Informativa 03-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2021: pubblicato il nuovo modello con rinvio della presentazione al 16/06/2021

In Gazzetta è stato pubblicato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2021, in allegato al D.P.C.M. 23/12/2020 insieme alle istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni ambientali, con proroga della presentazione alle CCIAA competenti entro il 16/06/2021.

Si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del MUD sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00
  • Le imprese e gli enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))
  • Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione
  • I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati
  • Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE
  • I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso

Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Servizi di pulizia e sanificazione: aggiornati i Criteri Ambientali Minimi – CAM

Con Decreto 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi da rispettare per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti; vengono abrogati i precedenti criteri definiti con Decreto 24/05/2012 e 18/10/2016.

I nuovi CAM, di cui al Decreto 29/01/2021, si applicano ai seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.

Comunicazione di cancellazione del registro telematico F-gas per le imprese inadempienti

ll Ministero dell’Ambiente, comunica la pubblicazione dell’Avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione delle imprese certificate dal Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le quali non abbiano provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DPR n. 146/2018, entro il termine di otto mesi a partire dal 24/01/2019, data di entrata in vigore del DPR n. 146/2018, ovvero entro il 24/09/2019.

Bando ISI INAIL 2020: compilazione della domanda a partire dal 1° giugno 2021

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Il bando ISI INAIL 2020 finanzia le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA, come di seguito riportato. Per gli Assi 1, 2 e 3 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 130.000,00. Per i progetti di cui all’asse 4 il finanziamento è costituito da un contributo in conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili, calcolate al netto dell’IVA, sostenute e documentate, per la realizzazione del progetto. Il progetto da finanziare deve essere tale da comportare un contributo compreso tra un minimo di € 2.000,00 ed un massimo di € 50.000,00.

Decreto “End of Waste” su carta e cartone: novità e adempimenti del D.M. 188/2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9/02/2021, il DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”. Nel decreto vengono stabiliti criteri e condizioni da rispettare in modo che il recupero di carta e cartone determini la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) delle matrici oggetto di attività.

I principali aspetti che caratterizzano tale decreto risultano:

  • i rifiuti ammessi alla lavorazione negli impianti di recupero rispondono ai codici EER 030308, 150101, 150105, 150106, 191201, 200101, mentre si esclude qualsiasi rifiuto di carta e cartone selezionato da rifiuto indifferenziato;
  • lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare deve avvenire in un’area dedicata;
  • l’analisi merceologica sui rifiuti in ingresso deve avere almeno cadenza annuale;
    vengono stabiliti dei limiti su sostanze contenute sia per i rifiuti in ingresso all’impianto (per esempio <0,1% di formaldeide, in peso) sia per la carta e cartone in uscita (p.es. <0,1% di rifiuti organici compresi alimenti, in peso);
  • l’impiego di carta e cartone recuperati è circoscritto all’industria cartaria o altre attività che li utilizzano come materia prima.

Il produttore di carta e cartone recuperati, più in generale, deve adottare un sistema di gestione della qualità ISO 9001 (certificato da un organismo accreditato) per dimostrare il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal regolamento End of waste.
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 24/02/2021; entro 180 giorni da tale data, gli impianti già operanti nel settore devono presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione/autorizzazione in base alla quale svolgono l’attività, per ciò che riguarda l’adeguamento a quanto previsto dal DM.

Rifiuti da costruzione/demolizione da utenze domestiche: nota di chiarimento ministeriale

Con Nota n.10249 del 2 febbraio 2021 il Ministero dell’Ambiente chiarisce le modalità di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione che derivino da utenze domestiche e sul loro smaltimento alla luce della normativa applicabile e delle definizioni fornite dal nuovo D.Lgs. 116/2020.

In base a tali indicazioni i rifiuti da costruzione/demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te” possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”. Per i rifiuti prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, si applica la disciplina dei rifiuti speciali. Quanto al conferimento di questi rifiuti si applica il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, e si consente in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.

Formulari trasporto rifiuti: nuovo sistema di vidimazione online – VI.VI.FIR

A partire dal 01/03/2021, Ecocamere metterà a disposizione un nuovo servizio VI.VI.FIR che renderà possibile la vidimazione digitale dei formulari su fogli A4,  in sostituzione dell’attuale modulistica vidimata presso la camera di commercio.
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020 stabilisce che: fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio.

In questo modo si introduce la possibilità di produrre autonomamente il FIR con modalità informatiche, avvalendosi di un servizio in rete fornito dal sistema della Camere di Commercio che surroga la vidimazione fisica, e perciò senza la necessità di doversi recare fisicamente allo sportello della Camera di Commercio per la vidimazione dei formulari prestampati su carta chimica in 4 copie e numerati dalle tipografie autorizzate.
La vidimazione “virtuale” non comprende anche i registri di carico e scarico, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto «tracciabilità» continueranno a seguire le previsioni del DM n. 148/98, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione.

CONAI: adempimenti in scadenza a Marzo 2021

Si ricorda ai produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/03/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Si ricorda inoltre che al 31/03/2021 risultano in scadenza l’invio di:

  • mod. 6.14 per la forfetizzazione contributo per le etichette;
  • mod. 6.17 per la forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17);
  • procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000

Informativa 02-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Etichettatura ambientale imballaggi: rinvio adempimenti e linea guida CONAI

CoIl Decreto “Mille Proroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) ha prorogato al 31/12/2021 l’obbligo di etichettatura degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI. Nel frattempo, CONAI ha pubblicato delle Linea Guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi alla luce della pubblicazione del D.Lgs. n.116/2020.

