Informativa 08-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Deposito temporaneo rifiuti: ritorno alle “vecchie” condizioni

Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Tale decreto, in base al periodo di emergenza sanitaria “COVID-19”, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli da 12 a 18 mesi), le normali condizioni previste dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si ritorna quindi alla definizione e alle condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che recita:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

OT23 anno 2021: pubblicata guida alla compilazione e modello aggiornato

INAIL ha pubblicato la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modello OT23 per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Per ottenere la riduzione del premio INAIL, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL, entro il 01/03/2021 per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza relativi all’anno 2020.

L’INAIL ha fornito inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione. Le modifiche introdotte nel nuovo modello che hanno un impatto sulla natura o sul campo di applicazione degli interventi sono le seguenti:

  • intervento A-2.1(ancoraggi): è stato inserito il riferimento alla norma UNI 11578:2015 e alle categorie A, C, e D della stessa, in conformità ai requisiti posti per tali dispositivi nel bando ISI 2019;
  • intervento B-2 (trasporto casa-lavoro): non viene più ammessa la possibilità di servizio svolto da propri dipendenti in quanto ciò consisteva spesso nella fornitura dell’auto aziendale ad uno dei dipendenti con richiesta di “accompagno” al o dal luogo di lavoro per i colleghi, in particolare nel settore edile; questa modalità di svolgimento del servizio non garantisce che esso venga svolto da personale in condizioni idonee, in quanto già gravato dalle attività connesse alla propria mansione;
  • intervento C-4.1(promozione della salute osteoarticolare): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi;
  • intervento C-5.1(prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi e richiesto lo svolgimento di almeno 2 attività tra quelle elencate;
  • intervento C-5.2(prevenzione uso sostanze psicotrope/abuso di alcol): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi informativi;
  • intervento D-2 (sensibilizzazione molestie): l’intervento è stato incentrato sulla parte dell’accordo quadro europeo concernente la formazione e l’informazione

End of waste PFU: pubblicato il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti della gomma vulcanizzata

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 21/07/2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).

In particolare, tale provvedimento stabilisce:

  • la tipologia dei rifiuti a cui il regolamento si applica
  • le modalità di ricevimento e accettazione dei conferimenti
  • i vincoli di conservazione della documentazione e di tracciamento
  • la dichiarazione di conformità sui lotti di produzione e relative modalità di controllo e verifica
  • le condizioni alle quali gli eventuali sistemi di gestione ambientali adottati dalle organizzazioni possono costituire valore esimente
  • gli impieghi consentiti e i limiti di utilizzo della GVG (Gomma Vulcanizzata Granulare)

Nuova norma UNI relativa a Servizio di Prevenzione e Protezione

Il 01/07/2020 l’UNI ha pubblicato la norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”, che rappresenta la prassi di riferimento e fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione (SPP) così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal SPP aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato – vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check), si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove circolari e scadenza iscrizione 2BIS.

Sono state recentemente pubblicate da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali le seguenti circolari esplicative:

  • Circolare n. 9 del 15 luglio 2020 – Aggiornamento quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico.
  • Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 – Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
  • Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
  • Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER 99.

Si ricorda inoltre alle imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale. Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010). La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).

COVID-19: linee guida AICARR su aria condizionata

L’AiCARR (Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) ha pubblicato un “Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2 nelle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti”.

Questo nuovo documento, offre indicazioni su come operare sugli impianti esistenti, ed è suddiviso in tre sezioni principali con le seguenti finalità: fornire informazioni di carattere generale, di inquadramento della problematica, per poi passare alle tipologie impiantistiche presenti negli edifici e alle loro specificità in funzione della destinazione d’uso, offrire indicazioni aggiuntive rispetto alle normali operazioni di ordinaria gestione e manutenzione degli impianti, al fine di tenere conto delle nuove e più stringenti condizioni di funzionamento o delle eventuali modifiche impiantistiche incorse durante questa recente fase di pandemia, e illustrare indicazioni sulle strategie di pulizia e disinfezione di ogni sezione dell’impianto oggetto dell’intervento.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/08/2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 07-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Recupero dei rifiuti: istituito REcer

Con Decreto 21/04/2020 il Ministero dell’Ambiente definisce il funzionamento di REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti. Il REcer utilizzerà per il suo funzionamento e per la sua organizzazione la piattaforma telematica Monitor-piani e sarà interoperabile con il catasto rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esso si articola in n. 2 sezione:

  • Autorizzazioni ordinarie, destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • Procedure semplificate, destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I dati saranno soggetti a controlli a campione da parte dell’ISPRA o dell’ARPA delegata, che hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzativi.

Elenco SHVC: aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose

E’ stato recentemente aggiornato l’elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC); nello specifico sono state aggiunte: 1-vinylimidazole, 2-methylimidazole, Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,Ò)tin, utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche, che sono tossiche per la riproduzione, e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben) che viene utilizzato nei cosmetici.

L’elenco delle sostanze “candidate” comprende sostanze estremamente problematiche che possono avere effetti gravi sulla nostra salute o sul nostro ambiente. In futuro potrebbero essere inseriti nell’elenco delle autorizzazioni, ovvero il produttore dovrebbe richiedere l’autorizzazione per continuare a utilizzarli. Le società possono avere obblighi legali quando la loro sostanza è inclusa nell’elenco dei candidati – da sola, in miscele o in prodotti. Qualsiasi fornitore di prodotti contenenti una sostanza dell’elenco di candidati al di sopra di una concentrazione in peso dello 0,1% deve fornire informazioni sufficienti ai propri clienti e consumatori per consentirne un uso sicuro.

