata in vigore del D.I. 22/01/2019 in data 15/03/2019, ha modificato, rispetto al del D.I. 04/03/2013, il periodo di validità e la loro durata.

La Commissione Interpelli, con Interpello n. 5/2019 da ribadito che, in assenza di una disciplina transitoria, si applica il principio generale della successione delle leggi nel tempo; infatti, nel caso specifico, i corsi di formazione e i relativi attestati avranno validità sulla base della normativa con cui sono stati conseguiti, ovvero 4 anni se conseguiti prima del 15/03/2019 con le indicazioni del D.I. 4/03/2019 e 5 anni se conseguiti con le disposizioni introdotte dal D.I. 22/01/2019.

Albo gestori ambientali: ultime novità su disponibilità temporanea mezzi e “rifiuti ingombranti da arredamento”

Con due Circolari il Comitato Gestori interviene con direttive tecnico operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli per il trasporto rifiuti (Circolare n. 7/2019) valide a partire dal 01/09/2019, e sulla iscrizione all’Albo di Imprese con tale disponibilità temporanea (Circolare n. 8/2019).

In precedenza, l’Albo si era espresso chiarendo modalità e condizioni per il trasporto dei rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili (Circolare n. 6/2019).

La Circolare n. 7 del 24/07/2019 indica la nuova procedura da seguire per la verifica della disponibilità dei veicoli per il trasporto rifiuti:

  • il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo (veicoli in disponibilità dell’impresa iscritti mediante locazione s.e. o comodato), la Sezione regionale, a mezzo PEC, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo , è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
  • l’impresa dovrà allegare il nuovo titolo di disponibilità (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
  • A seguire, le Segreterie regionali verificano la documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e ne danno conferma, per poi adottare alla prima seduta utile, il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della nuova data di scadenza.
  • Se l’impresa non invia nei termini la comunicazione, il veicolo viene cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità. Nel caso di quelle aziende con contratti di locazione s.e. o comodato s.e. scaduti o con scadenza da aggiornare si applica la procedura sopra illustrata. In mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30/09/2019, i veicoli vengono cancellati dall’ Albo con decorrenza 01/10/2019.

Con la Circolare n. 8 del 24/07/2019 viene chiarito che le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Se venisse a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’ iscritto, nelle modalità previste dall’art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM e, aggiunge il Comitato “sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli”.

Infine, si evidenzia come con la Circolare n. 6 del 10/07/2019 l’Albo afferma che ai rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili possa essere attribuito il codice CER 20.03.07.  Non è la prima volta che l’Albo si concentra su questo codice: con la precedente Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 aveva, infatti, stabilito che i rifiuti ingombranti prodotti nell’ambito delle attività d’impresa edile potessero essere trasportati dall’impresa stessa iscritta in cat. 2-bis.

Inoltre, nel caso di rifiuti ingombranti da arredamento, precisa il Comitato, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arrendamento in genere e complementi di arredo e simili”.

Nuove linee guida INAIL su adempimenti e modalità di verifica impianti

L’INAIL ha pubblicato recentemente una “Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, con schede di sintesi dei servizi prestati, ognuna delle quali illustra una tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l’iter procedurale per attivarla.

Nello specifico tali informazioni riguardano:

  • impianti di riscaldamento;
  • impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
    – recipienti di trasporto gas;
  • bombole per GPL;
  • idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
  • apparecchi di sollevamento;
  • ponti sospesi e macchine agricole raccogli frutta;
  • ponti sollevatori per veicoli

Si ricorda inoltre che dal 27/05/2019 l’INAIL ha reso disponibile l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata di diversi servizi di certificazione e verifica relativi alla attrezzature ed agli impianti di cui sopra.

CAM per fornitura e noleggio arredi interni: novità in vigore dal 02/08/2019

Il DM del 3/07/2019, entrato in vigore il 02/08/2019, ha modificato l’Allegato 1 del DM 11/01/2017, relativo ai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

In particolare, nell’Allegato 1, era stabilito che le parti metalliche presenti nei componenti, parti o materiali usati di arredi interni che potessero venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, non dovevano essere placcate con cadmio, nichel e cromo esavalente. Ora, invece, il nuovo decreto elimina il divieto di placcatura con nichel e cromo esavalente, prevedendo solamente che tali parti “non devono essere placcate con cadmio”.

Banca dati gas florurati: adempimenti e novità

In base a quanto previsto dal D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25/07/2019, comunicare le informazioni relative alla vendita.

Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell’area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS; a partire dal 25/06/2019 le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, hanno infatti la possibilità di accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.

Si ricorda inoltre come iI D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in essa contenute

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A. dall’installazione delle apparecchiature;

B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;

C. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:

  • data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
  • fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
  • luogo di installazione/smantellamento;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

A partire dal 25/09/2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/08/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/08/2019.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: presentazione tardiva

Si ricorda che la presentazione del MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa (22/06/2019), ma entro 60 giorni dalla scadenza (entro 21/08/2019), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)