Informativa 07-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Rifiuti metallici: nuova Delibera dell’Albo gestori ambientali per le imprese di raccolta e trasporto

ll Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito con Delibera n. 4 del 03/06/2021 il Registro delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. La Delibera indica i criteri e le modalità semplificate di iscrizione al Registro, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività; essa entra in vigore il 1/09/2021.

L’iscrizione al registro avviene “d’ufficio” per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati all’articolo 3 (già iscritte per esempio in cat. 4). Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.
Le imprese per iscriversi devono essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza; essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120; dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare; essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A” della Delibera in oggetto.

Esposizione ad agenti chimici: aggiornato l’elenco dei valori limite di esposizione

Con D.M. 18/05/2021 Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare l’Allegato XXXVIII (valori limite di esposizione) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in conformità alla direttiva n. 2019/1831/UE. La Direttiva definisce il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.

R.E.N.T.Ri: al via il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

Il Ministero della transizione ecologica ha avviato la fase di sperimentazione e operatività del nuovo sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti (R.E.N.T.Ri).
Il R.E.N.T.Ri risulta operativo dal 1/06/2021, e accessibile dal portale www.rentri.it, dove risulta disponibile la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione Funzionale.

A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno testare le prime funzionalità; le associazioni e le imprese del settore ICT forniranno il proprio aiuto per la condivisione di specifiche soluzioni tecnologiche.
Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

COVID-19: nuovo rapporto ISS sulla sanificazione di strutture non sanitarie

In data 20/05/2021 è stato pubblicato il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici, che aggiorna le indicazioni contenute nel precedente Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Tale rapporto presenta una panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19.

Le indicazioni si basano sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2. Esso contiene procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell’aria degli ambienti. Per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione sono descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l’ambito normativo e il pertinente uso.

Cromo: nuovo limite per le acque potabili

E’ entrato in vigore il 1/07/2021, il Decreto del Ministero della Salute 30/06/2021 che ha modificato il valore fissato nell’allegato I, parte B, al Decreto Legislativo 2/02/2001, n. 31, per il parametro Cromo totale.

Dal 1° luglio 2021 infatti il valore limite del parametro Cromo totale nelle acque potabili risulta pari a 25 µg/l. Il valore di parametro del cromo nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e l’11 gennaio 2026 e’ pari a 50 µg/l. Le Regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché’ venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro.

Stabilimenti/unità produttive che utilizzano “sostanze pericolose”: invio relazione tecnica entro il 28/08/2021

Entro il 28/08/2021 i gestori di stabilimenti ed installazioni (in esercizio al 28/08/2020) in cui sono utilizzate nei cicli produttivi sostanze o miscele classificate come: cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (frasi di rischio: H340, H350, H360), con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, estremamente preoccupanti dal Regolamento REACH – 1907/2006, devono inviare all’Autorità competente una relazione nella quale si analizza la disponibilità di alternative, si considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica relativamente alla sostituzione delle predette sostanze.

Tra gli adempimenti, derivanti dal D.Lgs. 102/2020, entrato in vigore il 28/08/2020, è previsto inoltre che gli stessi soggetti dovranno poi presentare una domanda di autorizzazione entro il 01/01/2025 fatta salva la possibilità per l’Autorità competente di anticipare detta scadenza sulla base della relazione di cui al precedente periodo o in occasione di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione già in essere. Al fine di valutare l’eventuale applicabilità delle misure previste dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020 il gestore dovrà quindi esaminare le schede di sicurezza aggiornate delle materie utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni.

Bando ISI INAIL 2020: termina il 15/07/2021 la procedura informatica

Dal 01/06/2021 e fino al 15/07/2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20/07/2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online della richiesta.

MUD 2021: sanzioni per eventuale presentazione in ritardo

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 prevede la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2020 alla CCIAA competente entro il 16/06/2021.
Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15/08/2021) dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €. La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.

CONAI: adempimenti in scadenza a Luglio 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi ed agli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/07/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dal 01/07/2021 risulta inoltre ridotto il contributo ambientale CONAI su carta e cartone; esso, infatti, passerà dagli attuali 55 €/ton a 25 €/ton per tutti gli imballaggi in carta e cartone. La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Informativa 06-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Decreto “Sostegni-bis”: misure a favore delle imprese che investono in sicurezza

È in vigore dal 26/05/2021 in Decreto “Sostegni-bis” che prevede richiami fiscali a credito di imposta per le misure di sanificazione e acquisto di DPI; viene inoltre aumentata la dotazione del Fondo anche per la copertura delle spese di disinfezione e sanificazione degli ambienti lavorativi.