Primo soccorso e formazione: indicazioni dal Ministero Salute

La Circolare del Ministero della Salute del 05/06/2020 fornisce alcune indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori in modifica ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

Il Documento riportato nell’allegato alla Circolare, fa seguito alla riapertura dei corsi formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico; il documento è focalizzato su tre punti:

  • il soccorso balneare,
  • le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”,
  • la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

Agenti cancerogeni e mutageni: aggiornamento con il nuovo D.Lgs. 44/2020

E’ stato pubblicato recentemente il D.Lgs. n. 44 del 01/06/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Esso fornisce il nuovo elenco aggiornato degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, modificando i valori limite di esposizione di cui agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Fra le modifiche previste in tale decreto si evidenzia l’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero e delle polveri di legno duro (frazione inalabile), e l’inserimento di nuovi valori limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI, per la polvere di silice cristallina respirabile, per l’ossido di etilene e l’1-3-butadiene.

SARS-CoV-2: virus inserito nell’elenco degli agenti biologici del gruppo 3

La Commissione europea ha inserito il virus SARS-CoV-2, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Con la direttiva (UE) 2020/739 del 3/06/2020, infatti, è stato modificato l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3.

Si ricorda come un agente biologico del gruppo 3 è definito come “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva (UE) 2020/739 entro il 24/10/2020.

 

Bando ISI INAIL Agricoltura 2019/2020: prossima la pubblicazione dell’Avviso pubblico

Entro metà luglio è prevista la pubblicazione dell’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019/2020 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli del bando, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e succ., legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l’avvio della procedura. Si sottolinea e si ricorda come le restanti iniziative previste nel bando ISI INAIL 2019/2020 sono state abrogate.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/07/2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, entro il 20/07/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione relativo al 2° trimestre 2020; in particolare:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 06-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2020: scadenza presentazione entro il 30/06/2020

La scadenza per la presentazione del MUD 2020, riferito ai rifiuti gestiti nel corso del 2019, è stata prorogata dal c.d. “Decreto Cura Italia”, dal 30/04/2020 al 30/06/2020.
Si sottolinea come in caso di mancata presentazione del MUD da parte dei soggetti obbligati, o risulta presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €. Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione invece varia da 3.000 a 18.000 € (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003). In caso di tardiva trasmissione del MUD, la sanzione varia fra i 26 e 160 €, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.

INAIL: revoca Bando ISI INAIL 2019 e chiarimenti sulla tutela nei casi accertati di infezione COVID-19

Il bando di finanziamento ISI INAIL 2019 è revocato, in base a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 95 del DL n. 34 del 19/05/2020. Inoltre, con Circolare INAIL n. 22 del 20/05/2020, l’Istituto fornisce chiarimenti sulla tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro.
L’INAIL chiarisce che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa – con la conseguente astensione dal lavoro. Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
In merito alle risorse del bando ISI, INAIL chiarisce che sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all’asse 5 di ISI 2019 provenienti dal fondo agricoltura istituito con la legge 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell’avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli. Entro il 30 giugno 2020 saranno definiti gli aggiornamenti inerenti all’avvio delle iniziative che INAIL intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all’avvio della procedura ISI Agricoltura 2019-2020.

COVID-19 – Circolare 17644/2020: misure contenitive del contagio attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento

Il Ministero della salute ha emanato la Circolare n° 17644 – Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, la Circolare chiarisce che risulta importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione. Risulta necessario valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

  • Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Vengono inoltre definite le Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza delle aziende e le varie tipologie di disinfettanti ammessi.

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23: pubblicato il modello di domanda per il 2021

E’ stato pubblicato da INAIL in data 13/05/2020, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (c.d. OT23) per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.
Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e DPI.
Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale.
Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.
Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

COVID-19 – ISS: indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor

E’ stata pubblicata la revisione del Rapporto ISS n° 5/2020 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, aggiornata in data 25/05/2020.
Rispetto alla versione precedente emergono le seguenti precisazioni/aspetti:

  • I consigli e le raccomandazioni fornite vogliono facilitare la riprogrammazione e la gestione dei vari spazi e ambienti di lavoro a seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali per i principali settori di attività che contengono le indicazioni operative e le differenti misure organizzative da attuare.
  • Vengono specificate le nuove procedure da mettere in atto per garantire un buon ricambio dell’aria nei diversi ambienti sulla base del numero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi terminali).

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Agenti chimici: aggiornati i valori limite di esposizione professionale

E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale del 02/05/2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che in materia di agenti chimici recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.
Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21/08/2023.

Emergenza COVID-19: proroga adempimenti e scadenze varie

Per effetto della conversione in legge del D.L 18/2020, avvenuto con Legge 24/04/2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, risultano ufficialmente prorogate e/o sospese una serie di autorizzazioni e adempimenti in materia ambientale ed edilizia.

