Informativa 10-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Imballaggi alimentari: nuovo regolamento sul sistema del “vuoto a rendere”

 

Con Decreto 3 luglio 2017, n. 142, il Ministero dell’Ambiente ha promulgato un Regolamento che apre alla sperimentazione su base volontaria del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, di cui all’articolo 219-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.

La sperimentazione ha una durata di dodici mesi a partire dal 07/02/2018. Per aderire al sistema (si veda art. 3 del DM n. 142/2017), gli esercenti dovranno compilare un modulo al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendo i dati per via telematica. La sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applica agli imballaggi con le seguenti caratteristiche:

  • di tipo primario, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • riutilizzabili, ai sensi dell’articolo 218, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • conformi ai requisiti stabiliti dal DM 2 maggio 2006 ed in conformità’ ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
  • destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
  • serviti al pubblico nei punti di consumo;
  • di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.

 

Riduzione premio INAIL: nuovo modello OT24 per interventi svolti nel corso del 2017

 

L’INAIL, attraverso lo sconto “oscillazione per prevenzione OT24”, offre alle aziende che nel 2017 hanno effettuato interventi migliorativi ai fini della sicurezza sul lavoro, la possibilità di ridurre il premio assicurativo annuale (con una riduzione che può arrivare fino al 28%).

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT24 per la riduzione del premio assicurativo INAIL è prevista il 28/02/2018 e che gli interventi devono essere stati applicati e completati nel corso dell’anno corrente.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale 3 marzo 2015 ha modificato le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa, determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno, come di seguito riportato:

  • 28% fino a 10 lavoratori/anno;
  • 18% da 11 a 50 lavoratori/anno;
  • 10% da 51 a 100 lavoratori/anno;
  • 5% oltre i 200 lavoratori/anno.

Come negli anni scorsi, il modulo INAIL OT24 riporta una serie di possibili interventi di miglioramento della sicurezza sul lavoro effettuati dall’azienda, ciascuno associato ad un punteggio variabile da 1 a 100. L’impresa ha la possibilità di ottenere la riduzione del tasso di premio assicurativo INAIL se nel 2017 ha effettuato interventi migliorativi i cui punteggi sommati raggiungono un valore minimo di 100.

A differenza degli anni passati, gli interventi previsti nel modello OT24 sono classificati nelle seguenti tipologie:

  • “TG” (Trasversale Generale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta
  • “T” (Trasversale): può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta
  • “SG” (Settore Generale): può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT
  • “S” (Settoriale): il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT

Sulla base della precedente classificazione, nel modello OT24 l’INAIL ha raccolto gli interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza in 5 sezioni, denominate con le lettere dell’alfabeto:

A. interventi di carattere generale,
B. interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale,
C. interventi trasversali,
D. interventi settoriali generali,
E. interventi settoriali.

INAIL individua inoltre per ogni intervento la documentazione “probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT24 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.

 

Albo gestori ambientali: termine adeguamento iscrizioni cat. 6 (trasporto transfrontaliero) scaduto il 30 settembre

 

Si ricorda che il 30/09/2017 è scaduto il termine ultimo per presentare domanda di adeguamento dell’iscrizione nella cat. 6 (esclusivo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti) ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della delibera n. 3 del 2016 del Comitato nazionale, come modificata dalla delibera n. 5 del 2017. Dal 01/10/2017, pertanto, le ricevute di iscrizione in possesso delle imprese che non hanno provveduto a presentare la suindicata domanda decadono con conseguente cancellazione delle imprese stesse dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): scadenze per le “vecchie” attività

 

Si sottolinea come entro il 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale, in possesso di certificato di prevenzione incendi (CPI) una tantum rilasciato prima del 01/01/1988, devono presentare la prima attestazione di rinnovo periodico.

Sempre entro 07/10/2017 gli enti ed i privati responsabili delle “nuove” attività introdotte dal DPR 151/2011, esistenti alla data del 07/10/2011, devono presentare l’istanza preliminare (ex art. 3 DPR 151/2011) e l’istanza (ex art. 4 DPR 151/2011) al competente comando dei Vigili del Fuoco.

