Informativa 11-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Esposti a fibre ceramiche refrattarie e amianto: indicazioni e benefici previdenziali INPS

Con nota del 15/11/2018 n. 4253, INPS indicava i benefici previdenziali previsti per gli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata; tali benefici per esposizione ad amianto vengono confermati anche nel 2019-2020.

Sono state pubblicate inoltre da INPS, con Circolare n. 119 del 19/08/2019 indicazioni per i benefici previdenziali per i lavoratori di stabilimenti di fibre ceramiche refrattarie. La circolare riporta indicazioni derivanti dal provvedimento introdotto dalla Legge finanziaria 2018 (articolo 1, comma 247), che ha esteso il beneficio destinato ai lavoratori esposti all’amianto anche alle categorie lavorative sopra citate. “I benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, sono estesi, a decorrere dall’anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie”.

Polizia, Ministero Interno e Corpo VV.FF.: decreto sulla sicurezza dei lavoratori

Il 14/11/2019 entrerà in vigore il Decreto interministeriale n. 127 del 21/08/2019 (G.U. n.255 del 30/10/2019) che regola l’applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.) nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno.

Il Decreto abrogato il precedente D.I. 14/06/1999, n. 450, che regolava la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale e dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Legge delegazione europea: novità per ambiente, sicurezza ed energia

Con la Legge di delegazione europea 2018 n. 117 del 4/10/2019 (G.U. n. 245 del 18/10/2019) sono riportate le disposizioni di delega riguardanti il recepimento di alcune direttive europee inserite nell’Allegato A della stessa, nonché l’adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei.

In Allegato A alla legge in oggetto, figurano le seguenti direttive in materia di:

SICUREZZA

• Direttiva 2013/59/Euratom norme di sicurezza sulla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (termine di recepimento: 6 febbraio 2018);

• Direttiva (UE) 2017/2102 restrizione uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine di recepimento: 12 giugno 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2108 sicurezza delle navi da passeggeri; (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2109 registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2110 ispezioni sulla sicurezza di navi e di unità veloci da passeggeri (termine di recepimento: 21 dicembre 2019);

• Direttiva (UE) 2017/2397 qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (termine di recepimento: 17 gennaio 2022);

• Direttiva (UE) 2017/2398 prevenzione nella esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni (termine di recepimento: 17 gennaio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/645 conducenti veicoli trasporto (termine di recepimento: 23 maggio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/957 distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

AMBIENTE

• Direttiva (UE) 2018/410 riduzione emissioni carbonio (termine di recepimento: 9 ottobre 2019);

• Direttiva (UE) 2018/850 discariche dei rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/851 rifiuti (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/852 imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

• Direttiva (UE) 2018/849 veicoli fuori uso, pile e accumulatori, RAEE (termine di recepimento: 5 luglio 2020);

EDILIZIA-ENERGIA

• Direttiva (UE) 2018/844 prestazione energetica nell’edilizia (termine di recepimento: 10 marzo 2020);

• Direttiva (UE) 2018/2002 sull’efficienza energetica (termini per il recepimento tra il 25 giugno e il 25 ottobre 2020);

Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: aggiornamento tabelle INAIL

Il 04/11/2019 è previsto l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati.

Tale modifica segue le variazioni comunicate, nel corso dell’anno 2018/2019, da Istat, Poste italiane, Regioni per le Asl e Inail.

Gli aggiornamenti riguardano:

  • per “ISTAT-ASL”: le variazioni territoriali pubblicate da ISTAT dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, oltre a qualcuna preesistente. In particolare, sono stati istituiti nuovi codici Istat per 25 nuovi comuni e ne sono stati soppressi 59.
  • per “ISTAT-ASL”: le regioni per le Asl che hanno determinato alcune variazioni;
  • per “Sedi INAIL-CAP”: le variazioni pubblicate da Poste italiane riguardano in totale 48 comuni, relativamente ai quali 7 variazioni sono già presenti nelle tabelle Inail, 17 devono essere ancora recepite e 24 riguardano nuovi comuni istituiti dal 1° gennaio 2019 ed il nuovo azzonamento di sedi Inail.

FGas: dal 25/09/2019 operativa la nuova Banca dati

Dal 25/09/2019 è operativa la Banca dati telematica dei gas a effetto serra “F-gas” e delle apparecchiature che ne contengono, istituita dal DPR 146/2018. A partire da tale data, le informazioni relative a controllo perdite, installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento dovranno essere comunicate alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento, a cura dell’impresa / persona fisica certificata che ha effettuato l’intervento.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/11/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato del 20/11/2019.

Informativa 10-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Banca dati Fgas: dal 25 settembre in vigore obbligo comunicazione dei controlli periodici

Dal 25/09 l’impresa o la persona certificata Fgas dovrà comunicare per via telematica i dati sugli interventi svolti su apparecchiature/impianti contenenti Fgas, in base a quanto stabilito dal DPR n. 146/2018.

Si ricorda che il DPR n. 146/2018 ha abrogato l’art. 16 comma 1 del DPR n. 43/2012, che prescriveva, per gli operatori (utilizzatori) di apparecchiature contenenti Fgas, la comunicazione a ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

Il DPR 146/2018 prevede infatti che, a decorrere dal 25/09, l’impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati Fgas, entro 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018
Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti Fgas.

Apparecchi di sollevamento e carrelli industriali ed elevatori: aggiornamenti delle norme UNI di riferimento

Sono entrate in vigore recentemente alcuni aggiornamenti di norme UNI relative ad Apparecchi di sollevamento e Trasporti interni.

Nello specifico le norme di riferimento oggetto di aggiornamento risultano:

  • UNI EN 13001-3-4:2019: Apparecchi di sollevamento – Criteri generali per il progetto – Parte 3-4: Stati limite e verifica dell’idoneità del macchinario – Ralle
  • UNI EN 14492-2:2019: Apparecchi di sollevamento – Argani e paranchi motorizzati – Parte 2: Paranchi motorizzati
  • UNI EN 1459-2:2019: Carrelli elevatori fuoristrada – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 2: Carrelli a braccio telescopico rotante
  • UNI EN 16842-6:2019: Carrelli industriali semoventi – Visibilità – Metodi di prova e verifica
    – Parte 6: Carrello contrappesato con guidatore seduto e carrelli fuoristrada con montante con capacità maggiore di 10 000 kg
  • UNI EN 16796-4:2019: Carrelli industriali – Efficienza energetica dei carrelli industriali – Metodi di prova – Parte 4: Carrelli elevatori fuoristrada a braccio telescopico
  • UNI EN ISO 24134:2019: Sicurezza dei carrelli industriali – Requisiti aggiuntivi per funzioni automatiche sui carrelli

Riduzione rifiuti alimentari: nuovi metodi di misurazione dall’UE

Dal 17/10/2019 entra in vigore la Decisione UE 2019/1597 della Commissione UE del 03/05/2019 che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.

La Direttiva 2008/98/CE ha infatti imposto agli Stati membri di “includere la prevenzione dei rifiuti alimentari nei propri programmi di prevenzione dei rifiuti e di controllare e valutare l’attuazione delle proprie misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base di una metodologia comune”.

La Commissione ha pertanto stabilito una metodologia comune, stabilendo che gli Stati membri misurino le quantità di rifiuti alimentari separatamente per le seguenti fasi della filiera alimentare: a) produzione primaria; b) trasformazione e fabbricazione; c) vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti; d) ristoranti e servizi di ristorazione; e) famiglie.

Risulta pertanto chiaro che “la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari devono avvenire lungo l’intera filiera alimentare” poiché, precisa la Commissione, “i tipi di rifiuti alimentari e i fattori che contribuiscono alla loro produzione variano notevolmente tra le diverse fasi della filiera alimentare”, imponendo così una necessaria misurazione “fase per fase”.

Attestazione rinnovo periodico prevenzione incendi: scadenza decennale al 07/10/2019

Si ricorda che le attività soggette a rinnovo periodico ai fini della prevenzione incendi, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del DPR 151/2011, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, se in possesso di certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 e il 31/12/1999, entro 10 anni dall’entrata in vigore del sopracitato DPR, ovvero entro il 07/10/2019. Si tratta delle attività di cui ai punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011.

CONAI: aumento contributo ambientale per carta, legno e plastica

Il CONAI ha deliberato, con effetto dal 01/01/2020, l’aumento del contributo ambientale per i seguenti materiali:

  • carta – aumento del 75% (sale da 20 a 35 €/t),
  • legno – aumento del 29% (sale da 7 a 9 €/t),
  • plastica fascia B2 – aumento del 66% (sale da 263 a 436 €/t)
  • plastica fascia C – aumento del 48% (sale da 369 a 546 €/t).

Regione Veneto e Regione Lombardia: indirizzi e linee guida sul biogas

La Giunta Regionale Veneta con D.G.R. n. 1233 del 20/08/2019 ha definito le “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti”.

Nello specifico la Regione Veneto prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti

La Regione Lombardia in precedenza, con Decreto Dirigenziale n. 6785 del 15/05/2019, dettava le “Disposizioni finalizzate a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle provincie ed alle città metropolitane ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti”. Nello specifico, con riferimento al requisito di cui all’art. 184-ter lett. c) del D.Lgs n. 152/06, che ai fini della cessazione della sua qualifica di rifiuto prescrive che la sostanza o l’oggetto “soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, il nuovo decreto della Lombardia dispone che “i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa”.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/10/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/10/2019.

Informativa 09-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

INAIL: nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione

INAIL ha pubblicato il nuovo modello OT23 per la presentazione dell’istanza di riduzione del tasso medio per prevenzione e la Guida alla compilazione delle domande che verranno inoltrate entro il 29/02/2020, in relazione agli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa di settore, adottati dalle aziende nel 2019.

A seguito della revisione dell’intero sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/02/2019, sono stati ricondotte ad un unico articolo (art. 23) le azioni che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione previste dalla normativa precedente (DM 12.12.2000) per il primo biennio di attività dall’art. 20 (Modello OT20) e dopo il primo biennio di attività dall’art. 24 (Modello OT24).

 Il nuovo Modello OT 23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del “vecchio” Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche.

Le modalità di compilazione e di trasmissione del nuovo Modello OT23, nonché la scadenza per la presentazione sono sostanzialmente quelle previste dal Modello OT24 dell’anno scorso, pertanto la compilazione e la trasmissione è da effettuarsi in modalità esclusivamente telematica tramite applicativo presente nei servizi on line dell’INAIL entro il 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta.

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

ll D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

A partire da tale data, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento UE 517/2014, sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competente il diritto di segreteria annuale pari a 21,00 €.

Intermediari esteri di rifiuti: chiarimenti sull’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Con Circolare n. 9/2019 il Comitato Gestori ambientali fornisce brevi chiarimenti sull’iscrizione all’Albo da parte degli intermediari esteri a seguito del quesito posto da diverse imprese relativo alla rettifica del regolamento CE n. 669/2008 della Commissione, che integra l’allegato IC del regolamento CE n. 1013/ 2006, del Parlamento e del Consiglio, sulle spedizioni di rifiuti, nella parte in cui viene chiarito che “per operare come destinatario, un commerciante, un intermediario o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di destinazione”.

Secondo il Comitato nazionale:

  • nel caso di intermediario avente sede all’estero che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero, nel caso in cui lo stesso agisca in qualità di “esportatore”/ notificatore dei rifiuti come definito nella sezione IV, punto 14, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di spedizione ai sensi dell’art. 2, paragrafo 15, lettera a), reg. 1013/2006.
  • nel caso di intermediario avente sede all’estero, che intermedia rifiuti provenienti dall’Italia con destino estero in qualità di “importatore”/destinatario dei rifiuti così come definito all’articolo 2, paragrafo 14, del reg. 1013/2006 e nella sezione II, paragrafo 6, del regolamento 669/2008, rimane soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.