In particolare, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • deroga alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il deposito temporaneo di rifiuti;
  • la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Inoltre, si sottolinea come con Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n.  5 del 22/05/2020 “Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18” viene ribadito come l’art. 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e, quindi, terminerà il 31 luglio 2020. Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

Informativa 05-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DPCM 26/04/2020: gestione rischio “COVID-19” e tutela della sicurezza dei lavoratori

In G.U. n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il DPCM del 26/04/2020 con il quale vengono fissate le regole in vista della “Fase 2” e per le riaperture delle attività imprenditoriali. Tali disposizioni si applicano a partire dal 04/05/2020. In particolare, tale Decreto contiene le misure igienico-sanitarie da attuare (Allegato 4), le misure e le condizioni per gli esercizi commerciali (Allegato 5), i “Protocolli” da seguire in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Allegato 6), sui cantieri (Allegato 7), per i settori trasporto e logistica (Allegato 8), del trasporto pubblico (Allegato 9).
Dal 04/05/2020 le prime riaperture riguarderanno le imprese di costruzioni e le attività manifatturiere; via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all’ingrosso funzionale.
Le imprese la cui attività è consentita, sono tenute a rispettare i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza.
Si evidenzia inoltre come a livello regionale sono state adottate indicazioni di carattere operativo; in particolare si segnala in Regione Veneto la pubblicazione del “Manuale per la riapertura delle attività produttive”, aggiornato al 29.04.2020, che fornisce indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari, e l’individuazione del c.d. “COVID MANAGER”.

Criteri Ambientali Minimi (CAM): novità per verde pubblico e ristorazione

Sono stati pubblicati nella G.U. n. 90 del 04/04/2020, i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi alla gestione del verde pubblico e sulla ristorazione collettiva; l’applicazione dei nuovi CAM sarà obbligatoria per gli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal 02/08/2020.
Il Ministero dell’Ambiente ha revisionato i CAM per l’affidamento dei seguenti servizi e forniture:

  • progettazione di una nuova area verde o di riqualificazione di un’area già esistente;
  • gestione e manutenzione del verde pubblico;
  • fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti per l’irrigazione).

Il documento aggiorna, quindi, le norme per lo sviluppo sostenibile degli appalti verdi; in particolare, ha l’obiettivo di incrementare e valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei noti ed importanti benefici sulla salute umana e sull’ambiente.
La revisione dei CAM consente di affrontare la tematica della gestione del verde pubblico in un’ottica di strategia di medio-lungo periodo, attraverso nuovi strumenti; tra questi il censimento delle vegetazioni locali.  E’ stato inoltre pubblicato il decreto che revisiona i CAM per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di derrate alimentari. Nel documento vengono fornite le definizioni in merito a:

  • servizio di ristorazione collettiva: attività che include l’acquisto di alimenti e bevande;
  • derrate alimentari: prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici.

Tra le principali novità si segnalano:

  • distinzione chiara tra settori fra loro simili ma con necessità diverse, come scuole, uffici od ospedali;
  • maggiore attenzione al valore del cibo e introduzione di strumenti per prevenire lo spreco di cibo;
  • sostegno alla filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni locali, a chilometri zero, al biologico, fino ai prodotti ittici.

“Fase 2”: circolare dal Ministero della Salute ai medici competenti

Il Ministero della Salute ha emanato la Circolare prot. n. 14915 del 29/04/2020 contenente indicazioni operative relative alle attività del medico competente in vista della imminente riapertura delle attività produttive sospese a causa dell’attuale emergenza sanitaria. Il documento nasce sulla scorta del Protocollo in contrasto alla diffusione del COVID-19 del 14/03/2020, integrato e modificato il 24/03/2020, ed il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” della Protezione Civile del 09/04/2020.

Secondo il Ministero in questa delicata fase di riapertura delle attività lavorative più che mai si rende necessaria una particolare attenzione al duplice obiettivo di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della tutela della collettività.
Ben si comprende quindi la delicata posizione che rivestono ancor più in questo momento i medici competenti sulla sicurezza del lavoro. In base alle trasmissioni per via telematica (art. 40, comma 1, D.lgs 81/2008) ai servizi competenti dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori relativamente al 2018, emerge che tali comunicazioni sono state effettuate da un totale di 5.259 medici competenti, circa il 70% degli iscritti nell’elenco, corrispondente ad un totale di 14.786.812 soggetti, a fronte di un totale pari a 23.215.000 occupati.

Regione Veneto: bando per finanziamenti su bonifiche ambientali

La Regione Veneto, con DGRV n. 493 e 494 del 21/04/2020, ha promosso due bandi, dedicati agli Enti locali veneti, al fine di sostenere la copertura finanziaria degli oneri per interventi su aree contaminate. Si tratta di contributi a fondo perduto per un totale di 3 milioni di euro a disposizione degli enti locali e che coprono fino all’80% della spesa complessivamente prevista con un tetto massimo di contributo di 600mila euro per singola progettualità. Nel secondo bando, invece è previsto il finanziamento di 1 milione di euro all’interno di un fondo di rotazione dove potranno essere concessi prestiti in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e un tetto di 200mila euro, con rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi e una durata massima di anni quindici.
Saranno ammissibili a finanziamento le spese per le opere di progettazione, caratterizzazione e indagine preliminare connesse con le procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., oltre che gli eventuali complementari interventi di messa in sicurezza di emergenza che si rendessero, nelle diverse circostanze, necessari. I siti oggetto di bonifica potranno riguardare sia aree di proprietà dell’ente sia aree di altra proprietà, ove il Comune territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente.

Gestione rifiuti e “COVID-19”: provvedimenti e indicazioni da seguire

Con Circolare prot. n. 22276 del 30/03/2020, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a fornire indicazioni utile a superare le criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’emergenza COVID-19. In precedenza, con nota del consiglio SNPA del 23/03/2020, veniva approvato un documento che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19, tenendo anche ovviamente conto delle linee di indirizzo fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In merito alla gestione dei rifiuti costituiti da DPI utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di ambienti diversi dalle strutture sanitarie (aziende, Enti, private abitazioni). In attesa di una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti a livello nazionale, la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15/04/2020, a chiarire che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, ecc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, ne deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti.