 

CONAI: scadenza adempimenti al 20 ottobre

 

Per i produttori di imballaggi e per gli importatori di imballaggi vuoti o di merci imballate (“imballaggi pieni”) che inoltrano al CONAI dichiarazione del contributo ambientale con periodicità trimestrale, si ricorda che entro il 20/10/2017 è necessario inoltrare al CONAI il modulo di dichiarazione relativo al terzo trimestre dell’anno in corso ed in particolare:

  • il mod. 6.1 per i produttori di imballaggi e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.2 per gli importatori di imballaggi vuoti/materiali imballati e/o materiali di imballaggio;
  • il mod. 6.3 per gli importatori di imballaggi vuoti o merci imballate che siano anche esportatori e abbiano richiesto esenzione al pagamento del contributo CONAI per esportazione con procedura ex-ante o ex-post e per i fornitori che abbiano effettuato cessioni a clienti che hanno attivato procedure di esenzione per esportazione di imballaggio;
  • il mod. 6.10 per gli importatori/esportatori di imballaggi/merci imballate che hanno adottato la procedura di compensazione import/export.

 

Denunce infortuni sul lavoro: novità in vigore dal 12 ottobre

 

Con l’articolo 21 del D.Lgs. 151/2015, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato abrogato l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Con DM n. 183/2015, è stato disposto a 6 mesi dalla istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione – SINP (a partire dal 12 aprile 2017) l’obbligo di comunicare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico l’infortunio con prognosi compresa tra 1 e 3 giorni oltre quello dell’evento; la comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza. Con l’approvazione il 23 febbraio u.s. del cosiddetto “Milleproroghe” questo obbligo di comunicazione viene rinviato di ulteriori 6 mesi, e decorre quindi dal 12 ottobre 2017. In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni “brevi” scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 €, che sale da 1.096 a 4.932 € se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

Nel frattempo l’INAIL ha attivato un nuovo applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, mediante il quale è possibile, da parte degli Organi ispettivi dell’INAIL e delle ASL, consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015. Questo applicativo è accessibile anche ai datori di lavori, agli eventuali soggetti delegati e agli intermediari del datore di lavoro, per la dovuta consultazione, ai fini, se non altro, del corretto adempimento dell’obbligo di valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Al momento quindi sussistono i seguenti obblighi:

  • conservazione del registro infortuni per 4 anni, quindi fino al 22 dicembre 2019, per le aziende in possesso del registro già in passato.
  • possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.
  • ad oggi nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
  • accesso al servizio “Cruscotto infortuni” dal portale inail.it – “Accedi ai servizi on line” – nella sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”, anche ai fini della valutazione dell’andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
  • obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).
  • dal 12 ottobre 2017 obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell’evento (sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 € – possibile l’estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell’art. 301 bis del D.Lgs. 81/08).

 

Terre e rocce da scavo: novità e condizioni imposte dal nuovo D.P.R. 120/2017

 

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Il nuovo regolamento riunisce le numerose disposizioni oggi vigenti, in particolare su:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri, ossia di piccole dimensioni, di grandi dimensioni, di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA;
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica;
  • le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
  • le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
  • le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti;
  • il trasporto fuori sito delle terre classificate come sottoprodotti.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

 

 

Sono previste n. 2 sessioni del corso di approfondimento e confronto su tale Regolamento:

 

“NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”

per

 

Sabato 28 Ottobre ore 9-13

Venerdi 3 Novembre ore 14-18

presso

CENTRO DI FORMAZIONE – PARALLELO 45  – Via Valmolin Inferiore, snc – 45031 Arquà Polesine (RO)

In allegato si riporta la scheda di adesione e maggiori dettagli sul corso.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA

 

Nel caso non vogliate ricevere più il presente aggiornamento periodico si prega di esplicitare tale volontà rispondendo alla presente mail.

Cordiali saluti.