L’obiettivo del documento è definire alcune interpretazioni della norma condivisa e univoca da sottoporre alle Istituzioni sull’argomento. CONAI ha inoltre elaborato e reso disponibile uno strumento di supporto, per aiutare le imprese a costruire, in modo autonomo l’etichettatura ambientale.

Regolamento UE 2019/1148 – immissione sul mercato di precursori di esplosivi: adempimenti in vigore dal 01/02/2021

Il Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ha lo scopo di limitare l’accesso ai privati di talune sostanze, alcune soggette a restrizione ed altre soggette a segnalazione. Tra le novità introdotte si evidenziano restrizioni, per esempio, per l’impiego di acido solforico e perossido di idrogeno.

In base a quanto previsto infatti nell’Allegato I:

  • Acido Solforico: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 15% w/w,
  • Perossido di idrogeno: non potrà essere venduto al pubblico se presente in miscela ad una concentrazione superiore al 12% w/w.

Si ricorda che il regolamento si applica a decorrere dal 1 febbraio 2021.

Sorveglianza sanitaria: sospeso il termine di comunicazione dei dati aggregati 2020

L’INAIL rende noto che, con nota prot. n. 1330 del 14/01/2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell’anno (ovvero entro il 31 marzo 2021), per l’invio tramite la piattaforma informatica INAIL “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati relativi al 2020 (obbligo previsto dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i – Allegato 3B).

La trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori è prevista nell’articolo 40 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, che prevedeva un decreto che definisse, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del Testo Unico, utilizzati per la trasmissione delle suddette informazioni.

Certificati F-gas: proroga ministeriale al 03/05/2021

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 (fissata al 31/03/2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi sino al 03/05/2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108897, del 24/12/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi di quanto previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. (c.d. “DL CURA ITALIA”) nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021

Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.

CONAI: adempimenti in scadenza a Febbraio 2021

Si ricorda che a partire dal 01/01/2021 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/02/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Dichiarazione annuale produttori di pile ed accumulatori: scadenza 31/03/2021

L’art. 14 del D.lgs. 20/11/2008, n. 188 ha previsto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la CCIAA di competenza.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 c. 3 del D.Lgs. 20/11/2008 n. 188 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000

Dichiarazione rifiuti – MUD 2021: scadenza 30/04/2021

Si ricorda che, salvo proroghe e/o modifiche, entro il 30 aprile 2021, occorre procedere alla comunicazione alla CCIAA competente dei rifiuti gestiti nel corso del 2020.
Si ricorda come risultano obbligati alla presentazione del MUD: i trasportatori; gli intermediari senza detenzione; i recuperatori/smaltitori; i produttori di rifiuti pericolosi; i produttori con più di dieci dipendenti di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; i Comuni.

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28/12/2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggi e piercing). In caso di mancata presentazione del MUD, o se presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.600 € a 15.500 € (art. 258, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Informativa 01-2021: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e indicazioni sul trasporto dei “nuovi rifiuti urbani”

Con Circolare n. 14 del 10/12/2020, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di proroga legate allo stato di emergenza sanitaria (Legge n. 159/2020), l’Albo nazionale gestori ambientali ha stabilito la proroga di tutti i provvedimenti di iscrizione all’Albo medesimo in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31/01/2020 e il 31/01/2021, fino al 03/05/2021.
Inoltre, con Delibera n. 4 del 22/12/2020, l’Albo ha fornito i primi chiarimenti in merito alla validità delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti conseguenti alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.
I soggetti iscritti nella categoria 2-bis (trasporto conto proprio di rifiuti speciali), e categoria 4 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), possono continuare a trasportare quei rifiuti che sono divenuti urbani a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 116/2020.
Si tratta dei rifiuti non pericolosi elencate nell’allegato L-quater e derivanti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, aggiornato e modificato dal D.Lgs. 116/2020.

Cisterne di gasolio: dal 1° gennaio 2021 in vigore l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ in vigore dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne e distributori di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Essa interessa i soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi ed i soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Regolamento UE 2020/878 inerente alle schede dati di sicurezza: nuove disposizioni in vigore dal 01/01/2021

Il Regolamento UE 2020/878 modifica l’Allegato II del Regolamento REACH per la redazione delle schede di sicurezza (SDS); le principali novità introdotte da tale Regolamento riguardano la presenza del nuovo codice UFI (allegato VIII del Regolamento CLP), la modifica della sezione 3 e della sezione 9, le nanoforme e l’inserimento delle informazioni relative agli interferenti endocrini. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2021, tuttavia l’’adeguamento” delle SDS alle nuove modifiche potrà avvenire con un periodo transitorio che si concluderà il 31/12/2022.

Nello specifico nella sezione 1.1 della scheda dati di sicurezza dovrà essere riportato il codice UFI (Identificatore Unico di Formula) secondo le modalità previste dall’Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5. Per quanto riguarda la sezione 3 occorrerà, rispetto al Regolamento attualmente in vigore, indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Reg. (CE) 1272/2008. Nella sottosezione 11.2 si dovrà fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (ove disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.

Scarichi reflui industriali in pubblica fognatura: denuncia annuale scarichi

In base a quanto previsto dall’art. 165 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro il 31 gennaio 2021, le imprese con scarichi di reflui da attività produttiva autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, devono presentare all’Ente gestore della rete fognaria la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate.

La denuncia annuale degli scarichi riguarda solo le imprese che hanno un’attività produttiva industriale con impianti fissi e che scaricano reflui industriali in pubblica fognatura. La denuncia dovrà essere presentata all’Ente gestore della rete fognaria dove è ubicato lo scarico dell’insediamento produttivo.

CONAI: adempimenti in scadenza a Gennaio 2021

Si ricorda che a partire dal 01/01/2020 sono entrati in vigore alcuni aumenti dei contributi ambientali CONAI su imballaggi in acciaio, plastica, vetro; i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/01/2021 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Gli stessi moduli devono essere inviati entro il prossimo 20 gennaio anche per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità annuale. I moduli devono indicare i dati relativi all’anno precedente.
La scadenza per la trasmissione del modello 6.10 per gli imballaggi riutilizzabili è fissata invece al 31/01/2021.

Relazione amianto, relazione annuale ADR, riduzione premio INAIL OT23: scadenza 28/02/2021

Il 28/02/2021 risultano in scadenza alcuni adempimenti legati alla gestione della sicurezza in azienda; nello specifico: la presentazione della relazione amianto per le ditte che utilizzano/bonificano MCA, l’elaborazione della relazione annuale ADR per le ditte che si occupano di trasporto di merci pericolose e per la presentazione del modello OT23 per la richiesta di applicazione dello sconto sul premio INAIL.

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28/02/2021, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente; l’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.
Il 28/02/2021 risulta inoltre in scadenza la relazione annuale ADR che il consulente deve consegnare all’impresa soggetta agli adempimenti relativi al trasporto delle merci pericolose, secondo le modalità stabilite dalla Circolare MIT prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011; tale relazione deve essere conservata per cinque anni e messa a disposizione delle autorità competenti in caso di richiesta.
Infine, a fine febbraio risulta in scadenza il termine per la presentazione del modello OT23 ad INAIL, in relazione alla richiesta di sconto dei premi assicurativi per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2020.

Informativa 12-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: pubblicato il Bando ISI INAIL 2020

E’ stato pubblicato nella G.U. del 30/11/2020 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando ISI INAIL 2020; L’INAIL mette a disposizione € 211.226.450 in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le date di apertura e chiusura della procedura per la presentazione della domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata all’Avviso ISI INAIL 2020, entro il 26/02/2021.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L’importo massimo erogabile è di 130.000 € per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 € per i progetti appartenenti all’asse 4. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del terzo settore.

Bonifica amianto: incentivi per edifici pubblici

Con D.M. n. 486/2019 del 13/12/2019 è stato emanato il bando relativo ai finanziamenti per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di particolare rischio (amianto friabile).

A tale riguardo il Comunicato del Ministero Ambiente, pubblicato nella G.U. n.288 del 19/11/2020, ricorda che i destinatari sono le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento.

Inoltre, la Regione Veneto con bando approvato con D.G.R. n. 1472 del 03/11/2020, ha messo a disposizione le risorse assegnate nell’ambito del Piano di Bonifica Amianto – FSC 2014-2020 per sostenere, attraverso la concessione di contributi economici, i progetti di rimozione e smaltimento amianto dagli edifici scolastici, ospedalieri e, in subordine, dagli altri edifici di proprietà pubblica. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi € 10.157.796,45 e il contributo massimo è del 100% del costo ammissibile a finanziamento senza limite di importo.

Trasporto rifiuti pericolosi: nuovo accordo multilaterale M329

Si ricorda come il trasporto di alcuni rifiuti pericolosi può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, in forza all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 del 3/11/2020; esso rimarrà in vigore fino al 21/09/2025.

Le semplificazioni previste riguardano in particolare:

  • gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;
  • per alcuni tipi di rifiuto si possono usare: imballi omologati scaduti, imballaggi non omologati, contenitori mobili per rifiuti solidi conformi alle norme da EN 840-1;
  • di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso;
  • di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli.

Decreto “Ristori-bis” DL 149/2020: nuove disposizioni in materia di tutela della salute sul lavoro

Il c.d. Decreto “Ristori-bis” ha apportato alcune modifiche agli allegati relativi al rischio da agenti biologici, intervenendo sul D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale intervento si è reso necessario dopo che la direttiva UE 2020/739, ha determinato la classificazione del COVID-19 come rischio biologico di tipo 3.

La classe di rischio biologico di tipo 3 comprende microrganismi patogeni che possono causare malattie nell’uomo e costituire un serio rischio per i lavoratori; possono propagarsi nella comunità ma, di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. Nello specifico l’articolo 17 del decreto “Ristori-bis” (che modifica gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) rivede le misure di contenimento del rischio biologico e i livelli di contenimento (livelli 2, 3, 4). L’ambito applicativo riguarda essenzialmente le strutture sanitarie e veterinarie (persone/animali potrebbero essere contaminati da agenti biologici di tipo 2, 3), laboratori, processi industriali comportanti l’utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Cisterne di gasolio: rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia”, rinvia al 1° gennaio 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Tale modifica interessa:

  • I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
  • I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi

I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: rinnovo iscrizioni categoria 2-bis in scadenza al 25/12/2020

La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle ditte iscritte il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti; l’iscrizione delle imprese in categoria 2-bis, ha una durata decennale. Il 25/12/2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).

E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute.

CONAI: adempimenti in scadenza a Dicembre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/12/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 11-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

DPCM 24/10/2020: nuove misure restrittive anti-contagio COVID-19 in vigore fino al 24/11/2020

Il DPCM 24/10/2020 reca le nuove misure restrittive per rispondere all’emergenza da COVID-19, ad integrazione di quanto già emanato in precedenza con il DPCM del 13/10/2020 e del 18/10/2020; tali disposizioni resteranno in vigore fino al 24/11/2020.

Al punto 11 dell’articolo 1 del DPCM in oggetto per le attività professionali si conferma che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Viene raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati e fortemente raccomandato agli stessi l’utilizzo della modalità di lavoro agile e di quanto previsto dai Protocolli di Sicurezza.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Chiusi anche i centri culturali, centri sociali e ricreativi. Stop anche ai parchi tematici e di divertimento. Vietate le sagre, le fiere ed eventi similari.

Cisterne di gasolio: rinviato al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio

E’ stata rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori ad uso privato. La Legge n. 27 del 24/04/2020, di conversione del Decreto “Cura Italia”, rinvia al 1° gennaio 2021 la scadenza relativa all’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisterne di gasolio, presso l’Ufficio delle Dogane competente per territorio.

ll Testo Unico sulle Accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 e s.m.i. ha subito alcune modifiche introdotte con il D.L. 124/2019, coordinato con legge di conversione n. 157 del 19 dicembre 2019.
Tale norma ha introdotto nuovi adempimenti (in vigore dal 01/01/2021) per le aziende interessate da depositi di gasolio; in particolare l’art. 5 estende l’obbligo di denuncia dei serbatoi di gasolio posseduti a più soggetti. Infatti, il limite finora riconosciuto per procedere alla denuncia dei depositi commerciali viene abbassato provocando l’estensione automatica dell’obbligo. La denuncia è l’atto formale usato per dichiarare il possesso di determinate cisterne all’autorità competente, ossia l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
Tale modifica interessa:

  • I soggetti in possesso di depositi di gasolio ad uso privato, agricolo e industriale superiori ai 10 metri cubi
  • I soggetti aventi distributori automatici collegati a serbatoi la cui capacità supera i 5 metri cubi
  • I soggetti tenuti a denunciare i serbatoi in possesso devono richiedere la licenza fiscale all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Altra modifica apportata dal D.L. 124/2019 riguarda il registro di carico e scarico merci usato per annotare i rifornimenti del prodotto contenuto, questo diventa semplificato e dovrà essere trasmesso in via telematica.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: rinnovo iscrizioni categoria 2-bis in scadenza al 25/12/2020

La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle ditte iscritte il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti; l’iscrizione delle imprese in categoria 2-bis, ha una durata decennale. Il 25/12/2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).

E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014). In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute

Banca dati gas fluorurati: entro il 30/11/2020 previso l’obbligo di versamento del diritto di segreteria

Le imprese e le persone certificate iscritte nella banca dati gas fluorurati, devono versare i relativi diritti di segreteria, secondo le modalità previste, entro il 30/11/2020, in base a quanto previsto all’art. 16 comma 11 del DPR 146/2018.

Ai fini della gestione e della tenuta della banca dati gas fluorurati, è previsto l’obbligo per le imprese certificate e le persone fisiche certificate di dover versare annualmente ed entro la fine del mese di novembre di ogni anno, alle Camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti. I soggetti in questione devono accedere all’area riservata utilizzando il link https://interventi.fgas.it utilizzando le credenziali in possesso oppure SPID o CNS.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP

L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo: SCIP (Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.

Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC in concentrazione > 0,1% in peso. Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.
Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso.

OT23 anno 2021, pubblicata la guida alla compilazione e la versione aggiornata del modello

INAIL ha pubblicato la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modello OT23 per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Per ottenere la riduzione la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL, entro il 1° Marzo 2021 per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza relativi all’anno 2020.

L’INAIL fornisce inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione. Nella scheda di sintesi fornita dall’INAIL sono riportate le principali novità sugli interventi migliorativi: i nuovi interventi, gli interventi che sono stati rimodulati e/o eliminati e quelli che sono stati modificati.

CONAI: adempimenti in scadenza a Novembre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/11/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 10-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Albo gestori rifiuti: indicazioni su carrozzerie mobili trasporto rifiuti

E’ stata recentemente pubblicata la Deliberazione del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali del 24 giugno 2020, n. 3 che ha modificato la precedente delibera n. 6 del 9 settembre 2014, procedendo all’identificazione, per tipologie, delle carrozzerie mobili impiegate per il trasporto dei rifiuti e all’integrazione della relativa modulistica.