Impianti di climatizzazione e rischio COVID-19: indicazioni operative

Sulla questione prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 si è espresso anche l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che attraverso il rapporto ISS Covid-19 n.5/2020 ha fornito indicazioni e raccomandazioni da seguire per mantenere un buon livello di qualità dell’aria all’interno dei locali.
Si segnala inoltre come AiCARR ha fornito indicazioni su come operare sugli impianti esistenti, partendo dal principio, che la migliore azione per limitare un eventuale rischio di infezione da COVID-19 per via aerea è quello di effettuare il più possibile il ricambio aria degli ambienti interni con aria esterna. Inoltre, gli impianti di ventilazione meccanica e gli impianti climatizzazione ambientale, possono assolvere tale funzione in modo più efficace della semplice apertura delle finestre, anche perché migliorano la qualità dell’aria esterna con la filtrazione.

AiCARR afferma che gli impianti di climatizzazione possono aiutare a ridurre notevolmente i rischi da contagio se si aumenta la portata dell’aria di rinnovo. Durante la prossima estate e il prossimo inverno, quando ancora si sarà probabilmente in condizioni di transitorio, sarà inutile e dannoso spegnere qualunque tipo di impianto di climatizzazione e riscaldamento. Sono e saranno molto più importanti altre precauzioni, come le protezioni individuali, i comportamenti e l’affollamento delle persone nei locali.

Emergenza COVID-19: proroga adempimenti e scadenze varie

Per effetto della conversione in legge del D.L 18/2020, avvenuto con Legge 24/04/2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, risultano ufficialmente prorogate e/o sospese una serie di autorizzazioni e adempimenti in materia ambientale ed edilizia.

In particolare, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente;
    versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • deroga alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il deposito temporaneo di rifiuti;
  • la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Sono inoltre prorogati i termini di validità delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali fino al 15/06/2020 (tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020).

Informativa 04-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DL “CURA ITALIA”: proroghe comunicazioni/autorizzazioni ambientali – MUD, Albo gestori, f-gas

In G.U. del 17/03/2020, è stato pubblicato il D.L. “CURA ITALIA” n. 18 che prevede misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a seguito dell’emergenza COVID-19.
Fra le tante misure previste, risultano prorogate una serie di comunicazioni e adempimenti in materia ambientale.
In particolare, all’art. 113 del DL Cura Italia vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
  • trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49: si tratta dell’elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Inoltre, con Circolare del Ministero Ambiente n. 20460 del 23 marzo 2020, il Ministero conferma la proroga al 15 giugno 2020 anche per le certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra in base a quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del DL “CURA ITALIA”.
In particolare, ai sensi della circolare 20460/2020:

  • i certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile resteranno validi fino al 15 giugno;
  • al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it, a prorogare fino al 15 giugno le date dei certificati da loro emessi;
  • Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

COVID-19: indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro

Di seguito si riportano i principali decreti e documenti di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

  • Con DPCM 22/03/2020, in parte integrato e modificato dal DM 25/03/2020, e successivamente prorogato dal DPCM 01/04/2020 venivano sospese alcune attività lavorative, in base al codice ATECO di appartenenza, con termini di sospensione fino al 13/04/2020, salvo ulteriori proroghe o modifiche;
  • In data 14/03/2020 veniva sottoscritto specifico “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con le misure e norme comportamentali da seguire da parte delle aziende per fronteggiare l’emergenza in atto; analogo documento veniva sottoscritto in data 19/03/2020 con regole e condizioni da seguire per le attività di cantiere;
  • La Regione Veneto con documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” (ultimo aggiornamento Ver. 09 del 26.03.2020) forniva indicazioni pratiche su alcuni adempimenti di sicurezza (p.es. scadenza formazione lavoratori, controlli e verifiche periodiche Allegato VII – D.Lgs. 81/08, prassi igieniche da seguire).

Emergenza COVID-19 e gestione rifiuti: condizioni e regole da seguire

Il Ministero dell’ambiente con Circolare n.22276 del 30/03/2020 chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti alla luce dell’emergenza COVID-19, individuando misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. La circolare contiene indicazioni alle regioni e province autonome che potranno scegliere lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

La Circolare chiarisce che, ove le competenti autorità decidano di adottare ordinanze (ai sensi dell’art. 191, del Testo unico ambientale D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) in materia di gestione dei rifiuti, si individuano specifici regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza e che riguardano:

  • Capacità di stoccaggio impianti: le ordinanze da emanarsi possono modificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II, con riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di SCIA e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza per aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.
  • Deposito temporaneo dei rifiuti: le ordinanze potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi
  • Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali: le ordinanze potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.

Inoltre, si sottolinea come il Consiglio SNPA, ha approvato un documento di indirizzo che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Tale documento tiene conto delle linee di indirizzo in materia fornite dall’ISS con nota Prot n. 8293 del 12 marzo 2020 e si concentra in particolare raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 che vanno garantite, in quanto servizi pubblici essenziali.

INAIL: DURC, dati aggregati sorveglianza sanitaria, bandi ISI – proroghe e slittamento causa emergenza COVID-19

Con varie circolari, INAIL ha provveduto ad adottare specifici provvedimenti di sospensione e/o slittamento di alcuni adempimenti di competenza dell’Istituto, a seguito dell’emergenza COVID-19.

