Informativa 05-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Modifica al Codice di prevenzione incendi: novità in vigore a partire dal 20/10/2019

Con DM del 12/03/2019 sono state modificate alcune sezioni del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per eliminare la regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione: le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione (avvenuta il 23/04/2019), ovvero a partire dal 20/10/2019.

In particolare, viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del DM 3/8/2015 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) che conteneva il riferimento alla possibilità di applicazione (alle attività di cui all’art.2) delle norme tecniche di prevenzione incendi in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei decreti del Ministro dell’interno, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).

Viene sostituito completamente l’art.2 (che da Campo di applicazione diventa “Campo di Applicazione e modalità applicative) e introdotte con l’art. 2 bis le “Modalità applicative alternative”; all’Art.5 (Disposizioni finali) viene aggiunto il comma 1-bis che riporta un lungo elenco di normative che non devono essere applicate per quelle attività oggetto di norme tecniche previste all’art.1 comma 1 (che richiama l’elenco di cui all’Allegato 1).

Movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola al deposito temporaneo: chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente, sulla base di un quesito posto dalla Regione Liguria, si è espresso sulle condizioni di applicazioni del comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., riguardante la movimentazione di rifiuti da un’azienda agricola verso il deposito temporaneo.

Tale comma indica che: “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.

Attualmente la norma prevede che i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del D.lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso Decreto, ma nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010 che istituiva il SISTRI. 

Questa evoluzione della legge ha generato quindi l’equivoco che il comma 9-bis dell’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fosse da ritenersi non più applicabile; tale comma non è stato introdotto, però, dal D.lgs. 205/2010 bensì dal DL 5/2012. Il Ministero dell’Ambiente ritiene, in conclusione, che il comma in questione sia attualmente applicabile. 

Decreto “Sblocca cantieri”: principali novità

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2019, il DL n. 32/2019 (noto come “Sblocca cantieri”). Il decreto “Sblocca cantieri” è il provvedimento che introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici.

Le principiali modifiche al Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) riguardano:

  • superamento delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del D.Lgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
  • innalzamento da 150.000 a 200.000 € della soglia per l’affidamento con procedura negoziata con n. 3 operatori;
  • il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia (5,5 milioni per lavori); la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
  • è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti;
  • il limite dei lavori in subappalto sale dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto;
  • il pagamento diretto dei subappaltatori, ossia il pagamento diretto dei subaffidatari, deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti su richiesta dell’impresa;
  • vengono ripristinati gli incentivi del 2% per i tecnici della PA;
  • eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

Con l’entrata in vigore di tale decreto sono inoltre state apportate alcune modifiche anche al Testo unico per l’edilizia (DPR 380/2001) in materia di:

  • rigenerazione urbana, ed in particolare riguardo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati (art.2 bis del DPR 380/2001)
  • deposito al SUE e denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art. 65 del DPR 380/2001)
  • disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche (art. 94 bis del DPR 380/2001).

ADR 2019: adempimenti ed obblighi in vigore dal 01/07/2019

Con Decreto del 12/02/2019 il Ministero delle Infrastrutture ha recepito la direttiva UE n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, aggiornandola al progresso tecnico e scientifico (ADR 2019); tali disposizione entreranno pienamente in vigore a partire dal 01/07/2019.

Il DM 12/2/2019 modifica il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 (che dà Attuazione della direttiva 2008/68/CE) e in particolare l’art.3 comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.35/2010; l’articolo 3 del D.Lgs. n.35/2010 stabilisce che il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Fra le principali novità dell’ADR 2019, che entreranno pienamente in vigore dal 01/07/2019, si registrano le seguenti:

  • l’estensione dell’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti;
  • le modifiche alla gestione dell’esenzione per unità di trasporto (cap. 1.1.3.6 dell’ADR);
  • la nuova gestione dei macchinari o dispositivi contenenti merci pericolose;
  • il nuovo metodo per la classificazione delle materie corrosive (classe 8).