 

 

Informativa 09-2017: aggiornamento normativo e scadenziario

Con la presente si invia breve riepilogo delle ultime novità normative entrate in vigore, ricordando le principali scadenze/adempimenti previsti a breve.

 

Terre e rocce da scavo: nuove regole in vigore dal 22 agosto 2017

Dal 22 agosto scorso è entrato ufficialmente in vigore il D.P.R. 120/2017 che riordina e semplifica la disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare vengono definiti di grandi dimensioni il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Al di sotto del limite di 6 mila metri cubi il cantiere è definito di piccole dimensioni, con procedure e adempimenti diversificati.

In base a quanto previsto in tale decreto, affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti, occorre che siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale e utilizzabili senza trattamenti diversi dalla “normale pratica industriale” e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti (numero di indagini e parametri da ricercare). L’utilizzo inoltre deve essere conforme al piano di utilizzo (grandi cantieri) o alla dichiarazione di utilizzo (piccoli cantieri). Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso.

Per le terre provenienti da piccoli cantieri, il produttore, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, deve dimostrare che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti e che non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee. La sussistenza di tali condizioni è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo. I tempi previsti per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.

Regione Friuli V.G.: contributi alle imprese per bonifica e rimozione amianto

La Regione Friuli V.G. con Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0168/Pres. del 21 luglio 2017 ha definito le modalità per la presentazione della domanda di contributo per le imprese insediate in Regione Friuli V.G. per interventi di bonifica e rimozione dell’amianto; per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre 2017. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

  • spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza
  • spese relative ad analisi di laboratorio
  • le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
  • le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della L.R. 20 marzo 2000 n. 7, per l’importo massimo di 500 €.

L’importo del contributo varia a seconda delle dimensioni delle ditte richiedenti:

  1. a) per le micro-imprese: 50% della spesa, con importo massimo di 15.000 €
  2. b) per le piccole e medie imprese: 40% della spesa, con importo massimo di 30.000 €
  3. c)  per le grandi imprese: 30% della spesa, con importo massimo di 40.000 €

Verifica del sistema di protezione di interfaccia (SPI) di impianti produzione energia: obbligo e scadenze

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) con Delibera n. 786/2016/R/EEL del 22/12/2016 ha fissato le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia (SPI) e alle prove per i sistemi di accumulo.

Sono soggetti a tale adempimento tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (p.es. incentivi Conto Energia, scambio sul posto, ecc.).

Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

  • nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno)

Le tempistiche per effettuare tale verifica variano a seconda della data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione dell’energia:

  • impianti entrati in esercizio dal 1 agosto 2016 in poi à entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 marzo 2018
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata
  • impianti entrati in esercizio: dal 1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012 à entro l’ultima data tra:
    a) il 31 dicembre 2017
    b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
    c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
  • impianti entrati in esercizio: fino al 31 dicembre 2009 à entro l’ultima data tra:
    a) 30 settembre 2017
    b) 5 anni dalla precedente verifica documentata

 

Responsabile tecnico Albo gestori ambientali: pubblicati i quiz per l’abilitazione

Dal 04/09/2017 sono disponibili i quiz delle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico pubblicato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in ottemperanza a quanto previsto nella Delibera Comitato Nazionale n. 6 del 30 maggio 2017.

Si ricorda che dal 16/10/2017 tutti i nuovi aspiranti responsabili tecnici, nonché tutti coloro in carica che debbano ricoprire l’incarico di nuove categorie o aumentare le classi di iscrizione, dovranno iscriversi presso le sezioni regionali di competenza e superare tali verifiche per poter ricoprire l’incarico.