In particolare. si segnala:
SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI
Sono stati sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi eventualmente in scadenza, delle rate mensili di versamento, per le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione 2019/2020 e per l’invio della documentazione probante, nonché per l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni 2019.
Per i comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal D.P.C.M. del 1° marzo 2020 e per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e per i tour operator attivi su tutto il territorio nazionale prosegue la sospensione dei termini per i versamenti, in scadenza nel periodo 21/02/2020 – 30/042020.
COMPETENZA STRAORDINARIA INAIL: VALIDAZIONE DEI DPI
È possibile validare dispositivi di protezione individuale, straordinariamente e per la durata dell’emergenza, in deroga alla procedura ordinaria e alla relativa tempistica. I dispositivi devono continuare a garantire gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.
AVVISO PUBBLICO ISI: SOSPENSIONE DEI TERMINI
I termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI sono sospesi dal 23/02/2020 al 15/04/2020 sia per le fasi di verifica amministrativa e tecnica sia per quelle di realizzazione e rendicontazione dei procedimenti amministrativi.
DURC ON LINE: VALIDITA’ FINO AL 15 GIUGNO 2020
I documenti unici attestanti la regolarità contributiva “Durc On Line” che riportano nel campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
COMUNICAZIONE MEDICO COMPETENTE: PROROGA TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B
L’invio dell’allegato 3B da parte del medico competente relativo ai dati aggregati 2019 è prorogato dal 31 marzo al 31 luglio 2020.

“Ecobonus” e “bonus casa”: online i siti ENEA per le detrazioni fiscali

È operativa sul sito dedicato dell’ENEA la sezione dedicata all’inserimento dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti “ecobonus” e/o “bonus casa” con fine lavori nel 2020. Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2020 e 25 marzo 2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25 marzo 2020.

All’ENEA debbono essere inviati i dati relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali per “ecobonus”, “bonus facciate” e “bonus casa”. In particolare:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati bonus facciate (incentivi del 90%) devono essere inseriti sulla sezione ecobonus;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti sulla sezione bonus casa.

Informativa 03-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

End of Waste: pubblicate le Linee Guida SNPA

ll Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) ha pubblicato le Linee Guida SNPA n. 23/2020 per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il documento ha lo scopo di assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale e per favorire un approccio condiviso ed omogeneo fra le Agenzie in merito alle diverse competenze sul complesso tema della cessazione della qualifica di rifiuto.
Il comma 3 ter dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istituisce un sistema di controlli delle autorizzazioni rilasciate “caso per caso” adottati, riesaminati o rinnovati, attribuendone la competenza al Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente.
In particolare, viene stabilito che “l’ISPRA o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente delegata dall’ISPRA controlli a campione, sentita l’autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione”.

Interpello n.2/2020: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – e permessi

Con Interpello n. 2/2020 vengono forniti chiarimenti dalla Commissione Interpelli sul Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e sul suo diritto ad usufruire del servizio di mensa o sostitutivo; a presentare il quesito l’Unione sindacale di base Pubblico impiego. La Commissione, che richiama l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e richiama per l’esercizio delle funzioni la contrattazione collettiva nazionale.
Nello specifico il quesito si fonda sulla richiesta se i permessi ex art. 50 D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e C.C.Q. del 10.07.1996, fruiti per adempiere alle funzioni di RLS, vanno considerati servizio a tutti gli effetti e quindi assimilabile all’attività di servizio “istituzionale” anche ai fini del diritto alla fruizione del servizio di mensa o sostitutivo?
La Commissione passando in rassegna l’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il quale prevede che “Il RLS per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.
Pertanto, secondo la Commissione, il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per l’espletamento dell’incarico; per espressa previsione normativa, le modalità per l’esercizio delle relative funzioni debbano essere però stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, sia essa pubblica che privata.

Albo gestori ambientali: nuove disposizioni su rifiuti da spazzamento e cessione incarico RT

L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) ha disciplinato con Deliberazione n. 1 del 30/01/2020 le procedure da attivarsi nel caso di cessazione dell’incarico del Responsabile Tecnico per le imprese iscritte nelle proprie categorie, qualunque sia la causa di cessazione, compreso il mancato aggiornamento dei requisiti di idoneità tecnica di cui all’art. 13 c. 1 del decreto n. 120 del 03/06/2014.
La Deliberazione prevede che l’avvenuta cessazione dell’incarico sia comunicata all’ANGA tramite il portale AGEST, da parte dell’impresa iscritta, entro i 30 giorni successivi, mentre il Responsabile Tecnico, oltre che all’impresa, deve dare comunicazione della cessazione dell’incarico tramite pec all’Albo.
Inoltre, con Circolare n. 2 del 13/02/2020, il Comitato ANGA fornisce alcuni chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e sul successivo trasporto del rifiuto derivante. Il primo quesito posto dalle sezioni regionali riguarda l’esistenza o meno di un obbligo di iscrizione all’Albo per l’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e il secondo verte su quale categoria sia di riferimento per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l’attività.
Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private; riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in esame si specifica che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’Albo nella categoria 2-bis.
Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20.03.03.