Tale provvedimento prevede un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; e l’acquisto di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sono ammissibili al credito d’imposta, le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, la somministrazione di tamponi, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti.

TARI e D.Lgs 116/2020: chiarimenti ministeriali

Il Ministero della Transizione Ecologica, con la Circolare n. 51657 del 14/05/2021, è intervenuto per fornire importanti chiarimenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020.
La predetta Circolare affronta le novità e criticità rilevate nell’applicazione operativa di alcune delle norme presenti nella Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con particolare riferimento agli art. 179, 181, 183, 185, 185-bis, 190, 193, 230 e 258.

Fra gli aspetti oggetto di chiarimenti si segnala: la gestione dei rifiuti da C&D in casi specifici, la gestione di sfalci e potature, le modalità e condizioni da osservare in relazione ai rifiuti da manutenzione e da assistenza sanitaria, deroghe e semplificazioni specifiche in materia di tracciabilità dei rifiuti e di trasmissione della 4° copia del formulario, le tempistiche della microraccolta dei rifiuti, le condizioni per la gestione dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle reti fognarie.
Infine, si segna come i ministeri competenti hanno risposto ad alcuni interrogativi presentati dal Sole24Ore con riferimento alla comunicazione che le imprese dovevano effettuare entro 31/05/2021 ai Comuni per rendere nota la propria scelta in ordine al conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero.

Albo gestori ambientali: novità su carrozzerie mobili e proroga stato di emergenza COVID-19

Con Delibera n. 2 del 19/05/2021 il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha disposto la sospensione dell’efficacia della deliberazione n. 3 del 24/06/2020 fino al 25/06/2021, consideratele le difficoltà riscontrate in sede di applicazione delle disposizioni dell’Albo sull’iscrizione delle carrozzerie mobili.

Inoltre, con Circolare n. 6 dell’11/05/2021, l’Albo Gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti sulla proroga dello stato di emergenza, ribadendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 sino al 31/07/2021.

Regolamento CE 1272/2008 – CLP: modifiche su sostanze pericolose

Con il Regolamento Delegato UE 2021/84 dell’11/03/2021, la Commissione Europea ha modificato, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, l’allegato VI, parte 3, del Regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In particolare, tale provvedimento modifica l‘Allegato VI, parte 3, contenente l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. Tale Regolamento si applicherà a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Trasporto merci pericolose e rifiuti: nuovi adempimenti e certificazione

Con le Delibere n. 2 e n. 3, assunte nella riunione del 06/05/2021 (richiamate nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24/05/2021), il Comitato Centrale dell’Albo delle persone fisiche e giuridiche che effettuano l’autotrasporto di cose per conto di terzi ha rinnovato la possibilità, di certificare in qualità le imprese che effettuano i seguenti servizi: trasporto di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici.

L’Albo nazionale autotrasportatori ha aggiornato quindi i requisiti in materia di certificazione delle imprese che effettuano tali trasporti; vengono infatti individuati i requisiti per un sistema di gestione della sicurezza nell’autotrasporto (GSA).

Linee guida riaperture attività economiche: nuovi indirizzi dalla Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 20/05/2021 ha aggiornato Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Il documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute affinché le linee guida possano essere adottate con ordinanza in attuazione dell’articolo 12 del Decreto-legge 65/2021. In particolare, gli aggiornamenti, rispetto al precedente documento del 28/04/2021, riguardano: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di formazione.

Bando ISI INAIL 2020: dal 01/06/2021 apertura della procedura informatica

Dal 01/06/2021 e fino al 15/07/2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20/07/2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online della richiesta.

MUD 2021: scadenza presentazione al 16/06/2021

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 prevede la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2020 alla CCIAA competente entro il 16/06/2021.

CONAI: adempimenti in scadenza a Maggio 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/06/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Denuncia impianto di terra e adempimenti CIVA

Si ricorda l’obbligo in capo a tutti i Datori di lavoro di aziende degli adempimenti previsti dalla Legge 162/2019 che obbliga a denunciare l’impianto di messa a terra sul nuovo portale INAIL “CIVA”. Tale sistema permette di comunicare l’installazione e le verifiche periodiche previste sugli impianti di terra; si ricorda infatti come tale controllo deve essere eseguito periodicamente (ogni due anni per locali medici o equiparati e ambienti a maggior rischio in caso d’incendio e cinque anni in tutti gli altri casi).

