Imballaggi alimentari: nuovo regolamento sul sistema del “vuoto a rendere”
Con Decreto 3 luglio 2017, n. 142, il Ministero dell’Ambiente ha promulgato un Regolamento che apre alla sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal 07/02/2018. Per aderire al sistema (si veda art. 3 del DM n. 142/2017), gli esercenti dovranno compilare un modulo al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo i dati per via telematica. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:
- di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- conformi ai requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2006 ed in conformità’ ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
- destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
- serviti al pubblico nei punti di consumo;
- di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Riduzione premio INAIL: nuovo modello OT24 per interventi svolti nel corso del 2017
L’INAIL, attraverso lo sconto “oscillazione per prevenzione OT24”, offre alle aziende che nel 2017 hanno effettuato interventi migliorativi ai fini della sicurezza sul lavoro, la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale (con una riduzione che può arrivare fino al 28%).
Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT24 per la riduzione del premio assicurativo INAIL è prevista il 28/02/2018 e che gli interventi devono essere stati applicati e completati nel corso dell’anno corrente.
Nello specifico, il Decreto Ministeriale 3 marzo 2015 ha modificato le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa, determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno, come di seguito riportato:
- 28% fino a 10 lavoratori/anno;
- 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
- 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
- 5% oltre i 200 lavoratori/anno.
Come negli anni scorsi, il modulo INAIL OT24 riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall’azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100. L’impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL se nel 2017 ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore minimo di 100.
A differenza degli anni passati, gli interventi previsti nel modello OT24 sono classificati nelle seguenti tipologie:
- “TG” (Trasversale Generale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta
- “T” (Trasversale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta
- “SG” (Settore Generale): può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT
- “S” (Settoriale): il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT
Sulla base della precedente classificazione, nel modello OT24 l’INAIL ha raccolto gli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza in 5 sezioni, denominate con le lettere dell’alfabeto:
A. interventi di carattere generale,
B. interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,
C. interventi trasversali,
D. interventi settoriali generali,
E. interventi settoriali.
INAIL individua inoltre per ogni intervento la documentazione “probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT24 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.
Albo gestori ambientali: termine adeguamento iscrizioni cat. 6 (trasporto transfrontaliero) scaduto il 30 settembre
Si ricorda che il 30/09/2017 è scaduto il termine ultimo per presentare domanda di adeguamento dell’iscrizione nella cat. 6 (esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della delibera n. 3 del 2016 del Comitato nazionale, come modificata dalla delibera n. 5 del 2017. Dal 01/10/2017, pertanto, le ricevute di iscrizione in possesso delle imprese che non hanno provveduto a presentare la suindicata domanda decadono con conseguente cancellazione delle imprese stesse dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): scadenze per le “vecchie” attività
Si sottolinea come entro il 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale, in possesso di certificato di prevenzione incendi (CPI) una tantum rilasciato prima del 01/01/1988, devono presentare la prima attestazione di rinnovo periodico.
Sempre entro 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle “nuove” attività introdotte dal DPR 151/2011, esistenti alla data del 07/10/2011, devono presentare l’istanza preliminare (ex art. 3 DPR 151/2011) e l’istanza (ex art. 4 DPR 151/2011) al competente comando dei Vigili del Fuoco.
CONAI: scadenza adempimenti al 20 ottobre
Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2017 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al terzo trimestre dell’anno in corso ed in particolare:
- il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
- il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
- il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.
Denunce infortuni sul lavoro: novità in vigore dal 12 ottobre
Con l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Con DM n. 183/2015, è stato disposto a 6 mesi dalla istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP (a partire dal 12 aprile 2017) l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell’evento; la comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza. Con l’approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto “Milleproroghe” questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, e decorre quindi dal 12 ottobre 2017. In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €, che sale da 1.096 a 4.932 € se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.
Nel frattempo l’INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’INAIL e delle ASL, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavori, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell’obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08.
Al momento quindi sussistono i seguenti obblighi:
- conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019, per le aziende in possesso del registro già in passato.
- possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.
- ad oggi nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
- accesso al servizio “Cruscotto infortuni” dal portale inail.it – “Accedi ai servizi on line” – nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
- dal 12 ottobre 2017 obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08).
Terre e rocce da scavo: novità e condizioni imposte dal nuovo D.P.R. 120/2017
Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
Il nuovo regolamento riunisce le numerose disposizioni oggi vigenti, in particolare su:
- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- la gestione nei siti oggetto di bonifica;
- le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
- le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
- le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
- il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti.
In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.
Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.
Sono previste n. 2 sessioni del corso di approfondimento e confronto su tale Regolamento:
“NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”
per
Sabato 28 Ottobre ore 9-13
Venerdi 3 Novembre ore 14-18
presso
CENTRO DI FORMAZIONE – PARALLELO 45 – Via Valmolin Inferiore, snc – 45031 Arquà Polesine (RO)
In allegato si riporta la scheda di adesione e maggiori dettagli sul corso.
CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA
Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.
Cordiali saluti.