Con Circolare del 21/04/2017 il Ministero dell’Ambiente afferma la non vincolatività per le imprese delle Linee guida ISPRA (documento n. 145/2016) finalizzate a “stabilire quando non è necessario il trattamento per smaltire i rifiuti in discarica”. Il documento sopracitato, pubblicato in attuazione dell’art. 48 della legge 221/2015 (legge “green economy”), aveva generato incertezze in merito all’applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica; il Ministero chiarisce che i criteri fissati da ISPRA devono essere recepiti attraverso un decreto specifico, che integri e aggiorni l’attuale riferimento per l’ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM 27/09/2010).
Infine si evidenzia come la Regione Veneto con DGRV n. 445 del 06/04/2017 ha fornito gli indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione regionale di settore, stabilendo che “che gli scarti e i sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica effettuati sui rifiuti urbani non differenziati in impianti di pretrattamento (operazioni R12 o D13), codificati con il CER 19 12 12, continuano a mantenere la qualifica di rifiuto urbano, poiché, il trattamento impresso non è tecnicamente in grado di modificarne le proprietà essenziali e, conseguentemente, la propria natura”.