Informativa 05-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2021: scadenza presentazione al 16/06/2021

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 prevede la trasmissione dei dati relativi ai rifiuti gestiti nel corso del 2020 alla CCIAA competente entro il 16/06/2021.
Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Stato di emergenza COVID-19: proroga al 31/07/2021 e nuove linee guida attività economiche

Con Delibera del 21/04/2021 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza connesso all’emergenza sanitaria COVID-19 fino al 31/07/2021; viene quindi superata, la Delibera del consiglio dei Ministri 13/01/2021 che conteneva la precedente proroga al 30/04/2021.

Si evidenzia inoltre come in Gazzetta è stato pubblicato il DL 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto RIAPERTURE), in vigore dal 23/04/2021. Tale Decreto reintroduce le aree gialle (in base ai dati epidemiologici), inaugura le Certificazioni anti-Covid 19 per spostarsi da una regione all’altra, permette una graduale ripresa dell’attività di ristorazione all’aperto, regola lo svolgimento delle competizioni sportive e per fiere, eventi e congressi (da giugno), e individua le condizioni minime per le attività di pubblico spettacolo. Infine, si sottolinea come la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28/04/2021, ha approvato le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

Aggiornamento del Protocollo COVID-19 per i lavoratori: in vigore dal 06/04/2021

ll nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, va di fatto a sostituire il precedente protocollo del 24/04/2020.
Fra le principali novità si segnalano le seguenti:

  1. si chiarisce la procedura di rientro del lavoratore contagiato, specificando che l’accesso del lavoratore contagiato al luogo di lavoro può avvenire solo con tampone negativo, a prescindere dal tempo di quarantena effettuato.
  2. viene descritto un riferimento metodologico chiaro per le pulizie e sanificazioni ordinarie nella Circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020: “L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020”.

Chiarimenti su nuova classificazione dei rifiuti e TARI: nuova circolare ministeriale

Il Ministero ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal D.lgs. n. 152/2006, alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 116/2020.
Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI. La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI.

Nello specifico sono escluse dal calcolo della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali;
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
    L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile. Rimangono soggette al calcolo di tale tariffa le altre aree aziendali, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse.
    Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di:
  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Controlli radiometrici: proroga regime transitorio

E’ stato pubblicato il DL 30 aprile 2021, n. 56 che, in merito alle “misure urgenti in materia di controlli radiometrici”, dispone che: “All’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more dell’approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e si applica l’articolo 7 dell’Allegato XIX al presente decreto».

Il comma 3 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha stabilito norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha previsto infatti che dovessero essere determinate:

  1. le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;
  2. l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza,
  3. i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle piu’ comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica,
  4. le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi

Novità sulle norme tecniche armonizzate alla Direttiva Macchine

In base all’articolo 7 della Direttiva 2006/42/CE c.d. “Direttiva macchine”, le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e “revamping” di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa.

La Commissione Europea, infatti, con la Decisione UE 2021/377, modifica la Decisione UE 2019/436 nella quale venivano ufficialmente definite le norme tecniche armonizzate alla “Direttiva macchine”.
In base all’articolo 7 di tale Direttiva, le norme tecniche che diventano armonizzate e che vengono applicate da produttori e tecnici durante la fase di progettazione, costruzione e “revamping” di una macchina, determinano presunzione di conformità di questa alla direttiva stessa. La Decisione sopra citata dispone infatti:

  • il ritiro di norme ormai obsolete (decadenza prevista al 3/09/2022)
  • l’introduzione di nuove norme applicabili da subito
  • la revisione e aggiornamento di norme già presenti nel lungo elenco precedentemente redatto. Le norme sostituite rimarranno comunque in vigore nella versione precedente fino al 3/09/2022, affiancandosi alle loro revisioni recenti.

CONAI: adempimenti in scadenza a Maggio 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/05/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dichiarazione annuale PFU – pneumatici fuori uso: scadenza 31/05/2021

Si ricorda che entro il 31/05/2021 i produttori e gli importatori di pneumatici devono inviare al Ministero la dichiarazione annuale degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2020 e delle quantità, tipologie e destinazioni di recupero / smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nel 2020.