Abrogazione comunicazione annuale f-gas ad ISPRA

Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012; quest’ultimo decreto prevedeva l’obbligo dell’invio ad ISPRA della Dichiarazione annuale F-gas relativa alle informazioni dell’anno precedente (termine di comunicazione prevista al 31 maggio con cadenza annuale).

In base a tale modifica normativa, la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

Tuttavia, a partire 24/09/2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature contenenti f-gas già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata comunica, per via telematica, alla “nuova” Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, ciascuno per la parte di sua competenza devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici;

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

  • dall’installazione delle apparecchiature;
  • dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
  • dallo smantellamento delle apparecchiature.

Dichiarazione annuale rifiuti – MUD: scadenza 22/06/2019

Si ricorda che quest’anno il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018, prevede la presentazione della dichiarazione annuale relativa ai rifiuti gestiti nel corso del 2018, entro il termine fissato al 22/06/2019.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli fuori uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

Informativa 04-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Tariffe infortuni e malattie professionali INAIL: pubblicati decreti di aggiornamento

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3 decreti del 27/02/2019, che rendono pienamente operativa la revisione delle tariffe INAIL; tali disposizioni prevedono risparmi fino al 30% per le aziende, previsti al comma 1121 dell’art. 1 della “Legge di Bilancio 2019”.

In particolare, riguardano le “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, la “Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare” e la “Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione”.

I provvedimenti non riguardano soltanto l’aspetto economico ma comportano una semplificazione anche di carattere amministrativo; le voci tariffarie sono infatti scese da 739 a 595, grazie all’eliminazione di quelle obsolete poiché riferite a contesti produttivi ormai superati.

Gestione e smaltimento pannelli fotovoltaici e RAEE: indicazioni operative da GSE

Il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet l’aggiornamento delle “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati” che descrivono le modalità operative a cui devono attenersi i Soggetti Responsabili per la gestione dei rifiuti RAEE da pannelli fotovoltaici.

I pannelli fotovoltaici rientrano infatti nell’ambito di applicazione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) la cui gestione è oggi disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU, recepita in ambito nazionale dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/2014. Il decreto introduce specifiche disposizioni per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici installati su impianti incentivati in “Conto Energia”, attribuendo determinate responsabilità in carico al GSE.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 49/2014, per gli impianti incentivati ai sensi dei DM 5/05/2011 e 5/07/2012 è stata prevista l’adesione del produttore dei moduli fotovoltaici ad un Sistema Collettivo/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato.

Per gli impianti incentivati in “Conto Energia” sono attive due modalità di gestione distinte in funzione della data di entrata in esercizio, tipologia di impianto e “Conto Energia” di appartenenza:

  • la prima segue le disposizioni del D.Lgs. n. 49 del 04/03/2014;
  • la seconda segue le disposizioni del Disciplinare Tecnico pubblicato dal GSE per gli impianti incentivati ai sensi del 4° e 5° Conto Energia.

L’obiettivo della disciplina è quello di garantire il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie: modalità e condizioni della comunicazione ad ENEA

In merito alla comunicazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate ricorda che: “Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”. Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare alcuna comunicazione ad ENEA.

L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) svolge il compito di monitoraggio del risparmio energetico del settore edilizio ed incentiva la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio; ha una funzione di controllo tecnico sulle domande di detrazioni fiscali, per cui non gli devono essere inviate né fatture né dati fiscali, ma solo l’importo dei lavori.

All’ENEA vanno inviate unicamente le comunicazioni relativi alle detrazioni fiscali:

In questi due casi il portale ENEA rilascerà una ricevuta con un codice che dovrà essere allegata (insieme alle fatture) alla dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni all’ENEA relative a interventi di ristrutturazioni che comportano risparmio energetico devono:

Ricordiamo, infatti, che recentemente sono stati resi operativi i portali per l’invio delle comunicazioni per “Bonus Casa” ed “Ecobonus” per lavori eseguiti nel 2019.

30/04/2019: scadenza adempimenti CONAI, Albo gestori ambientali e recupero rifiuti in “semplificata”

Il 30/04/2019 è il termine ultimo per effettuare diversi adempimenti di carattere ambientale; nello specifico:

  • CONAI: entro il 20/04/2019 occorre provvedere alla “Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) per i soggetti interessati, mentre entro il 30/04/2019 scade il termine entro il quale inviare la Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (mod. 6.22);
  • Albo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione per tutti gli iscritti nelle varie categorie, ai sensi dell’art. 212 c. 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla sezione regionale di riferimento (cat. 1 – 2bis – 3bis – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10);
  • Provincia/Città metropolitana: versamento dei diritti annuali alla Provincia/Città metropolitana territorialmente competente per le aziende iscritte nell’elenco delle ditte abilitate al recupero di rifiuti in “procedura semplificata”, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate dal DM n. 350 del 21/07/1998

Dichiarazione annuale rifiuti e produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): scadenza 22/06/2019

A partire dal 04/03/2019 è possibile presentare la Comunicazione annuale produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La comunicazione AEE è parte del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), disciplinato dal DPCM 24/12/2018; in data 22/02/2019 è stato infatti pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli fuori uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

Informativa 03-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

MUD 2019: approvato il modello relativo ai rifiuti gestiti nel 2018

In data 22/02/2019 è stato pubblicato in GU il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2019), di cui al DPCM 24/12/2018, in sostituzione di quello precedente allegato al DPCM 28/12/2017 (MUD 2018). Tale decreto contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti gestiti nel corso del 2018; vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano principalmente le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori. Si evidenzia che la scadenza per la presentazione e l’invio del MUD risulta fissato al 22/06/2019.

Dal 01/03/2019 è possibile scaricare il software per la compilazione del MUD 2019 (Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, RAEE); sono inoltre disponibili le relative istruzioni.

L’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

Risultano obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD, i seguenti soggetti:

  • Rifiuti
    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
    • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
  • Veicoli fuori uso
    Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

  • Imballaggi

    • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
    • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.

PEI – Piano Emergenza Interno – impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti: adempimenti e indicazioni

La Legge n. 132 del 01/12/2018 all’Art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di Emergenza Interno – PEI per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di:

  • predisporre un piano di emergenza interna (PEI) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 04/03/2019;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna.

Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il Piano di Emergenza Esterna all’impianto – PEE – e ne coordina l’attuazione.

Con nota circolare del 06/02/2109, n. 50545, il Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto ha emanato specifiche modalità operative al fine di ottemperare all’obbligo della predisposizione del PEI per i gestori degli impianti/installazioni, in possesso di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 e/o del Titolo III-bis della Parte II (Autorizzazione Integrata Ambientale) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Si sottolinea infine che con Circolare Interministeriale (prot. Ministero Ambiente n. 2730 del 13/02/2019) sono stati forniti chiarimenti per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell’art. 26 comma 4 per l’elaborazione del PEE.

Dal SISTRI al Registro elettronico di tracciabilità dei rifiuti: nuovi adempimenti in vista

La Legge n. 12 del 11/02/2019 ha convertito il DL n. 135 del 14/12/2018 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione confermando, dal 01/01/2019, la soppressione del SISTRI e dell’obbligo di versare i relativi contributi previsti.

La legge inoltre introduce un nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono: 

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
  • produttori di rifiuti pericolosi; 
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti” (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (ovvero mediante compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.

Rimane valida la possibilità, prevista dall’articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell’Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.

Segnaletica cantiere stradale: nuove regole in vigore dal 15 marzo

Sulla GU del 13/02/2019 è stato pubblicato il DM 22/01/2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; tale decreto aggiorna e modifica quanto previsto nel DM 4/03/2013, che a partire dal 15 marzo risulta abrogato.


Fra le novità apportate dal nuovo DM si segnalano i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati; si parla infatti di corsi diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre viene rimossa l’estensione presente sul vecchio DM “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”. Di particolare rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.): mentre nel DM 04/03/2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, nel DM 22/01/2019 tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Si segnalano inoltre le seguenti principali modifiche:

  • Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;
  • Sparisce la definizione di “operatori” (es. percorso formativo per gli operatori) e compare quella più classica di “lavoratori” (es. percorso formativo per lavoratori).
  • Invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (3 ore per i lavoratori, 5 ore per i preposti), sia quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.
  • Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”. In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di 4 ore più una prova di verifica finale.
  • Ridefinito il modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
  • All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche alla normativa previgente.

Comunicazione annuale pile e accumulatori 2019: modalità e adempimenti previsti

Dal 14/01/2019 è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2018 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori. La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D.Lgs. n. 188/2008, è fissata al 31/03/2019. 


L’accesso al portale dedicato (www.registropile.it), deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato. Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile. Le informazioni richieste nonchè le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2018. Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.

Interpello n. 2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI

Con interpello n. 2/2019 la Regione Toscana ha chiesto alla Commissione Interpelli un chiarimento sull’applicazione per l’attività degli Enti ispettivi, delle previsioni della Lettera Circolare del 25/01/2011: “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto” nel caso di “Attività di Campionamento e analisi di campioni aerei o massivi e le attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

Tale documento definisce tali attività (Campionamento/Analisi e Sopralluogo) come “ESEDI” al punto d), e le riconduce sotto la voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. Tale voce è analoga a quella richiamata all’art. 249 del Testo Unico di Sicurezza fra quelle per le quali non è prevista l’applicazione di alcuni specifici obblighi previsti dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all’amianto).
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In particolare, l’art 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. estende il campo di applicazione del Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.

L’art. 249 stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli adempimenti di cui agli articoli 250 (Notifica), 251 comma 1 (Misure di prevenzione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260 comma 1 (Registro di esposizione), nei casi di Esposizione Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) tra i quali rientra l’attività di “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
La Circolare 25/01/2011 al punto d) dell’Allegato 1, elenca infatti, tra le attività “ESEDI” ricondotte alla “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” anche l’attività di “Campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

La Commissione Interpelli ha indicato come il punto d) dell’Allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).

Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Albo gestori ambientali: ultime delibere pubblicate

Con Deliberazione n. 2 del 06/02/019, il Comitato nazionale ha adeguato all’Open Scope la modulistica d’iscrizione e rinnovo all’Albo in procedura semplificata di cui all’art. 16 del D.M. 120/2014.

È stato, difatti, aggiunto l’Allegato B relativo alla transcodifica delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche con le nuove categorie in vigore dal 15/08/2018. L’allegato è utile per i distributori ed installatori di AEE, coloro che trasportano tali apparecchiature in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di cui al D.M. 65/2010, che devono iscriversi all’Albo in cat. 3 bis per il ritiro ed il trasporto di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Con Circolare n. 3 del 21/02/2019 il Comitato ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti minimi per l’iscrizione all’Albo nella sottocategoria della categoria 1 di cui alla tabella D7.

Nello specifico l’Albo indica come le imprese già iscritte in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) al 01/02/2017 (data di entrata in vigore della delibera 5/2016) devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione. Si fa inoltre presente, che in sede di rinnovo dell’iscrizione l’impresa già iscritta al 01/02/2017 deve attestare il possesso dei requisiti previsti ed è la Sezione regionale a verificare in tale sede la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti. In mancanza di tale condizione, la Sezione esclude la sottocategoria interessata ed emette il provvedimento di rinnovo con la dicitura “l’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

Informativa 02-2019: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo sulle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze e gli adempimenti previsti a breve.

Gestione e adempimenti F-gas: dal 24/01/2019 in vigore il nuovo Regolamento

La nuova disciplina nazionale per i gas fluorurati ad effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche, definita dal DPR 16/11/2018, n. 146, contiene le linee guida nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione, in vigore dal 24/01/2019.
Tale decreto modifica le modalità operative per coloro i quali commercializzano, effettuano installazione, riparazione e manutenzione, detengono attrezzature ed impianti (di trattamento aria, di condizionamento, frigorifere) che contengono gas fluorurati ad effetto serra.