Quindi, secondo il Comitato deve risultare iscritto all’Albo nella pertinente categoria:

  • l’intermediario estero, in quanto notificatore;
  • l’intermediario estero che opera in qualità di soggetto che organizza la spedizione ai sensi dell’articolo 18 del Reg. (CE) n. 1013/2006.

Invece, l’intermediario estero in quanto destinatario della spedizione rimane soggetto solamente alla giurisdizione del paese di destinazione.

Decreto FER1: arrivano gli incentivi ministeriali alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09/08/2019 è stato pubblicato il Decreto 4 luglio 2019 (c.d. Decreto FER1) che sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti (indicati nell’Allegato 1 a tale Decreto) al fine del raggiungimento dei target europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

ll nuovo Decreto prevede l’accesso agli incentivi, previe procedure di gara, per quattro gruppi differenti di impianti:

  • Gruppo A: impianti eolici on-shore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento, oltre agli impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati su coperture di edifici e fabbricati rurali, in sostituzione di eternit o amianto.
  • Gruppo B: impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento. Oltre a questi, anche gli impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
  • Gruppo C: rifacimento totale o parziale di impianti eolici on-shore, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta netta immessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/09/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/09/2019.

 

Informativa 08-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Nuovo Regolamento UE 1021/2019: novità su POP e caratterizzazione rifiuti

Sulla GUUE del 25/06/2019 è stato pubblicato il Regolamento UE 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli “inquinanti organici persistenti” (POP), entrato in vigore il 15/07/2019, abrogando e superando il previgente Regolamento UE 2004/850.
Per quanto riguarda la caratterizzazione analitica dei rifiuti, il nuovo Regolamento modifica alcune soglie limite ed alcuni parametri da determinare per la definizione della condizione di pericolosità dei rifiuti.

Tale Regolamento introduce l’obbligo di ricercare un nuovo paramento, ovvero il Decabromodifeniletere per gli scopi del provvedimento normativo in questione; infatti nel testo del Regolamento si legge che “nel caso degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) elencati nel presente regolamento, inclusi i deca-BDE, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti è fissato a 1 000 mg/kg. Stante la rapidità del progresso scientifico e tecnologico, è opportuno che la Commissione riveda tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg”.

Il presente Regolamento risulta incidere quindi:

  • nella Decisione n. 955 del 18/12/2014 che tratta della classificazione dei rifiuti come pericolosi: “Classificazione di un rifiuto come pericoloso: …  I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi.”
  • nel D.M. 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. “Art. 6-Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi… Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 del presente decreto, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:  ..  c) contengono inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all’allegato IV del medesimo regolamento”

Segnaletica stradale di cantiere: interpello e chiarimenti su formazione addetti

L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha posto alla commissione interpelli specifico quesito sulla periodicità della “validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013, recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare, recentemente abrogato a seguito dell’entrata in vigore in data 15 marzo 2019 del D.I. 22 gennaio 2019”.

Nello specifico, la richiesta dell’ANCE interroga la Commissione Interpelli sulla necessità di un adeguamento della formazione per i corsi per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare, in quanto l’entrata in vigore del D.I. 22/01/2019 in data 15/03/2019, ha modificato, rispetto al del D.I. 04/03/2013, il periodo di validità e la loro durata.

La Commissione Interpelli, con Interpello n. 5/2019 da ribadito che, in assenza di una disciplina transitoria, si applica il principio generale della successione delle leggi nel tempo; infatti, nel caso specifico, i corsi di formazione e i relativi attestati avranno validità sulla base della normativa con cui sono stati conseguiti, ovvero 4 anni se conseguiti prima del 15/03/2019 con le indicazioni del D.I. 4/03/2019 e 5 anni se conseguiti con le disposizioni introdotte dal D.I. 22/01/2019.

Albo gestori ambientali: ultime novità su disponibilità temporanea mezzi e “rifiuti ingombranti da arredamento”

Con due Circolari il Comitato Gestori interviene con direttive tecnico operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli per il trasporto rifiuti (Circolare n. 7/2019) valide a partire dal 01/09/2019, e sulla iscrizione all’Albo di Imprese con tale disponibilità temporanea (Circolare n. 8/2019).

In precedenza, l’Albo si era espresso chiarendo modalità e condizioni per il trasporto dei rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili (Circolare n. 6/2019).

La Circolare n. 7 del 24/07/2019 indica la nuova procedura da seguire per la verifica della disponibilità dei veicoli per il trasporto rifiuti:

  • il trentesimo e il decimo giorno antecedente il termine finale di disponibilità temporanea del veicolo (veicoli in disponibilità dell’impresa iscritti mediante locazione s.e. o comodato), la Sezione regionale, a mezzo PEC, ricorda all’impresa che, qualora intenda continuare ad utilizzare il veicolo , è tenuta ad inviare apposita comunicazione, entro 5 gg lavorativi precedenti la data di scadenza del titolo di disponibilità del veicolo, comunicando la nuova data di fine disponibilità.
  • l’impresa dovrà allegare il nuovo titolo di disponibilità (nuovo contratto o appendice) e una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già autorizzati.
  • A seguire, le Segreterie regionali verificano la documentazione, aggiornano la data di scadenza del titolo di disponibilità temporanea e ne danno conferma, per poi adottare alla prima seduta utile, il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della nuova data di scadenza.
  • Se l’impresa non invia nei termini la comunicazione, il veicolo viene cancellato dall’Albo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità. Nel caso di quelle aziende con contratti di locazione s.e. o comodato s.e. scaduti o con scadenza da aggiornare si applica la procedura sopra illustrata. In mancanza di riscontro alla richiesta della Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30/09/2019, i veicoli vengono cancellati dall’ Albo con decorrenza 01/10/2019.

Con la Circolare n. 8 del 24/07/2019 viene chiarito che le Sezioni regionali sono tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli. Se venisse a mancare il requisito della prevista dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti all’ iscritto, nelle modalità previste dall’art. 21 del DM 120/2014, applicano la sanzione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b), dello stesso DM e, aggiunge il Comitato “sono tenute, in ogni caso, a riportare sui provvedimenti di iscrizione o di variazione, l’indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli”.

Infine, si evidenzia come con la Circolare n. 6 del 10/07/2019 l’Albo afferma che ai rifiuti provenienti dall’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili possa essere attribuito il codice CER 20.03.07.  Non è la prima volta che l’Albo si concentra su questo codice: con la precedente Circolare n. 691 del 12 giugno 2013 aveva, infatti, stabilito che i rifiuti ingombranti prodotti nell’ambito delle attività d’impresa edile potessero essere trasportati dall’impresa stessa iscritta in cat. 2-bis.

Inoltre, nel caso di rifiuti ingombranti da arredamento, precisa il Comitato, le Sezioni regionali devono riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di detto codice, la seguente annotazione: “proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arrendamento in genere e complementi di arredo e simili”.

Nuove linee guida INAIL su adempimenti e modalità di verifica impianti

L’INAIL ha pubblicato recentemente una “Guida ai servizi di verifica di attrezzature, macchine e impianti di più ampia pratica e interesse”, con schede di sintesi dei servizi prestati, ognuna delle quali illustra una tipologia di prestazione, le modalità per richiederla e l’iter procedurale per attivarla.

Nello specifico tali informazioni riguardano:

  • impianti di riscaldamento;
  • impianti di messa a terra e impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
    – recipienti di trasporto gas;
  • bombole per GPL;
  • idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere;
  • apparecchi di sollevamento;
  • ponti sospesi e macchine agricole raccogli frutta;
  • ponti sollevatori per veicoli

Si ricorda inoltre che dal 27/05/2019 l’INAIL ha reso disponibile l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata di diversi servizi di certificazione e verifica relativi alla attrezzature ed agli impianti di cui sopra.

CAM per fornitura e noleggio arredi interni: novità in vigore dal 02/08/2019

Il DM del 3/07/2019, entrato in vigore il 02/08/2019, ha modificato l’Allegato 1 del DM 11/01/2017, relativo ai criteri ambientali minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

In particolare, nell’Allegato 1, era stabilito che le parti metalliche presenti nei componenti, parti o materiali usati di arredi interni che potessero venire a contatto diretto e prolungato con la pelle, non dovevano essere placcate con cadmio, nichel e cromo esavalente. Ora, invece, il nuovo decreto elimina il divieto di placcatura con nichel e cromo esavalente, prevedendo solamente che tali parti “non devono essere placcate con cadmio”.

Banca dati gas florurati: adempimenti e novità

In base a quanto previsto dal D.P.R 146/2018 le imprese che vendono agli utilizzatori finali gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, devono, a partire dal 25/07/2019, comunicare le informazioni relative alla vendita.

Le informazioni vengono comunicate via telematica attraverso le funzionalità disponibili nell’area comunicazione vendite della Banca Dati FGAS; a partire dal 25/06/2019 le imprese, già iscritte preventivamente al Registro, hanno infatti la possibilità di accedere al portale e apprenderne le funzionalità, precaricare il catalogo dei propri clienti nonché dei gas e delle apparecchiature vendute.

Si ricorda inoltre come iI D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere dal 25/09/2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di Fgas in essa contenute

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A. dall’installazione delle apparecchiature;

B. dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;

C. dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

I dati che dovranno essere comunicati, via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML, sono:

  • data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell’intervento;
  • fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
  • luogo di installazione/smantellamento;
  • anagrafica dell’operatore;
  • tipologia di apparecchiatura;
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento;
  • quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura.

A partire dal 25/09/2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati: gli operatori (ovvero i proprietari, o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) potranno scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/08/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/08/2019.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: presentazione tardiva

Si ricorda che la presentazione del MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa (22/06/2019), ma entro 60 giorni dalla scadenza (entro 21/08/2019), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

 

Informativa 07-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Macchine agricole ed operatrici: novità e modifiche sui termini delle revisioni

Con D.M. 28/02/2019 viene apportata modifica alle disposizioni del D.M. 20/05/2015 relativamente alla revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, includendovi le macchine operatrici e fissando nuove scadenze di revisione in base all’anno di immatricolazione, a partire dal 2021. Vengono abrogati invece il comma 2 e 3 che fissavano gli obblighi di revisione generale per le macchine indicate all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) a partire dal 31/12/2017 e per le macchine operatrici a partire dal 31/12/2018.

Secondo il Ministero Infrastrutture e delle Politiche agricole, che firmano insieme il DM 28/2/2019, la disciplina tecnica per l’esecuzione dei controlli ha evidenziato numerose difficoltà organizzative e tecniche per l’attuazione dei nuovi controlli tecnici di revisione e i termini per l’obbligo di revisione delle macchine agricole ed operatrici sono spirati senza che fossero disponibili sia la dovuta disciplina tecnica sia il luogo idoneo alle operazioni tecniche di revisione.
Per i trattori agricoli viene imposta la revisione generale ogni 5 anni a partire dal 31 dicembre 2015 entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l’anno stabilito nella tabella allegata al decreto, che riporta le scadenze, in funzione dell’anno di immatricolazione, ovvero:

  • al 30/6/2021 per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983;
  • al 30/6/2022 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995;
  • al 30/6/2023 per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018;
  • al quinto anno entro la fine del mese di prima immatricolazione per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019.

Procedure di bonifica e ripristino ambientale di aree agricole e allevamento: pubblicato il Decreto 46/2019

Con Decreto interministeriale n. 46 del 01/03/2019 il Ministero Ambiente regola gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Il provvedimento è entrato in vigore dal 22/06/2019. Esso fissa obblighi e scadenze di comunicazione sul numero e all’ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari e dettaglia la procedura che i responsabili dell’inquinamento devono seguire per porre in atto misure di prevenzione, valutazione del rischio dei siti e in caso di superamento delle CSC, comunicazione alle amministrazioni competenti.

Il Regolamento in oggetto disciplina, in conformità alla Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e al principio di «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.
All’Art. 3 del D.M. 46/2019 si richiede al responsabile dall’inquinamento di porre tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e di darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’ARPA e all’ASL territorialmente competenti e nel caso di aree ricadenti nel perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell’ambiente (art. 3.1).

In Allegato 1 al D.M. 46/2019 sono dettagliate le attività di caratterizzazione delle aree agricole; se risultasse che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) – che sono rappresentati nell’allegato 2 – non sono stati superati, può procedere in autocertificazione con documentazione tecnica allegata. In caso di superamento delle CSC (art. 4), invece, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni ed elabora la valutazione di rischio di cui all’allegato 3 per stabilire le modalità di intervento in relazione all’ordinamento colturale effettivo e potenziale dell’area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.

“Direttiva Cancerogeni”: modifiche e aggiornamenti ai valori limite di alcune sostanze

Nella G.U. Europea del 23/06/2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 05/06/2019 del Parlamento Europeo, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tali disposizioni entro l’11/07/2021.

La Direttiva UE 2019/983 modifica in particolare l’Allegato III della “Direttiva Cancerogeni”, sui valori limite di specifiche sostanze e introduce la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.

All’articolo 18 bis viene aggiunto inoltre un comma che prevede l’eventualità, entro l’11/07/2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE relativa a disposizioni sulla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

Viene fissata al 30/06/2020 il termine entro cui la commissione valuterà la possibilità di includere in direttiva 2004/37/CE i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o di proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci, previa consultazione delle parti sociali.

DL “Sblocca-Cantieri” convertito: criteri “End of Waste” ancora rimandati

ll’interno del provvedimento di conversione del DL 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” è stato introdotto durante il passaggio parlamentare di approvazione, il comma 19 all’art.1 che, al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare, riscrive il comma 3 dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La versione precedente del comma 3 dell’articolo 184-ter indicava come normativa pregressa da applicarsi nelle more della definizione di decreti ministeriali sui criteri di recupero dei rifiuti, solo i DM n. 161/1998 e n. 269/2005 e l’art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, oltre alla precedente circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999.

In base al nuovo comma 3 dell’art. 184-ter del “T.U. Ambientale” si stabilisce che, nelle more dell’adozione dei decreti (previsti al comma 2 del medesimo articolo) di adozione dei criteri comunitari di recupero dei rifiuti continuano ad applicarsi le normative vigenti (ovvero il D.M. 5 febbraio 1998, D.M. 12 giugno 2002, n. 161, D.M. 17 novembre 2005, n. 269) e le conseguenti autorizzazioni delle quantità di rifiuti ammissibili nell’impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente (da emanarsi) potranno essere emanate linee guida per l’uniforme applicazione dei criteri sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Applicazione norme ADR/RID/ADN 2019 ai trasporti nazionali: in vigore dal 01/07/2019

A partire dal 1/07/2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna di merci pericolose, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 delle norme ADR, RID e ADN.

Con la pubblicazione sulla G.U. n. 81 del 5/04/2019 infatti del D.M. 12/02/2019 viene recepita la direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/07/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/07/2019. Si ricorda inoltre che partire dal 1/07/2019, il contributo ambientale sul vetro ha subito un aumento da 24,00 €/ton a 27,00 €/ton. Tale variazione riguarda anche il contributo relativo al calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) che è passato da 64,00 a 65,00 €/ton.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: presentazione tardiva

Si ricorda che per il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), il DPCM 24/12/2018 prevedeva la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019. La presentazione del MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00. La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Informativa 06-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

CIVA – Comunicazione e verifica di impianti INAIL: online dal 27/05/2019

Con la circolare n. 12 del 13/05/2019, l’INAIL fornisce le istruzioni operative del nuovo applicativo telematico CIVA, che a partire dal 27/05/2019 deve essere utilizzato per richiedere online, sul portale dell’Istituto, i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi. La novità, per il momento, riguarda le richieste relative ai seguenti servizi: denuncia di impianti di messa a terra; denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche; messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere; messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento; prime verifiche periodiche.

Fino al completamento del processo per la gestione online di tutte le prestazioni di certificazione e verifica, ulteriori servizi – come la messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione, la riparazione e la taratura delle valvole (di fatto il Gruppo GVR) – dovranno essere richiesti utilizzando i moduli disponibili sul portale INAIL, da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC). La posta ordinaria o la consegna a mano saranno ammesse solo per particolari allegati per i quali le procedure di digitalizzazione risultino essere troppo.

Per utilizzare l’applicativo CIVA è necessario essere registrati al portale INAIL e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione, ai quali è stato aggiunto quello di “consulente per le attrezzature e impianti” per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell’espletamento degli incarichi loro affidati (per mezzo di delega da parte del Datore di Lavoro).

Gestione terre e rocce da scavo: Linea Guida dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente

Il Consiglio del SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) presso il Ministero Ambiente ha prodotto una “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” approvata con Delibera n. 54/2019. L’obiettivo del Manuale è quello di chiarire alcuni dubbi interpretativi della normativa a partire dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017. In tale documento il SNPA segnala di aver aperto all’impostazione adottata da ARPA Liguria nel territorio regionale circa il fondo naturale per l’amianto, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di “compatibilità geologica” e di aver risolto alcune incertezze legate alla gestione dei materiali nell’ambito dei cantieri di piccole dimensioni.

La Linea Guida è stata predisposta con l’obiettivo di migliorare l’azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

Il manuale dettaglia i requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica, l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017, la normale pratica industriale, le matrici materiali di riporto, i documenti di trasporto, il Piano di Utilizzo e la dichiarazione di utilizzo e di avvenuto utilizzo.
Infine, vengono indicati i criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi e delle verifiche da parte delle agenzie regionali e provinciali e criteri e metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del Piano di Utilizzo.

Assicurazione infortuni e malattie professionali: guida INAIL alle nuove tariffe

Con l’entrata in vigore del D.I. 27/02/2019, di aggiornamento del vecchio decreto n. 1124/1965, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono state introdotte sostanziali modifiche alle tariffe dei premi in ciascuna delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività).

In base a tale decreto, sono state stabilite le nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e relative modalità di applicazione. Le tariffe dei premi sono distinte per ciascuna delle seguenti gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività.

I datori di lavoro sono inquadrati in queste gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali e assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989, tenendo conto anche delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 38/2000.