Informativa 04-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Zonizzazione sismica Regione Veneto: nuova mappa di classificazione

Con DGRV n. 244 del 09/03/2021 la Regione Veneto ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle zone sismiche a livello regionale.

Il provvedimento in oggetto prevede che, fermo restando l’aspetto delle calcolazioni dei progetti in zona sismica, che segue le accelerazioni puntuali, secondo quanto già stabilito dalla D.G.R. 71/2008, per gli aspetti amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica, allo scopo di superare le criticità evidenziate, è stato individuato un nuovo elenco delle zone sismiche, discretizzato a scala comunale, allegato a tale delibera. L’elenco dei Comuni del Veneto con riportata a fianco la zona sismica è riportato nell’Allegato B a tale provvedimento.

MUD 2021: pubblicato il nuovo modello con rinvio della presentazione al 16/06/2021

In Gazzetta è stato pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021, in allegato al D.P.C.M. 23/12/2020 insieme alle istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni ambientali, con proroga della presentazione alle CCIAA competenti entro il 16/06/2021.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultimi aggiornamenti

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha provveduto a fornire chiarimenti su tempistiche e validità delle verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici, sull’attribuzione di particolari codici CER al trasporto rifiuti e sulla nuova gestione dei veicoli scarrabili e carrozzerie mobili.

In particolare, la Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici; in particolare è previsto che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento, è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.

Inoltre, la circolare n. 4 del 15 marzo 2021 ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) in relazione all’iscrizione all’Albo in categoria 1.
Infine, ai sensi della Delibera n. 3/2020, dal 2 febbraio 2021, le imprese hanno l’obbligo di indicare nell’istanza telematica quali veicoli sono dotati di dispositivo per il caricamento di carrozzerie mobili (c.d. “veicoli scarrabili”), e le tipologie di carrozzerie mobili a questi abbinati. Per le categorie 1, 4, 5 e 6, le carrozzerie mobili sono iscritte indicando i codici CER che possono trasportare; il veicolo scarrabile è autorizzato a trasportare i CER della carrozzeria mobile montata.

Gestione rifiuti “ex assimilati urbani”: decisione entro il 31 maggio 2021

Le utenze non domestiche, di cui all’Allegato L-quinquies del D. Lgs. 116/2020, che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020, che vengono conferiti al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Le medesime utenze che non intendono avvalersi del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei propri rifiuti urbani (ex assimilati) devono comunicare la scelta al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ogni anno (art. 30, comma 5 del Decreto Legge n. 41/2021).

RENTRI: in arrivo un prototipo del “nuovo SISTRI”

Il Ministero dell’Ambiente, insieme all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e con il supporto informatico di Ecocerved, sta preparando il nuovo sistema di tracciabilità che sostituirà il SISTRI. Il nuovo applicativo, attualmente denominato RENTRI, si baserà sul Registro Elettronico Nazionale (REN), istituito con Legge 12/2019.

Le modalità con cui tale prototipo sarà creato e utilizzato possono essere così riassunte:

  • utilizzo degli schemi e dei campi attuali del formulario e del registro;
  • realizzazione del prototipo esclusivamente attraverso l’interoperabilità con i gestionali;
  • realizzazione dei flussi operativi di base escludendo i casi particolari (trasporto intermodale, trasporto con l’estero, ecc.);
  • rilascio incrementale delle funzionalità (anagrafica degli operatori, iscrizione e autorizzazione, registro, formulario ecc.);
  • utilizzo delle tecnologie standard previste dall’Agenzia per l’Italia Digitale per tutte le operazioni di firma (abolendo quindi le “chiavette SISTRI”).

L’aspetto più importante è il seguente: la sperimentazione attraverso il prototipo guiderà la stesura del decreto ministeriale, di natura regolamentare, che definirà tutti gli aspetti operativi del REN.

Dichiarazione E-PRTR: trasmissione dati entro 30 aprile 2021

ISPRA avvisa i gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere la dichiarazione E-PRTR che anche la comunicazione dei dati 2020 non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ma dovrà avvenire con l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo, disponibile sul sito di ISPRA. La scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2021.

L’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg. (CE) n. 166/2006 al fine di facilitare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale. A livello nazionale, la norma di riferimento è il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 1572, emanato con lo scopo di disciplinare, nel nostro ordinamento, le modalità di attuazione del predetto Regolamento comunitario.

CONAI: adempimenti in scadenza a Aprile 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/04/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Adempimenti e pagamenti Albo gestori ambientali e recupero rifiuti in “semplificata”: scadenza al 30/04/2021

Il 30/04/2021 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento (cat. 1 – 2bis – 3bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10);
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998.

Informativa 03-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2021: pubblicato il nuovo modello con rinvio della presentazione al 16/06/2021

In Gazzetta è stato pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021, in allegato al D.P.C.M. 23/12/2020 insieme alle istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni ambientali, con proroga della presentazione alle CCIAA competenti entro il 16/06/2021.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Servizi di pulizia e sanificazione: aggiornati i Criteri Ambientali Minimi – CAM

Con Decreto 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi da rispettare per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti; vengono abrogati i precedenti criteri definiti con Decreto 24/05/2012 e 18/10/2016.

I nuovi CAM, di cui al Decreto 29/01/2021, si applicano ai seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.

Comunicazione di cancellazione del registro telematico F-gas per le imprese inadempienti

ll Ministero dell’Ambiente, comunica la pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione delle imprese certificate dal Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le quali non abbiano provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DPR n. 146/2018, entro il termine di otto mesi a partire dal 24/01/2019, data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018, ovvero entro il 24/09/2019.

Bando ISI INAIL 2020: compilazione della domanda a partire dal 1° giugno 2021

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Il bando ISI INAIL 2020 finanzia le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 130.000,00. Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.

Decreto “End of Waste” su carta e cartone: novità e adempimenti del D.M. 188/2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9/02/2021, il DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”. Nel decreto vengono stabiliti criteri e condizioni da rispettare in modo che il recupero di carta e cartone determini la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) delle matrici oggetto di attività.

I principali aspetti che caratterizzano tale decreto risultano:

  • i rifiuti ammessi alla lavorazione negli impianti di recupero rispondono ai codici EER 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101, mentre si esclude qualsiasi rifiuto di carta e cartone selezionato da rifiuto indifferenziato;
  • lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare deve avvenire in un’area dedicata;
  • l’analisi merceologica sui rifiuti in ingresso deve avere almeno cadenza annuale;
    vengono stabiliti dei limiti su sostanze contenute sia per i rifiuti in ingresso all’impianto (per esempio <0,1% di formaldeide, in peso) sia per la carta e cartone in uscita (p.es. <0,1% di rifiuti organici compresi alimenti, in peso);
  • l’impiego di carta e cartone recuperati è circoscritto all’industria cartaria o altre attività che li utilizzano come materia prima.

Il produttore di carta e cartone recuperati, più in generale, deve adottare un sistema di gestione della qualità ISO 9001 (certificato da un organismo accreditato) per dimostrare il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento End of waste.
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 24/02/2021; entro 180 giorni da tale data, gli impianti già operanti nel settore devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione/autorizzazione in base alla quale svolgono l’attività, per ciò che riguarda l’adeguamento a quanto previsto dal DM.

Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche: nota di chiarimento ministeriale

Con Nota n.10249 del 2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione che derivino da utenze domestiche e sul loro smaltimento alla luce della normativa applicabile e delle definizioni fornite dal nuovo D.Lgs. 116/2020.

In base a tali indicazioni i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te” possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Per i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, si applica la disciplina dei rifiuti speciali. Quanto al conferimento di questi rifiuti si applica il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e si consente in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Formulari trasporto rifiuti: nuovo sistema di vidimazione online – VI.VI.FIR

A partire dal 01/03/2021, Ecocamere metterà a disposizione un nuovo servizio VI.VI.FIR che renderà possibile la vidimazione digitale dei formulari su fogli A4,  in sostituzione dell’attuale modulistica vidimata presso la camera di commercio.
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 stabilisce che: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.

In questo modo si introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema della Camere di Commercio che surroga la vidimazione fisica, e perciò senza la necessità di doversi recare fisicamente allo sportello della Camera di Commercio per la vidimazione dei formulari prestampati su carta chimica in 4 copie e numerati dalle tipografie autorizzate.
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n. 148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

CONAI: adempimenti in scadenza a Marzo 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Si ricorda inoltre che al 31/03/2021 risultano in scadenza l’invio di:

  • mod. 6.14 per la forfetizzazione contributo per le etichette;
  • mod. 6.17 per la forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17);
  • procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000

Informativa 02-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Etichettatura ambientale imballaggi: rinvio adempimenti e linea guida CONAI

CoIl Decreto “Mille Proroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 31/12/2021 l’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI. Nel frattempo, CONAI ha pubblicato delle Linea Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n.116/2020.

L’obiettivo del documento è definire alcune interpretazioni della norma condivisa e univoca da sottoporre alle Istituzioni sull’argomento. CONAI ha inoltre elaborato e reso disponibile uno strumento di supporto, per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo l’etichettatura ambientale.

Regolamento UE 2019/1148 – immissione sul mercato di precursori di esplosivi: adempimenti in vigore dal 01/02/2021

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ha lo scopo di limitare l’accesso ai privati di talune sostanze, alcune soggette a restrizione ed altre soggette a segnalazione. Tra le novità introdotte si evidenziano restrizioni, per esempio, per l’impiego di acido solforico e perossido di idrogeno.

In base a quanto previsto infatti nell’Allegato I:

  • Acido Solforico: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 15% w/w,
  • Perossido di idrogeno: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 12% w/w.

Si ricorda che il regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2021.

Sorveglianza sanitaria: sospeso il termine di comunicazione dei dati aggregati 2020

L’INAIL rende noto che, con nota prot. n. 1330 del 14/01/2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell’anno (ovvero entro il 31 marzo 2021), per l’invio tramite la piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati relativi al 2020 (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i – Allegato 3B).

La trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori è prevista nell’articolo 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, che prevedeva un decreto che definisse, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del Testo Unico, utilizzati per la trasmissione delle suddette informazioni.

Certificati F-gas: proroga ministeriale al 03/05/2021

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31/03/2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108897, del 24/12/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. (c.d. “DL CURA ITALIA”) nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021

Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.

CONAI: adempimenti in scadenza a Febbraio 2021

Si ricorda che a partire dal 01/01/2021 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000

Dichiarazione rifiuti – MUD 2021: scadenza 30/04/2021

Si ricorda che, salvo proroghe e/o modifiche, entro il 30 aprile 2021, occorre procedere alla comunicazione alla CCIAA competente dei rifiuti gestiti nel corso del 2020.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 01-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e indicazioni sul trasporto dei “nuovi rifiuti urbani”

Con Circolare n. 14 del 10/12/2020, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di proroga legate allo stato di emergenza sanitaria (Legge n. 159/2020), l’Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito la proroga di tutti i provvedimenti di iscrizione all’Albo medesimo in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021, fino al 03/05/2021.
Inoltre, con Delibera n. 4 del 22/12/2020, l’Albo ha fornito i primi chiarimenti in merito alla validità delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti conseguenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.
I soggetti iscritti nella categoria 2-bis (trasporto conto proprio di rifiuti speciali), e categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), possono continuare a trasportare quei rifiuti che sono divenuti urbani a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 116/2020.
Si tratta dei rifiuti non pericolosi elencate nell’allegato L-quater e derivanti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornato e modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Cisterne di gasolio: dal 1° gennaio 2021 in vigore l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ in vigore dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne e distributori di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Essa interessa i soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi ed i soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Regolamento UE 2020/878 inerente alle schede dati di sicurezza: nuove disposizioni in vigore dal 01/01/2021

Il Regolamento UE 2020/878 modifica l’Allegato II del Regolamento REACH per la redazione delle schede di sicurezza (SDS); le principali novità introdotte da tale Regolamento riguardano la presenza del nuovo codice UFI (allegato VIII del Regolamento CLP), la modifica della sezione 3 e della sezione 9, le nanoforme e l’inserimento delle informazioni relative agli interferenti endocrini. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2021, tuttavia l’’adeguamento” delle SDS alle nuove modifiche potrà avvenire con un periodo transitorio che si concluderà il 31/12/2022.

Nello specifico nella sezione 1.1 della scheda dati di sicurezza dovrà essere riportato il codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo le modalità previste dall’Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5. Per quanto riguarda la sezione 3 occorrerà, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008. Nella sottosezione 11.2 si dovrà fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ove disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2021, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

CONAI: adempimenti in scadenza a Gennaio 2021

Si ricorda che a partire dal 01/01/2020 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Gli stessi moduli devono essere inviati entro il prossimo 20 gennaio anche per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità annuale. I moduli devono indicare i dati relativi all’anno precedente.
La scadenza per la trasmissione del modello 6.10 per gli imballaggi riutilizzabili è fissata invece al 31/01/2021.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021

Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.