Medico competente aziendale: comunicazioni dati allegato 3B entro 31/03/2020

Il medico competente aziendale ha l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40 – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Allegato 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero entro il 31/03/2020 per i dati riferiti al 2019.
I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il D.I. 09/07/2012; l’INAIL ha predisposto un applicativo web, strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l’inserimento dei dati così come previsto dall’allegato 3B del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

CONAI: scadenza adempimenti e comunicazioni Marzo 2020

Il 20/03/2020 risulta in scadenza la Dichiarazione mensile CONAI (relativa a febbraio 2020) con trasmissione dei moduli 6.1; 6.2; 6.10; si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
Il 31/03/2020 risultano invece in scadenza i seguenti adempimenti:

  • forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
  • forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
  • dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2020

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020

Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 02-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Utilizzo attrezzature di lavoro: mancata formazione e sanzioni per il datore di lavoro?

La Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla Commissione Interpelli il seguente quesito: “l’art. 71 comma 7 del TUS impone una adeguata formazione per gli incaricati “operatori” all’utilizzo di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: allora, anche il datore di lavoro che utilizza queste attrezzature va considerato operatore; in quanto tale deve quindi egli stesso essere formato e abilitato al loro utilizzo?”.
La Commissione afferma come all’interno della definizione di “operatore” viene ricompreso anche il datore di lavoro, ma, il legislatore non è intervenuto sui successivi articoli 71, comma 7, lettera a) e 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Secondo la Commissione si evince la previsione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro, che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari, “lavoratori” che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”. E’ vietato quindi l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura di lavoro, per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che ne sia privo. Tuttavia, la Commissione restringe l’ambito di operatività della sanzione alle sole fattispecie in esso previste: pertanto le sanzioni dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro

Regione Emilia-Romagna: aggiornato l’elenco dei sottoprodotti

La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha recentemente aggiornato l’elenco regionale dei sottoprodotti a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.
Nello specifico:

  • con la determinazione n. 23509 del 19 dicembre 2019, la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “deiezioni avicole” – Processo produttivo n. 7 – in cui sono riportate le caratteristiche dei residui e del processo produttivo delle deiezioni avicole;
  • con la determinazione n. 23512 del 19 dicembre 2019 la Giunta ha ritenuto di approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche del processo di produzione dei residui e degli sfridi di materie plastiche.

INAIL: pubblicate le date per il Bando ISI INAIL 2019

Il Bando ISI INAIL 2019, atto ad incentivare le imprese al realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mette a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Dal 16 aprile 2020 è possibile presentare la domanda telematica per partecipare al Bando di finanziamento, con una finestra che si chiuderà il 29 maggio 2020.
A partire, poi, dal 5 giugno 2020 sarà possibile effettuare il download del codice identificativo della propria richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l’inoltro della domanda.

Classificazione rifiuti: pubblicate le Linee guida SNPA

In data 24 dicembre 2019 è stata pubblicata dal Servizio Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) la Delibera n. 61 “Approvazione del manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”.
La Linea Guida ha come principale obiettivo quello di produrre indicazioni per l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

Tale manuale individua un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità; fornisce una versione commentata dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE, riporta esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed individua i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti.
Tale documento non costituiscono una fonte normativa, nel senso che ad esso non è attribuito alcun valore cogente, avendo esclusivamente natura tecnica ed interpretativa.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020

Il 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012

A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
    semoventi telescopici rotativi);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Dichiarazione rifiuti – MUD 2020: scadenza 30/04/2020

Il Modello di dichiarazione ambientale (MUD), allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD i trasportatori, gli intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, i Comuni. Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 01-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2020, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

Bando ISI 2019: incentivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro

E’ stato presentato il Bando ISI INAIL 2019 con il quale vengono messi a disposizione 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Previsti n. 5 assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:

  • Asse 1 (Isi Generalista): 96.226.450 euro, suddivisi in 94.226.450 euro per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Asse 2 (Isi Tematica): 45 milioni di euro per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi;
• Asse 3 (Isi Amianto): 60 milioni di euro per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
  • Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): 10 milioni di euro per progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della fabbricazione mobili e della pesca;
  • Asse 5 (Isi Agricoltura): 40 milioni di euro per progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 33 milioni per la generalità delle imprese agricole e 7 milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Il contributo erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso fino a un massimo di 130 mila euro, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento.
La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà, in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi, le cui date saranno pubblicate nella sezione del portale dell’INAIL dedicata al bando ISI entro il 31 gennaio.

F-gas: approvato il decreto sanzioni

Nella G.U. del 02/01/2020 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 163 del 05/12/2019 che disciplina le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 517/2014 sui gas florurati. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 17/01/2020.

Di seguito si riporta tabella di riepilogo delle principali sanzioni previste dal Decreto in questione.

Fonte: certifico.com

Detrazioni fiscali per lavori edilizi – anno 2020: conferme e nuovo “bonus facciate”

Nella manovra finanziaria 2019 vengono prorogate a tutto il 2020 le detrazioni fiscali in campo edilizio: ecobonus – riqualificazione energetica; bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili.
Per il 2020 è stato confermato il nuovo “Bonus Facciate” introdotto nella Legge di Bilancio al fine di promuovere gli interventi di restauro e recupero delle facciate di palazzi e condomini.

Il “Bonus Facciate” consistente in una detrazione fiscale pari al 90% sulle spese sostenute per il restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici, però, devono essere ubicati nelle zone “A” o “B” del piano urbanistico comunale vigente, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 29/02/2020

l 29/02/2020 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 29/02/2020, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.
La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 29/02/2020 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Il 29/02/2020 scade inoltre il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2019, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia. All’interno del nuovo modello OT23 sono da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento rispetto al passato; nello specifico essi riguardano il reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.


