Soggetti abilitati alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11/04/2011: condizioni per il rinnovo dell’iscrizione

Dal Ministero del lavoro con circolare n. 11 del 17 maggio 2017, sono state riportate le indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi del D.M. 11/04/2011 infatti, il soggetto abilitato all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro.

Si ricorda che sono oggetto di verifica periodica da parte di tali soggetti, secondo le modalità e tempistiche fissate dal D.M. 11/04/2011, le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero: scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili su carro o sospesi carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 – 2 (D.Lgs. 93/2000), generatori di calore con potenza superiore a 116 kW.