I quiz per l’idoneità dei responsabili tecnici previste dall’articolo 13 comma 1 del D.M. 120/2014 (oltre 4000 quesiti con risposte), sono stati pubblicati e suddivisi nei moduli di cui all’allegato C della Delibera n.6 del 30/05/2017, ovvero:

– Modulo Obbligatorio per tutte le categorie
– Modulo Specialistico. Raccolta e trasporto rifiuti per le categorie 1 – 4 – 5
– Modulo Specialistico. Categoria 8 – intermediazione e commercio rifiuti
– Modulo Specialistico. Categoria 9 – bonifica di siti
– Modulo Specialistico. Categoria 10 – attività di bonifica di beni contenenti amianto

 

CONAI: modifiche alle procedure di dichiarazione

Con la presente si segnala che a partire dal 01/07/2017 sono state modificate le procedure di importazione di imballaggi. Si evidenzia come le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni) e/o di imballaggi vuoti devono essere dichiarate al CONAI al fine di essere assoggettati al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni relative a tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono; nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Sono previsti a breve corsi di approfondimento su:

  • “NUOVE MODALITA’ DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI – AI SENSI DEL NUOVO D.P.R. 120/2017”
  • “RESPONSABILE TECNICO ALBO GESTORI – PREPARAZIONE PER ESAME DI VERIFICA REQUISITI DI IDONEITA’”

Se desiderate ricevere ulteriori indicazioni e/o maggiori approfondimenti non esitate a contattarci.

 

Classificazione rifiuti e modifiche Codice Ambiente: ultime novità entrate in vigore

All’interno del DL 20 giugno 2017, n. 91 che detta “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, in vigore dal 21/06/2017, è contenuta una modifica al Codice Ambiente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) aggiornando i riferimenti normativi in materia di classificazione dei rifiuti e applicazione dei codici CER.
L’Articolo 9 del DL n.91/2017 sostituisce i numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) con la seguente dicitura: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014». Nell’attuale revisione dell’Allegato D vengono richiamati i contenuti della Decisione 2014/955/UE che dal 01/06/2015 ha fatto entrare in vigore il nuovo regolamento CLP (Reg. UE 1278/2008) e contestualmente ha aggiornato l’elenco dei codici CER e modificata la codifica per le caratteristiche di pericolo (HP).

ADR: nuovi criteri in vigore dal 1 luglio 2017

La Direttiva 2016/2309 della Commissione Europea del 16 dicembre 2016, adegua gli allegati della Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (c.d. normativa ADR), essa è stata recepita in Italia con il D.M. 12 maggio 2017, pubblicato in G.U. n. 139 del 17 giugno 2017.
L’applicazione nell’ordinamento interno avviene mediante l’art. 1 del citato decreto che apporta una serie di modifiche all’art. 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero il provvedimento che dà attuazione alla Dir. 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Si evidenzia quindi che a far data dal 1 luglio 2017 diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017 che, in quest’edizione, reca alcune novità, tra cui – si ricordano – alcune nuove definizioni come quella di carico, scarico, container per il trasporto alla rinfusa flessibile, durata di vita, durata di progetto, temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA), tempo di tenuta; sono inoltre modificate le esenzioni per il trasporto di gas in serbatoi o bombole e per il trasporto di combustibili liquidi.

SISTRI e Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali: ultime novità

Il Ministero dell’Ambiente in data 12/06/2017 ha pubblicato un avviso per operatori transfrontalieri iscritti in categoria 6 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; tali operatori possono procedere all’iscrizione al SISTRI secondo le modalità standard previste per i trasportatori professionali (D.Lgs. 152/06 art. 212 comma 5). Quanto agli operatori transfrontalieri esteri – iscritti all’Albo con identificativo estero (es. VAT) – possono effettuare l’iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center SISTRI.
Si segnala inoltre la pubblicazione da parte del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali delle Deliberazioni n. 6 e n. 7 del 30 maggio 2017 che modificano i requisiti e le modalità di verifica delle conoscenze tecniche dei Responsabili tecnici delle ditte iscritte nelle varie categorie dell’Albo gestori ambientale.
La Delibera n. 6/2017 disciplina e aggiorna i requisiti del responsabile tecnico individuati per ciascuna categoria e classe d’iscrizione; ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, la Delibera fissa i casi e le modalità per l’accertamento dell’esperienza richiesta al responsabile tecnico. Sono inoltre riportate le materie/argomenti oggetto delle verifiche di idoneità, mentre i quiz oggetto delle verifiche saranno approvati dal Comitato nazionale. L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a 5 anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. Infine, in via transitoria, il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per 5 anni dall’entrata in vigore dalla Delibera (che entra in vigore il 16 ottobre 2017).
La Delibera n.7/2017 dettaglia e specifica che la formazione del responsabile tecnico deve essere attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Vengono inoltre riportati i componenti della Commissione d’Esame, le modalità di svolgimento di verifiche e l’attribuzione punteggi.