Formazione addetti all’uso di attrezzature di lavoro: in scadenza i termini dell’Accordo S.R. 22/02/2012

A Marzo 2020 scadranno i termini di validità dei corsi di aggiornamento quinquennali sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, svolti in regime transitorio (dal 12/03/2013 al 12/03/2015).

L’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08, permetteva, per chi avesse effettuato una formazione documentata antecedente la data di pubblicazione del medesimo Accordo, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di 4 ore con validità dell’abilitazione quinquennale, fino alla data di scadenza del periodo transitorio, ossia entro il 12/03/2015.
Dalla data di effettuazione di tale corso, ed entro cinque anni, il lavoratore deve essere aggiornato con un corso di formazione specifico, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22/02/12.
Le attrezzature di lavoro per le quali è necessaria una specifica abilitazione, conseguibile a seguito dell’esecuzione dei corsi di formazione specifici per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, sono:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori
    semoventi telescopici rotativi);
  • gru a torre;
  • gru mobile;
  • gru per autocarro;
  • trattori agricoli o forestali;
  • macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
  • pompe per calcestruzzo.

Interpello di chiarimento sugli obblighi del Medico Competente: trasmissione dati aggregati – Allegato 3B

Con l’Interpello n. 8/2019, l’Associazione sindacale CIMO ha formulato due quesiti alla Commissione Interpelli in merito a quanto previsto dall’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
Nel primo quesito veniva richiesto “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”. Il secondo riguarda l’obbligo di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

La Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’Art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B). L’INAIL, in un’ottica operativa, ha fornito indicazioni in merito, precisando che “l’obbligo, di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Relativamente al secondo quesito, la Commissione Interpelli ritiene che, in base ad un’interpretazione letterale dell’Art. 40 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’obbligo di comunicazione dei dati sanitari e di rischio “permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento”, tenuto conto che il modello dell’Allegato 3B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.

CONAI: dal 2020 una nuova procedura semplificata possibile per gli importatori di merci imballate

La circolare CONAI del 02/12/2019 ha introdotto un’ulteriore novità per gli importatori di merci imballate in procedura semplificata, ovvero per coloro che inviano periodicamente al CONAI il mod. 6.2. Fino al 2019, i soggetti rientranti nella categoria degli “importatori di merce imballate” avevano la possibilità di effettuare le dichiarazioni secondo procedura ordinaria (mod. 6.1), ovvero dettagliando la composizione dell’imballaggio materiale per materiale, oppure di seguire la procedura semplificata di dichiarazione (mod. 6.2) che propone la quantificazione del contributo ambientale CONAI da pagare sulla base di calcoli “a forfait”.

Nello specifico il mod. 6.2 proponeva due possibilità alternative per il calcolo del contributo ambientale CONAI: sulla base del valore di acquisto dall’estero dei prodotti imballati (modalità 1) oppure sulla base del peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinzione di materiale (modalità 2). Dal 2020 viene inserita una terza possibilità per le dichiarazioni degli importatori di merci imballate con procedura semplificata, riservata alle sole aziende con fatturato inferiore ai 2.000.000 €; per determinare il contributo da riconoscere al CONAI si può fare riferimento al fatturato complessivo dell’anno precedente all’anno di dichiarazione ed è determinato secondo i valori alla tabella seguente:

Cambiano anche le tempistiche di dichiarazione; è prevista una sola comunicazione all’anno per tutte le fasce di fatturato, nel mese di settembre (dal 1 al 30 settembre 2020).

Informativa 12-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Lavori in quota e priorità delle misure di protezione anticaduta: nuovo interpello ministeriale

Pubblicato un nuovo quesito dalla Commissione Interpelli Ministeriali relativo all’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva o individuale (obbligo di cui all’art. 148 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) nei lavori in quota per i quali (art. 111 del del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) questo obbligo non sembra sussistere.

Nello specifico il quesito posto risulta il seguente: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare? Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.

La Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; l’art. 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma è dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che disciplina i lavori in quota, e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

End of waste: nuova disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto

Con Legge n. 128/2019 – di conversione del D.L. n. 101/2019 (c.d.  decreto “Crisi Aziendali”) – entrata in vigore il 03/11/2019 è stata introdotta una nuova disciplina sul regime del c.d. “End of Waste”, ovvero sui criteri di cessazione della qualifica di rifiuto oggetto di trattamento dagli impianti autorizzati a tali operazioni.

L’art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., viene quindi riformulato introducendo una nuova disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto”, con nuove procedure di controllo, nonché l’istituzione di un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.

Il legislatore ha inoltre, fatto salve le autorizzazioni preesistenti per il recupero a fini di cessazione della qualifica di rifiuto rilasciate in precedenza “ad personam” dagli enti competenti.

Impianti gas: aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi

Con Decreto del Ministero dell’Interno 08/11/2019, pubblicato in GU n. 273 del 21/11/2019, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel DM 12/04/1996.

Il decreto si applica (art.1) alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019 gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica (art. 5) ma non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta nel caso degli:

• impianti esistenti e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla precedente normativa.

• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dal Corpo VV.F.;

• impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa.

Trasporto merci e rifiuti pericolosi via mare: anticipata l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 IMDG code

Con la pubblicazione della circolare, Sicurezza della navigazione – Serie Merci Pericolose n. 35/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 del codice IMDG al 01/09/2019 anziché al 01/01/2020, come sarebbe previsto dalla risoluzione MSC 442.