L’Inail, accertato in qualsiasi momento che l’inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

Il datore di lavoro, qualora ritenga che l’inquadramento applicato dall’Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell’Inail territorialmente competente.

Bando ISI INAIL 2018: dal 6 giugno le date del “click day”

Sono più di 17mila i progetti inseriti sul sito Inail nell’ambito della procedura per l’assegnazione dei circa 370 milioni di euro di incentivi a fondo perduto messi a disposizione dall’INAIL.

A partire da giovedì 6 giugno le imprese i cui progetti hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico.

I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito INAIL a partire dalla stessa data. Le regole tecniche che illustrano le modalità di funzionamento dello sportello informatico saranno pubblicate sul portale dell’Istituto almeno una settimana prima del “click day”. Gli incentivi, ripartiti in budget regionali, possono coprire fino al 65% delle spese previste per ogni progetto ammesso, sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di finanziamento, e saranno assegnati fino a esaurimento secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Dichiarazione mensile CONAI: scadenza 20/06/2019

Si ricorda che le dichiarazioni mensili CONAI vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura telematica per l’inoltro dei modelli mod. 6.1 – 6.2 – 6.10, entro il termine fissato al 20/06/2019. Si ricorda inoltre che partire dal 1/07/2019, il contributo ambientale sul vetro subirà un aumento dall’attuale importo di 24,00 €/ton a 27,00 €/ton. Tale variazione avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche sul contributo relativo al calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) che passerà da 64,00 a 65,00 €/ton.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: scadenza 22/06/2019

Si ricorda che quest’anno il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018, prevede la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019.

Informativa 05-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Modifica al Codice di prevenzione incendi: novità in vigore a partire dal 20/10/2019

Con DM del 12/03/2019 sono state modificate alcune sezioni del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per eliminare la regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione: le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione (avvenuta il 23/04/2019), ovvero a partire dal 20/10/2019.

In particolare, viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del DM 3/8/2015 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) che conteneva il riferimento alla possibilità di applicazione (alle attività di cui all’art.2) delle norme tecniche di prevenzione incendi in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei decreti del Ministro dell’interno, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

Viene sostituito completamente l’art.2 (che da Campo di applicazione diventa “Campo di Applicazione e modalità applicative) e introdotte con l’art. 2 bis le “Modalità applicative alternative”; all’Art.5 (Disposizioni finali) viene aggiunto il comma 1-bis che riporta un lungo elenco di normative che non devono essere applicate per quelle attività oggetto di norme tecniche previste all’art.1 comma 1 (che richiama l’elenco di cui all’Allegato 1).

Movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola al deposito temporaneo: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente, sulla base di un quesito posto dalla Regione Liguria, si è espresso sulle condizioni di applicazioni del comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante la movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola verso il deposito temporaneo.

Tale comma indica che: “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.

Attualmente la norma prevede che i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del D.lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso Decreto, ma nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010 che istituiva il SISTRI. 

Questa evoluzione della legge ha generato quindi l’equivoco che il comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fosse da ritenersi non più applicabile; tale comma non è stato introdotto, però, dal D.lgs. 205/2010 bensì dal DL 5/2012. Il Ministero dell’Ambiente ritiene, in conclusione, che il comma in questione sia attualmente applicabile. 

Decreto “Sblocca cantieri”: principali novità

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2019, il DL n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Il decreto “Sblocca cantieri” è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Le principiali modifiche al Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) riguardano:

  • superamento delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del D.Lgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
  • innalzamento da 150.000 a 200.000 € della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con n. 3 operatori;
  • il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
  • è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti;
  • il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
  • il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari, deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
  • vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
  • eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

Con l’entrata in vigore di tale decreto sono inoltre state apportate alcune modifiche anche al Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001) in materia di:

  • rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del DPR 380/2001)
  • deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art. 65 del DPR 380/2001)
  • disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 94 bis del DPR 380/2001).

ADR 2019: adempimenti ed obblighi in vigore dal 01/07/2019

Con Decreto del 12/02/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva UE n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, aggiornandola al progresso tecnico e scientifico (ADR 2019); tali disposizione entreranno pienamente in vigore a partire dal 01/07/2019.

Il DM 12/2/2019 modifica il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 (che dà Attuazione della direttiva 2008/68/CE) e in particolare l’art.3 comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.35/2010; l’articolo 3 del D.Lgs. n.35/2010 stabilisce che il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Fra le principali novità dell’ADR 2019, che entreranno pienamente in vigore dal 01/07/2019, si registrano le seguenti:

  • l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti;
  • le modifiche alla gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR);
  • la nuova gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose;
  • il nuovo metodo per la classificazione delle materie corrosive (classe 8).

Abrogazione comunicazione annuale f-gas ad ISPRA

Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012; quest’ultimo decreto prevedeva l’obbligo dell’invio ad ISPRA della Dichiarazione annuale F-gas relativa alle informazioni dell’anno precedente (termine di comunicazione prevista al 31 maggio con cadenza annuale).

In base a tale modifica normativa, la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Tuttavia, a partire 24/09/2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature contenenti f-gas già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata comunica, per via telematica, alla “nuova” Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici;

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: scadenza 22/06/2019

Si ricorda che quest’anno il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018, prevede la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli fuori uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

Informativa 04-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Tariffe infortuni e malattie professionali INAIL: pubblicati decreti di aggiornamento

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3 decreti del 27/02/2019, che rendono pienamente operativa la revisione delle tariffe INAIL; tali disposizioni prevedono risparmi fino al 30% per le aziende, previsti al comma 1121 dell’art. 1 della “Legge di Bilancio 2019”.

In particolare, riguardano le “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la “Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare” e la “Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione”.

I provvedimenti non riguardano soltanto l’aspetto economico ma comportano una semplificazione anche di carattere amministrativo; le voci tariffarie sono infatti scese da 739 a 595, grazie all’eliminazione di quelle obsolete poiché riferite a contesti produttivi ormai superati.

Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici e RAEE: indicazioni operative da GSE

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” che descrivono le modalità operative a cui devono attenersi i Soggetti Responsabili per la gestione dei rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici.

I pannelli fotovoltaici rientrano infatti nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014. Il decreto introduce specifiche disposizioni per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati su impianti incentivati in “Conto Energia”, attribuendo determinate responsabilità in carico al GSE.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 49/2014, per gli impianti incentivati ai sensi dei DM 5/05/2011 e 5/07/2012 è stata prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici ad un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato.

Per gli impianti incentivati in “Conto Energia” sono attive due modalità di gestione distinte in funzione della data di entrata in esercizio, tipologia di impianto e “Conto Energia” di appartenenza:

  • la prima segue le disposizioni del D.Lgs. n. 49 del 04/03/2014;
  • la seconda segue le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE per gli impianti incentivati ai sensi del 4° e 5° Conto Energia.

L’obiettivo della disciplina è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: modalità e condizioni della comunicazione ad ENEA

In merito alla comunicazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate ricorda che: “Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”. Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare alcuna comunicazione ad ENEA.

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) svolge il compito di monitoraggio del risparmio energetico del settore edilizio ed incentiva la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; ha una funzione di controllo tecnico sulle domande di detrazioni fiscali, per cui non gli devono essere inviate né fatture né dati fiscali, ma solo l’importo dei lavori.

All’ENEA vanno inviate unicamente le comunicazioni relativi alle detrazioni fiscali:

In questi due casi il portale ENEA rilascerà una ricevuta con un codice che dovrà essere allegata (insieme alle fatture) alla dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni all’ENEA relative a interventi di ristrutturazioni che comportano risparmio energetico devono:

Ricordiamo, infatti, che recentemente sono stati resi operativi i portali per l’invio delle comunicazioni per “Bonus Casa” ed “Ecobonus” per lavori eseguiti nel 2019.

30/04/2019: scadenza adempimenti CONAI, Albo gestori ambientali e recupero rifiuti in “semplificata”

Il 30/04/2019 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • CONAI: entro il 20/04/2019 occorre provvedere alla “Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) per i soggetti interessati, mentre entro il 30/04/2019 scade il termine entro il quale inviare la Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (mod. 6.22);
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento (cat. 1 – 2bis – 3bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10);
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998

Dichiarazione annuale rifiuti e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): scadenza 22/06/2019

A partire dal 04/03/2019 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La comunicazione AEE è parte del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018; in data 22/02/2019 è stato infatti pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli fuori uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

Informativa 03-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2019: approvato il modello relativo ai rifiuti gestiti nel 2018

In data 22/02/2019 è stato pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.

Dal 01/03/2019 è possibile scaricare il software per la compilazione del MUD 2019 (Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, RAEE); sono inoltre disponibili le relative istruzioni.

L’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

  • Rifiuti
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  • Veicoli fuori uso
    Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

  • Imballaggi

    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

PEI – Piano Emergenza Interno – impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: adempimenti e indicazioni

La Legge n. 132 del 01/12/2018 all’Art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di Emergenza Interno – PEI per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di:

  • predisporre un piano di emergenza interna (PEI) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 04/03/2019;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.

Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il Piano di Emergenza Esterna all’impianto – PEE – e ne coordina l’attuazione.

Con nota circolare del 06/02/2109, n. 50545, il Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto ha emanato specifiche modalità operative al fine di ottemperare all’obbligo della predisposizione del PEI per i gestori degli impianti/installazioni, in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e/o del Titolo III-bis della Parte II (Autorizzazione Integrata Ambientale) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Si sottolinea infine che con Circolare Interministeriale (prot. Ministero Ambiente n. 2730 del 13/02/2019) sono stati forniti chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE.

Dal SISTRI al Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti: nuovi adempimenti in vista

La Legge n. 12 del 11/02/2019 ha convertito il DL n. 135 del 14/12/2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione confermando, dal 01/01/2019, la soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i relativi contributi previsti.

La legge inoltre introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono: 

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
  • produttori di rifiuti pericolosi; 
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ovvero mediante compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.

Rimane valida la possibilità, prevista dall’articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.

Segnaletica cantiere stradale: nuove regole in vigore dal 15 marzo

Sulla GU del 13/02/2019 è stato pubblicato il DM 22/01/2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; tale decreto aggiorna e modifica quanto previsto nel DM 4/03/2013, che a partire dal 15 marzo risulta abrogato.


Fra le novità apportate dal nuovo DM si segnalano i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati; si parla infatti di corsi diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre viene rimossa l’estensione presente sul vecchio DM “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”. Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel DM 04/03/2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel DM 22/01/2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Si segnalano inoltre le seguenti principali modifiche:

  • Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;
  • Sparisce la definizione di “operatori” (es. percorso formativo per gli operatori) e compare quella più classica di “lavoratori” (es. percorso formativo per lavoratori).
  • Invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (3 ore per i lavoratori, 5 ore per i preposti), sia quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.
  • Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale.
  • Ridefinito il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
  • All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche alla normativa previgente.

Comunicazione annuale pile e accumulatori 2019: modalità e adempimenti previsti

Dal 14/01/2019 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2018 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. n. 188/2008, è fissata al 31/03/2019. 


L’accesso al portale dedicato (www.registropile.it), deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonchè le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2018. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

Interpello n. 2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI

Con interpello n. 2/2019 la Regione Toscana ha chiesto alla Commissione Interpelli un chiarimento sull’applicazione per l’attività degli Enti ispettivi, delle previsioni della Lettera Circolare del 25/01/2011: “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto” nel caso di “Attività di Campionamento e analisi di campioni aerei o massivi e le attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

Tale documento definisce tali attività (Campionamento/Analisi e Sopralluogo) come “ESEDI” al punto d), e le riconduce sotto la voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. Tale voce è analoga a quella richiamata all’art. 249 del Testo Unico di Sicurezza fra quelle per le quali non è prevista l’applicazione di alcuni specifici obblighi previsti dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all’amianto).
….
In particolare, l’art 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. estende il campo di applicazione del Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.

L’art. 249 stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli adempimenti di cui agli articoli 250 (Notifica), 251 comma 1 (Misure di prevenzione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260 comma 1 (Registro di esposizione), nei casi di Esposizione Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) tra i quali rientra l’attività di “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
La Circolare 25/01/2011 al punto d) dell’Allegato 1, elenca infatti, tra le attività “ESEDI” ricondotte alla “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” anche l’attività di “Campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

La Commissione Interpelli ha indicato come il punto d) dell’Allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Albo gestori ambientali: ultime delibere pubblicate

Con Deliberazione n. 2 del 06/02/019, il Comitato nazionale ha adeguato all’Open Scope la modulistica d’iscrizione e rinnovo all’Albo in procedura semplificata di cui all’art. 16 del D.M. 120/2014.

È stato, difatti, aggiunto l’Allegato B relativo alla transcodifica delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con le nuove categorie in vigore dal 15/08/2018. L’allegato è utile per i distributori ed installatori di AEE, coloro che trasportano tali apparecchiature in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di cui al D.M. 65/2010, che devono iscriversi all’Albo in cat. 3 bis per il ritiro ed il trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con Circolare n. 3 del 21/02/2019 il Comitato ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui alla tabella D7.

Nello specifico l’Albo indica come le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 01/02/2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione. Si fa inoltre presente, che in sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 01/02/2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti. In mancanza di tale condizione, la Sezione esclude la sottocategoria interessata ed emette il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

Informativa 02-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo sulle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze e gli adempimenti previsti a breve.

Gestione e adempimenti F-gas: dal 24/01/2019 in vigore il nuovo Regolamento

La nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche, definita dal DPR 16/11/2018, n. 146, contiene le linee guida nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24/01/2019.
Tale decreto modifica le modalità operative per coloro i quali commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione, detengono attrezzature ed impianti (di trattamento aria, di condizionamento, frigorifere) che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

In particolare, tale decreto prevede:

  • l’abolizione dell’istituzione e tenuta dei registri di apparecchiatura: in base a quanto riportato al paragrafo 2 art. 6 del Regolamento UE 517/2014 e all’art. 14 del DPR 146/2018, che definisce le funzioni responsabili della tenuta del registro e della banca dati, e l’art. 16 del DPR 146/2018 che definisce l’operatività della banca dati nazionale, viene stabilita la cessazione dell’istituzione e conservazione dei registri dell’apparecchiatura (in attesa dell’istituzione di tale banca dati da parte delle CCIAA competenti, prevista entro 24/09/2019).
  • le comunicazioni sostitutive della dichiarazione F-gas: la vera novità è la cessazione della “Dichiarazione FGAS”, prevista dall’art. 16 del DPR 43/2012 (abrogato dal DPR 146/2018 che non la prevede). L’entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l’obbligo dell’effettuazione della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio (prevista ex art. 16 comma 1 dell’abrogato DPR 43/2012) in quanto l’operatore che effettua il primo controllo delle perdite, la manutenzione o riparazione, ogni intervento manutentivo successivo, deve comunicare, a partire dal 24/09/2019, l’esito in via telematica alla banca dati istituita all’art. 16 comma 1 del DPR 146/2018. In pratica dopo ogni intervento il soggetto che effettua l’intervento comunica telematicamente l’esito dello stesso alla banca dati e non più in maniera “cumulativa” solo una volta l’anno.

Infine, il nuovo DPR 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del DPR 27/01/2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.

Sublocazione veicoli trasporto rifiuti e compiti del Responsabile tecnico rifiuti: chiarimenti

Con Circolare n. 1/2019 del 28/01/2019, il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori“.
Il Comitato Gestori Ambientali, nel richiamare la Circolare Ministeriale prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 in cui viene espresso il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate, ricorda come il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
….
Nel caso in esame, invece il veicolo viene utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada), secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 e le norme sul possesso dei titoli autorizzativi.
Il Comitato afferma quindi che “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.
Inoltre, si ricorda che con Delibera n. 1 del 23/01/2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti; in tale documento vengono dettagliati i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell’Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all’intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.

Nello specifico all’art.1, la Delibera ricorda i compiti del Responsabile:
• coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
• definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
• vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
• verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;
• fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
L’art 7. ricorda che il Responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti utilizzando specifico modello dove specifici che l’attività da espletare sia compatibile con le altre attività svolte.

Impianti stoccaggio rifiuti: nuove linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero Ambiente del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, sono stati aggiornati i criteri operativi e gestionali per prevenire o ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolare annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/2018 che aveva apportato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell’impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, ricorda la Circolare, deve essere svolta negli impianti di gestione dei rifiuti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco; per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
• l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
• l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
• il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
• l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.
In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto deve essere affidata ad un direttore tecnico (da non confondere con il responsabile tecnico), opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Deve essere sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il RSPP (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

Tracciabilità rifiuti: verso il Registro elettronico dei rifiuti

La legge di modifica e conversione del DL 135/2018, approvata dal Senato il 29/01/2019 (ora all’esame della Camera), oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, istituisce un nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente.
Tale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovrebbe essere gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tale Registro dovranno iscriversi i soggetti ivi indicati nel termine indicato al comma 3 bis.

Il comma 3 quater parla di contributi: “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”
Il comma 3-quinquies sanziona “La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis (il regolamento che non è ancora stato pubblicato) sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.”

Agenti cancerogeni e mutageni: aggiornati gli allegati della Direttiva 2004/37

Con Direttiva UE 2019/130 del Consiglio UE del 16/01/2019 viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore dagli stati membri.
Oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA, le più rilevanti modifiche riguardano l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti”, con nuovi inserimenti di voci, e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, completamente sostituito dalla Direttiva 2019/130.

Nello specifico all’allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” intesi come “agente cancerogeno” sono aggiunte le seguenti lavorazioni:
-7 “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”;
-8 “Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.
L’allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito dal testo che figura nell’allegato alla direttiva con i nuovi valori limite di esposizione professionale per sostanza.

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
le attività svolte e i procedimenti applicati;
i dati anagrafici degli addetti;
il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.
Cordiali saluti.