Tale delibera, in vigore dal 2 febbraio 2021, stabilisce l’obbligo per il Responsabile Tecnico di attestare la tipologia di carrozzeria mobile (containers, casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni e pianali) e i codici EER abbinati alla stessa. L’impresa potrà così utilizzare le carrozzerie mobili della medesima tipologia oggetto dell’attestazione.
Nei provvedimenti d’iscrizione all’Albo, sarà riportato, per ogni veicolo che l’impresa intende equipaggiare con carrozzeria mobile, le tipologie di carrozzerie abbinate e i codici EER abbinati con la carrozzeria stessa. Inoltre, nel caso di utilizzo di carrozzeria mobile, i rifiuti che l’impresa può trasportare risultano dalla combinazione dei codici EER autorizzati sulle carrozzerie mobili associate veicolo.

“Decreto rifiuti”: aggiornato il Testo Unico Ambientale

È stato pubblicato in GU il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale, in particolare alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività, a partire dal 26/09/2020, altre necessitano di successivi provvedimenti attuativi.

Fra le principali novità di segnala:

NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO
La modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:
i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater
se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.
L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE
Risulta chiarita l’esclusione dai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.

NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA” e ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento», le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenut, con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.

NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Viene richiamato il nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.

NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI
Si segnala che il termine di conservazione dei registri di carico scarico dei rifiuti viene ridotto da 5 a 3 anni dall’ultima registrazione effettuata. Analogamente è previsto che la conservazione dei formulari di trasporto sia ridotta a 3 anni.
Viene chiarito che la restituzione della quarta copia del FIR da parte del trasportatore può essere effettuata a mezzo PEC (disposizione già previgente) specificando opportunamente che l’originale della quarta copia del FIR può essere conservata nei propri archivi da parte del trasportatore stesso (con il nuovo termine di 3 anni) oppure restituita al produttore con le modalità consuete.

SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO
La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.

REGIME SANZIONATORIO
La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.

Distacco sul lavoro: nuovi riferimenti sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori

Il D.Lgs. 15 settembre 2020, n. 122 che attua la direttiva (UE) 2018/957 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, modifica il precedente D.Lgs. n.136/2016 specificando la “salute e sicurezza sul lavoro” fra le materie per le quali occorre garantire le condizioni di lavoro previste per chi effettua prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

L’obiettivo delle nuove norme è quello di:

  • adeguare l’ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il dumping sociale e salariale
  • rafforzare la parità di trattamento tra lavoratori “locali” e lavoratori distaccati, attraverso la riaffermazione del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti “interni”.
  • ampliare l’elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l’applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l’inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria.

Pacchetto “Economia Circolare”: pubblicati i decreti su rifiuti da imballaggio, pile e RAEE, veicoli fuori uso e discariche

Sono stati pubblicati in GU quattro decreti legislativi in materia di veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.
Nello specifico:

  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118 
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
  • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
    Tale decreto:
    • riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e ruoli;
    • nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti;
• stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
• istituisce un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore;
    • introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi, introducendo nuove definizioni e condizioni da rispettare sulla gestione di tali rifiuti;
    • Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118
Tale decreto prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 119
Tale decreto ha l’obiettivo di:

  • prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
• garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
  • assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.
  • individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio; 
• rafforza l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento all’obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;
  • individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 121
Tale decreto ha l’obiettivo di:

  • riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
  • adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
  • definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Abilitazione conduzione generatori di vapore: nuove regole

E’ stato recentemente pubblicato in GU il DM 07/08/2020 che aggiorna le condizioni di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento. Tale decreto abroga a partire dal 30/09/2021 il vecchio DM 01/03/1974.

End of Waste: in arrivo il regolamento per la carta e cartone

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone; esso disciplina i criteri e le condizioni in base ai quali, a seguito di specifiche operazioni, gli scarti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere riutilizzati nella filiera.
Maggiori dettagli nel provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tale regolamento, in attesa della pubblicazione in GU, si compone di 7 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità; risultano previsti inoltre i seguenti allegati:
–      l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
–       l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
–      l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.

CONAI: adempimenti in scadenza a Ottobre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/10/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 09-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Applicazioni e rischi per la salute derivanti dall’ozono: documento INAIL-ISS

Da INAIL e ISS è stata recentemente pubblicata una pubblicazione sull’utilizzo dell’ozono nella pratica industriale. Secondo l’ISS attualmente in Italia l’ozono può essere commercializzato ed usato esclusivamente come sanificante; per l’eventuale uso come disinfettante vale a dire come prodotto specificamente atto a combattere, ovvero a ridurre, eliminare, rendere innocui i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 sui biocidi.
Secondo INAIL inoltre i generatori di ozono vanno utilizzati previa opportuna valutazione del rischio, adottando adeguate misure organizzative in modo da effettuare in totale sicurezza il processo di sanificazione; risulta pertanto sconsigliato l’impiego in ambito domestico da parte di operatori non professionali.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza rinnovo iscrizioni categoria 2-bis

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2-bis dell’Albo nazionale gestori rifiuti (trasporto propri rifiuti – produttori iniziali) che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.
Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell’invio della domanda di rinnovo, si ricorda all’impresa di verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Scuole: via libera alle Linee guida sulla gestione di casi e focolai di SARS-COV-2

La conferenza Stato Regioni ha recentemente emanato e approvato il documento relativo alle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, predisposte da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione e INAIL
Tale documento si prefigge di fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, adottando modalità basate su evidenze e/o buone pratiche di sanità pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando così frammentazione e disomogeneità.
Fra le criticità sottolineate dal documento, l’identificazione del meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena.

Medi impianti di combustione: pubblicato il D.Lgs. n.102/2020 sulla limitazione delle emissioni

Il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n. 102, entrato in vigore il 28 agosto 2020, regola le emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti da “medi” impianti di combustione; tale decreto modifica sensibilmente il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 268-273 bis e 279, 281, 283, 284, allegati I IV, VI e IX alla Parte V) ed integra il contenuto del D.Lgs. n.183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193.
Il nuovo provvedimento interviene su alcuni punti della norma con l’intento di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie, rendere più efficaci i controlli, rivedere il regime sanzionatorio, sia con riferimento alle imprese, che ai privati gestori di impianti di combustione. Vengono inoltre introdotte alcune nuove definizioni (p.es. emissioni odorigene) e modificate alcune in essere (p.es. solvente organico)

Pacchetto Direttive su “Economia Circolare”: quattro decreti approvati in via definitiva

Il Consiglio dei ministri n. 61 dell’8 agosto 2020 ha definitamente approvato alcuni decreti di adozione delle normative europee Dir. 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851 in materia di rifiuti da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.

Le Direttive 2018/849, 2018/850, 2018/851, che fanno parte di un Pacchetto ancora inattuato in Italia, incidono sulla normativa nazionale in materia di rifiuti, discariche e veicoli fuori uso e sono:

  • direttiva (UE) 2018/849 UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso
  • direttiva (UE) 2018/850, sulle discariche di rifiuti
  • direttiva (UE) 2018/851, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Radiazioni ionizzanti: pubblicato il D.Lgs. n.101/2020

Dal 27 agosto 2020 è in vigore il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom”, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

Tra le novità più rilevanti si segnala come il responsabile della sorveglianza sanitaria ha la possibilità di richiedere che la sorveglianza prosegua anche dopo l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore. E’ previsto inoltre che venga informato il lavoratore stesso riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa come avviene già oggi per l’esposizione all’amianto; la sorveglianza sanitaria in corso del rapporto di lavoro resta a carico del datore di lavoro.


CONAI: adempimenti in scadenza a settembre 2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/09/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Per gli importatori di merci imballate che hanno scelto di stimare il contributo ambientale CONAI, da riconoscere sulla base di procedure semplificata con calcolo forfettario sulla base del fatturato dell’anno precedente, è necessario inviare la specifica modulistica di dichiarazione del contributo entro il 30/09/2020.

Informativa 08-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Deposito temporaneo rifiuti: ritorno alle “vecchie” condizioni

Nel decreto di conversione del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020) è stata abrogata la deroga prevista ai quantitativi e alle tempistiche per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali.
Tale decreto, in base al periodo di emergenza sanitaria “COVID-19”, aveva aumentato sia in termini quantitativi (raddoppio dei volumi previsti) sia in termini temporali (aumentandoli da 12 a 18 mesi), le normali condizioni previste dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Si ritorna quindi alla definizione e alle condizioni di cui all’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che recita:
“Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini di trasporto in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in ci gli stessi sono prodotti…”
“2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”

OT23 anno 2021: pubblicata guida alla compilazione e modello aggiornato

INAIL ha pubblicato la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modello OT23 per presentare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione. Per ottenere la riduzione del premio INAIL, la domanda dovrà essere inviata, esclusivamente tramite il servizio online dell’INAIL, entro il 01/03/2021 per gli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza relativi all’anno 2020.

L’INAIL ha fornito inoltre una scheda di sintesi con gli interventi ed i relativi punteggi per ottenere la riduzione. Le modifiche introdotte nel nuovo modello che hanno un impatto sulla natura o sul campo di applicazione degli interventi sono le seguenti:

  • intervento A-2.1(ancoraggi): è stato inserito il riferimento alla norma UNI 11578:2015 e alle categorie A, C, e D della stessa, in conformità ai requisiti posti per tali dispositivi nel bando ISI 2019;
  • intervento B-2 (trasporto casa-lavoro): non viene più ammessa la possibilità di servizio svolto da propri dipendenti in quanto ciò consisteva spesso nella fornitura dell’auto aziendale ad uno dei dipendenti con richiesta di “accompagno” al o dal luogo di lavoro per i colleghi, in particolare nel settore edile; questa modalità di svolgimento del servizio non garantisce che esso venga svolto da personale in condizioni idonee, in quanto già gravato dalle attività connesse alla propria mansione;
  • intervento C-4.1(promozione della salute osteoarticolare): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi;
  • intervento C-5.1(prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi e richiesto lo svolgimento di almeno 2 attività tra quelle elencate;
  • intervento C-5.2(prevenzione uso sostanze psicotrope/abuso di alcol): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi informativi;
  • intervento D-2 (sensibilizzazione molestie): l’intervento è stato incentrato sulla parte dell’accordo quadro europeo concernente la formazione e l’informazione

End of waste PFU: pubblicato il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuti della gomma vulcanizzata

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 182 del 21/07/2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso (PFU).

In particolare, tale provvedimento stabilisce:

  • la tipologia dei rifiuti a cui il regolamento si applica
  • le modalità di ricevimento e accettazione dei conferimenti
  • i vincoli di conservazione della documentazione e di tracciamento
  • la dichiarazione di conformità sui lotti di produzione e relative modalità di controllo e verifica
  • le condizioni alle quali gli eventuali sistemi di gestione ambientali adottati dalle organizzazioni possono costituire valore esimente
  • gli impieghi consentiti e i limiti di utilizzo della GVG (Gomma Vulcanizzata Granulare)

Nuova norma UNI relativa a Servizio di Prevenzione e Protezione

Il 01/07/2020 l’UNI ha pubblicato la norma UNI/PdR 87:2020 dal titolo “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”, che rappresenta la prassi di riferimento e fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione (SPP) così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In una prima fase – quella della pianificazione – vengono identificati gli ambiti di intervento e delle attività tipiche che dovranno essere svolte dal SPP aziendale sulla base dell’analisi del contesto organizzativo. Nella fase dell’attuazione – che rappresenta il momento in cui si attua ciò che si è pianificato – vengono effettuati i controlli operativi sulle misure di prevenzione e protezione. Una volta verificati i risultati raggiunti, attraverso riesami periodici e valutazioni prestazionali (fase di check), si passa alla fase finale dell’azione in cui, sulla base degli esiti delle verifiche e delle valutazioni prestazionali, vengono identificate le azioni correttive da intraprendere ai fini del miglioramento continuo.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuove circolari e scadenza iscrizione 2BIS.

Sono state recentemente pubblicate da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali le seguenti circolari esplicative:

  • Circolare n. 9 del 15 luglio 2020 – Aggiornamento quiz verifiche di idoneità del responsabile tecnico.
  • Circolare n. 8 del 7 luglio 2020 – Notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione.
  • Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
  • Circolare n. 6 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER 99.

Si ricorda inoltre alle imprese iscritte in cat. 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale. Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010). La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).

COVID-19: linee guida AICARR su aria condizionata

L’AiCARR (Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione) ha pubblicato un “Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV-2 nelle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti”.

Questo nuovo documento, offre indicazioni su come operare sugli impianti esistenti, ed è suddiviso in tre sezioni principali con le seguenti finalità: fornire informazioni di carattere generale, di inquadramento della problematica, per poi passare alle tipologie impiantistiche presenti negli edifici e alle loro specificità in funzione della destinazione d’uso, offrire indicazioni aggiuntive rispetto alle normali operazioni di ordinaria gestione e manutenzione degli impianti, al fine di tenere conto delle nuove e più stringenti condizioni di funzionamento o delle eventuali modifiche impiantistiche incorse durante questa recente fase di pandemia, e illustrare indicazioni sulle strategie di pulizia e disinfezione di ogni sezione dell’impianto oggetto dell’intervento.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/08/2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità mensile, entro il 20/08/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 07-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

Recupero dei rifiuti: istituito REcer

Con Decreto 21/04/2020 il Ministero dell’Ambiente definisce il funzionamento di REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti. Il REcer utilizzerà per il suo funzionamento e per la sua organizzazione la piattaforma telematica Monitor-piani e sarà interoperabile con il catasto rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esso si articola in n. 2 sezione:

  • Autorizzazioni ordinarie, destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • Procedure semplificate, destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I dati saranno soggetti a controlli a campione da parte dell’ISPRA o dell’ARPA delegata, che hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzativi.

Elenco SHVC: aggiornato l’elenco delle sostanze pericolose

E’ stato recentemente aggiornato l’elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC); nello specifico sono state aggiunte: 1-vinylimidazole, 2-methylimidazole, Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,Ò)tin, utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche, che sono tossiche per la riproduzione, e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben) che viene utilizzato nei cosmetici.

L’elenco delle sostanze “candidate” comprende sostanze estremamente problematiche che possono avere effetti gravi sulla nostra salute o sul nostro ambiente. In futuro potrebbero essere inseriti nell’elenco delle autorizzazioni, ovvero il produttore dovrebbe richiedere l’autorizzazione per continuare a utilizzarli. Le società possono avere obblighi legali quando la loro sostanza è inclusa nell’elenco dei candidati – da sola, in miscele o in prodotti. Qualsiasi fornitore di prodotti contenenti una sostanza dell’elenco di candidati al di sopra di una concentrazione in peso dello 0,1% deve fornire informazioni sufficienti ai propri clienti e consumatori per consentirne un uso sicuro.

Primo soccorso e formazione: indicazioni dal Ministero Salute

La Circolare del Ministero della Salute del 05/06/2020 fornisce alcune indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori in modifica ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

Il Documento riportato nell’allegato alla Circolare, fa seguito alla riapertura dei corsi formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico; il documento è focalizzato su tre punti:

  • il soccorso balneare,
  • le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”,
  • la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

Agenti cancerogeni e mutageni: aggiornamento con il nuovo D.Lgs. 44/2020

E’ stato pubblicato recentemente il D.Lgs. n. 44 del 01/06/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”. Esso fornisce il nuovo elenco aggiornato degli agenti cancerogeni o mutageni pericolosi e dei relativi livelli di esposizione, modificando i valori limite di esposizione di cui agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Fra le modifiche previste in tale decreto si evidenzia l’abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero e delle polveri di legno duro (frazione inalabile), e l’inserimento di nuovi valori limite di esposizione professionale per i composti del Cromo VI, per la polvere di silice cristallina respirabile, per l’ossido di etilene e l’1-3-butadiene.