Informativa 12-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: pubblicato il Bando ISI INAIL 2020

E’ stato pubblicato nella G.U. del 30/11/2020 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando ISI INAIL 2020; L’INAIL mette a disposizione € 211.226.450 in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI INAIL 2020, entro il 26/02/2021.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L’importo massimo erogabile è di 130.000 € per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 € per i progetti appartenenti all’asse 4. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del terzo settore.

Bonifica amianto: incentivi per edifici pubblici

Con D.M. n. 486/2019 del 13/12/2019 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).

A tale riguardo il Comunicato del Ministero Ambiente, pubblicato nella G.U. n.288 del 19/11/2020, ricorda che i destinatari sono le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento.

Inoltre, la Regione Veneto con bando approvato con D.G.R. n. 1472 del 03/11/2020, ha messo a disposizione le risorse assegnate nell’ambito del Piano di Bonifica Amianto – FSC 2014-2020 per sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, i progetti di rimozione e smaltimento amianto dagli edifici scolastici, ospedalieri e, in subordine, dagli altri edifici di proprietà pubblica. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 10.157.796,45 e il contributo massimo è del 100% del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo.

Trasporto rifiuti pericolosi: nuovo accordo multilaterale M329

Si ricorda come il trasporto di alcuni rifiuti pericolosi può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, in forza all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 del 3/11/2020; esso rimarrà in vigore fino al 21/09/2025.

Le semplificazioni previste riguardano in particolare:

  • gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;
  • per alcuni tipi di rifiuto si possono usare: imballi omologati scaduti, imballaggi non omologati, contenitori mobili per rifiuti solidi conformi alle norme da EN 840-1;
  • di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso;
  • di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli.

Decreto “Ristori-bis” DL 149/2020: nuove disposizioni in materia di tutela della salute sul lavoro

Il c.d. Decreto “Ristori-bis” ha apportato alcune modifiche agli allegati relativi al rischio da agenti biologici, intervenendo sul D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale intervento si è reso necessario dopo che la direttiva UE 2020/739, ha determinato la classificazione del COVID-19 come rischio biologico di tipo 3.

La classe di rischio biologico di tipo 3 comprende microrganismi patogeni che possono causare malattie nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità ma, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nello specifico l’articolo 17 del decreto “Ristori-bis” (che modifica gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) rivede le misure di contenimento del rischio biologico e i livelli di contenimento (livelli 2, 3, 4). L’ambito applicativo riguarda essenzialmente le strutture sanitarie e veterinarie (persone/animali potrebbero essere contaminati da agenti biologici di tipo 2, 3), laboratori, processi industriali comportanti l’utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Cisterne di gasolio: rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia”, rinvia al 1° gennaio 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Tale modifica interessa:

  • I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
  • I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi

I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: rinnovo iscrizioni categoria 2-bis in scadenza al 25/12/2020

La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle ditte iscritte il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti; l’iscrizione delle imprese in categoria 2-bis, ha una durata decennale. Il 25/12/2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).

E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute.

CONAI: adempimenti in scadenza a Dicembre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DPCM 24/10/2020: nuove misure restrittive anti-contagio COVID-19 in vigore fino al 24/11/2020

Il DPCM 24/10/2020 reca le nuove misure restrittive per rispondere all’emergenza da COVID-19, ad integrazione di quanto già emanato in precedenza con il DPCM del 13/10/2020 e del 18/10/2020; tali disposizioni resteranno in vigore fino al 24/11/2020.

Al punto 11 dell’articolo 1 del DPCM in oggetto per le attività professionali si conferma che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Viene raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati e fortemente raccomandato agli stessi l’utilizzo della modalità di lavoro agile e di quanto previsto dai Protocolli di Sicurezza.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Chiusi anche i centri culturali, centri sociali e ricreativi. Stop anche ai parchi tematici e di divertimento. Vietate le sagre, le fiere ed eventi similari.

Cisterne di gasolio: rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia”, rinvia al 1° gennaio 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Tale modifica interessa:

  • I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
  • I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi
  • I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: rinnovo iscrizioni categoria 2-bis in scadenza al 25/12/2020

La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle ditte iscritte il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti; l’iscrizione delle imprese in categoria 2-bis, ha una durata decennale. Il 25/12/2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).