Prevenzione incendi VVFF: modifica al codice e novità per le porte esterne tagliafuoco

Il DM 18/10/2019, in vigore dal 01/11/2019 apporta modifiche al Codice prevenzione incendi, tale provvedimento revisiona gran parte del Codice prevenzione incendi (di cui al DM 03/08/2015). Si ricorda che dal 20/10/2019, data di entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) è diventato cogente, ossia un riferimento unico per le attività “soggette e non normate” a seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario”.

Le attività non normate sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica che fino ad ora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di prevenzione incendi; dal 20/10/2019 con l’eliminazione del doppio binario, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzandole verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

Dai VVFF inoltre è stata emanata una circolare esplicativa n. 16746 del 6 novembre 2019 sul regime di marcatura CE e omologazione di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco; dal 02/11/2019 infatti devono essere obbligatoriamente immessi sul mercato tramite marcatura CE i seguenti manufatti tagliafuoco, ossia aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta ai fumi: finestre e porte esterne pedonali; porte e cancelli industriali, commerciali e da garage.

È infatti terminato il periodo transitorio in cui potevano coesistere, a discrezione del fabbricante, prodotti marcati CE o non marcati CE ai sensi della UNI EN 16034:2014.

Nuovi CAM per fornitura di stampanti e cartucce toner e a getto di inchiostro

Il 07/11/2019 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 261 con DM 17/10/2019 Criteri Ambientali Minimi (CAM) per forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro, oltre al noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione.

I nuovi CAM nell’ambito della strategia nazionale sul GPP entreranno in vigore a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’Allegato 2 al decreto del Ministro dell’ambiente del territorio e del mare del 13/02/2014, che stabiliva i precedenti criteri, risulta quindi abrogato.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/12/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/12/2019.

Informativa 11-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Esposti a fibre ceramiche refrattarie e amianto: indicazioni e benefici previdenziali INPS

Con nota del 15/11/2018 n. 4253, INPS indicava i benefici previdenziali previsti per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata; tali benefici per esposizione ad amianto vengono confermati anche nel 2019-2020.

Sono state pubblicate inoltre da INPS, con Circolare n. 119 del 19/08/2019 indicazioni per i benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. La circolare riporta indicazioni derivanti dal provvedimento introdotto dalla Legge finanziaria 2018 (articolo 1, comma 247), che ha esteso il beneficio destinato ai lavoratori esposti all’amianto anche alle categorie lavorative sopra citate. “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall’anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie”.

Polizia, Ministero Interno e Corpo VV.FF.: decreto sulla sicurezza dei lavoratori

Il 14/11/2019 entrerà in vigore il Decreto interministeriale n. 127 del 21/08/2019 (G.U. n.255 del 30/10/2019) che regola l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno.

Il Decreto abrogato il precedente D.I. 14/06/1999, n. 450, che regolava la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Legge delegazione europea: novità per ambiente, sicurezza ed energia

Con la Legge di delegazione europea 2018 n. 117 del 4/10/2019 (G.U. n. 245 del 18/10/2019) sono riportate le disposizioni di delega riguardanti il recepimento di alcune direttive europee inserite nell’Allegato A della stessa, nonché l’adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei.

In Allegato A alla legge in oggetto, figurano le seguenti direttive in materia di:

SICUREZZA

• Direttiva 2013/59/Euratom norme di sicurezza sulla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

• Direttiva (UE) 2017/2102 restrizione uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2108 sicurezza delle navi da passeggeri; (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2109 registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2110 ispezioni sulla sicurezza di navi e di unità veloci da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2397 qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

• Direttiva (UE) 2017/2398 prevenzione nella esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/645 conducenti veicoli trasporto (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/957 distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

AMBIENTE

• Direttiva (UE) 2018/410 riduzione emissioni carbonio (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

• Direttiva (UE) 2018/850 discariche dei rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/851 rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/852 imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/849 veicoli fuori uso, pile e accumulatori, RAEE (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

EDILIZIA-ENERGIA

• Direttiva (UE) 2018/844 prestazione energetica nell’edilizia (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

• Direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica (termini per il recepimento tra il 25 giugno e il 25 ottobre 2020);

Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: aggiornamento tabelle INAIL

Il 04/11/2019 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

Tale modifica segue le variazioni comunicate, nel corso dell’anno 2018/2019, da Istat, Poste italiane, Regioni per le Asl e Inail.

Gli aggiornamenti riguardano:

  • per “ISTAT-ASL”: le variazioni territoriali pubblicate da ISTAT dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare, sono stati istituiti nuovi codici Istat per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59.
  • per “ISTAT-ASL”: le regioni per le Asl che hanno determinato alcune variazioni;
  • per “Sedi INAIL-CAP”: le variazioni pubblicate da Poste italiane riguardano in totale 48 comuni, relativamente ai quali 7 variazioni sono già presenti nelle tabelle Inail, 17 devono essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019 ed il nuovo azzonamento di sedi Inail.

FGas: dal 25/09/2019 operativa la nuova Banca dati

Dal 25/09/2019 è operativa la Banca dati telematica dei gas a effetto serra “F-gas” e delle apparecchiature che ne contengono, istituita dal DPR 146/2018. A partire da tale data, le informazioni relative a controllo perdite, installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento dovranno essere comunicate alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, a cura dell’impresa / persona fisica certificata che ha effettuato l’intervento.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/11/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/11/2019.