Il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 modifica la Parte II e i relativi allegati del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnala:
• nuova definizione di “impatti ambientali” e eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA – “screening VIA”, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità);
• abrogazione del D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo Allegato VII alla Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
• eliminazione della fase di consultazione del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA – “screening VIA”, non richiesta dalla normativa europea;
• introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e conseguente rimodulazione delle competenze regionali;
• completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).
Regione Veneto: procedura di VIA in casi di rinnovo autorizzativo
Con DGR n. 1020 del 29/06/2016 della Regione Veneto, pubblicata sul BUR n. 71 del 22/07/2016, avente per oggetto “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13.”, è stato pubblicato il provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lett. m) della L.R. n. 4/2016, che definisce le modalità di espletamento della procedura di VIA da adottare nel caso di rinnovi di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. n. 4/2016.