E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute

Banca dati gas fluorurati: entro il 30/11/2020 previso l’obbligo di versamento del diritto di segreteria

Le imprese e le persone certificate iscritte nella banca dati gas fluorurati, devono versare i relativi diritti di segreteria, secondo le modalità previste, entro il 30/11/2020, in base a quanto previsto all’art. 16 comma 11 del DPR 146/2018.

Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati gas fluorurati, è previsto l’obbligo per le imprese certificate e le persone fisiche certificate di dover versare annualmente ed entro la fine del mese di novembre di ogni anno, alle Camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti. I soggetti in questione devono accedere all’area riservata utilizzando il link https://interventi.fgas.it utilizzando le credenziali in possesso oppure SPID o CNS.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP

L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo: SCIP (Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.

Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC in concentrazione > 0,1% in peso. Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.
Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso.

OT23 anno 2021, pubblicata la guida alla compilazione e la versione aggiornata del modello

INAIL ha pubblicato la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modello OT23 per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Per ottenere la riduzione la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL, entro il 1° Marzo 2021 per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza relativi all’anno 2020.

L’INAIL fornisce inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione. Nella scheda di sintesi fornita dall’INAIL sono riportate le principali novità sugli interventi migliorativi: i nuovi interventi, gli interventi che sono stati rimodulati e/o eliminati e quelli che sono stati modificati.

CONAI: adempimenti in scadenza a Novembre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo gestori rifiuti: indicazioni su carrozzerie mobili trasporto rifiuti

E’ stata recentemente pubblicata la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 24 giugno 2020, n. 3 che ha modificato la precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all’identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti e all’integrazione della relativa modulistica.

Tale delibera, in vigore dal 2 febbraio 2021, stabilisce l’obbligo per il Responsabile Tecnico di attestare la tipologia di carrozzeria mobile (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e i codici EER abbinati alla stessa. L’impresa potrà così utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.
Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, sarà riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate e i codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. Inoltre, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

“Decreto rifiuti”: aggiornato il Testo Unico Ambientale

È stato pubblicato in GU il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale, in particolare alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività, a partire dal 26/09/2020, altre necessitano di successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali novità di segnala:

NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO
La modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:
i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.
L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE
Risulta chiarita l’esclusione dai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA” e ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento», le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenut, con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Viene richiamato il nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI
Si segnala che il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti viene ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata. Analogamente è previsto che la conservazione dei formulari di trasporto sia ridotta a 3 anni.
Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete.

SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO
La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.

REGIME SANZIONATORIO
La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.

Distacco sul lavoro: nuovi riferimenti sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori

Il D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 che attua la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, modifica il precedente D.Lgs. n.136/2016 specificando la “salute e sicurezza sul lavoro” fra le materie per le quali occorre garantire le condizioni di lavoro previste per chi effettua prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di:

  • adeguare l’ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il dumping sociale e salariale
  • rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”.
  • ampliare l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria.

Pacchetto “Economia Circolare”: pubblicati i decreti su rifiuti da imballaggio, pile e RAEE, veicoli fuori uso e discariche

Sono stati pubblicati in GU quattro decreti legislativi in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.
Nello specifico:

  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118 
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
    Tale decreto:
    • riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e ruoli;
    • nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti;
• stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
• istituisce un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore;
    • introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi, introducendo nuove definizioni e condizioni da rispettare sulla gestione di tali rifiuti;
    • Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118
Tale decreto prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Tale decreto ha l’obiettivo di:

  • prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
• garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
  • assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.
  • individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; 
• rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
  • individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121
Tale decreto ha l’obiettivo di:

  • riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
  • adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
  • definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Abilitazione conduzione generatori di vapore: nuove regole

E’ stato recentemente pubblicato in GU il DM 07/08/2020 che aggiorna le condizioni di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento. Tale decreto abroga a partire dal 30/09/2021 il vecchio DM 01/03/1974.

End of Waste: in arrivo il regolamento per la carta e cartone

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone; esso disciplina i criteri e le condizioni in base ai quali, a seguito di specifiche operazioni, gli scarti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere riutilizzati nella filiera.
Maggiori dettagli nel provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale regolamento, in attesa della pubblicazione in GU, si compone di 7 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità; risultano previsti inoltre i seguenti allegati:
–      l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
–       l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
–      l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

CONAI: adempimenti in scadenza a Ottobre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.