SARS-CoV-2: virus inserito nell’elenco degli agenti biologici del gruppo 3

La Commissione europea ha inserito il virus SARS-CoV-2, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo. Con la direttiva (UE) 2020/739 del 3/06/2020, infatti, è stato modificato l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3.

Si ricorda come un agente biologico del gruppo 3 è definito come “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva (UE) 2020/739 entro il 24/10/2020.

 

Bando ISI INAIL Agricoltura 2019/2020: prossima la pubblicazione dell’Avviso pubblico

Entro metà luglio è prevista la pubblicazione dell’Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019/2020 per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli del bando, in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e succ., legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l’avvio della procedura. Si sottolinea e si ricorda come le restanti iniziative previste nel bando ISI INAIL 2019/2020 sono state abrogate.

CONAI: adempimenti in scadenza al 20/07/2020

Si ricorda che i produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”), che inoltrano a CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, entro il 20/07/2020 sono tenuti ad inoltrare a CONAI, il modulo di dichiarazione relativo al 2° trimestre 2020; in particolare:

  • mod. 6.1 per i produttori o importatori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • mod. 6.2 per gli importatori di merci imballate;
  • mod. 6.10 per gli importatori/esportatori che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

Informativa 06-2020: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2020: scadenza presentazione entro il 30/06/2020

La scadenza per la presentazione del MUD 2020, riferito ai rifiuti gestiti nel corso del 2019, è stata prorogata dal c.d. “Decreto Cura Italia”, dal 30/04/2020 al 30/06/2020.
Si sottolinea come in caso di mancata presentazione del MUD da parte dei soggetti obbligati, o risulta presentato in modo incompleto o inesatto, risulta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 €. Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione invece varia da 3.000 a 18.000 € (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003). In caso di tardiva trasmissione del MUD, la sanzione varia fra i 26 e 160 €, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.

INAIL: revoca Bando ISI INAIL 2019 e chiarimenti sulla tutela nei casi accertati di infezione COVID-19

Il bando di finanziamento ISI INAIL 2019 è revocato, in base a quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 95 del DL n. 34 del 19/05/2020. Inoltre, con Circolare INAIL n. 22 del 20/05/2020, l’Istituto fornisce chiarimenti sulla tutela infortunistica ai lavoratori che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro.
L’INAIL chiarisce che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa – con la conseguente astensione dal lavoro. Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.
In merito alle risorse del bando ISI, INAIL chiarisce che sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all’asse 5 di ISI 2019 provenienti dal fondo agricoltura istituito con la legge 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell’avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli. Entro il 30 giugno 2020 saranno definiti gli aggiornamenti inerenti all’avvio delle iniziative che INAIL intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all’avvio della procedura ISI Agricoltura 2019-2020.

COVID-19 – Circolare 17644/2020: misure contenitive del contagio attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie e abbigliamento

Il Ministero della salute ha emanato la Circolare n° 17644 – Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, la Circolare chiarisce che risulta importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione. Risulta necessario valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

  • Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
  • Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Vengono inoltre definite le Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza delle aziende e le varie tipologie di disinfettanti ammessi.

Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione OT23: pubblicato il modello di domanda per il 2021

E’ stato pubblicato da INAIL in data 13/05/2020, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione (c.d. OT23) per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020.
Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e DPI.
Rispetto al modello dell’anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale.
Il nuovo modello inoltre non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.
Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

COVID-19 – ISS: indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor

E’ stata pubblicata la revisione del Rapporto ISS n° 5/2020 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, aggiornata in data 25/05/2020.
Rispetto alla versione precedente emergono le seguenti precisazioni/aspetti:

  • I consigli e le raccomandazioni fornite vogliono facilitare la riprogrammazione e la gestione dei vari spazi e ambienti di lavoro a seguito dell’emanazione delle Linee Guida Nazionali per i principali settori di attività che contengono le indicazioni operative e le differenti misure organizzative da attuare.
  • Vengono specificate le nuove procedure da mettere in atto per garantire un buon ricambio dell’aria nei diversi ambienti sulla base del numero di lavoratori (indicazione sul ricambio naturale, sugli impianti di ventilazione meccanica e sulla periodicità della pulizia dei filtri in dotazione agli apparecchi terminali).

Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Agenti chimici: aggiornati i valori limite di esposizione professionale

E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale del 02/05/2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che in materia di agenti chimici recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.
Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21/08/2023.

Emergenza COVID-19: proroga adempimenti e scadenze varie

Per effetto della conversione in legge del D.L 18/2020, avvenuto con Legge 24/04/2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020, risultano ufficialmente prorogate e/o sospese una serie di autorizzazioni e adempimenti in materia ambientale ed edilizia.

In particolare, vengono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

  • presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
  • presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell’anno precedente;
  • versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali;
  • deroga alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il deposito temporaneo di rifiuti;
  • la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge n. 1150/1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Inoltre, si sottolinea come con Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n.  5 del 22/05/2020 “Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18” viene ribadito come l’art. 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, al comma 2 dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato dichiarato per sei mesi con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e, quindi, terminerà il 31 luglio 2020. Pertanto, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.