Sottoprodotti: pubblicata circolare del Ministero dell’Ambiente con chiarimenti su D.M. 264/2016

Si segnala la pubblicazione sul sito del Ministero dell’Ambiente di una circolare esplicativa (prot. 7619 del 30 maggio 2017) finalizzata a fornire utili chiarimenti per un’uniforme applicazione del D.M. 264/2016 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. In considerazione dell’oggettiva complessità della disciplina e dell’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, il Ministero pubblica in appendice alla circolare un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento che si sofferma sui requisiti chiave dell’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 e che prende in considerazione tutti i contenuti del D.M. 264/2016. Si evidenzia come i sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), ovvero:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.