In particolare, tale decreto prevede:

  • l’abolizione dell’istituzione e tenuta dei registri di apparecchiatura: in base a quanto riportato al paragrafo 2 art. 6 del Regolamento UE 517/2014 e all’art. 14 del DPR 146/2018, che definisce le funzioni responsabili della tenuta del registro e della banca dati, e l’art. 16 del DPR 146/2018 che definisce l’operatività della banca dati nazionale, viene stabilita la cessazione dell’istituzione e conservazione dei registri dell’apparecchiatura (in attesa dell’istituzione di tale banca dati da parte delle CCIAA competenti, prevista entro 24/09/2019).
  • le comunicazioni sostitutive della dichiarazione F-gas: la vera novità è la cessazione della “Dichiarazione FGAS”, prevista dall’art. 16 del DPR 43/2012 (abrogato dal DPR 146/2018 che non la prevede). L’entrata in vigore del DPR 146/2018 elimina l’obbligo dell’effettuazione della comunicazione annuale in scadenza il 31 maggio (prevista ex art. 16 comma 1 dell’abrogato DPR 43/2012) in quanto l’operatore che effettua il primo controllo delle perdite, la manutenzione o riparazione, ogni intervento manutentivo successivo, deve comunicare, a partire dal 24/09/2019, l’esito in via telematica alla banca dati istituita all’art. 16 comma 1 del DPR 146/2018. In pratica dopo ogni intervento il soggetto che effettua l’intervento comunica telematicamente l’esito dello stesso alla banca dati e non più in maniera “cumulativa” solo una volta l’anno.

Infine, il nuovo DPR 146/2018 dispone che gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del DPR 27/01/2012, n. 43 (attuativo del regolamento 842/2006), restano validi fino, al massimo, al 24 gennaio 2020, termine entro il quale gli organismi designati dovranno aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione UE del regolamento 517/2014.

Sublocazione veicoli trasporto rifiuti e compiti del Responsabile tecnico rifiuti: chiarimenti

Con Circolare n. 1/2019 del 28/01/2019, il Comitato Gestori Ambientali risponde ad un quesito in materia di “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori“.
Il Comitato Gestori Ambientali, nel richiamare la Circolare Ministeriale prot. n. 5681 del 16 marzo 2015 in cui viene espresso il divieto di disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione nell’intenzione di evitare fenomeni di elusione della disciplina relativa alla disponibilità dei veicoli in capo alle imprese debitamente autorizzate, ricorda come il divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad impresa di trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza conducente.
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Nel caso in esame, invece il veicolo viene utilizzato per trasporto di cose in conto proprio e, trattandosi di veicolo di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t, rientra nella previsione di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. (Codice della strada), secondo il quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n. 298/1974 e le norme sul possesso dei titoli autorizzativi.
Il Comitato afferma quindi che “l’attività di trasporto in conto proprio esercitata con i veicoli rientranti nel già menzionato limite ponderale deve ritenersi liberalizzata per quanto attiene ai profili autorizzativi; l ‘utilizzo di tale veicolo, pertanto, è assoggettato esclusivamente alle disposizioni del Codice civile e del Codice della strada”.
Inoltre, si ricorda che con Delibera n. 1 del 23/01/2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti; in tale documento vengono dettagliati i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell’Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all’intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.

Nello specifico all’art.1, la Delibera ricorda i compiti del Responsabile:
• coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
• definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
• vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
• verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;
• fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
L’art 7. ricorda che il Responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti utilizzando specifico modello dove specifici che l’attività da espletare sia compatibile con le altre attività svolte.