Testo unico ambientale: modifiche ai criteri di classificazione dei rifiuti

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ha modificato, dal 21 giugno 2017, l’Allegato D, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.
E’ stata quindi riconosciuta la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e del Reg. UE n. 1357/2014.
Si segnala inoltre a livello europeo la pubblicazione del nuovo Regolamento UE n. 997/2017 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. In particolare la caratteristica di pericolo HP14 è definita come “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
Il Regolamento individua poi varie condizioni alternative (“Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito”). Tale regolamento entra in vigore il 4 luglio 2017 ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

Sottoprodotti: pubblicata circolare del Ministero dell’Ambiente con chiarimenti su D.M. 264/2016

Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente di una circolare esplicativa (prot. 7619 del 30 maggio 2017) finalizzata a fornire utili chiarimenti per un’uniforme applicazione del D.M. 264/2016 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero pubblica in appendice alla circolare un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione tutti i contenuti del D.M. 264/2016. Si evidenzia come i sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), ovvero:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Smaltimento in discarica: chiarimenti da Ministero delle Ambiente e indirizzi da Regione Veneto

Con Circolare del 21/04/2017 il Ministero dell’Ambiente afferma la non vincolatività per le imprese delle Linee guida ISPRA (documento n. 145/2016) finalizzate a “stabilire quando non è necessario il trattamento per smaltire i rifiuti in discarica”. Il documento sopracitato, pubblicato in attuazione dell’art. 48 della legge 221/2015 (legge “green economy”), aveva generato incertezze in merito all’applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; il Ministero chiarisce che i criteri fissati da ISPRA devono essere recepiti attraverso un decreto specifico, che integri e aggiorni l’attuale riferimento per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM 27/09/2010).
Infine si evidenzia come la Regione Veneto con DGRV n. 445 del 06/04/2017 ha fornito gli indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore, stabilendo che “che gli scarti e i sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuati sui rifiuti urbani non differenziati in impianti di pretrattamento (operazioni R12 o D13), codificati con il CER 19 12 12, continuano a mantenere la qualifica di rifiuto urbano, poiché, il trattamento impresso non è tecnicamente in grado di modificarne le proprietà essenziali e, conseguentemente, la propria natura”.

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: proroga del termine per la domanda d’iscrizione

Il Comitato Gestori Ambientali con Delibera n. 3/2016 recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, ha stabilito il termine del 15 maggio 2017 entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione (rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012), devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione (ai sensi dell’articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della stessa deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016).
A causa della sopraggiunta Circolare n. 149/2017 con la quale sono state emesse disposizioni attuative riguardanti la documentazione per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6, è stata anche prevista una proroga del termine entro il quale le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione devono presentare alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo la domanda d’iscrizione.
Tale termine viene ora spostato dalla Delibera n. 5 del 2 maggio 2017, al 30 settembre 2017.

Materie plastiche: aggiornata la UNI 10667 in vigore dal 30/03/2017

UNI annuncia l’entrata in vigore dal 30 marzo 2017 dell’aggiornamento della parte 1 della UNI 10667 “Materie plastiche prime-secondarie”. La parte 1 “Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche” classifica le materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero e riciclo di rifiuti di plastica e si riferisce ai sottoprodotti di materie plastiche. La UNI 10667-1:2017 sostituisce la precedente versione (UNI 10667-1:2010) ed è stata redatta dalla Commissione tecnica UNIPLAST, Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche.