Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 ha modificato, dal 21 giugno 2017, l’Allegato D, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo che “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.
E’ stata quindi riconosciuta la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e del Reg. UE n. 1357/2014.
Si segnala inoltre a livello europeo la pubblicazione del nuovo Regolamento UE n. 997/2017 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene le caratteristiche di pericolo dei rifiuti. In particolare la caratteristica di pericolo HP14 è definita come “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
Il Regolamento individua poi varie condizioni alternative (“Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito”). Tale regolamento entra in vigore il 4 luglio 2017 ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.