Impianti stoccaggio rifiuti: nuove linee guida per gestione operativa e prevenzione dei rischi

Con Circolare del Ministero Ambiente del 21/01/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi“, sono stati aggiornati i criteri operativi e gestionali per prevenire o ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti.
La Circolare annulla e sostituisce il Documento prot. 4064 del 15/03/2018 che aveva apportato una prima regolamentazione dei fenomeni di incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti sotto il profilo dell’impegno di risorse e di operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, di interventi di tutela della popolazione, di monitoraggi ambientali e di investigazioni.

La prevenzione del rischio negli impianti di gestione dei rifiuti, ricorda la Circolare, deve essere svolta negli impianti di gestione dei rifiuti in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi. Tuttavia, prioritariamente alla corretta gestione della fase operativa dell’emergenza, occorre limitare il rischio di incendio riducendo sia la probabilità che l’incendio si verifichi, sia le conseguenze che si avrebbero nel caso in cui non fosse possibile evitarne l’innesco; per questo assume grande importanza l’attività della prevenzione del rischio, attraverso:
• l’ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche nell’ambito di ciascun impianto in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti;
• l’adeguata informazione e formazione del personale che opera negli impianti;
• il controllo e il monitoraggio delle sorgenti di innesco e delle fonti di calore;
• l’adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d’opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi.
In fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell’impianto deve essere affidata ad un direttore tecnico (da non confondere con il responsabile tecnico), opportunamente formato ed in possesso dei necessari requisiti quali la laurea o il diploma in discipline tecnico-scientifiche, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell’impianto, fino alla fase di trasporto all’eventuale successivo impianto di destinazione.
Deve essere sempre presente in impianto durante l’orario di operatività dello stesso, assicurando, ovvero collaborando con il RSPP (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l’impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

Tracciabilità rifiuti: verso il Registro elettronico dei rifiuti

La legge di modifica e conversione del DL 135/2018, approvata dal Senato il 29/01/2019 (ora all’esame della Camera), oltre a confermare l’abolizione del SISTRI, istituisce un nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’ambiente.
Tale Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, dovrebbe essere gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tale Registro dovranno iscriversi i soggetti ivi indicati nel termine indicato al comma 3 bis.

Il comma 3 quater parla di contributi: “L’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.”
Il comma 3-quinquies sanziona “La violazione dell’obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 3-bis (il regolamento che non è ancora stato pubblicato) sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo è determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto.”

Agenti cancerogeni e mutageni: aggiornati gli allegati della Direttiva 2004/37

Con Direttiva UE 2019/130 del Consiglio UE del 16/01/2019 viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore dagli stati membri.
Oltre all’inserimento dell’articolo 13 bis che prevede la pubblicazione degli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi sul sito web dell’EU-OSHA, le più rilevanti modifiche riguardano l’Allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti”, con nuovi inserimenti di voci, e l’Allegato III “Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse”, completamente sostituito dalla Direttiva 2019/130.

Nello specifico all’allegato I “Elenco di sostanze, preparati e procedimenti” intesi come “agente cancerogeno” sono aggiunte le seguenti lavorazioni:
-7 “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”;
-8 “Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.
L’allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse) viene invece sostituito dal testo che figura nell’allegato alla direttiva con i nuovi valori limite di esposizione professionale per sostanza.

Amianto: entro il 28/02/2019 invio della relazione annuale sulle attività svolte nel corso del 2018

Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, e quelle che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, entro il 28 febbraio, devono inviare alla Regione e alle ASL territorialmente competenti, una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

La relazione dovrà essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell’Industria con Circolare n. 124976 del 17/02/1993 e dovrà contenere:
i tipi e le quantità di amianto usati e dei rifiuti di amianto;
le attività svolte e i procedimenti applicati;
i dati anagrafici degli addetti;
il carattere e la durata delle loro attività e l’esposizione all’amianto a cui sono soggetti;
le caratteristiche degli eventuali prodotti che contengono amianto;
le misure di tutela dei lavoratori e dell’ambiente che si adottano e che sono in fase di adozione.
L’omissione dell’obbligo è sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da € 2.582 a € 5.164.

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.
Cordiali saluti.